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Document 42000A0922(01)
The Schengen acquis - Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders
Acquis di Schengen - Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
Acquis di Schengen - Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
GU L 239 del 22.9.2000, p. 13–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(1)/oj
Acquis di Schengen - Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0013 - 0018
ACCORDO fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni I governi del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e del REGNO DEI PAESI BASSI, qui di seguito denominati le Parti, CONSAPEVOLI che l'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi, DESIDEROSI di rafforzare la solidarietà fra i propri popoli rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, CONSIDERANDO i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee, allo scopo di garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, ANIMATI dalla volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e di agevolare la circolazione delle merci e dei servizi a tali frontiere, CONSIDERANDO che l'applicazione del presente Accordo potrà richiedere l'adozione di misure legislative che dovranno essere sottoposte ai parlamenti nazionali secondo le costituzioni degli Stati firmatari, VISTA la dichiarazione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, relativa all'eliminazione alle frontiere interne delle formalità di polizia e dogana per la circolazione delle persone e delle merci, VISTO l'accordo concluso a Saarbrücken il 13 luglio 1984 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, VISTE le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 a seguito della riunione di Neustadt/Aisch dei ministri dei Trasporti degli Stati del Benelux e della Repubblica federale di Germania, VISTO il memorandum dei governi dell'Unione economica Benelux del 12 dicembre 1984, consegnato ai governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I MISURE APPLICABILI A BREVE TERMINE Articolo 1 A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale eliminazione di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di seguito. Articolo 2 A partire dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana effettueranno di norma, nell'ambito della circolazione delle persone, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza determinare l'arresto di detti veicoli. Tuttavia, dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non interrompere la circolazione degli altri veicoli all'attraversamento della frontiera. Articolo 3 Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che giungono alla frontiera comune a bordo di un'autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del diametro di almeno otto (8) centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente merci ammesse nei limiti delle franchigie e rispettano la normativa in materia di cambi. Articolo 4 Le Parti si adopereranno per ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su strada. Le Parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro il 1o gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada. Articolo 5 Entro il 1o gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui ciò non sia già stato effettuato nella pratica e a condizione che le strutture lo consentano. Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre dei punti di controllo congiunti, ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle situazioni locali. Articolo 6 Fatta salva l'applicazione di intese più favorevoli fra le Parti, queste adottano le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee residenti nei Comuni che si trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di apertura dei posti di controllo. Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci ammesse nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa in materia di cambi. Articolo 7 Le Parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguenze negative che possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e sicurezza. Esse adottano, possibilmente entro il 1o gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie procedure relative al rilascio dei visti e all'ammissione sul proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dell'insieme dei territori dei cinque Stati dall'immigrazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza. Articolo 8 In vista dell'alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, le Parti si impegnano a lottare con determinazione sul proprio territorio contro il traffico illecito di stupefacenti ed a coordinare efficacemente le proprie azioni in tale settore. Articolo 9 Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando. A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che siano di interesse per le altre Parti nella lotta alla criminalità. Le Parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l'assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali. Articolo 10 Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9, si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle Parti. Articolo 11 Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le Parti rinunciano, a partire dal 1o luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i seguenti controlli alle frontiere comuni: - controllo dei tempi di guida e di riposo [regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e AETS]; - controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione non impedisce l'introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un controllo di peso per sondaggio; - controlli relativi allo stato tecnico delle vetture. Verranno adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all'interno del territorio delle Parti. Articolo 12 A partire dal 1o luglio 1985, il controllo dei documenti relativi all'esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali verrà sostituito alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio. I veicoli che effettuano trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle Parti stabiliscono di comune accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo visibile. Articolo 13 Le Parti si adopereranno per armonizzare entro il 1o gennaio 1986 la regolamentazione relativa all'autorizzazione per il trasporto stradale professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le "autorizzazioni di viaggio" con "permessi a termine", con un controllo visivo al passaggio delle frontiere comuni. Le modalità di trasformazione dei permessi di viaggio in permessi a termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di trasporto stradale dei vari paesi interessati. Articolo 14 Le Parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre per i trasporti ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all'espletamento delle formalità alla frontiera. Articolo 15 Le Parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari: - di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni; - di adottare le misure necessarie per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che verrano stabiliti dagli enti ferroviari, un particolare sistema di inoltro che consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste (treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere). Articolo 16 Le Parti procederanno all'armonizzazione degli orari e delle date di apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni. TITOLO II MISURE APPLICABILI A LUNGO TERMINE Articolo 17 In materia di circolazione delle persone, le Parti cercheranno di eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee. Articolo 18 Le Parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adottate a breve termine, avvieranno trattative, in particolare sulle seguenti questioni: a) elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità e di ricerca; b) esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la cooperazione fra le Parti in tali settori; c) ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando, tra l'altro, l'eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della cooperazione giudiziaria internazionale. Articolo 19 Le Parti cercheranno di armonizzare le legislazioni e le regolamentazioni, in particolare in materia di: - stupefacenti, - armi ed esplosivi, - dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi. Articolo 20 Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche in materia di visti e di condizioni di ingresso sui rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà necessario, esse predisporranno altresì l'armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini di Stati non membri delle Comunità europee. Articolo 21 Le Parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità europee allo scopo di: a) giungere ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori; b) eliminare dal quadro delle franchigie comunitarie le restrizioni che potrebbero sussistere per l'ingresso negli Stati membri di quelle merci il cui possesso non sia vietato ai loro cittadini. Le Parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità europee al fine di ottenere la riscossione armonizzata dell'IVA nel paese di partenza per le prestazioni di trasporto turistico all'interno delle Comunità europee. Articolo 22 Le Parti si adopereranno, sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità europee, per: - aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (600 litri), - equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri. Articolo 23 Le Parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto merci, i tempi di attesa agli uffici ove si effettuano controlli nazionali giustapposti e il numero dei punti di sosta. Articolo 24 Nel settore della circolazione delle merci, le Parti cercheranno i modi per trasferire alle frontiere esterne o all'interno del proprio territorio i controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni. A tal fine, esse adotteranno, se necessario, iniziative comuni sia nei rapporti reciproci, sia in seno alle Comunià europee, allo scopo di armonizzare le disposizioni che regolano i controlli delle merci alle frontiere comuni. Le Parti si adopereranno affinché tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali. Articolo 25 Le Parti svilupperanno la cooperazione tra di esse per agevolare lo sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante lo scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del Documento unico. Articolo 26 Le Parti esamineranno la possibilità di armonizzare le imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tale fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee. Articolo 27 Le Parti studieranno la possibilità di sopprimere, su base reciproca, i limiti delle franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni ai sensi del diritto comunitario. Articolo 28 L'eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una consultazione tra le Parti. Articolo 29 Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria da parte del governo della Repubblica federale di Germania ai governi degli Stati dell'Unione economica Benelux e al governo delle Repubblica francese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Articolo 30 Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 1o gennaio 1986, per quanto riguarda le misure previste al titolo I e, se possibile, entro il 1o gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al titolo II, a meno che nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze. Articolo 31 Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 e da 8 a 16 dell'accordo concluso a Saarbrücken il 13 luglio 1984 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese. Articolo 32 Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione, o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione. Il presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione. Articolo 33 Depositario del presente Accordo è il governo del Granducato di Lussemburgo, che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt./En foi de quoi, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord./Ten blijke waarvan de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend. Geschehen zu Schengen (Großherzogtum Luxemburg) am vierzehnten Juni neunzehnhundertfünfundachtzig, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi./Gedaan te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhonderdvijfentachtig, zijnde te teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique/Voor de Regering van het Koninkrijk België >PIC FILE= "L_2000239IT.001701.TIF"> P. de Keersmaeker Secrétaire d'État aux Affaires européennes/Staatssecretaris voor Europese Zaken Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "L_2000239IT.001702.TIF"> Prof. Dr. W. Schreckenberger Staatssekretär im Bundeskanzleramt Pour le Gouvernement de la République française >PIC FILE= "L_2000239IT.001801.TIF"> C. Lalumière Secrétaire d'État aux Affaires européennes Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_2000239IT.001802.TIF"> R. Goebbels Secrétaire d'État aux Affaires étrangères Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden >PIC FILE= "L_2000239IT.001803.TIF"> W. F. van Eekelen Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken