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Document 42006A0909(01)

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE

GU L 247 del 9.9.2006, p. 32–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 300–313 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2007

42006A0909(01)

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 09/09/2006 pag. 0032 - 0045


Accordo interno

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

previa consultazione della Commissione,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1) Il terzo paragrafo dell’allegato I bis dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [1] (di seguito "l’accordo ACP-CE"), stabilisce che "le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell’accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all’articolo 95 del presente accordo".

(2) Il Consiglio dei ministri ACP-CE, riunitosi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) il 1o e il 2 giugno 2006, ha adottato l’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE che fissa l’importo complessivo degli aiuti comunitari a favore degli Stati ACP forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE a 21966 milioni di EUR a valere sul decimo Fondo europeo di sviluppo (di seguito "decimo FES"). Tale importo verrà fornito dagli Stati membri.

(3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea [2] (di seguito "decisione sull’associazione") si applica fino al 31 dicembre 2011. Prima di tale data dovrebbe essere adottata una nuova decisione sulla base dell’articolo 187 del trattato. Prima del 31 dicembre 2007 il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, dovrebbe fissare a 286 milioni di EUR l’importo a valere sul decimo FES per gli aiuti finanziari nel periodo 2008-2013 ai paesi e territori d’oltremare (PTOM), ai quali si applica la parte quarta del trattato CE.

(4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) [3], fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del nono FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali importi non dovrebbero più essere impegnati. Tale data può essere rivista, se necessario.

(5) Per attuare l’accordo di partenariato ACP-CE e la decisione sull’associazione, è opportuno istituire un decimo FES e stabilire una procedura per lo stanziamento dei fondi e per i relativi contributi degli Stati membri.

(6) In base a una relazione della Commissione nel 2008/2009 dovrebbe essere eseguita un’analisi di tutti gli aspetti inerenti alla spesa e alle risorse dell’Unione europea.

(7) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di destinare un importo di 430 milioni di EUR a valere sul decimo FES per le spese di sostegno sostenute dalla Commissione per la programmazione e attuazione del FES.

(8) È opportuno fissare le norme per la gestione della cooperazione finanziaria.

(9) Il 12 settembre 2000 i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE e sullo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE [4] (di seguito "accordo interno per il nono FES").

(10) È opportuno istituire un comitato di rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione (di seguito "comitato FES") e un comitato analogo presso la BEI. I lavori della Commissione e quelli della BEI riguardanti l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull’associazione dovrebbero essere armonizzati.

(11) Si prevede che la Bulgaria e la Romania avranno aderito all’Unione europea entro il 1o gennaio 2008 e aderiranno all’accordo di partenariato ACP-CE nonché al presente accordo interno secondo gli impegni che esse hanno assunto a norma del trattato di adesione di Bulgaria e Romania e del relativo protocollo.

(12) Nelle sue conclusioni del 24 maggio 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati nell’attuazione tempestiva e nella verifica della dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) adottata al Forum ad alto livello svoltosi a Parigi il 2 marzo 2005.

(13) Occorre tener presenti le conclusioni sugli obiettivi dell’aiuto pubblico allo sviluppo APS. Nel comunicare la spesa nell’ambito del FES agli Stati membri e all’OCSE/comitato per l’assistenza allo sviluppo, la Commissione opererà una distinzione tra attività APS e non APS.

(14) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell’Unione europea: il consenso europeo [5].

(15) Il FES dovrebbe continuare a considerare prioritario il sostegno ai paesi meno sviluppati e ad altri paesi a basso reddito.

(16) L’ 11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo ai fondi intra-ACP per un importo fino a 300 milioni di EUR che riguarda il periodo iniziale 2008-2010. Nel corso del terzo anno verrà effettuata una valutazione generale mediante la quale saranno riesaminate le modalità e le possibilità di ricorrere in futuro ad altre fonti di finanziamento, compreso un finanziamento PESC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 1

Risorse del decimo FES

1. Gli Stati membri istituiscono un decimo Fondo europeo di sviluppo, di seguito "decimo FES".

2. Il decimo FES comprende le seguenti risorse:

a) un importo massimo di 22682 milioni di EUR fornito dagli Stati membri in base alla seguente ripartizione:

Stato membro | Criterio di ripartizione | Contributo in EUR |

Belgio | 3,53 | 800674600 |

Bulgaria [6] | 0,14 | 31754800 |

Repubblica ceca | 0,51 | 115678200 |

Danimarca | 2,00 | 453640000 |

Germania | 20,50 | 4649810000 |

Estonia | 0,05 | 11341000 |

Grecia | 1,47 | 333425400 |

Spagna | 7,85 | 1780537000 |

Francia | 19,55 | 4434331000 |

Irlanda | 0,91 | 206406200 |

Italia | 12,86 | 2916905200 |

Cipro | 0,09 | 20413800 |

Lettonia | 0,07 | 15877400 |

Lituania | 0,12 | 27218400 |

Lussemburgo | 0,27 | 61241400 |

Ungheria | 0,55 | 124751000 |

Malta | 0,03 | 6804600 |

Paesi Bassi | 4,85 | 1100077000 |

Austria | 2,41 | 546636200 |

Polonia | 1,30 | 294866000 |

Portogallo | 1,15 | 260843000 |

Romania [6] | 0,37 | 83923400 |

Slovenia | 0,18 | 40827600 |

Slovacchia | 0,21 | 47632200 |

Finlandia | 1,47 | 333425400 |

Svezia | 2,74 | 621486800 |

Regno Unito | 14,82 | 3361472400 |

| | 22682000000 |

22682 milioni di EUR disponibili a partire dall’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale; di questi:

i) 21966 milioni di EUR vengono assegnati al gruppo di Stati ACP;

ii) 286 milioni di EUR vengono assegnati ai PTOM;

iii) 430 milioni di EUR vengono assegnati alla Commissione per le spese di sostegno di cui all’articolo 6 legate alla programmazione e attuazione del FES da parte della Commissione;

b) ai fondi di cui all’allegato I dell’accordo di partenariato ACP-CE e all’allegato II A della decisione sull’associazione e stanziati a valere sul nono FES per finanziare le risorse del Fondo investimenti istituito nell’allegato C della decisione di associazione (di seguito "Fondo investimenti") non si applica la decisione 2005/446/CE che fissa la data oltre la quale i fondi del nono FES non possono più essere impegnati. Questi fondi sono trasferiti al decimo FES e gestiti in base agli accordi di attuazione per il decimo FES a partire dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE e dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio riguardanti gli aiuti finanziari ai PTOM per il periodo 2008-2013.

3. Le rimanenze a valere sul nono FES o a valere sui FES precedenti non vengono più impegnate dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013, se tale data è posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell’ambito dei FES precedenti al nono FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b). I fondi eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all’entrata in vigore del presente accordo di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all’entrata in vigore del decimo FES.

4. I fondi disimpegnati da progetti a titolo del nono FES o dai FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità, su base di una proposta della Commissione ad eccezione dei fondi disimpegnati dopo detta entrata in vigore derivanti dai sistemi di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell’ambito dei FES, precedenti al nono FES che sono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi nazionali di cui all’articolo 2, lettera a), punto i), e all’articolo 3, paragrafo 1, nonché dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. L’importo complessivo delle risorse del decimo FES copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013. I fondi del decimo FES non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

6. I proventi da interessi generati sulle operazioni finanziate nell’ambito degli impegni assunti a titolo dei precedenti FES e sui fondi del decimo FES gestiti dalla Commissione e depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all’articolo 37, paragrafo 1, dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell’articolo 6. L’utilizzazione dei proventi da interessi generati sui fondi del decimo FES gestiti dalla BEI è determinata nel quadro del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

7. In caso di adesione di un nuovo Stato all’Unione europea, l’assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a), è modificata con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità, a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato ACP-CE.

9. Gli Stati membri possono, fatte salve le norme e le procedure decisionali di cui all’articolo 8, fornire alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere gli obiettivi dell’accordo ACP-CE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare i progetti o i programmi, ad esempio nell’ambito di iniziative specifiche, che devono essere gestiti dalla Commissione o dalla BEI. Occorre garantire la titolarità ACP a livello nazionale di tali iniziative.

L’attuazione e il regolamento finanziario di cui all’articolo 9 contengono anche le disposizioni necessarie per il cofinanziamento da parte del FES, nonché per il cofinanziamento di attività attuato dagli Stati membri. Questi ultimi comunicano anticipatamente al Consiglio i loro contributi volontari.

10. Il Consiglio, in conformità del paragrafo 7 del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE, esegue, insieme con gli Stati ACP, l’analisi dei risultati valutando il livello di realizzazione degli impegni e degli esborsi nonché i risultati e l’impatto degli aiuti forniti. L’analisi dei risultati è eseguita sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale analisi contribuisce alla decisione relativa all’importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.

Articolo 2

Risorse assegnate agli Stati ACP

L’importo di 21966 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), viene riservato agli strumenti di cooperazione in base alla seguente ripartizione:

a) 17766 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali. Tale assegnazione viene utilizzata per:

i) finanziare i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP in conformità degli articoli da 1 a 5 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE;

ii) finanziare i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP in conformità degli articoli da 6 a 11, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE;

b) 2700 milioni di EUR per finanziare la cooperazione interregionale e intra-ACP con molti se non tutti gli Stati ACP, in conformità dell’articolo 12, dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE per quanto riguarda l’attuazione e le procedure di gestione. Tale dotazione comprende il sostegno strutturale alle istituzioni comuni: il centro per lo sviluppo delle imprese (CDE) e il centro tecnico per l’agricoltura e la cooperazione rurale (CTA) menzionati e controllati secondo le norme e le procedure di cui all’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-CE, e l’assemblea parlamentare paritetica di cui all’articolo 17 di tale accordo. Tale dotazione copre inoltre l’assistenza per le spese d’esercizio del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all’accordo di partenariato ACP-CE;

c) una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a crisi esterne e ad esigenze impreviste, ivi comprese (ove opportuno) le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso nel breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate a valere sul bilancio UE, per attenuare gli effetti negativi in caso di fluttuazione dei proventi delle esportazioni;

d) 1500 milioni di EUR sotto forma di stanziamento a favore della BEI per finanziare il Fondo investimenti in conformità delle modalità e delle condizioni di cui all’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE, ivi compreso un contributo aggiuntivo di 1100 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 400 milioni di EUR sotto forma di aiuti non rimborsabili per il finanziamento degli abbuoni di interesse di cui all’allegato II, articoli 2 e 4, dell’accordo di partenariato ACP-CE nel periodo del decimo FES.

Articolo 3

Risorse destinate ai PTOM

1. L’importo di 286 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), viene stanziato in conformità della decisione del Consiglio adottata prima del 31 dicembre 2007, che modifica la decisione sull’associazione ai sensi dell’articolo 187 del trattato, di cui 256 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali, e 30 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare il fondo di investimento conformemente alla decisione sull’associazione.

2. Laddove un PTOM diventa indipendente e aderisce all’accordo di partenariato ACP-CE, l’importo di cui al paragrafo 1 viene ridotto e gli importi di cui all’articolo 2, lettera a), vengono aumentati in maniera corrispondente mediante una decisione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 4

Prestiti derivanti dalle risorse proprie della BEI

1. All’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell’ambito del nono FES e all’importo di cui all’articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo di max. 2030 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse vengono stanziate per un importo fino a 2000 milioni di EUR per i fini stabiliti nell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE e per un importo fino a 30 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione di associazione alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le disposizioni pertinenti che figurano nelle modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE e dalla decisione sull’associazione.

2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso la BEI, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell’allegato II, articolo 1, dell’accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull’associazione.

3. La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75 % dell’importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa è destinata alla copertura di ogni rischio.

4. Per gli impegni degli Stati membri di cui dal paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

Articolo 5

Operazioni gestite dalla BEI

1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d’oltremare nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro dei FES precedenti al nono ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al fondo al quale appartengono tali somme, a meno che il Consiglio non decida all’unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono detratte in anticipo dagli importi destinati agli Stati membri.

3. I proventi e i redditi derivanti alla BEI da operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti nell’ambito del nono e del decimo FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del fondo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE, previe deduzioni per spese straordinarie e passività originate nel quadro di tale Fondo investimenti.

4. La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3 in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 6

Risorse riservate alle spese di sostegno associate al FES

1. Le risorse del FES coprono i costi per le misure di sostegno. Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 5, coprono i costi legati alla programmazione e attuazione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di sostegno alla strategia e dai programmi indicativi pluriennali che figurano nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

2. Le risorse per le misure di sostegno potrebbero coprire le spese legate a:

a) attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione direttamente necessarie per la programmazione e attuazione delle risorse del FES gestite dalla Commissione;

b) la realizzazione di tali obiettivi, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione, le attività di formazione e pubblicazione; e

c) reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa che la Commissione potrebbe dover sostenere per gestire il FES.

Sono comprese anche le spese sostenute presso la sede centrale della Commissione e le delegazioni per il sostegno amministrativo richiesto per gestire le operazioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE e della decisione sull’associazione.

Queste non sono attribuite a compiti fondamentali del servizio pubblico europeo cioè del personale permanente della Commissione.

CAPO II

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Contributi al decimo FES

1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l’esercizio in corso e per i due successivi, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.

2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall’articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale dell’importo annuale del contributo per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l’anno precedente, l’importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+1).

3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES nel corso dell’esercizio in questione, la Commissione presenta delle proposte al Consiglio per modificare l’importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. Il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall’articolo 8.

4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata come previsto dall’articolo 8 in casi di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.

5. Tenendo conto delle previsioni della BEI la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio entro il 15 ottobre le sue stime di impegno, esborso e contributi per ognuno dei tre anni successivi agli anni di cui al paragrafo 1.

6. Per quanto riguarda i fondi trasferiti dai precedenti FES al decimo FES a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 1, paragrafo 3, i contributi di ciascuno Stato membro vengono calcolati in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al FES di cui trattasi.

Per quanto riguarda i fondi del nono FES e dei FES precedenti che non sono trasferiti al decimo FES, l’impatto sul contributo di ciascuno Stato membro viene calcolato in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al nono FES.

7. Le modalità di pagamento dei contributi da parte degli Stati membri sono fissate in dettaglio dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. Presso la Commissione è istituto, per le risorse del decimo FES da essa gestite, un comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri (di seguito "il comitato FES"). Il comitato FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; quest’ultima provvede al segretariato. Un rappresentante della BEI partecipa ai lavori del comitato.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato FES, la seguente ponderazione:

Stato membro | Voti UE 27 |

Belgio | 35 |

Bulgaria [7] | [1] |

Repubblica ceca | 5 |

Danimarca | 20 |

Germania | 205 |

Estonia | 1 |

Grecia | 15 |

Spagna | 79 |

Francia | 196 |

Irlanda | 9 |

Italia | 129 |

Cipro | 1 |

Lettonia | 1 |

Lituania | 1 |

Lussemburgo | 3 |

Ungheria | 6 |

Malta | 1 |

Paesi Bassi | 49 |

Austria | 24 |

Polonia | 13 |

Portogallo | 12 |

Romania [7] | [4] |

Slovenia | 2 |

Slovacchia | 2 |

Finlandia | 15 |

Svezia | 27 |

Regno Unito | 148 |

Totale UE 25 | 999 |

Totale UE 27 [7] | [1004] |

3. Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 999, che esprimano il voto favorevole di almeno 13 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 280 voti.

4. In caso di adesione di un nuovo Stato all’UE la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità.

5. Il Consiglio adotta il regolamento interno del FES all’unanimità.

Articolo 9

Il comitato del Fondo investimenti

1. Viene costituito sotto l’egida della BEI un comitato (di seguito "comitato del Fondo investimenti") costituito da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI fornisce il segretariato del comitato e i servizi di supporto. Il presidente del comitato del Fondo investimenti viene eletto fra i membri del comitato del Fondo investimenti dai membri stessi.

2. Il Consiglio adotta il regolamento del comitato del Fondo investimenti all’unanimità.

3. Il comitato del Fondo investimenti delibera a maggioranza qualificata come stabilito dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione

1. Fatto salvo l’articolo 8 di tale accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli da 14 a 30 dell’accordo interno per il nono FES rimangono in vigore in attesa della decisione del Consiglio in merito ad un regolamento di attuazione per il decimo FES. Questo regolamento di attuazione è deciso all’unanimità sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione della BEI.

Il regolamento di attuazione contiene adeguate modifiche e miglioramenti delle procedure decisionali e programmatiche e armonizza le procedure della Comunità e del FES quanto più possibile, anche riguardo agli aspetti del cofinanziamento. Stabilisce altresì particolari procedure di gestione per il Fondo per la pace in Africa. Rammentando che l’assistenza finanziaria e tecnica per l’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 6, e degli articoli 11 bis e 11 ter dell’accordo di partenariato ACP-CE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE, le attività sviluppate ai sensi di queste disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

2. Un regolamento finanziario verrà adottato, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all’articolo 8, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere della BEI per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest’ultima nonché previo parere della Corte dei conti.

3. La Commissione presenterà le sue proposte di regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l’altro, la possibilità di delegare l’attuazione dei compiti a terzi.

Articolo 11

Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico

1. La Commissione assicura l’esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce sulla base dell’articolo 1, paragrafo 8, dell’articolo 2, lettere a), b), e c), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 6 e l’esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi in conformità del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 256 del trattato.

2. La BEI provvede, per conto della Comunità, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua le operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunità. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

3. La BEI provvede, sulla base dei suoi statuti e delle migliori pratiche bancarie all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle risorse proprie di cui all’articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.

4. Per ciascun esercizio, la Commissione redige e approva la contabilità del FES e la invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all’articolo 10, per consentire a quest’ultima di controllare in base a prove documentali l’aiuto fornito a valere sulle risorse del FES.

6. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull’esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del FES da essa gestite.

7. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita i poteri conferitile dall’articolo 248 del trattato CE in relazione alle operazioni del FES. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

8. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all’articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.

9. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono soggette alle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni.

Articolo 12

Clausola di revisione

L’articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli del capo II, ad eccezione delle modifiche dell’articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.

Articolo 13

Ratifica, entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell’ultimo Stato membro.

3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE, della decisione sull’associazione e di detto quadro finanziario pluriennale.

Articolo 14

Lingue facenti fede

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che ne rimette copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

[2] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

[3] GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

[4] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

[5] GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

[6] Importo stimato.

[7] Voto stimato.

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