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Document 32023R0222

Regolamento delegato (UE) 2023/222 della Commissione del 1o dicembre 2022 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu

C/2022/8691

GU L 32 del 3.2.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/222/oj

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/222 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2022

sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Vanuatu figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (2) («l’accordo»), a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo stesso. L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2017.

(2)

Dal 25 maggio 2015 Vanuatu applica programmi di cittadinanza per investitori mediante i quali cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all’obbligo di visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l’accesso all’Unione in esenzione dall’obbligo di visto.

(3)

Da pertinenti dati, relazioni e statistiche e sulla base di informazioni concrete e attendibili (3) si rileva che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nella loro forma e nel loro funzionamento attuali, sono contrari agli obiettivi della politica dell’Unione in materia di visti, che prevede un esame dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto in base ai criteri di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il regolamento (CE) n. 810/2009 non si applica ancora integralmente. Il modo in cui tali regimi sono attuati costituisce un’elusione della procedura dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta.

(4)

La Commissione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, ha concluso che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri.

(5)

Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 (5) sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, a norma all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo. La sospensione dell’applicazione dell’accordo è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

(6)

Il 27 aprile 2022 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 (6) sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806. La sospensione si applica dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

(7)

A seguito dell’entrata in vigore, il 4 maggio 2022, della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per la categoria di cittadini di Vanuatu sopra citata e a norma all’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, il 12 maggio 2022 la Commissione ha istituito un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto.

(8)

Nella prima riunione organizzata nel quadro del dialogo rafforzato, il 12 maggio 2022, la Commissione ha espresso la volontà di trovare una soluzione e, a tal fine, ha proposto di tenere riunioni tecniche mensili. Le parti hanno convenuto che le autorità di Vanuatu avrebbero nominato un interlocutore e ne avrebbero informato la Commissione, al fine di procedere con le successive riunioni tecniche. Vanuatu ha comunicato alla Commissione la decisione del proprio governo di istituire una task force incaricata di riesaminare i programmi di cittadinanza per investitori. Si è convenuto che le autorità di Vanuatu avrebbero trasmesso alla Commissione una relazione, elaborata dalla task force, sullo stato di avanzamento dei lavori.

(9)

Tuttavia, nel prosieguo Vanuatu non ha evidenziato un impegno significativo. Ad oggi i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu rimangono operativi. La Commissione non ha ricevuto informazioni dalle autorità di Vanuatu in merito a possibili provvedimenti legislativi e non legislativi volti a porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea.

(10)

Persistono pertanto le circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1806, vale a dire un rischio accresciuto per l’ordine pubblico o la sicurezza interna degli Stati membri.

(11)

In conseguenza del persistere di dette circostanze e del mancato impegno di Vanuatu per porvi rimedio, l’applicazione dell’accordo è stata sospesa totalmente con decisione (UE) 2022/2198 (7), che abroga la decisione (UE) 2022/366 del Consiglio e sospende l’applicazione dell’accordo per tutti i cittadini di Vanuatu.

(12)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806, il persistere della situazione rende necessario adottare un atto delegato che sospenda temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per un periodo di 18 mesi per tutti i cittadini di Vanuatu.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(16)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (11); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto

Nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, al punto 1 («Stati»), il riferimento a «Vanuatu» è sostituito dal seguente:

«Vanuatu (*1)

Articolo 2

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1odicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

(3)  Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu [COM(2022) 6 final], considerando da 5 a 12.

(4)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18).

(7)  Decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, sulla sospensione totale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 292 dell’11.11.2022, pag. 47).

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


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