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Dokument 32023D1555

    Decisione (UE) 2023/1555 della Commissione del 25 luglio 2023 sul conferimento alle autorità svizzere dell’accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi

    C/2023/4487

    GU L 188 del 27.7.2023, str. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Pravni status dokumenta V veljavi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1555/oj

    27.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 188/55


    DECISIONE (UE) 2023/1555 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2023

    sul conferimento alle autorità svizzere dell’accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri sono tenuti a registrare in modo attendibile e senza indugio, nelle banche dati della Commissione, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici e allo scopo di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano tale direttiva. A tal fine, tramite l’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione (2), la Commissione ha istituito la banca dati europea degli equipaggi (European Crew Database — «ECDB») per i certificati di qualifica e i libretti di navigazione e la banca dati europea degli scafi (European Hull Database — «EHDB») per i giornali di bordo.

    (2)

    L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 e l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/473 prevedono inoltre che siano inserite nelle banche dati della Commissione informazioni relative ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 fa riferimento ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (3), che sono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione se gli obblighi stabiliti da tale regolamento sono identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397 e se il paese terzo di rilascio riconosce, nel proprio ordinamento, i documenti dell’Unione rilasciati a norma della direttiva (UE) 2017/2397.

    (3)

    La Svizzera rilascia certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo sulla base del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno in forza di obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397 e accetta nel proprio ordinamento i corrispondenti documenti dell’Unione, per cui i certificati di qualifica svizzeri sono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.

    (4)

    A norma dell’articolo 2.01 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, adottato in conformità alla decisione (UE) 2022/1912 del Consiglio (4), la Svizzera è altresì tenuta a iscrivere ogni certificato di qualifica, libretto di navigazione e giornale di bordo rilasciato da un’autorità competente e i relativi dati nel registro nazionale che tali autorità devono tenere a norma dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2017/2397, e a collegare i propri registri nazionali al registro tenuto dalla Commissione conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/473.

    (5)

    Il 20 ottobre 2021 la Svizzera ha chiesto alla Commissione di avere accesso alle banche dati della Commissione.

    (6)

    A norma dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, alle autorità dei paesi terzi che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo sulla base del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno può essere dato accesso alla banca dati nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e che il paese terzo non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente e se la Commissione garantisce che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

    (7)

    La Commissione ha riconosciuto che la Svizzera garantisce un livello adeguato di protezione dei dati (6). Inoltre, con lettera ufficiale, la Svizzera ha assicurato che darà accesso alle sue banche dati corrispondenti e che non trasferirà dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

    (8)

    L’accesso alle banche dati della Commissione deve essere da ultimo necessario per gli scopi previsti dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, ossia ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici e allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

    (9)

    Considerando che membri di equipaggi in possesso di qualifiche svizzere operano regolarmente sulle vie navigabili interne dell’Unione e che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati dalla Svizzera devono avere requisiti identici a quelli prescritti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è necessario uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Svizzera che renda possibile l’attuazione, l’applicazione e la valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, garantendo nel contempo che la navigazione sulle vie navigabili interne dell’Unione sia effettuata senza interruzioni e in modo legittimo e sicuro. Dare alla Svizzera accesso all’ECDB e all’EHDB permetterà inoltre alla Commissione di tenere un registro completo di dati sugli equipaggi e sarà utile a fini statistici. È pertanto necessario, ai fini di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, dare alle autorità competenti della Svizzera accesso all’ECDB e all’EHDB.

    (10)

    La Commissione, dopo aver valutato la richiesta della Svizzera, ritiene opportuno dare alle autorità svizzere accesso all’ECDB e all’EHDB,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Alle autorità svizzere è dato accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo (GU L 100 dell’1.4.2020, pag. 1).

    (3)  Allegato 2022-II-9 del CC/R 2022 II, V.

    (4)  Decisione (UE) 2022/1912 del Consiglio, del 29 settembre 2022, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all’adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 48).

    (5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (6)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=IT.


    Na vrh