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Document 32024R2208

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2208 della Commissione, del 29 agosto 2024, recante la trecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

C/2024/6236

GU L, 2024/2208, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2208/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2208/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2208

30.8.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2208 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2024

recante la trecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 23 agosto 2024 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di depennare una voce dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2024

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Yassine Chekkouri. Indirizzo: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marocco. Data di nascita: 6.10.1966. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: F46947 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: H-135467 (carta d’identità marocchina). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Feue Hlima Bent Barka e il nome del padre è Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, (b) estradato dall’Italia in Marocco il 26.2.2004. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2208/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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