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Document 42018X1858
Amendments to Regulation No 100 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train [2018/1858]
Modifiche al regolamento n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico [2018/1858]
Modifiche al regolamento n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico [2018/1858]
GU L 302 del 28.11.2018, p. 114–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/114 |
Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.
Modifiche al regolamento n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico [2018/1858]
Modifiche al regolamento n. 100 pubblicato sulla GU L 87 del 31 marzo 2015
Comprendenti:
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supplemento 2 alla serie di modifiche 02 – data di entrata in vigore: 29 gennaio 2016 |
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supplemento 3 alla serie di modifiche 02 – data di entrata in vigore: 18 giugno 2016 |
In tutto il testo del regolamento (compresi gli allegati) l'espressione «sistema ricaricabile di accumulo dell'energia (REESS)» è modificata in: sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS).
I punti da 5.1 a 5.1.1.3 sono così modificati:
«5.1. Protezione dallo shock elettrico
Le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica che seguono si applicano ai bus ad alta tensione quando sono scollegati dalle fonti di alimentazione elettrica esterne ad alta tensione.
5.1.1. Protezione dal contatto diretto
La protezione dal contatto diretto con parti sotto tensione è richiesta anche per i veicoli muniti di qualsiasi tipo di REESS omologato a norma della parte II del presente regolamento.
Le parti sotto tensione devono essere protette dal contatto diretto e devono essere conformi ai punti 5.1.1.1 e 5.1.1.2. Non deve essere possibile aprire, scollegare, smontare o rimuovere le barriere, gli involucri, gli isolanti solidi e i connettori senza l'uso di attrezzi.
È tuttavia ammesso che i connettori (inclusa la presa del veicolo) possano essere scollegati senza l'uso di attrezzi a condizione che siano soddisfatte una o più delle seguenti prescrizioni:
a) |
quando scollegati, siano conformi ai punti 5.1.1.1 e 5.1.1.2; |
b) |
siano collocati sotto il pavimento e siano muniti di un meccanismo di bloccaggio; oppure |
c) |
siano muniti di un meccanismo di bloccaggio e per separare il connettore sia necessario rimuovere, servendosi di attrezzi, altri componenti che non fanno parte del connettore; oppure |
d) |
la tensione delle parti sotto tensione diventi pari o inferiore a 60 V (CC) o pari o inferiore 30 V (CA) (rms) entro 1 secondo dopo che il connettore è stato scollegato. |
5.1.1.1. Per la protezione di parti sotto tensione all'interno dell'abitacolo o del vano bagagli deve essere raggiunto il grado di protezione IPXXD.
5.1.1.2. Per la protezione di parti sotto tensione in luoghi diversi dall'abitacolo o dal vano bagagli deve essere raggiunto il grado di protezione IPXXB.».
I punti da 5.1.1.4 a 5.1.1.5.3 della precedente versione sono rinumerati in punti da 5.1.1.3 a 5.1.1.4.3.