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Document 52000AC0581

Parere del Comitato economico e sociale in merito: alla «Proposta di Direttiva del Consiglio recante modificazione delle Direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia», e alla «Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia»

GU C 204 del 18.7.2000, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AC0581

Parere del Comitato economico e sociale in merito: alla «Proposta di Direttiva del Consiglio recante modificazione delle Direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia», e alla «Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia»

Gazzetta ufficiale n. C 204 del 18/07/2000 pag. 0003 - 0005


Parere del Comitato economico e sociale in merito:

- alla "Proposta di Direttiva del Consiglio recante modificazione delle Direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia", e

- alla "Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia"

(2000/C 204/02)

Il Consiglio, in data 10 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione "Mercato unico, produzione e consumo", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Wilkinson, in data 30 maggio 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 maggio 2000, nel corso della 373a sessione plenaria, con 89 voti favorevoli, uno contrario e due astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. A norma del trattato di adesione, la Finlandia è stata autorizzata ad applicare restrizioni quantitative alle bevande alcoliche e ai prodotti a base di tabacco che potevano essere importati da altri Stati membri senza pagamento dell'accisa. Per la birra questo limite era stabilito a 15 litri per persona. Contemporaneamente la Finlandia ha aumentato la franchigia per le importazioni di birra dai paesi terzi a 15 litri. Detta deroga è stata concessa fino alla fine del 1996 e successivamente prorogata fino alla fine del 2003. Quando questa proroga è stata accordata, alla Finlandia è stato chiesto di abolire progressivamente queste restrizioni, senza però stabilirne il calendario.

1.2. La Finlandia ha ora chiesto una restrizione di 6 litri per persona sulle importazioni di birra da paesi terzi fino al 1o gennaio 2006, motivando tale richiesta con l'aumento dei problemi fiscali, economici, sociali, sanitari e di ordine pubblico causati dalle importazioni dalla Russia e dall'Estonia.

1.3. La Commissione ha quindi presentato delle proposte che contemplano rispettivamente una direttiva del Consiglio recante modificazione delle Direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia e un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia.

1.4. Le importazioni da paesi terzi sono regolate dalla Direttiva 69/169/CEE. Attualmente alle importazioni di beni nell'UE viene applicata una franchigia generale di 175 euro, senza il pagamento di ulteriori accise. Nel caso della birra questo equivale a oltre 200 litri ai prezzi finali russi o estoni, ma a meno di 50 litri ai prezzi al consumo in Finlandia. Questa situazione ha fatto sì che attualmente circa il 10 % del mercato finlandese della birra al dettaglio sia approvvigionato dalla Russia o dall'Estonia.

2. Osservazioni

2.1. Il Comitato si rammarica che il governo finlandese abbia ritenuto necessario chiedere una nuova deroga sulle importazioni di birra dai paesi diversi dagli Stati membri, e nota che, sebbene tale richiesta riguardi unicamente il commercio con paesi terzi e solo la birra, restringe ulteriormente la scelta del consumatore finlandese. Nota inoltre che, a norma della legislazione in vigore, a ogni allentamento delle restrizioni alle importazioni di birra provenienti dagli Stati del mercato unico deve corrispondere un analogo allentamento delle misure prese nei confronti dei paesi terzi.

2.2. Risulta evidente che l'origine delle difficoltà incontrate dalla Finlandia risiede nella differenza dei prezzi al consumo interni della birra rispetto alla vicina Russia, ed, in misura minore, all'Estonia. Anche il diverso livello del tenore di vita influenza i prezzi. Esistono inoltre differenze notevoli nel prezzo della birra (e delle altre bevande alcoliche) tra la Finlandia e la maggior parte degli Stati membri. Tali differenze sono dovute quasi esclusivamente all'aliquota delle accise.

2.3. L'allegato al presente parere riporta dettagliatamente le accise applicate alla birra, e da esso si evince, per esempio, che l'aliquota applicata in Finlandia equivale a circa 17 volte quella vigente in Spagna (che applica l'aliquota più bassa) e che essa è del 44 % superiore a quella applicata in Irlanda (che ha l'aliquota più elevata dopo la Finlandia).

2.4. È inoltre chiaro che la richiesta, da parte delle autorità finlandesi (al momento dell'adesione), di una deroga alle disposizioni riguardanti le quantità di bevande alcoliche che possono essere importate in Finlandia in provenienza da altri Stati membri senza il pagamento delle accise è stata motivata dal bisogno di allineare le proprie aliquote a quelle inferiori generalmente applicate negli altri paesi dell'Unione, e anche di adeguare la propria politica riguardo alle bevande alcoliche.

2.5. Nei cinque anni successivi all'adesione all'Unione sono state introdotte politiche leggermente più liberali per le bevande alcoliche che hanno però comportato solo un abbattimento delle aliquote delle accise. Nel 1998 è stata ridotta del 20 % l'accisa sul vino, però solo su quello venduto nei negozi di Stato. Inoltre, sebbene sia trascorso già più di metà del periodo accordato per la deroga estesa, il processo di progressiva abolizione delle restrizioni sugli acquisti intracomunitari non è ancora stato avviato. I consumatori finlandesi continuano a non poter godere appieno dei benefici del mercato unico a causa di questa eccezione ad uno dei suoi principi fondamentali.

2.6. Per quanto riconosca il diritto del governo finlandese di fissare autonomamente tali aliquote, il Comitato auspica che si evitino ulteriori richieste di deroga affrontando i problemi causati dalle aliquote estremamente elevate delle accise. Si nota inoltre che i produttori ed i commercianti finlandesi hanno recentemente richiesto provvedimenti in questo senso.

2.7. Il Comitato dà atto della situazione e si rammarica che essa abbia portato a maggiori problemi sociali, in particolare perché essi colpiscono l'occupazione nelle regioni frontaliere della Finlandia, ed auspica che la deroga limitata ora prevista conceda il tempo necessario per risolvere i problemi all'origine di queste difficoltà.

2.8. La questione dei problemi sanitari si affronta nel modo migliore facendo leva sull'istruzione. Infatti, è ampiamente dimostrato che aliquote elevate delle accise non costituiscono affatto un deterrente per quanti bevono troppo, ma penalizzano piuttosto la grande maggioranza dei consumatori che bevono in misura ragionevole.

2.9. La proposta di Regolamento aiuterà a chiarire la situazione sotto il profilo giuridico e viene pertanto sostenuta.

3. Conclusioni

3.1. Le deroghe costituiscono un precedente inopportuno che può essere imitato da altri. Suscitano particolare preoccupazione per il segnale che danno in proposito ai paesi candidati all'adesione. Tuttavia, date le circostanze, il Comitato considera che le proposte della Commissione vadano sostenute.

3.2. Il Comitato si compiace del fatto che le proposte includono un calendario chiaro che le autorità finlandesi devono rispettare per l'abolizione dell'attuale deroga sulle restrizioni quantitative all'importazione di birra dagli altri Stati membri.

3.3. Il Comitato ricorda alle autorità finlandesi che tale obbligo si estende anche ad altre categorie concorrenti di bevande alcoliche, pure gravate da accise molto elevate.

3.4. Il Comitato accoglie con favore la conferma che la deroga alle regole del mercato unico, per quanto riguarda le accise sulle bevande alcoliche e gli acquisti in franchigia effettuati in altri Stati membri, cesserà alla fine del 2003.

Bruxelles, 24 maggio 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice Rangoni Machiavelli

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Aliquote delle accise sulla birra

Le aliquote seguenti vengono applicate alla birra a partire dal 1o Aprile 2000. Sono espresse in euro per 100 litri di alcool puro sulla birra ad una concentrazione alcolica del 5 % in volume.

Stati membri

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Paesi terzi

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