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Document 32023R1127

Regolamento delegato (UE) 2023/1127 della Commissione del 2 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/1257

GU L 149 del 9.6.2023, p. 16–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1127/oj

9.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1127 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali) (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce che la Commissione deve addebitare ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi contributi per le attività di vigilanza, il cui importo complessivo deve coprire tutti i costi stimati, ragionevolmente stimati in anticipo, sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma di detto regolamento.

(2)

La stima dei costi relativa ai contributi per le attività di vigilanza addebitati nell’anno n dovrebbe essere determinata tenendo conto di tutte le risorse umane che la Commissione deve impiegare nell’anno n+1 per svolgere i compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, compresi i funzionari, gli agenti temporanei e contrattuali e gli esperti nazionali distaccati. Tenendo conto del fatto che si riferisce a costi futuri, la stima dovrebbe basarsi sui costi medi, espressi in termini di equivalente a tempo pieno, maggiorati della media dei contributi sociali applicabili e delle spese operative relative a tali risorse umane. Le spese operative dovrebbero quindi includere i costi medi sostenuti per ospitare un’unità di personale equivalente nell’infrastruttura informatica e fisica della Commissione e consentirle di lavorarvi a tempo pieno, ad esempio come regolarmente determinato dai servizi della Commissione nel contesto del calcolo dei costi medi del personale ai fini delle schede finanziarie legislative.

(3)

Oltre ai suddetti costi per le risorse umane, è necessario che la Commissione stimi anche le altre spese operative e amministrative specificamente connesse all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, quali studi, ricorso ad esperti, indagini, missioni, organizzazione di riunioni, sviluppo o utilizzo di software, strumenti o servizi informatici specifici. Per la stima annuale dell’importo complessivo dei costi occorrerebbe inoltre tenere conto della differenza tra i costi stimati e i costi sostenuti nell’anno precedente secondo la relazione annuale adottata dalla Commissione.

(4)

L’importo complessivo dei costi stimati annualmente dalla Commissione dovrebbe essere sostenuto dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tramite i contributi per le attività di vigilanza addebitati in relazione ai servizi designati soggetti al contributo per le attività di vigilanza in ciascun anno civile. Per coerenza con le decisioni di designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, la nozione di fornitore del servizio o dei servizi designati dovrebbe fare riferimento al destinatario o ai destinatari della relativa decisione o delle relative decisioni di designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. Se la decisione adottata a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 è destinata a più di una persona giuridica, tutti i destinatari di tale decisione dovrebbero essere responsabili in solido del pagamento del contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi in causa.

(5)

I servizi da considerare in un determinato anno n dovrebbero includere quelli già soggetti agli obblighi applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi all’inizio dell’anno, nonché quelli per i quali una decisione di designazione o una decisione che pone fine alla designazione prenderà effetto nel corso dell’anno civile in questione, tenendo conto del fatto che gli effetti delle decisioni di entrambe le categorie decorreranno dopo quattro mesi dalla loro notifica al fornitore a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065. Tale termine dovrebbe essere calcolato conformemente alle norme generali di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (2), che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

(6)

La Commissione dovrebbe stabilire l’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza da addebitare ogni anno a ciascun fornitore, determinando innanzitutto un importo di base per ogni servizio designato. L’importo di base per servizio dovrebbe risultare dalla divisione dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1 per tutti i servizi designati considerati nell’anno n. Per determinare l’importo di base occorre tenere conto del numero di giorni di designazione nell’anno n. In secondo luogo, al fine di garantire la proporzionalità dei singoli contributi per le attività di vigilanza con riferimento alle dimensioni del servizio designato risultanti dalla media mensile del numero di destinatari attivi nell’Unione, la Commissione dovrebbe adeguare l’importo di base con un coefficiente proporzionato al numero di destinatari attivi risultante in base alle informazioni disponibili.

(7)

Conformemente all’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065, il fornitore del servizio o dei servizi designati non deve pagare un contributo per le attività di vigilanza complessivamente superiore alla sua capacità economica, ossia superiore allo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale. Il riferimento al reddito netto, costituito dalle entrate complessive decurtate dei costi del fornitore, dovrebbe fare in modo che si tenga conto della capacità di pagamento del prestatore, anche in caso di fornitori in perdita. Per individuare tale limite in conformità ai principi applicabili di informativa finanziaria, si dovrebbe fare riferimento alla nozione di utile complessivo a livello mondiale dell’esercizio finanziario precedente, da determinarsi sulla base dei migliori dati disponibili del fornitore risultanti dai bilanci comunicati alla Commissione. È pertanto opportuno fare riferimento ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), laddove applicati dal fornitore interessato, oppure ai bilanci compilati in conformità agli obblighi informativi sanciti dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Qualora al fornitore in questione non si applichino né i principi contabili internazionali né la direttiva 2013/34/UE, occorre fare riferimento ad altro principio di informativa accettabile di un paese terzo applicabile a tale fornitore, come ad esempio un principio di informativa di un paese terzo considerato equivalente ai principi contabili internazionali o un altro principio di informativa di un paese terzo che possa essere considerato generalmente accettabile ai fini di altre norme dell’Unione. In caso di conti consolidati del fornitore, l’utile consolidato a livello mondiale del gruppo a cui appartiene rispecchiano al meglio la sua capacità economica di pagare il contributo per le attività di vigilanza, dato che tale fornitore dispone delle risorse finanziarie del gruppo per sostenere l’importo complessivo del contributo addebitato per tutti i servizi designati che fornisce.

(8)

Se l’importo di base addebitato a un determinato fornitore, o la somma degli importi di base di rilievo nel caso dei fornitori che forniscono più di un servizio designato, supera il limite massimo globale, il contributo finale per le attività di vigilanza addebitato a tale fornitore dovrebbe essere ridotto di conseguenza. Per fare in modo che in ogni caso i costi annuali complessivi siano pagati tramite i contributi per le attività di vigilanza applicati a tutti i servizi designati, l’importo residuo non addebitato ai fornitori in considerazione dell’applicazione del limite massimo globale dovrebbe essere sostenuto dai restanti fornitori al di sotto del limite, in proporzione secondo la formula di ripartizione di base. La ripartizione degli importi residui tra gli altri fornitori dei servizi designati dopo l’applicazione del limite massimo globale dovrebbe continuare fino all’estinzione dell’importo residuo.

(9)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione individuali che stabiliscono l’importo individuale del contributo per le attività di vigilanza da addebitarsi a ciascun fornitore per il servizio o i servizi designati soggetti all’obbligo di pagamento del suddetto contributo durante l’anno civile in questione. La procedura annuale per l’addebito del contributo dovrebbe pertanto essere organizzata in modo che gli atti di esecuzione siano adottati una volta che i costi annuali complessivi, che costituiranno la base per il calcolo dell’importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza da addebitarsi, saranno stati determinati come indicato nel documento preparatorio della Commissione allegato al progetto di bilancio a norma dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. I singoli atti di esecuzione possono inoltre essere adottati soltanto dopo una certa data, quando sarà possibile stabilire il numero e le dimensioni dei servizi designati soggetti ai contributi per le attività di vigilanza. La procedura dovrebbe anche tenere conto della capacità economica, in termini di profitti dei fornitori corrispondenti, stabilita sulla base delle informazioni fornite dal fornitore. L’importo provvisorio del contributo da addebitare dovrebbe inoltre essere comunicato al fornitore in questione prima dell’adozione di qualsiasi decisione di esecuzione da parte della Commissione, affinché sia data l’opportunità di presentare osservazioni di cui tenere conto nella determinazione finale del contributo per le attività di vigilanza. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione dovrebbe adottare il corrispondente atto di esecuzione che stabilisce il contributo individuale per le attività di vigilanza dovuto a titolo di credito a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, da pagarsi entro la fine dello stesso anno civile, in modo che siano disponibili le risorse necessarie per coprire i costi stimati per l’anno successivo.

(10)

Il mancato pagamento entro il termine stabilito dagli atti di esecuzione dovrebbe dare luogo al recupero dell’importo non pagato, insieme agli interessi di mora al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea maggiorato del 3,5 %, a norma dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(11)

Per la rendicontabilità e la trasparenza dei costi sostenuti e degli importi riscossi per i compiti di vigilanza svolti a norma del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione dovrebbe trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo e renderla disponibile al pubblico sul suo sito web. A fini di coerenza tra la stima dei costi e gli specifici costi di vigilanza effettivamente sostenuti per l’anno in questione, nella relazione dovrebbero inoltre essere confrontati specificamente gli importi rilevanti sulla base dei pagamenti effettivamente eseguiti nel periodo in questione per ciascuna categoria di costi interessata di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, nonché gli impegni di spesa eventualmente assunti nel corso dell’anno in questione, anche a seguito di eventuali decisioni giudiziarie emesse durante l’anno in questione. L’eventuale differenza tra l’importo stimato e i costi effettivamente sostenuti non dovrebbe incidere sull’importo dei contributi per le attività di vigilanza applicati per l’anno in questione; tuttavia tale differenza dovrebbe essere presa in considerazione nella stima successiva, detraendo l’eventuale eccedenza dal totale dei costi stimati per l’anno n+2 o aggiungendo l’eventuale disavanzo al totale dei costi stimati per l’anno n+2.

(12)

Con la stima dei costi dovrebbero essere individuati i costi previsti per l’anno civile successivo, così che la Commissione possa disporre in anticipo di risorse sufficienti. Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2065 e il 1o gennaio 2024, la Commissione avrà già sostenuto o pianificato costi, a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, che non è stato possibile coprire con precedenti contributi per le attività di vigilanza e che pertanto è stato necessario coprire in modo generalizzato con altri stanziamenti iscritti nel bilancio dell’Unione votato per il 2023. Ai fini della determinazione dei contributi complessivi da addebitarsi nel 2023, pertanto, ai costi stimati per il 2024 è stato possibile aggiungere soltanto costi che non risultano già coperti da stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione per il 2023, conformemente alle informazioni fornite nella sintesi allegata alla stima. Di conseguenza, al fine di stabilire eventuali eccedenze o disavanzi da prendere in considerazione nella stima successiva, nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio occorrerebbe tenere conto unicamente dei costi sostenuti nel 2022 dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2065 e nel 2023 qualora non già coperti da stanziamenti esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«servizio designato»: un servizio di intermediazione designato come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

2)

«fornitore del servizio designato»: qualsiasi fornitore destinatario di una o più decisioni della Commissione di designazione quale piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

3)

«importo di base»: l’importo calcolato per ciascun servizio designato in conformità all’articolo 4 e prima dell’applicazione del limite massimo globale di cui all’articolo 5.

Articolo 2

Stima dei costi annuali complessivi

1.   Ogni anno n la Commissione stima i costi annuali complessivi che prevede di sostenere per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 nell’anno civile successivo (anno n+1) secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. L’importo dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1 costituisce la base per la determinazione dell’importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza addebitati nell’anno n. Tale importo stimato è interamente addebitato ai fornitori dei servizi designati mediante i contributi per le attività di vigilanza calcolati in conformità al presente regolamento.

2.   Per la stima dei costi annuali complessivi, la Commissione tiene conto di quanto segue:

a)

le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, considerando le diverse categorie di funzionari e altri agenti dell’Unione impiegati dalla Commissione. La stima dei costi si basa sui costi medi, espressi in equivalenti a tempo pieno, e include le spese operative medie proporzionali e i contributi sociali applicabili in relazione a tali risorse umane;

b)

qualsiasi altra spesa amministrativa o operativa necessaria per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 che si prevede di sostenere nel corso dell’anno n+1, tenendo conto dell’elenco non esaustivo di cui all’allegato I del presente regolamento.

3.   Per ogni stima dei costi annuali complessivi si tiene conto dell’importo positivo o negativo dei costi sostenuti, come indicato nella relazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4. In particolare, in caso di disavanzo, ossia quando l’importo dei costi stimati per l’anno n è inferiore ai costi dichiarati sostenuti per l’anno in questione, l’importo dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+2 da addebitare nell’anno n+1 è aumentato dell’importo del disavanzo sostenuto per l’anno n. In caso di eccedenza, ossia quando l’importo dei costi stimati per l’anno n supera i costi dichiarati sostenuti per l’anno in questione, i costi annuali complessivi stimati per l’anno n+2 da addebitare nell’anno n+1 sono ridotti dell’eccedenza risultante per l’anno n.

Articolo 3

Identificazione annuale dei servizi designati

I servizi designati in relazione ai quali è addebitato un contributo per le attività di vigilanza in un determinato anno n sono:

a)

qualsiasi servizio che, al 1o gennaio dell’anno in questione, era già soggetto agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento, compresi i servizi la cui designazione termina dopo tale data conformemente all’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento;

b)

qualsiasi servizio che sia assoggettato agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno in questione.

Articolo 4

Determinazione dell’importo di base per servizio

1.   Per ciascun servizio designato soggetto ai contributi per le attività di vigilanza a norma dell’articolo 3, l’importo di base per l’anno n è calcolato come quota dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1 a norma dell’articolo 2, proporzionalmente al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio designato, in linea con il coefficiente (U) di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e tenendo conto del periodo di designazione del servizio, in linea con il coefficiente (T) di cui al paragrafo 3 del presente articolo, secondo la formula seguente:

 

Formula

2.   Il coefficiente (U) per il calcolo dell’importo di base per ciascun servizio designato ha il valore indicato nell’allegato II corrispondente al numero medio mensile di destinatari attivi in milioni di utenti, arrotondato per difetto alle centinaia di migliaia.

Il numero medio mensile di destinatari attivi di ciascun servizio designato che determina il coefficiente applicabile a norma del primo comma del presente paragrafo è quello risultante dai dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, o dalle informazioni prescritte a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento, o da qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione, disponibile al 31 agosto dell’anno n.

3.   Il coefficiente (T) per il calcolo dell’importo di base per ciascun servizio designato è il rapporto tra il numero di giorni di designazione del servizio nell’anno n e il numero di giorni di un anno, calcolato come segue:

 

Formula

In conformità all’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065, il periodo di designazione inizia quattro mesi dopo la data di notifica della decisione di designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 e termina quattro mesi dopo la notifica della decisione che pone fine alla designazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065.

Articolo 5

Determinazione dell’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza e applicazione del limite massimo globale per fornitore

1.   Ogni anno il fornitore del servizio o dei servizi designati paga un contributo per le attività di vigilanza risultante dall’importo di base, o dalla somma degli importi di base, calcolato a norma dell’articolo 4 per il servizio o i servizi designati che fornisce e dagli adeguamenti applicati a norma di detto articolo.

2.   L’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza addebitato in un determinato anno a un determinato fornitore di uno o più servizi designati non deve superare il limite massimo globale pari allo 0,05 % del suo utile a livello mondiale nell’esercizio finanziario precedente. Se i conti di un fornitore sono consolidati, ai fini della determinazione del limite massimo globale del contributo si considerano gli utili consolidati a livello mondiale del gruppo a cui appartiene.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’utile a livello mondiale è quello che risulta dai migliori dati disponibili tratti dai bilanci annuali relativi all’ultimo esercizio contabile completo presentati dal fornitore in questione, conformemente ad uno dei riferimenti seguenti:

a)

i principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, se applicati dal fornitore;

b)

l’allegato V, punto 17, o l’allegato VI, punto 15, della direttiva 2013/34/UE;

c)

qualsiasi principio di informativa accettabile di un paese terzo, qualora al fornitore non si applichi né la lettera a) né la lettera b).

3.   Qualora l’importo di base o la somma degli importi di base calcolati a norma dell’articolo 4 per il servizio o i servizi designati forniti da un determinato fornitore superi il limite massimo globale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza addebitato a tale fornitore è ridotto al limite di cui sopra.

4.   La somma degli importi residui non addebitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo è addebitata ai restanti fornitori di servizi designati per i quali non è stato raggiunto il limite massimo globale, in proporzione al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio designato, espresso come coefficiente (U) di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e tenendo conto del periodo di designazione del servizio, espresso come coefficiente (T) di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo la formula seguente:

 

Formula

Qualora l’applicazione del presente paragrafo determini l’applicabilità del limite massimo globale per uno o più fornitori rimanenti di servizi designati, il paragrafo 3 e il presente paragrafo continuano ad applicarsi fino al momento in cui non rimane alcun importo residuo.

Articolo 6

Procedura annuale per la determinazione dei contributi individuali

1.   Conformemente all’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, nel contesto della stesura del progetto di bilancio per l’anno n+1 la Commissione determina, per ciascuna linea di bilancio pertinente, l’importo stimato delle entrate esterne con destinazione specifica derivanti dai contributi per le attività di vigilanza che sarà reso disponibile all’inizio dell’anno n+1, quale importo corrispondente ai costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1, in conformità all’articolo 2 del presente regolamento.

La stima di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere accompagnata da una sintesi, preparata dalla Commissione, in cui siano indicati gli elementi presi in considerazione per la stima, in base alle diverse categorie di costi di cui all’articolo 2, da pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno civile sul sito web della Commissione.

2.   Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascun fornitore di uno o più servizi designati soggetti al contributo per le attività di vigilanza a norma dell’articolo 3 fornisce alla Commissione il suo ultimo bilancio e ogni altro documento giustificativo per la determinazione del limite massimo globale a norma dell’articolo 5, così come, se del caso, ogni informazione necessaria per l’applicazione del contributo. Nel caso in cui un fornitore non fornisca i documenti necessari per la determinazione del limite massimo globale, si presume che detto limite non sia stato raggiunto da tale fornitore nell’anno civile in questione.

3.   Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione comunica a ciascun fornitore di servizi designati identificato a norma dell’articolo 3 la determinazione provvisoria dell’importo del contributo per le attività di vigilanza per tutti i servizi designati forniti da tale fornitore, calcolata in base alla metodologia di cui agli articoli 4 e 5. Il fornitore comunica alla Commissione eventuali osservazioni su tale calcolo entro due settimane dal ricevimento della comunicazione della determinazione provvisoria.

4.   Entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta e notifica a ciascun fornitore di servizi designati identificato a norma dell’articolo 3 del presente regolamento una decisione di esecuzione adottata in conformità all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, che determina il contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi designati forniti da tale fornitore, calcolato secondo la metodologia di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. La decisione di esecuzione accerta i crediti a titolo di contributo per le attività di vigilanza a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fissa un termine per il pagamento dei contributi per le attività di vigilanza entro il 31 dicembre dell’anno in questione. Se una decisione adottata a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 è destinata a più di una persona giuridica, tutti i destinatari di tale decisione sono responsabili in solido del pagamento del contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi designati.

Articolo 7

Modalità di pagamento e conseguenze finanziarie in caso di mancato pagamento

1.   Tutti i contributi per le attività di vigilanza sono pagati in euro e conformemente ai riferimenti di pagamento previsti dalla decisione di esecuzione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 4.

2.   Qualsiasi pagamento tardivo, parziale o mancato e qualsiasi inosservanza delle condizioni di pagamento stabilite dalla decisione di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento dà luogo al recupero dell’importo non pagato unitamente agli interessi al tasso di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali pagamenti non pregiudicano le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora applicabili a norma degli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.

Articolo 8

Relazione sui costi sostenuti e sui contributi addebitati per le attività di vigilanza

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno n, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’importo dei costi annuali complessivi sostenuti per l’adempimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2022/2065 e all’importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza addebitati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento nell’anno precedente (anno n-1).

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 indica i costi specifici sostenuti per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, conformemente alle categorie di costi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. I costi comprendono tutti gli impegni assunti durante l’anno n-1, anche se i pagamenti per l’attuazione degli impegni non sono ancora stati eseguiti.

3.   Nella relazione di cui al paragrafo 1 è indicato l’importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza addebitati a ciascun fornitore del servizio o dei servizi designati, con la data dei rispettivi pagamenti, eventuali pagamenti mancanti o tardivi, i procedimenti giudiziari in corso relativi alle decisioni di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e le procedure di recupero di cui all’articolo 7, paragrafo 2, relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati, alla data di completamento della relazione.

4.   Nella relazione sono indicati, a seconda dei casi, i costi sostenuti a norma del paragrafo 2 che hanno superato l’importo dei costi stimati per l’anno n-1 o qualsiasi eccedenza dei costi stimati per l’anno n-1 rispetto ai costi sostenuti nell’anno in questione a norma del paragrafo 2.

5.   La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 sul proprio sito web.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1.   I costi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, già sostenuti o pianificati per il periodo compreso fra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023 possono essere aggiunti alla prima stima dei costi relativi al periodo 2024 a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, a meno che non siano già coperti da stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il bilancio generale dell’Unione per il 2023.

2.   La prima relazione a norma dell’articolo 8 è adottata dalla Commissione entro il 31 marzo 2024 e comprende il periodo compreso tra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023. Ai fini dell’individuazione dei costi sostenuti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, i costi pagati a titolo degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 sono indicati separatamente e non sono presi in considerazione ai fini del computo di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco non esaustivo delle spese operative e amministrative

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere presi in considerazione gli elementi connessi all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 indicati di seguito:

una stima prudenziale di tutte le missioni svolte nell’esercizio dei poteri assegnati alla Commissione a norma del capo IV, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, tenendo conto di una stima del numero di servizi designati;

i costi stimati per le riunioni in presenza del comitato europeo per i servizi digitali a norma del regolamento (UE) 2022/2065;

la partecipazione programmata a riunioni o eventi relativi allo sviluppo delle competenze e delle capacità connesse alla supervisione di questioni emergenti e sistemiche o l’organizzazione degli stessi;

una stima prudenziale relativamente agli studi e ai consulenti esterni che si riferiscono a un determinato servizio designato, compresi i relativi audit, o che analizzano una determinata categoria di rischio di cui alla valutazione del rischio dei servizi designati prevista all’articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065;

ogni eventuale accordo in essere o previsto tra servizi della Commissione con altri organi, organismi o agenzie dell’Unione o con qualsiasi altra autorità nazionale in merito all’analisi su cui si basa il controllo di vigilanza dei servizi designati;

ogni eventuale sviluppo o utilizzo di strumenti o ambienti digitali, compresi software e API, specificamente progettati per analizzare, supervisionare e sperimentare il funzionamento di qualsiasi servizio designato, al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2022/2065;

una stima prudenziale per l’accesso alle banche dati e l’effettuazione di indagini volte a individuare i servizi da designare e a valutare l’impatto del funzionamento dei servizi designati per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dal regolamento (UE) 2022/2065;

una stima prudenziale delle spese relative alla realizzazione, all’acquisizione, alla licenza, alla sottoscrizione, allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni a norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2022/2065 e della banca dati gestita dalla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065.


ALLEGATO II

Coefficiente U

Numero medio mensile di destinatari attivi del servizio designato (in milioni, arrotondato per difetto al primo decimale)

Coefficiente

45 -54,9

1

55 -64,9

1,2

65 -74,9

1,4

75 -84,9

1,6

85 -94,9

1,8

95 -104,9

2

Per qualsiasi importo superiore a 105 milioni o inferiore a 45 milioni (in attesa degli effetti di una eventuale decisione a norma dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065): uno scaglione ogni 10 milioni di destinatari attivi, con il coefficiente U corrispondente calcolato con la formula

Formula
e arrotondato per difetto alla prima cifra decimale.


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