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Document 52000AC0596

    Parere del Comitato economico e sociale in merito: alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a misure comunitarie di lotta contro la discriminazione», alla «Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», alla «Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione 2001-2006»

    GU C 204 del 18.7.2000, p. 82–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AC0596

    Parere del Comitato economico e sociale in merito: alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a misure comunitarie di lotta contro la discriminazione», alla «Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», alla «Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione 2001-2006»

    Gazzetta ufficiale n. C 204 del 18/07/2000 pag. 0082 - 0090


    Parere del Comitato economico e sociale in merito:

    - alla "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a misure comunitarie di lotta contro la discriminazione",

    - alla "Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro",

    - alla "Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e

    - alla "Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione 2001-2006"

    (2000/C 204/17)

    Il Consiglio, in data 19 gennaio e 4 febbraio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'art. 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla communicazione e alle proposte di cui sopra.

    La Sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Sharma in data 5 maggio 2000.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 maggio 2000, nel corso della 373a sessione plenaria, con 108 voti favorevoli, 6 voti contrari e 6 astensioni il seguente parere.

    1. Base giuridica, contenuto e portata della proposta

    1.1. Nella Comunicazione relativa a misure comunitarie di lotta contro la discriminazione la Commissione propone due nuove direttive sulla parità di trattamento assieme a un programma d'azione comunitaria per sostenere tali iniziative.

    1.2. La base giuridica di tali iniziative è l'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, che per la prima volta conferisce alla Comunità, in modo specifico, la facoltà di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

    1.3. In base al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, è necessario che l'azione a livello comunitario produca "evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri".

    1.4. La Commissione ha studiato le misure di lotta contro la discriminazione attualmente esistenti nei singoli Stati membri concludendo che esse variano sensibilmente in termini di portata, contenuto e applicabilità. Ciò giustifica l'adozione di un intervento comunitario inteso a rafforzare i valori fondamentali su cui si basa l'Unione, e cioè libertà, democrazia, rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali e Stato di diritto. Tale intervento contribuirà altresì a rafforzare la coesione economica e sociale, garantendo ai cittadini degli Stati membri un livello minimo di protezione contro la discriminazione, con adeguate possibilità di ricorso.

    1.5. La Commissione propone due direttive separate:

    - una direttiva intesa ad attuare il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza o l'origine etnica, in tutti i settori della vita quotidiana, come l'occupazione, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi (Direttiva contro la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica);

    - una direttiva quadro intesa ad attuare il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Tale direttiva è circoscritta all'ambito dell'occupazione e delle condizioni di lavoro (Direttiva sull'occupazione), mentre la discriminazione fondata sul sesso esula dal suo campo d'applicazione in quanto è già contemplata dalle Direttive 76/207/CEE e 86/613/CEE, entrambe inerenti all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

    1.6. A sostegno di tali iniziative il programma d'azione comunitaria propone tre tipi di azioni, le quali disporranno di fondi limitati:

    - un'analisi dei fattori legati alla discriminazione e una valutazione della legislazione e delle pratiche antidiscriminatorie, al fine di appurarne l'efficacia e l'impatto;

    - la promozione della cooperazione transnazionale e della creazione di reti tra le organizzazioni attive nella lotta alla discriminazione, ivi inclusi gli interlocutori sociali;

    - la sensibilizzazione sulla dimensione europea della lotta al razzismo tramite comunicazioni, pubblicazioni, campagne informative e manifestazioni.

    1.7. L'obiettivo primario di questa serie di proposte è garantire un insieme di norme minime in tutta l'Unione. Esse costituiranno una chiara presa di posizione politica e non lasceranno dubbi sulla posizione adottata dalla società europea nei confronti delle pratiche discriminatorie.

    2. Osservazioni di carattere generale

    2.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta relativa alle due nuove direttive sulla parità di trattamento in quanto esse costituiscono due importanti misure giuridiche per combattere le varie forme di discriminazione in tutta l'Unione europea. Approva altresì la scelta dell'espressione "parità di trattamento", anziché "misure antidiscriminatorie", in quanto essa trasmette un messaggio positivo e non difensivo, ed è inoltre conforme alla terminologia usata nella direttiva del 1976 sulla parità di trattamento e alla direttiva del 1977 sull'onere della prova(1).

    2.2. Il Comitato ha svolto un ruolo importante nella messa a punto del pacchetto di proposte della Commissione sulla discriminazione per motivi di razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. A titolo di esempio, nelle note a piè pagina(2) sono elencati alcuni precedenti pareri del Comitato sul razzismo e la xenofobia, gli handicap, l'esclusione sociale e l'età.

    2.3. Il Comitato riconosce e sostiene l'approccio pragmatico adottato dalla Commissione, la quale ha deciso di proporre una direttiva globale che proibisca la discriminazione razziale in molti settori della vita quotidiana e una direttiva a sé stante che proibisca la discriminazione per motivi di religione, handicap, età o tendenze sessuali, limitata all'ambito dell'occupazione. Il Comitato ammette che al momento esiste una tendenza politica favorevole a una legislazione specifica per tutelare le minoranze etniche e razziali nell'Unione; nondimeno, invita la Commissione a considerare l'eventualità di adottare in futuro normative per tutelare tutte le categorie esposte al rischio di discriminazione per motivi di religione o di convinzioni personali, di handicap, di età o di tendenze sessuali. Invita altresì a riesaminare la direttiva comunitaria sulla parità di trattamento tra uomini e donne alla luce di tali direttive.

    2.4. Le due direttive sono state concepite come documenti singoli. Se una di esse è adottata prima, l'altra può essere modificata di conseguenza. Qualora invece le due direttive fossero adottate contemporaneamente, emergerebbero gravi problemi di sovrapposizione e diverrebbe necessario adattare i testi.

    2.5. Alla luce delle risoluzioni del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1996 e 17 giugno 1999(3), il Comitato ritiene che andrebbe considerata con urgenza l'eventualità di ampliare la legislazione per proteggere i disabili in ambiti diversi dall'occupazione, specie per ciò che concerne l'accesso ai servizi, all'istruzione e ai trasporti. Si noti che, secondo le stime, nell'Unione europea vi sono 36 milioni di disabili (il 10 % della popolazione).

    2.6. Per il Comitato è essenziale che tutti i residenti degli Stati membri possano beneficiare di un livello minimo di tutela e di mezzi giuridici di ricorso contro la discriminazione. Aggiunge che, a suo giudizio, le iniziative proposte rafforzeranno effettivamente la coesione economica e sociale nell'Unione. Bisognerebbe precisare che la direttiva in materia di occupazione si applica anche ai cittadini originari di paesi terzi presenti sul territorio dell'Unione europea. Il Comitato nota che le direttive non proibiscono la disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, la quale è disciplinata da articoli specifici del Trattato (artt. 12 e 39) e dal diritto derivato.

    2.7. Il Comitato approva l'importanza che le proposte attribuiscono alla definizione di norme minime in tutta l'Unione come pure il divieto di ridurre la portata della protezione esistente negli Stati membri a seguito del recepimento delle suddette direttive.

    2.8. Il Comitato accoglie con favore il riferimento all'art. 137 del TCE, il quale verte sull'esclusione sociale in genere. A suo giudizio, le direttive sulla parità di trattamento favoriranno l'inserimento e la coesione sociale, riducendo in definitiva gli elevati costi sociali dell'esclusione.

    2.9. Il Comitato avrebbe desiderato che nella direttiva sulla razza e sull'origine etnica figurassero disposizioni relative alla violenza razziale e all'incitamento all'odio razziale. A suo giudizio, l'esclusione di tali aspetti di grande rilevanza rappresenta un'occasione mancata in quanto essi incidono in modo determinante sui diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche. Il Comitato è inoltre consapevole del fatto che l'impegno politico e le misure pratiche adottate per contrastare questo fenomeno crescente variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro, e ritiene perciò che l'azione comune contro il razzismo varata nel 1996 non sia sufficiente per far fronte al problema. La Commissione dovrebbe individuare gli strumenti giuridici opportuni per disciplinare questo importante ambito.

    2.10. Le proposte accennano solo in breve ai vantaggi della parità di opportunità per le imprese, le quali potranno utilizzare al meglio le risorse umane di cui dispongono (giustificazione economica). Il Comitato vorrebbe che ci si sforzasse maggiormente di esaminare e sviluppare questa argomentazione basandosi sui numerosi esempi di buone pratiche senza dubbio esistenti nelle imprese che operano all'interno e all'esterno dell'Unione. A prescindere dalla valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione sui costi dell'attuazione per le piccole e medie imprese, si dà atto che per queste ultime potrebbero emergere costi aggiuntivi per adeguarsi alle nuove direttive.

    2.11. A giudizio del Comitato, l'adozione da parte della Comunità di una posizione politica univoca nei confronti della discriminazione razziale cade ancor oggi a proposito ed ha un'importanza determinante.

    2.12. Nel medesimo spirito, e indipendentemente dalle due direttive specifiche, il Comitato torna a proporre l'adozione di misure integrate a livello comunitario contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia. Esorta pertanto la Commissione a contemplare e a mettere a punto siffatte misure, specie nell'ambito dell'istruzione, avvalendosi dei moderni strumenti della società dell'informazione.

    2.13. Secondo il Comitato, un rafforzamento del dialogo tra imprese, associazioni sindacali e altri attori sociali ed economici basato sulle buone pratiche potrebbe mostrare che la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro è in grado di migliorare sia i risultati economici sia l'inserimento sociale. Il Comitato è nella posizione adeguata per contribuire alla promozione di un tale dialogo e intende organizzare un'audizione al riguardo.

    Osservazioni specifiche sulle direttive

    3. La direttiva sulla razza e l'origine etnica

    Introduzione

    3.1. Il Comitato accoglie con favore l'approccio della Commissione, volto a proibire la discriminazione per motivi di razza e di origine etnica in tutti gli ambiti sociali. La Commissione dovrebbe valutare quanto prima, alla luce delle esperienze acquisite con la direttiva in questione, l'opportunità di proporre provvedimenti corrispondenti per gli altri motivi di discriminazione di cui all'art. 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

    3.2. Il Comitato si compiace che la direttiva si applichi ai cittadini di paesi terzi presenti sul territorio dell'Unione europea.

    Osservazioni specifiche

    4. La direttiva sulla discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica

    4.1. Articolo 1 - Oggetto

    L'obiettivo dichiarato della direttiva è applicare il principio della parità di trattamento fra le persone, a prescindere dalla razza o dall'origine etnica. L'espressione "fra le persone" andrebbe sostituita da "fra tutte le persone", per far sì che il testo della direttiva sulla razza o l'origine etnica sia identico a quello della direttiva sull'occupazione.

    4.2. Articolo 2 - Nozione di discriminazione

    Il Comitato nota con favore che la direttiva definisce i concetti di discriminazione diretta e indiretta. Per quanto concerne la definizione della discriminazione diretta, ai fini di una maggiore chiarezza bisognerebbe specificare che chi ritiene di essere vittima di discriminazione dovrebbe essere confrontato con una persona in una situazione comparabile. Pertanto, il Comitato propone di modificare come segue il testo dell'art. 2, par. 2, lettera a): "Una discriminazione diretta si dà quando una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione comparabile".

    Al riguardo, appare particolarmente utile il fatto che, per segnalare una discriminazione indiretta per motivi razziali, non ci si debba necessariamente basare su prove statistiche, e che per dimostrare l'esistenza di una discriminazione siano ammessi anche altri tipi di prove, conformemente alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in cause relative alla libera circolazione dei lavoratori(4). In taluni Stati membri l'interpretazione della discriminazione indiretta da parte delle autorità amministrative potrebbe tuttavia dar luogo a problemi.

    Il Comitato si compiace che la definizione del concetto di molestia sia stata inserita nel testo della direttiva. A suo giudizio, tuttavia, è importante garantire che la responsabilità dei datori di lavoro nei confronti delle molestie sia limitata alle situazioni che ricadono sotto il loro controllo diretto e ai casi in cui il datore di lavoro, pur essendo stato al corrente delle molestie, le abbia tollerate.

    Il Comitato deplora che nella direttiva non si faccia cenno a istruzioni di lavoro discriminatorie o a pressioni per porre in atto comportamenti discriminatori per motivi di razza od origine etnica.

    4.3. Articolo 3 - Campo d'applicazione

    Il Comitato nota che nel campo d'applicazione della direttiva non figura alcun riferimento specifico alla fornitura di servizi da parte di enti pubblici. Tale aspetto andrebbe espressamente menzionato per assicurarne l'assoggettamento alla direttiva.

    4.4. Articolo 4 - Qualificazioni professionali effettive

    Il Comitato concorda con il carattere limitato delle deroghe alle disposizioni della direttiva per ciò che concerne le qualificazioni professionali effettive. Tali deroghe dovrebbero essere oggetto di valutazioni periodiche da parte degli Stati membri e di organismi indipendenti (come peraltro previsto dall'art. 12 della Direttiva) per giustificarne il mantenimento o la soppressione.

    4.5. Articolo 5 - Azione positiva

    Il Comitato approva la formulazione.

    4.6. Articolo 6 - Requisiti minimi

    Il Comitato approva le norme proposte.

    4.7. Articolo 7 - Mezzi di ricorso

    L'art. 7, parr. 1 e 2, sono accolti con favore. La proposta di cui al par. 2 è intesa dal Comitato nel senso che un'organizzazione attiva nella difesa dei diritti umani o nella lotta al razzismo e alla xenofobia e nella promozione della parità di trattamento può dar seguito alla denuncia inoltrata da un singolo solo con il consenso dello stesso. Tuttavia, un'organizzazione dotata di mandato dovrebbe poter dare seguito alla denuncia presentata da un gruppo di persone se, e nella misura in cui, ciò è previsto dalle legislazioni nazionali.

    Bisognerebbe predisporre procedure di conciliazione adeguate, in grado di risolvere le controversie tra singoli individui. Tali procedure di conciliazione, prive di carattere vincolante, non pregiudicheranno il diritto della parte lesa di ricorrere in via giurisdizionale.

    4.8. Articolo 8 - Onere della prova

    Il Comitato approva pienamente il testo dell'articolo sull'onere della prova in materia di discriminazione razziale. Bisognerebbe precisare che la proposta raccomanda uno spostamento e non un ribaltamento dell'onere della prova, per conformarsi alla Direttiva 97/80/CE sull'onere della prova nei casi di discriminazione sessuale. Il parere del Comitato sull'onere della prova(5) ha sostenuto in larga misura tale impostazione (come già detto al punto 2.10, potrebbero sorgere costi aggiuntivi per le PMI).

    4.9. Articolo 9 - Vittimizzazione

    Il Comitato accoglie con favore l'inclusione della protezione dalle rappresaglie. Andrebbe tuttavia precisato che la protezione si estende a chiunque subisca un danno perché ha inoltrato o appoggiato una denuncia per discriminazione razziale, o è sospettato di averlo fatto, a condizione che tale affermazione non sia falsa e sia stata fatta in buona fede.

    4.10. Articolo 10 - Diffusione delle informazioni

    Oltre all'obbligo di diffondere informazioni sulle norme della direttiva, bisognerebbe altresì prevedere un'azione di formazione, specie per gli enti pubblici e per tutte le istituzioni e le organizzazioni interessate. La formazione è importante nel contesto della diffusione delle informazioni, specie nei paesi non abituati a lottare contro la discriminazione razziale. Del pari, bisognerebbe esortare gli Stati membri a diffondere informazioni sui modi per prevenire la discriminazione, nonché a individuare e a divulgare le migliori prassi al riguardo.

    4.11. Articolo 11 - Dialogo sociale

    4.11.1. Il Comitato accoglie con favore la partecipazione delle parti sociali, nel rispetto della loro indipendenza e autonomia, alla promozione del principio della parità di trattamento attraverso un monitoraggio delle pratiche sul luogo di lavoro, degli accordi collettivi, dei codici di condotta, della ricerca, come pure dello scambio di esperienze e di buone pratiche. Le parti sociali andrebbero invitate a impartire ai loro rappresentanti una formazione in merito alle norme della direttiva, fatte salve le prerogative delle parti sociali.

    4.11.2. Il ruolo delle ONG

    Il Comitato raccomanda vivamente di inserire nella direttiva un articolo che sottolinei il ruolo chiave svolto dalle organizzazioni non governative in materia di diritti umani, di discriminazione e di parità nell'attuazione e nel monitoraggio della direttiva, fatte salve le prerogative delle parti sociali.

    4.12. Articolo 12 - Organismi indipendenti

    Il Comitato è favorevole alla creazione di organismi indipendenti in tutti gli Stati membri. Propone che tali organismi, oltre alla facoltà di ricevere e dare seguito a denunce inoltrate da singoli in materia di discriminazione, abbiano anche il compito di dare seguito a denunce per conto di organizzazioni.

    4.13. Articolo 13 - Ottemperanza alla direttiva

    Il Comitato sottoscrive appieno le misure previste per ottemperare alla direttiva.

    4.14. Articolo 14 - Sanzioni

    Il Comitato accoglie con favore la proposta secondo cui le sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive.

    4.15. Articolo 15 - Attuazione

    Bisognerebbe considerare l'eventualità di affidare all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, con sede a Vienna, il compito di sorvegliare l'impatto delle legislazioni nazionali nella lotta alla discriminazione. Tale facoltà potrebbe essere anche conferita a "organismi indipendenti" nazionali nei vari Stati membri, i quali a loro volta potrebbero riferire all'Osservatorio.

    5. La direttiva sull'occupazione

    5.1. Articolo 1 - Obiettivo

    La direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento nell'ambito del lavoro, a prescindere da razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

    5.2. Articolo 2 - Nozione di discriminazione

    Il Comitato nota con favore che la direttiva definisce i concetti di discriminazione diretta e indiretta. Per quanto concerne la definizione della discriminazione diretta, ai fini di una maggiore chiarezza bisognerebbe specificare che chi ritiene di essere vittima di discriminazione dovrebbe essere confrontato con una persona in una situazione comparabile. Pertanto, il Comitato propone di modificare come segue il testo dell'art. 2, par. 2, lettera a): "Una discriminazione diretta si dà quando una persona è, o sarebbe, trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione comparabile".

    Al riguardo appare particolarmente utile il fatto che la definizione della discriminazione indiretta per motivi razziali non debba necessariamente poggiare su prove statistiche, e che per dimostrare l'esistenza di una tale discriminazione siano ammessi anche altri tipi di prove, conformemente alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in cause relative alla libera circolazione dei lavoratori(6). In taluni Stati membri l'interpretazione della discriminazione indiretta da parte delle autorità amministrative potrebbe tuttavia dar luogo a problemi.

    Il Comitato approva l'inserimento della definizione del concetto di molestia nel testo della direttiva. A suo giudizio, tuttavia, è importante garantire che la responsabilità dei datori di lavoro nei confronti delle molestie sia limitata alle situazioni che ricadono sotto il controllo diretto del datore di lavoro e ai casi in cui il datore di lavoro, pur essendo stato al corrente delle molestie, le abbia tollerate.

    Il Comitato deplora che nella direttiva non si faccia cenno a istruzioni di lavoro discriminatorie o a pressioni per porre in atto comportamenti discriminatori per motivi di razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

    L'art. 2, par. 4, verte più particolarmente sui disabili. Il Comitato approva la formulazione dell'articolo, che riduce gli oneri per le piccole e medie imprese limitandosi a imporre "opportuni adattamenti" per i disabili, a meno che tale prescrizione non crei un onere indebito. Il Comitato accoglie con favore le espressioni "opportuni adattamenti" e "onere indebito", che limitano il peso gravante sulle piccole imprese.

    5.3. Articolo 3 - Campo d'applicazione

    Il Comitato approva le norme proposte all'art. 3 della Direttiva.

    5.4. Articolo 4 - Qualificazioni professionali effettive

    Il Comitato concorda con il carattere limitato delle deroghe alle disposizioni della direttiva per ciò che concerne le qualificazioni professionali effettive. Tali deroghe dovrebbero essere oggetto di valutazioni periodiche da parte degli Stati membri e di organismi indipendenti (come peraltro previsto dall'art. 12 della Direttiva) per giustificarne il mantenimento o l'esclusione.

    5.5. Articolo 5 - Giustificate difformità di trattamento collegate all'età

    Il Comitato prende nota del carattere non esaustivo dell'elenco delle difformità di trattamento non considerate come fonte di discriminazione diretta purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, e siano appropriate e necessarie per il conseguimento di tale finalità. Il Comitato nutre preoccupazione per la lettera f), che potrebbe essere interpretata come una legittimazione di discriminazioni ampiamente diffuse fondate sull'età e motivate da esigenze del mercato del lavoro. Contro questa interpretazione si può obiettare che il senso generale delle lettere da a) a f) suggerisce che le difformità di trattamento devono essere oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e devono essere appropriate e necessarie per il conseguimento di tale finalità. Anche nelle legislazioni nazionali degli Stati membri si possono trovare numerosi esempi di disposizioni di tutela e accordi collettivi che tengono conto dell'età. Con queste premesse il Comitato può approvare il contenuto della lettera f). In ultima analisi spetterà ai tribunali valutare la ragionevolezza di tali difformità di trattamento.

    5.6. Articolo 6 - Azione positiva

    Il Comitato accoglie con favore il testo dell'articolo, ma desidera sottolineare che un'interpretazione delle misure di azione positiva alla luce della giurisprudenza esistente(7) in materia di discriminazione sessuale potrebbe dar luogo a incertezze giuridiche relativamente ad alcuni elementi (religione e tendenze sessuali) che stando alla direttiva in oggetto non dovrebbero costituire motivi di discriminazione.

    5.7. Articolo 7 - Requisiti minimi

    Il Comitato accoglie con favore l'introduzione di questa clausola di inderogabilità in peius, in quanto necessaria per garantire norme comuni in materia di occupazione nei 15 Stati membri, dopo il recepimento della direttiva.

    5.8. Articolo 8 - Difesa dei diritti

    Il Comitato intende la proposta di cui al par. 2 nel senso che un'organizzazione attiva nella difesa dei diritti umani e nella promozione della parità di trattamento può dar seguito a una denuncia inoltrata da un singolo solo con il consenso dello stesso. Tuttavia, un'organizzazione dotata di mandato dovrebbe poter dare seguito alla denuncia presentata da un gruppo di persone se, e nella misura in cui, ciò è previsto dalle legislazioni nazionali.

    Bisognerebbe predisporre procedure di conciliazione adeguate, che siano atte a risolvere le controversie tra singoli individui/parti sociali. Tali procedure di conciliazione, prive di carattere vincolante, non pregiudicheranno il diritto della parte lesa ad un ricorso in giudizio.

    5.9. Articolo 9 - Onere della prova

    Il Comitato approva pienamente il testo dell'articolo sull'onere della prova, aggiungendo che il proprio parere sull'onere della prova(8) aveva sostenuto ampiamente tale impostazione. Bisognerebbe precisare che la proposta raccomanda uno spostamento e non un ribaltamento dell'onere della prova, ed è quindi in linea con la Direttiva 97/80/CE sull'onere della prova nei casi di discriminazione sessuale (come già detto al punto 2.10, potrebbero sorgere costi aggiuntivi per le imprese e in particolare per le PMI).

    5.10. Articolo 10 - Vittimizzazione

    Il Comitato accoglie con favore l'inclusione della protezione dalle rappresaglie. Andrebbe tuttavia precisato che la protezione si estende a chiunque subisca un danno perché ha inoltrato o appoggiato una denuncia per discriminazione razziale, o è sospettato di averlo fatto, a condizione che tale affermazione non sia falsa e sia stata fatta in buona fede.

    5.11. Articolo 11 - Diffusione delle informazioni

    Oltre all'obbligo di diffondere informazioni sulle norme della direttiva, bisognerebbe altresì prevedere un'azione di formazione, specie per gli enti pubblici e per tutte le istituzioni e le organizzazioni interessate. La formazione è importante nel contesto della diffusione delle informazioni, specie nei paesi non abituati a legislazioni intese a contrastare le discriminazioni. Del pari, bisognerebbe esortare gli Stati membri a diffondere informazioni sui modi per prevenire la discriminazione, nonché a individuare e a divulgare le migliori prassi al riguardo.

    5.12. Articolo 12 - Dialogo sociale

    Il Comitato accoglie positivamente il previsto rafforzamento del dialogo sociale. Le parti sociali hanno un ruolo fondamentale da svolgere e possono apportare un valido contributo attraverso il monitoraggio delle procedure e delle prassi. In questo caso non si tratta di poteri di "controllo", bensì di monitoraggio; la differenza tra i due concetti andrebbe sottolineata (tanto più che in talune traduzioni è stato utilizzato il termine "controllo"). Il Comitato approva altresì la raccomandazione rivolta alle parti sociali affinché concludano accordi collettivi per porre in atto la direttiva, dimostrando in tal modo la compatibilità esistente tra diritti collettivi e individuali.

    5.13. Articolo 13 - Ottemperanza alla direttiva

    Il Comitato approva il testo dell'articolo.

    5.14. Articolo 14 - Sanzioni

    Il Comitato accoglie con favore la proposta secondo cui le sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive.

    5.15. Articoli 15 - Attuazione e Articolo 16 - Relazione

    Il Comitato accoglie con favore il testo degli articoli.

    6. Programma d'azione per combattere la discriminazione 2001-2006

    6.1. L'obiettivo del programma d'azione consiste nel promuovere misure atte a combattere la discriminazione incentivando la cooperazione transnazionale fra diversi attori su una serie di temi chiave.

    6.2. Il Comitato sostiene pienamente la proposta di un programma d'azione. I tre obiettivi principali (l'analisi della portata e della natura della discriminazione, la formazione di competenze adeguate da parte degli attori che si occupano della lotta alla discriminazione, la diffusione dei valori e delle prassi che animano la lotta alla discriminazione), unitamente alle azioni volte a conseguirli, costituiscono un programma ben equilibrato che presenta le massime possibilità di scambio e cooperazione.

    6.3. Il programma d'azione parte dal principio che la progettazione, l'attuazione e il seguito del programma terranno conto dell'esperienza delle persone esposte alla discriminazione. Il Comitato trova tuttavia preoccupante che nella proposta non figuri alcun cenno alle modalità con cui si terrà conto di tali esperienze e ritiene che queste debbano servire da punto di partenza.

    6.4. Il programma è finalizzato a sostenere i progetti transnazionali, il che significa in pratica escludere una serie di organizzazioni prive delle risorse umane o finanziarie o delle infrastrutture necessarie per partecipare a tali progetti. Dato che tali organizzazioni dispongono di conoscenze pratiche approfondite sulla problematica in oggetto e sono maggiormente in grado di esprimere il punto di vista delle vittime della discriminazione, il programma d'azione dovrebbe prevedere uno strumento adeguato per il loro coinvolgimento.

    6.5. Il Comitato si compiace dell'ampia portata del programma d'azione e del fatto che oltre all'occupazione e al mercato del lavoro esso contempli anche l'accesso ai beni e ai servizi.

    6.6. Il Comitato ritiene che il programma d'azione dovrebbe concentrarsi particolarmente sul problema della discriminazione per motivi di età, dato che la direttiva sull'occupazione fa preciso riferimento a tale tipo di discriminazione specificando talune circostanze in cui essa può giustificarsi ed essere quindi legalmente ammissibile. Il programma d'azione dovrebbe quindi dare particolare rilievo alle azioni volte ad appurare l'attuabilità delle misure e delle iniziative relative alla discriminazione fondata sull'età. Il programma d'azione potrebbe rivelarsi uno strumento per saggiare la volontà politica degli Stati membri in materia ed esaminare le potenzialità di una legislazione efficace e veramente applicabile in materia di discriminazione per motivi di età.

    6.7. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenterà una relazione di valutazione sull'attuazione del programma. Il Comitato suggerisce che sarebbe anche opportuno elaborare una relazione di valutazione intermedia: si tratta infatti di un nuovo ambito di intervento e potrebbe rendersi necessario adeguare gli obiettivi e le linee d'azione durante il periodo di validità del programma.

    6.8. Il Comitato reputa che prevenire la discriminazione e promuovere la parità di opportunità siano una parte importante della strategia globale a sostegno delle direttive sulla lotta alla discriminazione. A tal fine la Commissione dovrebbe prevedere una campagna informativa e pubblicitaria di ampia portata nell'ambito del programma d'azione.

    Bruxelles, 25 maggio 2000.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Beatrice Rangoni Machiavelli

    (1) Direttiva 76/207/CEE del 9.2.1976 sulla parità di trattamento e Direttiva 97/80/CE del 15.12.1997 sull'onere della prova.

    (2) Parere del 1992 sul tema "L'Europa dei cittadini", che esortava a includere nel Trattato una disposizione atta a proibire qualsiasi tipo di discriminazione basata sul sesso, il colore, la razza, le opinioni o la fede religiosa; GU C 313 del 30.11.1992; Parere in merito alla Comunicazione della Commissione "Piano d'azione contro il razzismo"; GU C 407 del 28.12.1998. Parere in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione d'un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia"; GU C 158 del 26.5.1997; Parere in merito alla "Comunicazione della Commissione contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo" e alla "Proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 'Anno europeo contro il razzismo'"; GU C 204 del 15.7.1996; Parere in merito alla "Comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili"; GU C 66 del 3.3.1997; Parere in merito al "Progetto di raccomandazione del Consiglio su un distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate"; GU C 174 del 17.6.1996; Parere sulla "Comunicazione della Commissione: Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale"; GU C 117 dell'26.4.2000, pag. 33; Parere in merito alla "Comunicazione della Commissione: programma d'azione sociale 1998-2000"; GU C 407 del 28.12.1998; Parere sulla Comunicazione della Commissione "Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea"; GU C 73 del 9.3.1998; Parere riguardante la "Proposta di decisione del Consiglio in merito al sostegno comunitario di azioni a favore degli anziani"; GU C 236 dell'11.9.1995; Parere in merito alla "Disoccupazione giovanile"; Parere sul tema "Attuazione degli orientamenti per l'occupazione 1999"; GU C 209 del 22.7.1999; Parere in merito alla "Proposta di orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri nel 2000"; GU C 368 del 20.12.1999.

    (3) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili, in: GU C 12 del 13.1.1997, e Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, in: GU C 186 del 2.7.1999.

    (4) Sentenza O'Flynn contro Adjudication Officer del 23 maggio 1996, Causa C-237/94.

    (5) Parere CES in merito alla Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, in: GU C 133 del 28.4.1997, op. cit.

    (6) Sentenza O'Flynn contro Adjudication Officer del 23 maggio 1996, Causa C-237/94.

    (7) Sentenza Kalanke e Marshall, Causa C-450/93, Racc. 1995, pag. 3051, Causa 409/95, Racc. 1997, pag. 6363.

    (8) Parere del Comitato economico e sociale in merito alla Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, in: GU C 133 del 28.4.1997, op. cit.

    ALLEGATO

    al parere del Comitato economico e sociale

    Durante il dibattito sono stati respinti gli emendamenti riportati qui di seguito, che hanno ottenuto oltre un quarto dei voti espressi.

    Punto 4.2

    Nell'ultima frase del primo capoverso aggiungere:

    "...quando una persona è, o sarebbe trattata, meno favorevolmente di un'altra in una situazione comparabile".

    Motivazione

    La discriminazione diretta si ha quando delle persone in situazioni comparabili non sono trattate in maniera uguale. Il trattamento diverso si può mostrare in uno dei due modi: o per diretto confronto con il trattamento usato per un altro, o ci si trova in una situazione in cui una persona è trattata meno favorevolmente di come sarebbe trattata un'altra.

    La proposta della Commissione prevede entrambe le situazioni e non solo una. L'emendamento rende il testo più completo.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli: 41, Voti contrari: 47, Astensioni: 8.

    Punto 4.8

    Inserire nell'ultima frase:

    "...(come già detto al punto 2.10, potrebbero sorgere costi aggiuntivi per le società e in particolare per le PMI)."

    Motivazione

    Si dà atto che uno spostamento dell'onere della prova comporterà un forte sovraccarico di lavoro e costi aggiuntivi per le imprese, e in particolare le PMI, perché i datori di lavoro dovranno conservare la documentazione riguardante ogni decisione relativa alla gestione delle risorse umane per poter disporre di elementi di prova nell'eventualità di formare oggetto di un ricorso in giudizio.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli: 54, Voti contrari: 63, Astensioni: 3.

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