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Document 32023R1674
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1674 of 19 June 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards the inclusion of certain spreads and preparations for making beverages containing cocoa, certain prepared foods obtained from cereals or cereal products, certain prepared foods obtained from rice and other cereals, certain chips and crisps, and certain sauces and condiments in the list of composite products exempted from official controls at border control posts and amending Annexes I and III to Delegated Regulation (EU) 2019/2122 (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/1674 della Commissione del 19 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/1674 della Commissione del 19 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/3854
GU L 216 del 1.9.2023, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 216/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1674 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere d) e h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei prodotti compositi a lunga conservazione a basso rischio che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) ha stabilito determinate prescrizioni per le partite di prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. I prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri dovevano soddisfare tali prescrizioni. Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento delegato (UE) 2019/625 a decorrere dal 15 dicembre 2022. Poiché il regolamento delegato (UE) 2021/630 fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/625, al fine di garantire la certezza giuridica è necessario sostituire, nel regolamento delegato (UE) 2021/630, il riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625 abrogato con un riferimento all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che stabilisce le prescrizioni relative ai prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. |
(3) |
Poiché i prodotti composti a lunga conservazione di cui ai codici NC 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 e 2103 sotto forma di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, determinati prodotti a base di cereali, determinate preparazioni alimentari a base di riso, determinate chips e determinati snack croccanti, nonché il miso contenente brodo di pesce per minestre e la salsa di soia contenente brodo di pesce per minestre presentano un basso rischio per la salute umana e degli animali, anche tali prodotti dovrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. I cracker sono considerati un prodotto della biscotteria e di conseguenza dovrebbero essere anch’essi esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (5) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(5) |
Poiché in virtù del presente regolamento determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/630, tali prodotti composti dovrebbero essere indicati anche nell’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 come esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Dato che queste ultime modifiche sono una conseguenza diretta delle prime, è opportuno inserirle in un unico atto. |
(6) |
L’elenco dei prodotti esenti di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 si riferisce alle stesse merci che figurano nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630. Poiché in virtù del presente regolamento sono aggiunti nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne, è necessario modificare anche l’allegato III, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 e allineare gli elenchi di prodotti composti esenti nei due regolamenti delegati. Dato che i due elenchi sono sostanzialmente collegati e sono destinati ad essere applicati in parallelo, è opportuno apportare le modifiche a tali elenchi in un unico atto. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:
1. |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).»;" |
2. |
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:
1. |
nell’allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente: «PARTE 2 Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)
|
2. |
nell’allegato III, il punto 7 è sostituito dal seguente:
I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630:
I prodotti composti nella cui composizione sono presenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).
((*)) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
((**)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).
((***)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
((****)) La voce 2006 legge: «Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)».
((*****)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
((******)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
((*******)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3)
In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell’Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Note relative alla tabella:
Colonna (1) — Codice NC In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato» - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l’ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC. Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da «ex», tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest’ultimo è preceduto da «ex». Ad esempio, per quanto riguarda «ex 2001 90 65», non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna (2). |
Colonna (2) — Spiegazioni In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
|
(1) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).