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Document 32023R0195

Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

ST/16125/2022/INIT

GU L 28 del 31.1.2023, p. 220–248 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj

31.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/220


REGOLAMENTO (UE) 2023/195 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della politica comune della pesca («PCP») è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e in modo progressivamente incrementale al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L’obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell’MSY per tutti gli stock e le potenziali implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.

(4)

Pertanto, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(5)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(6)

Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale («piano») è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. Il piano è inteso a raggiungere e mantenere l’MSY per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all’MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari, fissate in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all’articolo 7 del piano, e in termini di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici e all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano.

(8)

Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell’MSY per tutti gli stock ittici del Mediterraneo occidentale sono necessarie ulteriori azioni e riduzioni significative della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Sulla base di tale parere, per il 2023, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, dovrebbe pertanto essere ridotto del 7 % rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (3).

(9)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, i pescherecci con palangari causano fino al 10 % della mortalità per pesca del nasello nelle sottozone geografiche (GSA) 1, 5, 6 e 7 della CGPM e costituiscono fino al 20 % degli sbarchi di nasello nella GSA 10, mentre le catture effettuate con tale attrezzo sono prevalentemente riproduttori. Secondo il parere dello CSTEP, la biomassa riproduttiva degli stock di nasello è diminuita costantemente negli ultimi anni e il numero dei riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 ha subito un brusco calo del 66 %, mentre dall’inizio delle valutazioni è sceso del 28 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11. Su tale base, l’allegato III del regolamento (UE) 2022/110, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del piano, ha stabilito lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari, sulla base dello sforzo di pesca espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Secondo la valutazione formulata dallo CSTEP nel 2022, la biomassa di stock riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e di nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è ancora al di sotto del valore minimo di riferimento per la biomassa (BLIM) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del piano e le catture dovrebbero essere ridotte di almeno il 57 % nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e del 78 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11, al fine di conseguire l’FMSY nel 2023. È pertanto opportuno mantenere, per il 2023 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari ai livelli fissati per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del piano. Tale sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari, espresso in giorni di pesca, non dovrebbe pregiudicare lo sforzo di pesca massimo consentito da stabilire per il 2024.

(10)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, sarebbe necessaria una diminuzione sostanziale della mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per ottenere l’MSY al più tardi entro il 2025. Il comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha formulato un parere analogo sulla mortalità per pesca del gambero viola nella GSA 2. Inoltre, lo CSTEP stima che la biomassa di gambero viola sia in calo. Sulla base di tale parere, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ha stabilito, per il 2022, i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

(11)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2022, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 rimane a livelli tutt’altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l’FMSY entro il 2023, le catture dovrebbero essere ridotte in media del 53 % perché tale specie nelle GSA 1 e 2 è inferiore al BLIM, mentre nelle GSA 6 e 7 tale specie è inferiore al valore precauzionale di riferimento per la biomassa (BPA) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del piano. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è pertanto opportuno continuare a fissare limiti massimi di cattura per integrare il regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Alla luce dei pareri scientifici, per il 2023, i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 dovrebbero essere ridotti del 5 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110.

(12)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2022, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 rimane al di sopra dei livelli sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l’FMSY entro il 2023, le catture dovrebbero essere ridotte del 30 %. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è pertanto opportuno continuare a fissare limiti massimi di cattura per integrare il regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Alla luce dei pareri scientifici, per il 2023, i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110.

(13)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, la biomassa di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è in calo e sarebbe necessaria una diminuzione sostanziale della mortalità per pesca di tale stock per ottenere l’MSY al più tardi entro il 2025. Sulla base del parere ricevuto, il regolamento (UE) 2022/110 ha stabilito, per il 2022, i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

(14)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2022, la biomassa di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 sta diminuendo, la mortalità per pesca rimane al di sopra dei livelli sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. Secondo il parere dello CSTEP, al fine di ottenere l’FMSY entro il 2023, le catture dovrebbero essere ridotte del 27 % perché tale specie nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è al di sopra del BPA. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è pertanto opportuno continuare a fissare limiti massimi di cattura per integrare il regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Alla luce dei pareri scientifici, per il 2023, i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110.

(15)

Secondo le stime dello CSTEP nel 2022, il gambero viola nelle GSA 1 e 2, il nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 presentano biomasse di stock riproduttori al di sotto del BLIM, il che indica una possibile riduzione delle loro capacità riproduttive. La combinazione di tutte le misure adottate in relazione a tali stock comprende le ulteriori misure correttive richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del piano.

(16)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un limite massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(17)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/1 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha introdotto un numero massimo di giorni di pesca consentiti, per tipo di rete da traino e segmento di flotta, per determinati stock demersali. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(18)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/8 relativa all’attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico nel 2023 (sottozone geografiche 17 e 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5 che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(19)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha introdotto un livello massimo delle catture e un correlato limite massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e i pescherecci da traino adibiti alla cattura di stock di piccoli pelagici con una deroga per le flotte nazionali composte da meno di 10 pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(20)

Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l’accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una ripartizione di sforzo minima per gli stock demersali.

(21)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(22)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/11 relativa a misure di gestione per l’uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27), che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/1. La raccomandazione GFCM/43/2019/1aveva introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di pescherecci adibiti alla cattura della lampuga e la raccomandazione GFCM/44/2021/11 ha prorogato tali misure fino alla fine del 2023. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(23)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. Tale raccomandazione ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo, nonché un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(24)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. Tale raccomandazione ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(25)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. Tale raccomandazione ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(26)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. Tale raccomandazione ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(27)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell’occhialone nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. Tale raccomandazione ha introdotto livelli massimi di catture per il 2023, il 2024 e il 2025, un numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati e nuove misure per la pesca ricreativa. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(28)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto un TAC regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione, in particolare un periodo di divieto di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all’anno. Queste ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in assenza di tali misure, il livello del TAC per il rombo chiodato dovrebbe essere ridotto per garantirne la ricostituzione. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(29)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/9 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29), che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/3. Tale raccomandazione ha prorogato di un anno il TAC in vigore. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(30)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato una decisione in cui rilevava che, nel corso del 2021, l’Unione non aveva pienamente sfruttato il proprio contingente per il rombo chiodato e approvava un riporto del contingente inutilizzato in considerazione della situazione eccezionale creata dalla pandemia di COVID-19. È opportuno attuare tale decisione della CGPM nel diritto dell’Unione. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottosfruttamento dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro al sottosfruttamento, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda l’assegnazione annuale dei TAC.

(31)

Sulla base dei pareri scientifici formulati dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.

(32)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(33)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Per facilitarne una rapida attuazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(34)

Al fine di promuovere l’uso della selettività degli attrezzi da pesca e di istituire zone vietate alla pesca che siano efficaci nel proteggere il novellame e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 ha istituito un meccanismo di compensazione in relazione al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Sulla base dell’esperienza relativa al primo anno di applicazione e, al fine di garantire la piena efficienza del meccanismo di compensazione, è necessario chiarire le modalità di applicazione di tale meccanismo, anche retroattivamente dal 1o gennaio 2022, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/110. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/110. Inoltre, poiché i pareri scientifici continuano a raccomandare un ulteriore miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e dell’efficacia delle zone vietate alla pesca nel proteggere il novellame, tale meccanismo dovrebbe continuare ad applicarsi nel 2023. Conformemente ai pareri scientifici per il 2023, è necessario assegnare il 3,5 % dei giorni di pesca ai pescherecci da traino, calcolati sul livello di riferimento tra il 2015 e il 2017.

(35)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Chiarisce inoltre le modalità di applicazione, nel 2022, del meccanismo di compensazione istituito dal regolamento (UE) 2022/110 in relazione al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock ittici:

a)

corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo quale definito all’articolo 4, lettera b);

b)

gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all’articolo 4, lettera c);

c)

acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

d)

nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

e)

gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia quale definito all’articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all’articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all’articolo 4, lettera g);

f)

occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán quale definito all’articolo 4, lettera h);

g)

spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero quale definito all’articolo 4, lettera i).

2.   Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell’Unione, compresa la pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

b)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell’arco di un anno;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

e)

«contingente autonomo dell’Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell’Unione in assenza di un TAC concordato;

f)

«contingente analitico»: un contingente autonomo dell’Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g)

«valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h)

«dispositivo di concentrazione dei pesci» (FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche:

a)

«sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

«Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

c)

«Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

d)

«Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

e)

«Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

f)

«Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

g)

«Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

h)

«Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

i)

«Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 5

Corallo rosso

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2.   Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell’Unione e nell’ambito di altre attività di pesca dell’Unione non superano i livelli fissati nell’allegato I.

3.   Ai pescherecci dell’Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.

4.   Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la conservazione a bordo o il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 6

Lampuga

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

2.   Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell’allegato II.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di stock demersali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari è fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e degli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale è stabilita inoltre nell’allegato III.

4.   La ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri a norma del presente articolo e dell’allegato III deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

è conforme ai criteri enunciati all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

b)

non pregiudica:

i)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

iv)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

v)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Meccanismo di compensazione

1.   Per il segmento di flotta interessato, conformemente al paragrafo 4, uno Stato membro può concedere, nel 2023, alle navi battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca pari al 3,5 % calcolati sul livello di riferimento tra il 2015 e il 2017 di tale Stato membro.

2.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari e la condizione associata.

3.   L’assegnazione supplementare è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel livello di riferimento tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta interessato dello Stato membro in questione a decorrere dal 1o gennaio 2023.

4.   Uno Stato membro può concedere l’assegnazione supplementare di giorni di pesca di cui al paragrafo 1, a condizione che la nave soddisfi una delle condizioni seguenti:

a)

la nave utilizzi una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %;

b)

la nave utilizzi una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;

c)

la nave utilizzi un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm;

d)

lo Stato membro interessato abbia istituito zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;

e)

lo Stato membro interessato abbia adottato una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del nasello di almeno 26 cm, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità; o

f)

lo Stato membro interessato abbia stabilito un divieto di almeno quattro settimane consecutive delle attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello. Tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, comprese profondità comprese tra 150 m e 500 m. I periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre.

5.   Lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo messo in atto e imputato all’assegnazione supplementare di cui al paragrafo 4, utilizzando i codici specifici di comunicazione ad essa riferiti.

6.   Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 4; lettere da a) a f).

Articolo 9

Registrazione dati e trasmissione

1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

2.   Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo conformemente al presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato III.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 10

Stock di piccoli pelagici

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.

2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato IV.

3.   La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e GT, in relazione ai pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici è fissata nell’allegato IV.

Articolo 11

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato IV.

3.   Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all’allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.

4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma degli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato IV.

CAPO IV

Canale di Sicilia

Articolo 13

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia.

2.   Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli fissati nell’allegato V.

3.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato V.

4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma degli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Gamberi di profondità

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia.

2.   La capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali è stabilita nell’allegato V.

3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato V.

Articolo 15

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato V.

CAPO V

Mar Ionio e Mare di Levante

Articolo 16

Gamberi di profondità

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

2.   La capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali è stabilita nell’allegato VI.

3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato VI.

CAPO VI

Mare di Alborán

Articolo 17

Occhialone

1.   Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán.

2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato VII.

3.   Il numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca dell’occhialone è stabilito nell’allegato VII.

4.   Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. La taglia minima di riferimento (40 cm) per la conservazione dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) si applica alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán. La pesca ricreativa di questa specie è proibita durante il periodo di divieto della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPO VII

Mar Nero

Articolo 18

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.

2.   Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VIII.

Articolo 19

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2.   Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell’Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VIII.

Articolo 20

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell’ambito dell’articolo 19, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all’anno.

Articolo 21

Periodo di divieto per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 22

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 18 e 19 non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 23

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato VIII del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifica del regolamento (UE) 2022/110

L’allegato III del regolamento (UE) 2022/110 è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia, l’articolo 24 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Corallium rubrum

COL

Corallo rosso


Tabella 1

Numero massimo di autorizzazioni di pesca  (*1)

Stati membri

Corallo rosso COL

Grecia

12

Spagna

0  (*2)

Francia

32

Croazia

28

Italia

40


Tabella 2

Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Corallo rosso

Corallium rubrum

Zona:

acque dell’Unione nel Mar Mediterraneo — GSA da 1 a 27

COL/GF1-27

Grecia

1,844

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

0  ((**))

 

Francia

1,400

 

Croazia

1,226

 

Italia

1,378

 

Unione

5,848

 

TAC

Non pertinente/Non concordato


(*1)  Ossia il numero di navi e/o sommozzatori — o una coppia composta da un sommozzatore e una nave — autorizzati a raccogliere il corallo rosso.

(*2)  In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.

((**))  In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Coryphaena hippurus

DOL

Lampuga


Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali (*1)

Stato membro

Lampuga DOL

Italia

797

Malta

130


(*1)  Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2023 in conformità del regolamento (UE) n. 1343/2011.


ALLEGATO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, secondo quanto definito all’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino (1) e pescherecci con palangari demersali adibiti alla pesca degli stock demersali.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

1.   Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6

< 12 m

1 745

0

0

EFF1/MED1_TR1

EFF1/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

18 752

0

0

EFF1/MED1_TR2

EFF1/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

35 184

3 972

0

EFF1/MED1_TR3

EFF1/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

12 392

4 833

0

EFF1/MED1_TR4

EFF1/MED1_TR4_AA

Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

EFF2/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

879

0

0

EFF2/MED1_TR2

EFF2/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

8 908

0

0

EFF2/MED1_TR3

EFF2/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

7 151

0

0

EFF2/MED1_TR4

EFF2/MED1_TR4_AA

b)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10

< 12 m

0

161

2 294

EFF1/MED2_TR1

EFF1/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

0

644

34 505

EFF1/MED2_TR2

EFF1/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

0

161

23 205

EFF1/MED2_TR3

EFF1/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

161

3 097

EFF1/MED2_TR4

EFF1/MED2_TR4_AA

Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

0

0

379

EFF2/MED2_TR1

EFF2/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

0

0

2 799

EFF2/MED2_TR2

EFF2/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

0

0

2 253

EFF2/MED2_TR3

EFF2/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

0

302

EFF2/MED2_TR4

EFF2/MED2_TR4_AA

c)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangari demersali nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m e < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m e < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangari demersali in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m e < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m e < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

2.   Limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità

a)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) quale livello massimo delle catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 1, 2, 5, 6 e 7

(ARA/GF 1-7)

Spagna

828

 

Livello massimo delle catture

Francia

53

 

Italia

0

 

Unione

881

 

TAC

Non pertinente

 

b)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo delle catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARA/GF 8-11)

Spagna

0

 

Livello massimo delle catture

Francia

9

 

Italia

243

 

Unione

252

 

TAC

Non pertinente

 

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARS/GF 8-11)

Spagna

0

 

Livello massimo delle catture

Francia

5

 

Italia

354

 

Unione

359

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Solea solea

SOL

Sogliola

1.   Stock di piccoli pelagici — GSA 17 e 18

Livello massimo delle catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF 17 18)

Italia

32 941

 (*1)

Livello massimo delle catture

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Croazia

51 735

TAC

Non pertinente

 

Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva degli stock di piccoli pelagici

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italia

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovenia  (*2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stock demersali — GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino e segmento di flotta adibiti alla pesca degli stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)

 

 

 

 

 

Giorni di pesca 2023

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock considerati

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo

ITALIA

CROAZIA

SLOVENIA

Reti da traino (OTB)

Sottozone 17 e 18 della CGPM

triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 275

10 097

 (*3)

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

73 599

23 524

 (*3)

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 449

2 112

 (*3)

Sfogliare (TBB)

Sottozona 17 della CGPM

Sogliola

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

194

0

0

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 635

0

0

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 614

0

0

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliara autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italia

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenia  (*4)

OTB

11

1 813,00

168,67


(*1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

(*2)  La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, come indicato sia nel registro nazionale che nel registro CGPM del 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.

(*3)  La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all’anno conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

(*4)  Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e adibiti alla pesca per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.


ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare specie demersali e gamberi di profondità.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

1.   Stock demersali

a)

Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Cipro

OTB

1

265

105

Spagna

OTB

1

100

118

Italia

OTB

594

144 175

36 856

Malta

OTB

15

5 562

2 007

b)

Livello massimo di sforzo di pesca, espresso in numero di giorni di pesca, per i pescherecci a strascico adibiti alla pesca del nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Lunghezza delle navi

Codice del gruppo di sforzo

Giorni di pesca 2023

CYP

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

51

ITA

OTB

T-07

EFF4/MED4_OTB1

90

ITA

OTB

T-10

EFF4/MED4_OTB2

188

ITA

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

19 366

ITA

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

3 657

MLT

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB4

338

MLT

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

165

c)

Livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosa mediterraneo

Parapenaeus longirostris

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(DPS/GF 12-16)

Italia

2 147

 

Livello massimo delle catture

Cipro

1

 

Malta

6

 

Unione

2 154

 

TAC

Non pertinente

 

2.   Gamberi di profondità

a)

Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Cipro

OTB

1

105

265

Spagna

OTB

2

440,56

218,78

Italia

OTB

320

93 756

26 076

Malta

OTB

15

2 007

5 562

b)

Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(ARS/GF 12-16)

Spagna

1

 

Livello massimo delle catture

Italia

870

 

Cipro

0

 

Malta

37

 

Unione

908

 

TAC

Non pertinente

 

c)

Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(ARA/GF 12-16)

Spagna

1

 

Livello massimo delle catture

Italia

101

 

Cipro

0

 

Malta

2

 

Unione

104

 

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MAR IONIO E NEL MARE DI LEVANTE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

1.   Mar Ionio

a)

Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Grecia

OTB

240

69 281

23 101

Italia

OTB

410

95 996

22 252

Malta

OTB

15

5 562

2 007

b)

Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 19, 20 e 21

(ARS/GF 19-21)

Grecia

34

 

Livello massimo delle catture

Italia

313

 

Malta

46

 

Unione

393

 

TAC

Non pertinente

 

c)

Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 19, 20 e 21

(ARA/GF 19-21)

Grecia

15

 

Livello massimo delle catture

Italia

250

 

Malta

0

 

Unione

265

 

TAC

Non pertinente

 

2.   Mare di Levante

a)

Capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Cipro

OTB

6

2 048

618

Italia

OTB

80

37 192

13 199

b)

Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 24, 25, 26 e 27

(ARS/GF 24-27)

Italia

48

 

Livello massimo delle catture

Cipro

12

 

Unione

60

 

TAC

Non pertinente

 

c)

Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 24, 25, 26 e 27

(ARA/GF 24-27)

Italia

10

 

Livello massimo delle catture

Cipro

6

 

Unione

16

 

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

a)

Livello massimo delle catture effettuate con palangari e lenze a mano espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Occhialone

Pagellus boraraveo

Zona:

acque dell’Unione nel Mare di Alborán - GSA 1, 2 e 3

(SBR/GF 1-3)

Spagna

32

 

Livello massimo delle catture

Unione

32

 

TAC

Non pertinente

 

b)

Numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati a pescare nel Mare di Alborán (GSA 1, 2 e 3)

Stato membro

Occhialone nelle GSA 1, 2 e 3

Spagna

82


ALLEGATO VIII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

acque dell’Unione nel Mar Nero - GSA 29

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

 

Contingente analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

3 442,50

 

Unione

11 475

 

TAC

Non pertinente/non concordato

 


Specie:

Rombo chiodato

Scophthalmus maximus

Zona:

acque dell’Unione nel Mar Nero - GSA 29

(TUR/F3742C)

Bulgaria

92,143

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

80,357

 

Unione

172,5

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2023 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita.


ALLEGATO IX

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/110

L’allegato III del regolamento (UE) 2022/110 è così modificato:

1)

alla lettera a) [tabella relativa ai pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)], la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«(2)

Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca nell’ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato, purché:

a)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c)

tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d)

lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici per tale assegnazione (EFF1/MED1_TR1_AA, EFF1/MED1_TR2_AA, EFF1/MED1_TR3_AA, EFF1/MED1_TR4_AA e EFF2/MED1_TR1_AA, EFF2/MED1_TR2_AA, EFF2/MED1_TR3_AA, EFF2/MED1_TR4_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) e d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta pertinente dello Stato membro interessato a decorrere dal 1o gennaio 2022.»;

2)

alla lettera b) [tabella relativa ai pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)], la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(3)

Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca nell’ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato.

Uno Stato membro può procedere in tal senso, a condizione che:

a)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c)

tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d)

lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici per tale assegnazione (EFF1/MED2_TR1_AA, EFF1/MED2_TR2_AA, EFF1/MED2_TR3_AA, EFF1/MED2_TR4_AA e EFF2/MED2_TR1_AA, EFF2/MED2_TR2_AA, EFF2/MED2_TR3_AA, EFF2/MED2_TR4_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) e d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta pertinente dello Stato membro interessato a decorrere dal 1o gennaio 2022.».


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