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Document 32023R1032

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione del 25 maggio 2023 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

C/2023/3262

GU L 139 del 26.5.2023, p. 34–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1032/oj

26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 139/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1032 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2023

che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («organismo nocivo specificato») non è attualmente elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3). Soddisfa tuttavia i criteri di cui all’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione che richiedono misure temporanee di cui all’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione (4) ha istituito misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato. Detto regolamento scade il 31 maggio 2023.

(3)

Dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione dell’organismo nocivo specificato e sui metodi di prova, e gli audit effettuati dai servizi della Commissione hanno fornito un riscontro sull’attuazione delle disposizioni e sul loro impatto in termini di protezione contro la diffusione della malattia. Questo giustifica la necessità di adottare un nuovo atto con misure più dettagliate di quelle previste da tale regolamento.

(4)

Per garantire un approccio il più possibile proattivo in materia di protezione fitosanitaria è opportuno stabilire misure per le situazioni in cui nel territorio dell’Unione sia sospettata o constatata la presenza dell’organismo nocivo specificato, e per quanto riguarda la corrispondente notifica all’autorità competente e le azioni che quest’ultima deve intraprendere.

(5)

Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata nel territorio di uno Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe definire un’area delimitata per garantire l’eradicazione di tale organismo nocivo e la prevenzione della sua diffusione nel resto del territorio dell’Unione. Al fine di garantire un approccio il più possibile appropriato e proporzionato, è opportuno adottare norme diverse per la demarcazione nel caso in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato sia confermata in siti di produzione dotati di protezione fisica, a causa della riduzione del rischio fitosanitario derivante da tale protezione.

(6)

Al fine di garantire un approccio più proattivo per la protezione del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato nel loro territorio.

(7)

È opportuno stabilire norme per lo spostamento all’interno dell’Unione di sementi di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp. («sementi specificate»), nonché di piante da impianto, ad eccezione delle sementi specificate, di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp. («piante da impianto specificate»), perché tali sementi e piante da impianto hanno maggiore probabilità di ospitare e diffondere l’organismo nocivo specificato.

(8)

Tali norme dovrebbero includere, se del caso per il tipo di pianta e la sua produzione, l’indennità da organismi nocivi nel sito di produzione, l’ispezione visiva, il campionamento e le prove, l’adeguata movimentazione dei lotti e misure sulle piante madri. Tale approccio è necessario per adeguarsi alle circostanze tecniche di ciascun caso di produzione e di spostamento delle sementi specificate e delle piante specificate.

(9)

In particolare, tutti i lotti di sementi specificate dovrebbero essere sottoposti a campionamento e prove da parte dell’autorità competente al fine di rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato. Tali sementi specificate dovrebbero inoltre essere sottoposte a prove da parte dell’autorità competente o dell’operatore professionale, a seconda dei casi, prima di un’ulteriore trasformazione e, in base a tali prove, essere risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. Questo è necessario per proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, in quanto le sementi specificate sono il materiale di partenza per la produzione di tutte le rispettive piante.

(10)

Al fine di proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, è opportuno stabilire prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di sementi specificate e piante da impianto specificate provenienti da paesi terzi. Tali prescrizioni dovrebbero essere simili a quelle relative allo spostamento delle sementi specificate e delle piante da impianto specificate all’interno dell’Unione, al fine di garantire un approccio non discriminatorio.

(11)

È proporzionato prevedere eccezioni all’applicazione di tali prescrizioni per le sementi specificate e le piante specificate appartenenti a varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, in quanto nel caso di tali piante il rispettivo rischio fitosanitario è ridotto a un livello accettabile. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.

(12)

Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci per prevenire l’ingresso dell’organismo nocivo specificato nell’Unione, almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate dovrebbe essere sottoposto a campionamento e a prove da parte dell’autorità competente presso i posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione o presso un punto di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (5). Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele e della Cina, tale tasso di campionamento e di prove dovrebbe essere rispettivamente del 50 % e del 100 %, a causa del maggior numero di intercettazioni dell’organismo nocivo specificato in prodotti originari di tali paesi terzi.

(13)

Al fine di concedere ai paesi terzi, alle autorità competenti e agli operatori professionali tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o settembre 2023. Per questo motivo, e al fine di evitare qualsiasi vuoto giuridico, è opportuno rinviare la scadenza dell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 dal 31 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

(14)

La valutazione dell’organismo nocivo specificato, al fine di determinarne il rischio per il territorio dell’Unione, non è ancora stata completata. Per questo motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire che tale valutazione possa avvenire entro detta data.

(15)

Per affrontare rapidamente il rischio fitosanitario connesso all’organismo nocivo specificato, le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero diventare applicabili nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«organismo nocivo specificato»: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

b)

«piante specificate»: piante di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp., ad eccezione delle sementi specificate e dei frutti specificati;

c)

«piante da impianto specificate»: piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp., ad eccezione delle sementi specificate;

d)

«sementi specificate»: sementi di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp.;

e)

«frutti specificati»: frutti di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp..

Articolo 3

Divieti relativi all’organismo nocivo specificato

Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 4

Misure in caso di presenza sospetta o constatata dell’organismo nocivo specificato

1.   Chiunque nel territorio dell’Unione sospetti o constati la presenza dell’organismo nocivo specificato ne informa immediatamente l’autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta di tale organismo nocivo.

2.   Quando riceve tali informazioni, l’autorità competente:

a)

le registra immediatamente;

b)

adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato;

c)

provvede affinché chiunque abbia sotto il proprio controllo piante specificate, sementi specificate o frutti specificati che possono essere infetti dall’organismo nocivo specificato sia immediatamente informato:

i)

della presenza o sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato; e

ii)

dei possibili rischi associati all’organismo nocivo specificato e delle misure da adottare.

Articolo 5

Indagini per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato

1.   Le autorità competenti effettuano nel loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato.

2.   Le suddette indagini:

a)

comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell’allegato; e

b)

si basano:

i)

sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell’organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato; e

ii)

su validi principi scientifici e tecnici in relazione alla possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato.

3.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 6

Misure in caso di confermata presenza dell’organismo nocivo specificato

1.   Se nel territorio di uno Stato membro è ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031.

Tale autorità competente adotta le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all’organismo nocivo specificato.

Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.

2.   L’autorità competente definisce senza indugio un’area delimitata come segue:

a)

in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione dotati di protezione fisica, l’area delimitata è costituita almeno dal sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato;

b)

in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione diversi da quelli di cui alla lettera a), l’area delimitata è costituita da:

i)

una zona infestata comprendente almeno il sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato;

ii)

una zona cuscinetto di almeno 30 m intorno alla zona infestata.

3.   Nell’area delimitata, l’autorità competente o l’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente:

a)

per i siti di produzione destinati alla produzione di piante da impianto specificate o alla produzione di sementi specificate:

i)

rimuove immediatamente e distrugge tutti i lotti infetti delle piante da impianto specificate e, se del caso, il relativo substrato colturale e le sementi specificate derivanti da tali lotti. La rimozione e la distruzione sono effettuate in modo che non vi siano rischi di diffusione dell’organismo nocivo specificato;

ii)

applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di trasporto, per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato agli altri lotti presenti nel sito di produzione e alle colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione;

iii)

distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato;

b)

per i siti di produzione destinati alla produzione di frutti specificati:

i)

rimuove tutte le piante specificate infette dal sito di produzione e le distrugge, almeno alla fine del periodo di coltivazione. La rimozione è effettuata in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato;

ii)

applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di imballaggio e di trasporto dei frutti, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato a colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione;

iii)

distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 7

Spostamento all’interno dell’Unione delle piante da impianto specificate

1.   Le piante da impianto specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato dopo che l’autorità competente o l’operatore professionale interessato ha concluso che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le piante da impianto specificate derivano da sementi specificate che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli 8 e 10;

b)

le piante da impianto specificate sono state coltivate in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

c)

le piante da impianto specificate che hanno presentato sintomi dell’organismo nocivo specificato sono state sottoposte a campionamento e prove da parte dell’autorità competente e dette prove hanno dimostrato che tali piante sono indenni dall’organismo nocivo specificato;

d)

i lotti delle piante da impianto specificate sono stati tenuti separati dagli altri lotti di piante specificate mediante l’applicazione di opportune misure igieniche.

Il campionamento per le prove di cui al presente paragrafo è effettuato conformemente all’allegato.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 per il rilascio di un passaporto delle piante non si applicano alle piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.

Articolo 8

Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione

1.   Le sementi specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato dopo che l’autorità competente o l’operatore professionale interessato ha concluso che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le piante madri delle sementi specificate sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

b)

nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da più di 30 piante madri tale lotto di sementi specificate, prima della trasformazione, è stato sottoposto a campionamento e prove, come stabilito nell’allegato, da parte dell’autorità competente per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, o è stato sottoposto dagli operatori professionali a campionamento e a prove sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e, in base a tali prove, è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato. L’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato è stata notificata all’autorità competente e i lotti di sementi specificate infetti non sono spostati all’interno del territorio dell’Unione;

c)

nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da 30 o meno piante madri sono stati effettuati dall’autorità competente, o dagli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente, campionamento e prove come stabilito nell’allegato per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle sementi specificate o su ciascuna pianta madre di tali sementi specificate. In base a tali prove le sementi specificate o le piante madri sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. L’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato è stata notificata all’autorità competente e i lotti di sementi specificate derivanti dalle piante madri infette non sono spostati all’interno del territorio dell’Unione;

d)

in caso di presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031;

e)

l’origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), le sementi specificate che sono state raccolte prima del 31 agosto 2023, di cui l’autorità competente o l’operatore professionale interessato abbia accertato la conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione, possono essere spostate all’interno dell’Unione accompagnate da un passaporto delle piante attestante la conformità a tali prescrizioni.

3.   I lotti di sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico), sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.

4.   Il campionamento e le prove sono effettuati conformemente all’allegato.

5.   Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per il rilascio di un passaporto delle piante non si applicano alle sementi specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.

Articolo 9

Introduzione nell’Unione delle piante da impianto specificate

1.   Le piante da impianto specificate, eccetto quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate derivano da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 10;

b)

una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato sulla base di ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuati al momento opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo;

c)

il nome del sito di produzione registrato.

2.   Le piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

Articolo 10

Introduzione nell’Unione delle sementi specificate

1.   Le sementi specificate originarie di paesi terzi, eccetto quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano tutti i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione ufficiale che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

i)

le piante madri delle sementi specificate in questione sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

ii)

nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da più di 30 piante madri tale lotto di sementi specificate, prima della trasformazione, è stato sottoposto a campionamento e prove, come stabilito nell’allegato, per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, e in base a tali prove è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato;

iii)

nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da 30 o meno piante madri, il campionamento e le prove, come stabilito nell’allegato, sono stati effettuati sulle sementi specificate o su ciascuna singola pianta madre di tali sementi specificate. In base a tali prove le sementi specificate o le piante madri sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

b)

informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.

2.   Le sementi specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le sementi specificate che sono state raccolte prima del 31 agosto 2023 e che, prima della loro introduzione nell’Unione, sono risultate conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, possono essere introdotte nel territorio dell’Unione accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figura la seguente dichiarazione: «Le sementi sono state raccolte prima del 31 agosto 2023 e sono risultate conformi al regolamento (UE) 2020/1191».

Articolo 11

Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, o presso un punto di controllo di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, come stabilito nell’allegato del presente regolamento.

Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele e della Cina, il tasso di campionamento e di prove è rispettivamente del 50 % e del 100 %.

Articolo 12

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

All’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, la data «31 maggio 2023» è sostituita da «31 agosto 2023».

Articolo 13

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o settembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione, dell’11 agosto 2020, che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).


ALLEGATO

1.   Schemi di campionamento delle sementi specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Il campionamento delle sementi per le prove è effettuato nell’ambito dei seguenti schemi di campionamento, a seconda dei lotti di sementi, come indicato nelle pertinenti tabelle della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 31, Metodologie per il campionamento delle partite (ISPM 31):

a)

per i lotti di sementi derivanti da 30 o meno piante madri:

applicazione di uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore; oppure

prove su ciascuna pianta madre del lotto di sementi;

b)

per i lotti di sementi contenenti non oltre 3 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore;

c)

per i lotti di sementi contenenti oltre 3 000 sementi ma non più di 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell’1 % o superiore;

d)

per i lotti di sementi contenenti oltre 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dello 0,1 % o superiore.

Per i metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR) i sottocampioni comprendono non oltre 1 000 sementi.

2.   Schemi di campionamento delle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

a)

Nel caso di tali piante specificate, per sito di produzione e per cultivar, se del caso, è raccolto almeno un campione comprendente un massimo di 200 foglie giovani dalla parte superiore della pianta, o sepali dai frutti.

b)

Nel caso di piante sintomatiche il campionamento per le prove è effettuato su almeno 3 foglie sintomatiche.

c)

In caso di prove sulle piante madri sono raccolte, a seconda dei casi, foglie giovani dalla parte superiore della pianta o sepali dai frutti.

3.   Metodi di prova per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sulle sementi, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle sementi specificate si applica uno dei metodi di prova seguenti:

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) (1);

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (2021) (2);

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Bernabé-Orts et al. (2021) (3).

Qualora la prova per il rilevamento dell’organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR real-time sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l’identificazione. In caso di conflitto tra i risultati del rilevamento e i risultati dell’identificazione ottenuti per le sementi confettate, il rivestimento delle sementi è rimosso e le sementi sono sottoposte a una nuova prova, se del caso.

4.   Metodi di prova per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sulle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati

Per rilevare l’organismo nocivo specificato sulle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati, si applica uno dei metodi di prova seguenti:

ELISA, solo per il materiale sintomatico;

RT-PCR convenzionale con l’utilizzo dei primer di Alkowni et al. (2019) (4);

RT-PCR convenzionale con l’utilizzo dei primer di Rodriguez-Mendoza et al. (2019 (5));

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) (1);

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (2021) (2);

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Bernabé-Orts et al. (2021) (3).

Qualora la prova per il rilevamento dell’organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l’identificazione.


(1)  ISF (2020) Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed. https://worldseed.org/our-work/seed-health/ishi-methods/, versione 1.5, caricata il 29.3.2023.

(2)  Menzel, W. &Winter, S. (2021). Identification of novel and known tobamoviruses in tomato and other solanaceous crops using a new pair of generic primers and development of a specific RT- qPCR for ToBRFV. ACTA Horticulturae 1316, pagg. 143-148.

(3)  Bernabé-Orts, J.M., Torre, C., Méndez-López, E., Hernando, Y., Aranda, M.A. (2021) New Resources for the Specific and Sensitive Detection of the Emerging Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Viruses 13, 1680.

(4)  Alkowni, R, Alabdallah, O., Fadda, Z. (2019) Molecular identification of tomato brown rugose fruit virus in tomato in Palestine. Journal of Plant Pathology 101(3), 719-723.

(5)  Rodríguez-Mendoza, J., Garcia-Avila, C.J., López-Buenfil, J.A., Araujo- Ruiz, K., Quezada, A., Cambrón-Crisantos, J.M., Ochoa-Martínez, D.L. (2019) Identification of Tomato brown rugose fruit virus by RT-PCR from a coding region or replicase. Mexican Journal of Phytopathology 37(2), 346-356.


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