EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0582

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

/* COM/99/0582 def. - CNS 99/0235 */

GU C 177E del 27.6.2000, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0582

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana /* COM/99/0582 def. - CNS 99/0235 */

Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0028 - 0030


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

(2000/C 177 E/05)

COM(1999) 582 def. - 1999/0235(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e modificato dal regolamento (CE) n. 1637/98, e per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla Commissione porta a ritenere che l'istituzione, a medio termine, di un regime d'importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.

(3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della Comunità secondo le procedure dell'OMC, segnatamente dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

(4) Fino all'entrata in vigore di tale regime, la Comunità deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari, aperti per importazioni di qualsiasi origine e gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell'organo di risoluzione delle controversie. È aperto un primo contingente di base di 2200000 tonnellate ad un tasso di 75 EUR consolidato nell'ambito dell'OMC. Un secondo contingente corrisponde al contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate, aperto allo stesso tasso per far fronte all'aumento del consumo conseguente all'ampliamento della Comunità nel 1995. Per garantire un sufficiente approvvigionamento della Comunità è opportuno aprire un terzo contingente tariffario autonomo, di 850000 tonnellate, per tutte le origini. Nell'ambito di quest'ultimo contingente tariffario l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotta secondo le modalità più adeguate e deve essere applicata la preferenza tariffaria concessa ai paesi ACP.

(5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei paesi ACP e dell'esigenza di garantire loro adeguate condizioni di concorrenza, l'applicazione di una preferenza tariffaria di 275 EUR/t all'importazione delle banane originarie di tali paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare a tali importazioni sarà applicato un dazio zero nell'ambito dei primi due contingenti tariffari e una riduzione di 275 EUR/t del dazio da versare nell'ambito del terzo contingente tariffario dopo applicazione della riduzione sopra menzionata.

(6) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale nell'approvvigionamento del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi due contingenti tariffari. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a stabilire la modalità di gestione dei contingenti tariffari definiti dal presente regolamento.

(7) È apportuno introdurre disposizioni che consentano di modificare il volume del contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate in caso di aumento della domanda comunitaria constatato in sede di bilancio di approvvigionamento. Occorre altresì predisporre un dispositivo per adottare opportune misure specifiche in caso di circostanze eccezionali che influiscano sull'approvvigionamento del mercato comunitario.

(8) Occorre pertanto apportare le opportune modifiche al titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato cone segue:

1) Gli articoli da 16 a 20 del titolo IV sostituiti dai seguenti: "Articolo 16

1. Gli articoli da 16 a 20 incluso del presente titolo si applicano ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1o gennaio 2006, fissato ai sensi della procedura prevista all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Fino all'entrata in vigore del tasso di cui al paragrafo 1, l'importazione dei prodotti freschi menzionati al paragrafo 1 viene effettuata nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'articolo 18.

Articolo 17

Ove occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette per quanto possibile alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla Costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata o sia effettuata solo in parte entro il termine concesso.

Articolo 18

1. Ogni anno sono aperti dal 1o gennaio i contingenti tariffari seguenti:

a) un contingente tariffario di 2200000 tonnellate (peso, netto), detto 'contingente A';

b) un contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate (peso netto), detto 'contingente B';

c) un contingente tariffario autonomo di 850000 tonnellate (peso netto), detto 'contingente C'.

I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari 'A' e 'B' tra i paesi fornitori.

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari 'A' e 'B' le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

3. Nell'ambito del contingente tariffario 'C', in deroga all'articolo 15, le importazioni sono soggette all'imposizione del dazio previsto all'articolo suddetto, detratta una riduzione che può essere stabilita mediante gara.

4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 275 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell'ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi.

5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo sono convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

6. Il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità.

L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

7. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, la Commissione adotta le specifiche misure del caso secondo la procedura prevista all'articolo 27.

In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare 'B' può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le specifiche misure possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra le origini dell'approvvigionamento.

8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

Articolo 19

1. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come 'tradizionali/nuovi arrivati') e/o di altri metodi.

2. Il metodo di gestione viene scelto, se del caso, in funzione dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato comunitario.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

a) le modalità di gestione dei contingenti tariffari indicati all'articolo 18;

b) se del caso, le garanzie relativamente alla natura e all'origine dei prodotti;

c) le misure necessarie per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità in conformità dell'articolo 300 del trattato".

2) All'articolo 29, il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente: "- i quantitativi di banane comunitarie, di banane originarie dei paesi ACP e dei paesi terzi diversi dai paesi ACP, commercializzati sul loro territorio".

3. È soppresso l'articolo 32.

4. È soppresso l'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Top