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Document 32023R1674

    Regolamento delegato (UE) 2023/1674 della Commissione del 19 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/3854

    GU L 216 del 1.9.2023, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1674/oj

    1.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 216/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1674 DELLA COMMISSIONE

    del 19 giugno 2023

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere d) e h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei prodotti compositi a lunga conservazione a basso rischio che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) ha stabilito determinate prescrizioni per le partite di prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. I prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri dovevano soddisfare tali prescrizioni. Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento delegato (UE) 2019/625 a decorrere dal 15 dicembre 2022. Poiché il regolamento delegato (UE) 2021/630 fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/625, al fine di garantire la certezza giuridica è necessario sostituire, nel regolamento delegato (UE) 2021/630, il riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625 abrogato con un riferimento all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che stabilisce le prescrizioni relative ai prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni.

    (3)

    Poiché i prodotti composti a lunga conservazione di cui ai codici NC 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 e 2103 sotto forma di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, determinati prodotti a base di cereali, determinate preparazioni alimentari a base di riso, determinate chips e determinati snack croccanti, nonché il miso contenente brodo di pesce per minestre e la salsa di soia contenente brodo di pesce per minestre presentano un basso rischio per la salute umana e degli animali, anche tali prodotti dovrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. I cracker sono considerati un prodotto della biscotteria e di conseguenza dovrebbero essere anch’essi esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (5) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

    (5)

    Poiché in virtù del presente regolamento determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/630, tali prodotti composti dovrebbero essere indicati anche nell’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 come esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Dato che queste ultime modifiche sono una conseguenza diretta delle prime, è opportuno inserirle in un unico atto.

    (6)

    L’elenco dei prodotti esenti di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 si riferisce alle stesse merci che figurano nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630. Poiché in virtù del presente regolamento sono aggiunti nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne, è necessario modificare anche l’allegato III, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 e allineare gli elenchi di prodotti composti esenti nei due regolamenti delegati. Dato che i due elenchi sono sostanzialmente collegati e sono destinati ad essere applicati in parallelo, è opportuno apportare le modifiche a tali elenchi in un unico atto.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:

    1.

    all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i)

    sono conformi alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (*1);

    (*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).»;"

    2.

    l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:

    1.

    nell’allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

    «PARTE 2

    Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)

    Codice della nomenclatura combinata  ((*))

    Designazione delle merci

    Precisazioni e spiegazioni

    ex capitolo 2

    (0201 -0210 )

    Carni e frattaglie commestibili

    Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 )

    0401 -0406

    Latte e derivati del latte

    Tutti

    ex 0504 00 00

    Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

    Tutti, esclusi gli involucri

    ex 0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell’allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all’alimentazione umana

    Solo gli alimenti per animali da compagnia

    1501 00

    Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

    Tutti

    1502 00

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

    Tutti

    1503 00

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

    Tutti

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Tutti

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    Tutti, esclusi gli insetti

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti

    Tutte, esclusi gli insetti

    1702 11 00

    1702 19 00

    Lattosio e sciroppo di lattosio

    Tutti

    ex 1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

    Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

    ex 1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

    Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le paste alimentari, le tagliatelle e i cuscus a lunga conservazione non contenenti carne  ((**))

    ex 1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i prodotti della panetteria, i prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), le cialde e le cialdine, le fette biscottate, il pane tostato e i prodotti simili tostati, le chips e gli snack croccanti a lunga conservazione non contenenti carne  ((***))

    ex 2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006  ((****))

    Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

    ex 2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le chips di patate e gli snack croccanti di patate a lunga conservazione, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati e non contenenti carne  ((*****))

    ex 2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

    Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

    ex 2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i brodi per minestre e gli aromi confezionati per il consumatore finale a lunga conservazione e non contenenti carne  ((******))

    ex 2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    Solo le preparazioni contenenti latte

    ex 2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), a lunga conservazione e non contenenti carne  ((*******))

    ex 2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

    Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi

    Note:

    1.

    Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 19 01: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi).

    2.

    Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    3.

    Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.

    2.

    nell’allegato III, il punto 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Prodotti esenti

    I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630:

    prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolato bianco e altre preparazioni alimentari non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao;

    paste alimentari, tagliatelle e cuscus;

    prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola), e preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali;

    prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, e chips e snack croccanti (compresi le chips di patate e gli snack croccanti di patate);

    olive ripiene di pesce;

    estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate;

    cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;

    miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre;

    brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;

    integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano);

    liquori.

    I prodotti composti nella cui composizione sono presenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).

    ((*))  Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    ((**))  In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

    ((***))  In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.

    ((****))  La voce 2006 legge: «Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)».

    ((*****))  In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.

    ((******))  In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.

    ((*******))  In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3)

    In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell’Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

    Note relative alla tabella:

    Colonna (1) — Codice NC

    In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato» - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l’ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.

    Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da «ex», tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto.

    Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest’ultimo è preceduto da «ex». Ad esempio, per quanto riguarda «ex 2001 90 65», non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna (2).

    Colonna (2) — Spiegazioni

    In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

    Codici NC

    Spiegazioni

    (1)

    (2)

    1704 , ex 1806

    Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato bianco, non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

    Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola).

    Preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

    Prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, chips e snack croccanti, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

    Olive ripiene di pesce, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 2005 20 20

    Chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 2103

    Miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 2104

    Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 2106

    Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ex 2208 70

    Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

    ».

    (1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).


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