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Document 32024R2208
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2208 of 29 August 2024 amending for the 343rd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2208 della Commissione, del 29 agosto 2024, recante la trecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2208 della Commissione, del 29 agosto 2024, recante la trecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
C/2024/6236
GU L, 2024/2208, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2208/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2208 |
30.8.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2208 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2024
recante la trecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 23 agosto 2024 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di depennare una voce dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» è soppressa:
«Yassine Chekkouri. Indirizzo: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marocco. Data di nascita: 6.10.1966. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: F46947 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: H-135467 (carta d’identità marocchina). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Feue Hlima Bent Barka e il nome del padre è Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, (b) estradato dall’Italia in Marocco il 26.2.2004. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2208/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)