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Document 32024Q02094

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, [2024/2094]

GU L, 2024/2094, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2094

12.8.2024

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

[2024/2094]

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 253, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare l’articolo 63,

considerando che occorre precisare, nel regolamento di procedura, le modalità di attuazione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (1), e, in particolare, precisare le modalità di trattamento iniziale delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di stabilire l’organo giurisdizionale competente a trattarle,

considerando che nel presente regolamento devono essere inserite anche le disposizioni necessarie a garantire un rapido trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale trattate dal Tribunale che sono rinviate alla Corte di giustizia, in applicazione dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto richiedono una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione,

considerando che occorre integrare le disposizioni del regolamento di procedura al fine di prevedere che il Tribunale, il giudice del rinvio e gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto siano informati dell’assenza di una proposta di riesame da parte del primo avvocato generale, decorso il termine di un mese previsto dall’articolo 62, secondo comma, dello statuto,

considerando che occorre peraltro integrare il presente regolamento al fine di tener conto dell’esperienza maturata durante la crisi sanitaria e di prevedere la facoltà, per le parti o i loro rappresentanti, di partecipare all’udienza di discussione, in determinate circostanze, mediante videoconferenza, purché siano rispettate talune condizioni di ordine giuridico e tecnico,

considerando che occorre inoltre inserire una disposizione relativa alla trasmissione delle udienze della Corte al fine di consentire ai cittadini dell’Unione e agli organi giurisdizionali che abbiano investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale di seguire tali udienze da remoto, senza doversi recare a Lussemburgo, garantendo nel contempo adeguate informazioni alle parti del procedimento e la facoltà di queste ultime di far valere, se del caso, i motivi per i quali una determinata udienza non dovrebbe costituire oggetto di trasmissione,

considerando che al fine di far pienamente comprendere agli organi giurisdizionali e ai cittadini dell’Unione il senso e la portata delle risposte fornite dalla Corte alle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte occorre, nella medesima ottica, garantire la pubblicazione in rete, entro un termine ragionevole dalla definizione della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, salvo obiezioni da parte di questi ultimi alla pubblicazione delle loro osservazioni,

considerando infine che si deve chiarire o precisare la portata di talune disposizioni del regolamento di procedura relative, segnatamente, alla determinazione dei partecipanti al procedimento pregiudiziale, all’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di tutela dei dati personali o, ancora, alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali, a seguito delle recenti evoluzioni tecnologiche,

con l’approvazione del Consiglio, in data 21 giugno 2024,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012  (2) è modificato come segue:

1)

L’articolo 48 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 48

Modalità di notifica

1.   Le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, per via elettronica o con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell’atto da notificare, o, ancora, rimettendone copia contro ricevuta.

2.   La Corte stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all’invio di notifiche per via elettronica, alle condizioni stabilite dalla Corte, la notifica di tutti gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze della Corte, è effettuata per tale via. In mancanza di tale consenso, le notifiche sono fatte al domicilio eletto dal destinatario o, in mancanza di elezione di domicilio, al recapito del destinatario, con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell’atto da notificare, o rimettendone copia contro ricevuta. Le copie dell’atto da notificare sono estratte e autenticate dal cancelliere.

4.   Se, per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell’atto, un atto processuale non può essere trasmesso per via elettronica, l’atto è notificato al domicilio eletto dal destinatario o, in mancanza di elezione di domicilio, al recapito del destinatario secondo le modalità prescritte nel paragrafo 3. Il destinatario ne è avvisato mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario. In tal caso un plico raccomandato si considera consegnato al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione è avvenuta in data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall’avviso summenzionato, che la notifica non gli è pervenuta».

2)

L’articolo 57 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 2 è soppresso.

b)

I paragrafi da 3 a 8 sono rinumerati e divengono i paragrafi da 2 a 7.

c)

Il nuovo paragrafo 2 è modificato come segue:

«Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dalla Corte, la traduzione, nelle altre lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento del Consiglio n. 1/58, di ogni loro atto processuale».

d)

Il nuovo paragrafo 6 è modificato come segue:

«Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data e l’ora in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato dal paragrafo 3, perviene in cancelleria, mediante un mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispone la Corte, sono prese in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato dei suoi allegati, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L’articolo 51 del presente regolamento non si applica a quest’ultimo termine».

e)

Il nuovo paragrafo 7 è modificato come segue:

«Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, la Corte stabilisce, mediante decisione, a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l’originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ».

3)

L’articolo 78, il cui contenuto figura attualmente al nuovo articolo 80, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 78

Partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza

1.   Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di una parte o a un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto di partecipare fisicamente a un’udienza di discussione, tale rappresentante può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza. Tale norma vale altresì per le parti nel procedimento principale quando, in base alle norme nazionali di procedura applicabili, esse sono autorizzate a stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato.

2.   La domanda di partecipazione all’udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell’impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.

3.   Il presidente statuisce nel più breve termine possibile in merito a tale domanda.

4.   Il ricorso alla videoconferenza è escluso se la Corte decide che l’udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 79 del presente regolamento.

5.   Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare a un’udienza mediante videoconferenza sono specificate nelle istruzioni pratiche alle parti, adottate sulla base dell’articolo 208 del presente regolamento».

4)

L’articolo 80 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 80

Svolgimento dell’udienza di discussione

1.   Il presidente apre e dirige la discussione e garantisce il corretto svolgimento dell’udienza.

2.   Durante l’udienza di discussione, i membri del collegio giudicante nonché l’avvocato generale possono porre domande agli agenti, ai consulenti o agli avvocati delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale o ai loro rappresentanti».

5)

Dopo l’articolo 80 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 80 bis

Trasmissione delle udienze

1.   Le udienze della Corte possono essere oggetto di trasmissione. Tale trasmissione avviene in diretta, quando riguarda la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, e in differita, quando riguarda le difese orali delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto in una causa attribuita alla seduta plenaria, alla grande sezione, o, in via eccezionale, qualora l’interesse della causa lo giustifichi, a una sezione di cinque giudici.

2.   Quando la Corte prevede di procedere alla trasmissione di un’udienza di discussione, le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto ne vengono informati dalla cancelleria, all’atto della convocazione dell’udienza.

3.   Se una parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto ritiene che l’udienza alla quale è stato convocato non dovrebbe essere trasmessa, esso ne informa la Corte nel più breve termine possibile, illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.

4.   Il presidente statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale.

5.   La registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell’udienza di discussione.

6.   Se una parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto ritiene che la registrazione video di un’udienza di discussione alla quale ha partecipato dovrebbe essere rimossa da tale sito Internet, esso ne informa la Corte nel più breve termine possibile, illustrando le circostanze che giustificano tale rimozione.

7.   Il presidente statuisce su tale domanda senza indugio, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale.

8.   La Corte stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

6)

L’articolo 82 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«In caso di svolgimento di un’udienza di discussione, le conclusioni dell’avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest’ultima, alla data comunicata dall’avvocato generale».

b)

Dopo il paragrafo 1 è inserito un nuovo paragrafo 2, del seguente tenore:

«In mancanza di udienza di discussione, le conclusioni sono presentate alla data annunciata dall’avvocato generale».

c)

L’attuale paragrafo 2 è rinumerato e diviene il paragrafo 3.

7)

Dopo l’articolo 93 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 93 bis

Analisi preliminare delle domande di pronuncia pregiudiziale

1.   Quando la Corte è investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, tale domanda è immediatamente trasmessa dalla cancelleria al presidente, al vicepresidente e al primo avvocato generale.

2.   Se, dopo aver analizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale, il presidente, sentiti il vicepresidente e il primo avvocato generale, ritiene che detta domanda rientri esclusivamente in una o più delle materie specifiche previste dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, ne informa la cancelleria, che trasmette immediatamente la domanda alla cancelleria del Tribunale. Il procedimento prosegue quindi dinanzi a quest’ultimo organo giurisdizionale, conformemente alle norme del suo regolamento di procedura.

3.   Se, al termine di tale analisi e dopo aver sentito il vicepresidente e il primo avvocato generale, il presidente ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale, pur rientrando in una o più delle materie specifiche previste dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, riguardi anche altre materie o sollevi questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell’Unione o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, dello statuto, deferisce senza indugio la domanda alla Corte. Se la Corte ritiene che la domanda rientri esclusivamente in una o più materie specifiche previste dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, tale domanda è immediatamente trasmessa dalla cancelleria della Corte alla cancelleria del Tribunale e il procedimento prosegue dinanzi a tale organo giurisdizionale, conformemente alle norme del suo regolamento di procedura. In caso contrario, il procedimento prosegue dinanzi alla Corte, conformemente alle norme del presente regolamento.

4.   Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è trasmessa alla cancelleria del Tribunale conformemente ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, quest’ultima ne informa il giudice del rinvio».

8)

L’articolo 95 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 95

Anonimizzazione e omissione di dati personali

1.   Quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano essi parti nel procedimento o terzi, la Corte rispetta tale anonimizzazione o tale omissione nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente.

2.   Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d’ufficio, la Corte può inoltre anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o decidere di omettere dati personali relativi a una o più persone fisiche interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano esse parti nel procedimento o terzi».

9)

L’articolo 96 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1, prima frase, è modificato come segue:

«Conformemente all’articolo 23 dello statuto, possono presentare memorie o osservazioni scritte dinanzi alla Corte:»

b)

Dopo la lettera c) è inserita una nuova lettera d), avente il seguente testo:

«d)

il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea, quando ritengono di avere un particolare interesse per le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale;»

c)

Le attuali lettere da d) a f) sono ridenominate lettere da e) a g).

d)

Dopo il paragrafo 2 è inserito un nuovo paragrafo, avente il seguente testo:

«3.   Le memorie o le osservazioni scritte presentate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea dopo la pronuncia della sentenza o la notifica dell’ordinanza che pone fine al procedimento agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, a meno che uno di tali interessati non si opponga alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni. Tale opposizione, che non deve essere motivata e non è impugnabile dinanzi alla Corte o al Tribunale, deve essere comunicata alla cancelleria, con atto separato, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell’ordinanza che pone fine al procedimento. In tal caso, detta opposizione viene segnalata su tale sito e la memoria o le osservazioni in questione non sono pubblicate, nemmeno parzialmente. Qualora l’interessato revochi successivamente la sua opposizione alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni, tale memoria o tali osservazioni sono pubblicate sul sito a partire dal momento della revoca di detta opposizione. Qualora l’opposizione sia comunicata alla cancelleria dopo la scadenza di tale termine, le memorie o le osservazioni pubblicate sono rimosse dal sito».

10)

L’articolo 97, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice del rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale o, per una tale parte, di agire senza rappresentante, la Corte può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme nazionali di procedura applicabili».

11)

L’articolo 106 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 106

Trasmissione degli atti processuali

1.   Gli atti processuali previsti dall’articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell’originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l’indice previsto dall’articolo 57, paragrafo 3. L’originale dell’atto e gli allegati summenzionati sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.

2.   Le notifiche e le comunicazioni previste dall’articolo precedente sono effettuate per via elettronica, alle condizioni stabilite dalla Corte, quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all’invio di notifiche per tale via. In caso contrario, le notifiche e le comunicazioni summenzionate sono effettuate trasmettendo una copia del documento mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario».

12)

Nel Titolo III, dopo l’articolo 114, è inserito il Capo seguente, intitolato «Procedimento a seguito di rinvio»

«Capo IV

PROCEDEDIMENTO A SEGUITO DI RINVIO

Articolo 114 bis

Domande di pronuncia pregiudiziale rinviate dal Tribunale ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, dello Statuto

Quando il Tribunale constata, in applicazione dell’articolo 54, secondo comma, dello statuto, la sua incompetenza a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rinvia tale domanda alla Corte. Il procedimento prosegue quindi dinanzi a quest’ultima, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 114 ter

Domande di pronuncia pregiudiziale rinviate dal Tribunale ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE

1.   Quando il Tribunale, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, rinvia alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale che richiede una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, tale domanda è trattata celermente.

2.   Il presidente designa immediatamente il giudice relatore incaricato della causa e il primo avvocato generale designa un avvocato generale.

3.   Se la fase scritta del procedimento è già stata chiusa quando la causa è rinviata alla Corte, gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto possono presentare memorie o osservazioni scritte complementari sulla questione di principio sollevata dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, entro un termine fissato dal presidente, che non può essere inferiore a quindici giorni.

4.   La Corte statuisce nel più breve termine possibile, se del caso dopo aver sentito le osservazioni orali degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e le conclusioni dell’avvocato generale».

13)

Il Capo IV del Titolo III è rinumerato e diventa il Capo V del Titolo III.

14)

L’articolo 121, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2.   Oltre o in alternativa all’elezione di domicilio prevista dal paragrafo 1, il ricorso può contenere l’accordo dell’avvocato o dell’agente all’invio delle notifiche mediante qualsiasi mezzo tecnico o elettronico di comunicazione di cui dispongano la Corte e tale avvocato o tale agente».

15)

L’articolo 125 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 125

Trasmissione di documenti

La Corte trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso o, se del caso, dell’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l’inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell’articolo 277 TFUE».

16)

Dopo l’articolo 193 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 193 bis

Assenza di una proposta di riesame

Se, scaduto il termine previsto dall’articolo 62, secondo comma, dello statuto, il primo avvocato generale non ha formulato alcuna proposta di riesame della decisione del Tribunale, il cancelliere ne informa immediatamente il Tribunale, che ne informa il giudice del rinvio e gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue di cui all’articolo 36 di tale regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Lussemburgo, 2 luglio 2024

Il cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il presidente

K. LENAERTS


(1)   GU L 2024/2019, del 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj.

(2)   GU L 265 del 29 settembre 2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26 giugno 2013, pag. 65), il 19 luglio 2016 (GU L 217 del 12 agosto 2016, pag. 69), il 9 aprile 2019 (GU L 111 del 25 aprile 2019, pag. 73) e il 26 novembre 2019 (GU L 316 del 6 dicembre 2019, pag. 103).


ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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