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Document 32022R2560

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

PE/46/2022/REV/1

GU L 330 del 23.12.2022, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj

23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Grazie a un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia le imprese europee che le imprese estere possono competere in base ai propri meriti. L’Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un’attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che causano indebitamente distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(2)

Allo stesso tempo, può accadere che sia le imprese private sia le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato o di proprietà di uno Stato ricevano sovvenzioni da paesi terzi che vengono utilizzate, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell’economia, quali la partecipazione a procedure di appalto pubblico o l’acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni estere non sono soggette alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

(3)

Il presente regolamento riguarda tutti i settori economici, compresi quelli di interesse strategico per l’Unione e le infrastrutture critiche, come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni per diverse attività economiche nell’Unione. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel contesto delle concentrazioni che comportano un cambiamento nel controllo delle imprese dell’Unione, qualora tali concentrazioni siano finanziate in tutto o in parte mediante sovvenzioni estere oppure qualora gli operatori economici che beneficiano di sovvenzioni estere riescano ad aggiudicarsi appalti nell’Unione.

(5)

Attualmente l’Unione non dispone di strumenti che consentano di far fronte alle distorsioni provocate dalle sovvenzioni estere. Gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell’Unione, ma non quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. In virtù dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, l’Unione ha la possibilità di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie tra Stati rispetto a determinate sovvenzioni estere concesse dai membri dell’OMC e limitate alle merci.

(6)

È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell’Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere al fine di garantire condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

(7)

È importante stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che provocano o possono provocare distorsioni sul mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se un’impresa che ne beneficia svolge un’attività economica nell’Unione. La corretta applicazione e il rispetto del presente regolamento devono contribuire alla resilienza del mercato interno nei confronti delle distorsioni causate da sovvenzioni estere, contribuendo in tal modo all’autonomia strategica aperta dell’Unione. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme per tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, che esercitano un’attività economica nell’Unione. Si deve prestare particolare attenzione all’impatto che il presente regolamento avrà sulle piccole e medie imprese (PMI), data l’importanza delle attività economiche da loro svolte e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell’Unione.

(8)

Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un’applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l’unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in qualsiasi settore dell’economia di propria iniziativa, avvalendosi di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell’impresa alla Commissione.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato alla luce della pertinente normativa dell’Unione, compresa quella relativa agli aiuti di Stato, alle fusioni e agli appalti pubblici.

(10)

L’attuazione del presente regolamento non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza conformemente all’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(11)

Nel contesto del presente regolamento, è opportuno definire una sovvenzione estera come un contributo finanziario che è erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori. Queste condizioni sono cumulative.

(12)

Un contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L’eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell’economia di tale paese. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni siano attribuibili al paese terzo. Il concetto di contributo finanziario comprende un’ampia gamma di misure di sostegno che non si limitano a trasferimenti monetari, ad esempio la concessione di diritti speciali o esclusivi a un’impresa senza ricevere una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato.

(13)

Un contributo finanziario dovrebbe conferire un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno. Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un’impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. L’esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, potrebbero essere adeguati i valori di riferimento esistenti o potrebbero essere stabiliti valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati. I vantaggi possono essere conferiti, per esempio, nel contesto del rapporto instaurato tra le autorità pubbliche e le imprese pubbliche, se tale rapporto e, in particolare, qualsiasi finanziamento da parte delle autorità pubbliche a favore di imprese pubbliche non rispettano le normali condizioni di mercato. Si presume che la fornitura o l’acquisto di beni o servizi a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria sia in linea con le normali condizioni di mercato. Si ritiene che un contributo finanziario non conferisca un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno quando la valutazione a fronte del valore di riferimento dimostra che l’impresa avrebbe ottenuto tale vantaggio in normali condizioni di mercato. I prezzi di trasferimento nel contesto di beni e servizi scambiati all’interno di un’impresa possono conferire un vantaggio se tali prezzi di trasferimento non sono in linea con le normali condizioni di mercato. Il vantaggio conferito da un contributo finanziario può essere trasferito a un’impresa che esercita un’attività economica nell’Unione.

(14)

Il vantaggio dovrebbe essere conferito una o più imprese o uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera può essere stabilita di diritto o di fatto.

(15)

Una sovvenzione estera si dovrebbe considerare concessa a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a ricevere la sovvenzione estera. L’erogazione effettiva della sovvenzione estera non è una condizione necessaria per far rientrare una sovvenzione estera nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(16)

Un contributo finanziario erogato esclusivamente a favore delle attività non economiche di un’impresa non costituisce una sovvenzione estera. Tuttavia, se un contributo finanziario a favore di un’attività non economica è utilizzato per il sovvenzionamento incrociato delle attività economiche dell’impresa, può equivalere a una sovvenzione estera che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se un’impresa utilizza contributi finanziari, ad esempio sotto forma di diritti speciali o esclusivi, o contributi finanziari ricevuti per compensare un onere imposto dalle autorità pubbliche, per il sovvenzionamento incrociato di altre attività, tale sovvenzionamento incrociato potrebbe indicare che i diritti speciali o esclusivi sono concessi senza una remunerazione adeguata, o che l’onere è sovracompensato e corrisponde quindi a una sovvenzione estera.

(17)

Una volta stabilita l’esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se questa provochi una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate.

(18)

È possibile che la mancanza di trasparenza riguardo a molte sovvenzioni estere e la complessità della realtà commerciale rendano difficile individuare o quantificare in modo inequivocabile l’incidenza di una data sovvenzione estera sul mercato interno. Al fine di determinare la distorsione, si ritiene quindi necessario utilizzare una serie non esaustiva di indicatori. Nel valutare in che misura una sovvenzione estera possa migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa e ove, così facendo, la sovvenzione estera abbia un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di alcuni indicatori tra cui l’importo e la natura della sovvenzione estera, la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

(19)

Nell’usare gli indicatori per determinare l’esistenza di una distorsione sul mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di vari elementi, quali l’entità della sovvenzione estera in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell’investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell’impresa oggetto dell’operazione, è probabile che tale concentrazione sia distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell’ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio ha più probabilità di provocare distorsioni rispetto a una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle PMI potrebbero essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni di concorrenza dello stesso, quali le barriere all’ingresso. Èprobabile che provochino distorsioni le sovvenzioni estere in mercati caratterizzati da un eccesso di capacità o che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell’Unione, presenta meno probabilità di causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. In linea generale, dovrebbe ritenersi improbabile che le sovvenzioni estere non superiori a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi generino distorsioni sul mercato interno ai sensi del presente regolamento. Le sovvenzioni estere a una singola impresa non superiori all’importo di un aiuto «de minimis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (4) per paese terzo nell’arco di tre anni consecutivi dovrebbero essere considerate non distorsive del mercato interno ai sensi del presente regolamento.

(20)

Come alcuni tipi di aiuti di Stato, determinate categorie di sovvenzioni estere, quali le garanzie illimitate, vale a dire garanzie senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia, possono verosimilmente, per loro natura, anche creare distorsioni sul mercato interno. Lo stesso vale per un’offerta indebitamente vantaggiosa, la cui natura vantaggiosa, come il suo prezzo, non può essere giustificata da altri fattori. Inoltre, le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all’esportazione potrebbero suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano, a meno che non siano concesse conformemente all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Poiché tali categorie di sovvenzioni estere hanno maggiori probabilità di creare distorsioni sul mercato interno, non è necessario che la Commissione effettui una valutazione dettagliata basata su indicatori. In ogni caso, l’impresa interessata può dimostrare che la sovvenzione estera in questione non rischia di provocare distorsioni sul mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

(21)

Gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica sono in grado di presentare informazioni sugli effetti positivi di una sovvenzione estera, di cui la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto nell’effettuare la valutazione comparata. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli effetti positivi della sovvenzione estera sulla base degli elementi di prova relativi a tali effetti positivi presentati nel corso dell’indagine. Gli effetti positivi dovrebbero riguardare lo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno. Dovrebbero essere presi in considerazione altri effetti positivi, ove opportuno, al fine di evitare che la valutazione comparata dia luogo a discriminazioni ingiustificate. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare gli effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione. Tali obiettivi strategici possono comprendere, in particolare, un elevato livello di protezione dell’ambiente e norme sociali, nonché la promozione della ricerca e dello sviluppo. La Commissione dovrebbe comparare tali effetti positivi rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno. Nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la Commissione dovrebbe tenere conto della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento per i beni e i servizi in questione. Questa valutazione comparata può condurre alla conclusione di non imporre misure di riparazione qualora gli effetti positivi della sovvenzione estera superino i suoi effetti negativi. Nel caso di categorie di sovvenzioni estere considerate maggiormente a rischio di creare distorsioni sul mercato interno, è meno probabile che gli effetti positivi superino gli effetti negativi. Se prevalgono gli effetti negativi, la valutazione comparata può contribuire a stabilire la natura e il livello appropriati degli impegni o delle misure di riparazione. In ogni caso, poiché la valutazione comparata tiene conto degli effetti positivi di una sovvenzione estera, l’applicazione di tale valutazione non dovrebbe portare a un risultato per l’impresa peggiore del risultato che si otterrebbe se la valutazione comparata non venisse applicata. Quando effettua una valutazione comparata, la Commissione dovrebbe esporre le proprie considerazioni nella decisione che conclude un’indagine approfondita.

(22)

Quando esamina una sovvenzione estera di propria iniziativa, la Commissione dovrebbe poter imporre a un’impresa misure di riparazione affinché questa ponga rimedio a eventuali distorsioni causate da una sovvenzione estera sul mercato interno. Tali misure di riparazione dovrebbero comprendere rimedi strutturali e non strutturali e il rimborso della sovvenzione estera, e dovrebbero essere idonee a porre rimedio alla distorsione in questione ed essere proporzionate. Quando prende in considerazione misure di riparazione alternative, che consentirebbero ciascuna di porre rimedio alla distorsione pienamente ed efficacemente, la Commissione dovrebbe scegliere la misura meno onerosa per l’impresa oggetto di indagine.

(23)

L’impresa oggetto di indagine dovrebbe avere la possibilità di proporre impegni per porre rimedio alla distorsione causata dalla sovvenzione estera. Se la Commissione ritiene che gli impegni proposti pongano pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, potrebbe accettarli e renderli vincolanti mediante decisione. In tal caso, la Commissione non dovrebbe imporre misure di riparazione.

(24)

L’impresa oggetto di indagine potrebbe proporre di rimborsare la sovvenzione, maggiorata degli interessi dovuti. La Commissione dovrebbe accettare un rimborso offerto come impegno se può accertare che esso pone pienamente rimedio alla distorsione, è eseguito in modo trasparente e verificabile ed è efficace nella pratica, tenendo conto del rischio di elusione degli obiettivi del presente regolamento.

(25)

A meno che l’impresa oggetto di indagine non proponga impegni tali da porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione individuata, la Commissione dovrebbe poter vietare una concentrazione o l’aggiudicazione di un appalto prima che abbiano luogo. Se la concentrazione è già stata realizzata, in particolare nei casi in cui non era richiesta una notifica preventiva perché non erano raggiunte le soglie per la notifica, la distorsione può tuttavia essere così ingente da non poter essere ovviata da misure comportamentali o strutturali o dal rimborso della sovvenzione. In tali casi la Commissione dovrebbe poter decidere di porre rimedio alla distorsione ordinando alle imprese di sciogliere la concentrazione.

(26)

L’impresa oggetto di indagine potrebbe proporre o la Commissione potrebbe imporre alle imprese oggetto di indagine, ove proporzionato e necessario, di informare la Commissione in merito alla loro partecipazione a future concentrazioni o a procedure di appalto pubblico nell’Unione per un periodo di tempo adeguato. La presentazione di tali informazioni o la risposta o l’assenza di risposta da parte della Commissione non possono far sorgere nell’impresa il legittimo affidamento che la Commissione non avvii successivamente un’indagine su eventuali sovvenzioni estere a favore dell’impresa che partecipa alla concentrazione o alla procedura di appalto pubblico.

(27)

È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. Gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione dovrebbe poter fornire alla Commissione informazioni su presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. La Commissione potrebbe istituire un punto di contatto per agevolare la comunicazione di tali informazioni in modo confidenziale. Ove gli Stati membri comunichino alla Commissione informazioni pertinenti su presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, la Commissione dovrebbe garantire che tali Stati membri ricevano una risposta. Per indagare su eventuali sovvenzioni estere e determinare se queste ultime creino distorsioni sul mercato interno e per porre rimedio a tali distorsioni, il presente regolamento istituisce una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un’indagine approfondita. Un’impresa soggetta a una di queste due fasi dovrebbe essere considerata un’impresa oggetto di indagine.

(28)

È opportuno che la Commissione disponga di idonei poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell’intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende o penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione dovrebbe inoltre poter rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali situati nel territorio dell’Unione di un’impresa o di un’associazione di imprese o, se il paese terzo interessato è ufficialmente informato e non solleva obiezioni, presso i locali dell’impresa nel paese terzo. Al fine di garantire un’ispezione efficace, la Commissione dovrebbe essere avere la facoltà di chiedere all’impresa o all’associazione di imprese di acconsentire all’ispezione. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l’impresa oggetto di indagine o il paese terzo che ha concesso la sovvenzione non collabori.

(29)

Inoltre, se necessario per evitare un danno irreparabile alla concorrenza sul mercato interno, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure provvisorie.

(30)

Quando, a seguito dell’esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell’esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un’indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera. All’impresa oggetto di indagine dovrebbe essere consentito di esercitare i diritti di difesa.

(31)

La Commissione dovrebbe chiudere l’indagine approfondita con l’adozione di una decisione. Per quanto possibile, dovrebbe adoperarsi per concludere l’indagine approfondita entro 18 mesi, tenendo conto, in particolare, della complessità del caso nonché del livello di cooperazione delle imprese e dei paesi terzi interessati.

(32)

È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l’efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se un’impresa non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione relativa a misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende o penalità di mora di natura sufficientemente dissuasiva. All’atto dell’imposizione di tali ammende o penalità di mora, la Commissione dovrebbe tener conto dei casi di reiterata inadempienza. Al fine di rafforzare l’efficacia del presente regolamento, la Commissione può applicare impegni o misure di riparazione contemporaneamente ad ammende o penalità di mora.

(33)

Al fine di garantire l’applicazione corretta ed efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare una decisione e adottarne una nuova qualora la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, qualora un’impresa agisca in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte o qualora gli impegni o le misure di riparazione non siano stati efficaci.

(34)

Tenuto conto dell’impatto potenzialmente significativo delle concentrazioni sul mercato interno, la Commissione, a seguito della notifica, dovrebbe avere la facoltà di esaminare le informazioni relative ai contributi finanziari esteri nel contesto di una concentrazione proposta. Le imprese non dovrebbero essere autorizzate a realizzare la concentrazione prima che si concluda l’esame della Commissione. L’esame della Commissione dovrebbe seguire la stessa procedura applicata all’esame di una sovvenzione estera svolto su iniziativa della stessa, fatti salvi i dovuti adeguamenti per tener conto delle specificità delle concentrazioni.

(35)

È necessario trovare un equilibrio tra la tutela efficace del mercato interno e la necessità di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese soggette al presente regolamento. Pertanto, dovrebbero essere soggette all’obbligo di notifica preventiva solo le concentrazioni che raggiungono le soglie combinate quali definite nel presente regolamento in funzione dell’entità del fatturato nell’Unione e dell’entità dei contributi finanziari esteri.

(36)

Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione dovrebbe poter richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell’aggiudicazione di un appalto, se ritiene che la concentrazione o l’offerta richieda un esame ex ante per via della sua incidenza nell’Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti già aggiudicati.

(37)

In sede di esame di una concentrazione, la valutazione dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno dovrebbe essere limitata alla concentrazione interessata e nella valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la concentrazione.

(38)

Nel contesto del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni, le imprese dovrebbero poter chiedere consultazioni di notifica preventiva con la Commissione all’insegna della buona fede, il cui obiettivo sia di ricevere indicazioni sul rispetto delle soglie per la notifica.

(39)

Quando una concentrazione è notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (5) e del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adoperarsi per limitare gli oneri amministrativi per le parti che presentano la notifica a norma del presente regolamento. In particolare, le imprese dovrebbero avere la possibilità di indicare le informazioni specifiche presentate nell’ambito di un procedimento a norma del presente regolamento che la Commissione ha il diritto di utilizzare anche nei procedimenti a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

(40)

La necessità di porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno è particolarmente cruciale nel settore degli appalti pubblici, a motivo della loro importanza economica nel mercato interno e del fatto che sono finanziati con fondi dei contribuenti. A seguito della notifica e prima dell’aggiudicazione di un appalto la Commissione dovrebbe poter esaminare le informazioni sui contributi finanziari esteri all’operatore economico partecipante nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. Le notifiche preventive dovrebbero essere obbligatorie al di sopra di una soglia stabilita nel presente regolamento per tener conto dei casi economicamente significativi e allo stesso tempo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e per non intralciare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. L’obbligo di notifica preventiva al di sopra di una determinata soglia dovrebbe applicarsi anche ai raggruppamenti di operatori economici di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e all’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La Commissione ha il diritto di richiedere la notifica preventiva di un contributo finanziario estero nel corso di una procedura di appalto pubblico anche se il suo valore stimato è inferiore alle soglie di notifica. La Commissione dovrebbe adoperarsi per limitare le interferenze con le procedure di appalto pubblico, tenendo conto di quanto sia vicina la data di aggiudicazione dell’appalto al momento di decidere se richiedere tale notifica preventiva.

(41)

L’equilibrio tra lo sviluppo di un mercato europeo del materiale di difesa e sicurezza, essenziale per il mantenimento di una base industriale e tecnologica di difesa europea, e la protezione della sicurezza nazionale degli Stati membri richiede un regime specifico per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le procedure di appalto pubbliche per l’aggiudicazione di tali appalti non dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi di notifica a norma del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe essere possibile esaminare nell’ambito di un esame d’ufficio le sovvenzioni estere nel contesto di tali appalti. Inoltre, non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento gli appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE ed esentati mediante tale direttiva o per i quali sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 346 TFUE, tenendo conto, ad esempio, che conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea la possibilità di ricorrere a tali eccezioni dovrebbe essere interpretata in modo da non ampliarne l’effetto al di là di quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi legittimi che tali disposizioni permettono di salvaguardare e tenendo conto della comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione dell’articolo 296 TFEU per quanto riguarda gli appalti per la difesa.

(42)

Gli accordi quadro sono una tecnica di appalto efficiente ampiamente utilizzata dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla flessibilità offerta agli acquirenti dopo la conclusione dell’accordo quadro. Pertanto, l’obbligo di notificare i contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico di cui al presente regolamento dovrebbe essere limitato alla procedura che precede la conclusione degli accordi quadro stessi e non dovrebbe applicarsi agli appalti basati su un accordo quadro.

(43)

Tenuto conto della natura urgente delle procedure di appalto condotte a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, o dell’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dovrebbe adoperarsi al massimo per dare priorità a tali procedure nel corso di un esame preliminare e di un’indagine approfondita per giungere a una ragionevole conclusione non appena ciò sia fattibile. Tale principio dovrebbe applicarsi di conseguenza a procedure analoghe condotte in conformità della direttiva 2014/23/UE.

(44)

Date le specificità delle procedure in più fasi negli appalti pubblici, la Commissione dovrebbe avviare un esame preliminare con le informazioni pertinenti disponibili in una notifica al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Per garantire la completezza delle informazioni e la rapidità delle indagini, è opportuno presentare una notifica aggiornata unitamente all’offerta definitiva. La Commissione dovrebbe inoltre avere il diritto di chiedere informazioni supplementari prima della presentazione dell’offerta definitiva.

(45)

Il presente regolamento non riguarda l’accesso degli operatori economici di paesi terzi al mercato degli appalti dell’Unione. Tale questione è disciplinata dal diritto dell’Unione e dagli accordi internazionali pertinenti.

(46)

Quando un contributo finanziario estero è notificato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la valutazione dovrebbe limitarsi a tale procedura.

(47)

Ove opportuno, la Commissione dovrebbe cercare modi per garantire l’uso di mezzi di comunicazione elettronici al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi in materia di appalti pubblici a norma del presente regolamento.

(48)

È opportuno garantire che i principi che regolano gli appalti pubblici, in particolare la proporzionalità, la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza e la concorrenza, siano rispettati nei confronti di tutti gli operatori economici coinvolti nella procedura di appalto pubblico, indipendentemente dalle indagini avviate e pendenti a norma del presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per quanto riguarda gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

(49)

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati, in particolare a norma dell’articolo 46 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 65 della direttiva 2014/25/UE e nel rispetto del divieto di frazionamento artificiale. I contributi finanziari esteri dovrebbero essere notificati nel caso di offerenti che presentano domanda per lotti di valore superiore a una soglia applicabile.

(50)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli operatori economici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(51)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di imporre agli operatori economici di integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione, come previsto dalla direttiva 2014/23/UE, dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/25/UE o dal diritto nazionale che attua dette direttive, a condizione che tali richieste siano presentate nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

(52)

Vi è una forte tendenza degli acquirenti pubblici a centralizzare i loro acquisti per realizzare economie di scala e incrementi di efficienza. Tali centrali di committenza sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi delle direttive 2009/81/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. È pertanto opportuno che la Commissione possa esaminare le sovvenzioni estere nel contesto degli appalti aggiudicati da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

(53)

Le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base di una serie non esaustiva di indicatori. Gli indicatori dovrebbero consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera causi distorsioni della concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di un’impresa e consentendole di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio fornendo gli elementi di cui all’articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, che disciplina le offerte anormalmente basse. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo ove la natura vantaggiosa dell’offerta che beneficia di sovvenzioni estere non possa essere giustificata da altri fattori, l’offerente risulterebbe aggiudicatario e l’impresa che ha presentato l’offerta non abbia proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione. Pertanto, il divieto di aggiudicazione riguarda la specifica procedura in cui è stata presentata l’offerta indebitamente vantaggiosa. La constatazione della Commissione secondo cui un operatore economico ha beneficiato di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno che gli consente di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa non dovrebbe pertanto essere considerata un elemento che dà luogo a un’esclusione a norma dei motivi facoltativi di esclusione di cui all’articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE nella stessa procedura di appalto pubblico o in un’altra procedura di appalto pubblico condotte conformemente a tali direttive.

(54)

Un’offerta indebitamente vantaggiosa potrebbe anche derivare da sovvenzioni estere concesse a un subappaltatore o fornitore a causa del suo impatto concorrenziale sull’offerta presentata a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore. Tuttavia, per limitare gli oneri amministrativi, solo i subappaltatori principali o i fornitori principali, ossia quelli i cui prodotti o servizi si riferiscono a elementi chiave dell’appalto o superano una determinata percentuale del valore dell’appalto, dovrebbero notificare i contributi finanziari esteri. Gli elementi dell’appalto possono essere considerati elementi chiave, in particolare, in base alla pertinenza specifica dell’elemento per la qualità dell’offerta, compresi know-how specifico, tecnologia, personale specializzato, brevetti o vantaggi analoghi di cui dispone il subappaltatore o il fornitore, soprattutto se tali elementi sono utilizzati per soddisfare la maggior parte di almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto pubblico. Al fine di garantire una base fattuale stabile per l’esame, l’esame preliminare dovrebbe tenere conto dei subappaltatori e fornitori principali già noti nella fase di presentazione della notifica o dichiarazione completa o della notifica o dichiarazione aggiornata in caso di procedure in più fasi. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli operatori economici di ricorrere a nuovi subappaltatori nell’esecuzione dei loro appalti. Di conseguenza, i cambiamenti di subappaltatori e fornitori dopo la presentazione della notifica o dichiarazione completa o della notifica o dichiarazione aggiornata oppure durante l’esecuzione di un appalto non dovrebbero creare obblighi di notifica supplementari, ma la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare un esame d’ufficio se dispone di informazioni, anche da parte di qualsiasi Stato membro, persona fisica o giuridica o associazione, secondo cui tali subappaltatori e fornitori potrebbero aver beneficiato di sovvenzioni estere.

(55)

In linea con le direttive sugli appalti pubblici, l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore dovrebbe essere individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, e può includere il miglior rapporto prezzo/qualità, che dovrebbe essere valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione.

(56)

Nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda in particolare le procedure di appalto pubblico, un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, ha il diritto o, nel caso previsto dall’articolo 267 TFUE, l’obbligo di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, tale organo giurisdizionale nazionale non ha il diritto di deferire una questione relativa alla validità di una decisione della Commissione su richiesta di un operatore economico interessato che avesse la possibilità di proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessato da siffatta decisione, ma non abbia agito in tal senso entro il termine stabilito dall’articolo 263 TFUE.

(57)

Tenuto conto della natura del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come della necessità di certezza del diritto per quanto riguarda tali specifiche operazioni, la Commissione non dovrebbe nuovamente esaminare di propria iniziativa una concentrazione o un’offerta di appalto pubblico notificate e valutate nell’ambito delle rispettive procedure. Tuttavia, è possibile che i contributi finanziari di cui la Commissione è stata informata mediante la procedura di notifica siano significativi anche al di fuori di tale concentrazione o procedura di appalto.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare efficacemente con la Commissione nell’applicazione del presente regolamento. Per facilitare tale cooperazione, la Commissione dovrebbe poter istituire un meccanismo di cooperazione.

(59)

Al fine di raccogliere informazioni sulle sovvenzioni estere, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare indagini su settori specifici dell’economia, su particolari tipi di attività economica o sull’uso di particolari strumenti di sovvenzioni estere. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di avvalersi delle informazioni ottenute tramite tali indagini di mercato per esaminare talune operazioni nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

(60)

Qualora la Commissione sospetti l’esistenza di ripetute sovvenzioni estere distorsive del mercato interno o qualora varie azioni di esecuzione a norma del presente regolamento individuino sovvenzioni estere distorsive del mercato interno concesse dallo stesso paese terzo, la Commissione dovrebbe potere avviare un dialogo con il paese terzo interessato per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno. Qualora un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo preveda un meccanismo di consultazione riguardante le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tale meccanismo di consultazione potrebbe essere utilizzato per facilitare il dialogo con il paese terzo. Il dialogo con il paese terzo non dovrebbe impedire alla Commissione di avviare o proseguire esami a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei pertinenti sviluppi.

(61)

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno limitare il periodo entro il quale la Commissione può esaminare una sovvenzione estera a dieci anni dalla data di concessione.

(62)

Per gli stessi motivi, è opportuno prevedere termini di prescrizione per infliggere e applicare ammende o penalità di mora.

(63)

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno che la Commissione pubblichi o renda pubbliche, se del caso, integralmente o in forma sintetica tutte le decisioni che adotta a norma del presente regolamento.

(64)

Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, la Commissione dovrebbe rispettare le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate e dei segreti aziendali, conformemente all’articolo 339 TFUE. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), a seconda dei casi.

(65)

Qualora le informazioni contrassegnate dalle imprese come riservate o come segreto aziendale non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di decidere in quale misura tali informazioni sono divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare tali informazioni riservate dovrebbe precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, di modo che il destinatario possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche di eventuali misure provvisorie.

(66)

È opportuno che le imprese oggetto di indagine a norma del presente regolamento abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione e abbiano pertanto il diritto di accedere al fascicolo. Pur garantendo la tutela dei diritti di difesa delle imprese oggetto di indagine, è essenziale che i segreti commerciali siano protetti.

(67)

Previo consenso del fornitore delle informazioni, la Commissione dovrebbe poter utilizzare le informazioni acquisite a norma del presente regolamento in applicazione di altri atti dell’Unione.

(68)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, dell’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (12) della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (13) e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (14).

(69)

L’attuazione del presente regolamento da parte dell’Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione e all’accordo OMC ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l’Unione o gli Stati membri hanno aderito. Il presente regolamento dovrebbe integrare gli sforzi dell’Unione volti a migliorare le norme multilaterali per contrastare le sovvenzioni distorsive.

(70)

Le restrizioni alle libertà di cui agli articoli 34, 49, 56 e 63 TFUE possono essere giustificate dalla necessità di evitare una concorrenza sleale, a condizione che tali restrizioni, come altre restrizioni delle libertà fondamentali, rispettino i principi generali del diritto dell’Unione, quali la proporzionalità, la certezza del diritto e i diritti fondamentali.

(71)

È possibile che l’attuazione del presente regolamento si sovrapponga a norme settoriali, in particolare nel settore del trasporto marittimo e aereo. È pertanto necessario chiarire la relazione tra il presente regolamento e gli strumenti settoriali relativi alle sovvenzioni estere, vale a dire il regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio (15), il regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e il regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(72)

Gli atti adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggetti al controllo della Corte di giustizia conformemente all’articolo 263 TFUE. È opportuno attribuire alla Corte di giustizia, conformemente all’articolo 261 TFUE, competenza giurisdizionale anche di merito relativamente alle decisioni mediante le quali la Commissione impone ammende o penalità di mora.

(73)

Al fine di promuovere la prevedibilità del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare regolarmente orientamenti riguardanti i criteri per determinare l’esistenza di una distorsione causata da una sovvenzione estera sul mercato interno, l’applicazione della valutazione comparata, l’applicazione del suo potere di richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione o di contributi finanziari esteri ricevuti da un operatore economico nell’ambito di una procedura di appalto pubblico e la valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico. Nel formulare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri. Al fine di agevolare l’attuazione del presente regolamento nelle prime fasi della sua applicazione, la Commissione dovrebbe adoperarsi per rendere pubblici i chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni prima della pubblicazione degli orientamenti.

(74)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e riguardare: le decisioni che concludono le indagini approfondite, l’imposizione di misure provvisorie, le decisioni sulle concentrazioni attuate in violazione dell’obbligo di notifica o in violazione di una decisione con impegni o di una decisione che vieta una concentrazione o l’aggiudicazione dell’appalto nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la revoca di talune decisioni e le competenze di esecuzione relative alla forma, al contenuto, ai dettagli procedurali e agli elementi correlati relativi all’esame preliminare e all’indagine approfondita.

(75)

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di istituire una procedura semplificata in base alla quale tratta determinate concentrazioni o procedure di appalto pubblico partendo dal presupposto che paiono meno suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza sul mercato interno a causa di sovvenzioni estere.

(76)

Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, con l’obiettivo di assicurare un’idonea copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d’ufficio, limitando nel contempo indebiti oneri amministrativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, nonché la riduzione dei termini per l’esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Fatta salva la possibilità di modificare le soglie di notifica per le concentrazioni e gli appalti pubblici mediante una proposta legislativa, anche nel contesto del riesame previsto dal presente regolamento, tali soglie possono essere modificate mediante un atto delegato una volta durante il periodo di delega a norma del presente regolamento. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tale atto dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(77)

Se una concentrazione è soggetta all’obbligo di notifica a norma del presente regolamento, i contributi finanziari concessi a uno qualsiasi dei partecipanti alla concentrazione nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Nel contesto di una procedura di appalto pubblico, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche a un contributo finanziario concesso a un operatore economico nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Scopo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un quadro armonizzato per affrontare le distorsioni causate, direttamente o indirettamente, da sovvenzioni estere, al fine di garantire condizioni di parità. Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni sul mercato interno e per porre rimedio a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

2.   Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere concesse a un’impresa, compresa un’impresa pubblica controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, che eserciti un’attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un’attività economica nel mercato interno, tra l’altro, qualsiasi impresa che acquisisca il controllo di un’impresa stabilita nell’Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipi a una procedura di appalto pubblico nell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

per «impresa» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, si intende l’operatore economico come definito all’articolo 1, punto 14), della direttiva 2009/81/CE, dell’articolo 5, punto 2), della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 2, punto 6), della direttiva 2014/25/UE;

2)

per «appalto» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, salvo diversa indicazione, si intendono l’appalto pubblico come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli appalti come definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2009/81/CE, gli appalti di lavori, forniture e servizi come definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE, e la concessione come definita all’articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

3)

per «procedura di appalto pubblico» si intende:

a)

qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;

b)

una procedura per l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;

c)

le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, a meno che non siano esentate dagli Stati membri sulla base dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

d)

le procedure di aggiudicazione di appalti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE;

4)

per «amministrazione aggiudicatrice» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’amministrazione aggiudicatrice come definita all’articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

5)

per «ente aggiudicatore» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’ente aggiudicatore come definito all’articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

6)

per «procedura in più fasi» si intende una procedura di appalto pubblico ai sensi degli articoli da 28 a 32 della direttiva 2014/24/UE e degli articoli da 46 a 52 della direttiva 2014/25/UE, ossia la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, il dialogo competitivo o i partenariati per l’innovazione, oppure una procedura analoga ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

Articolo 3

Esistenza di una sovvenzione estera

1.   Ai fini del presente regolamento, si ritiene che esista una sovvenzione estera quando un paese terzo fornisce direttamente o indirettamente un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una o più imprese o a uno o più settori.

2.   Ai fini del presente regolamento, un contributo finanziario comprende, tra l’altro:

a)

trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito;

b)

la rinuncia a entrate altrimenti dovute, quali esenzioni fiscali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata; oppure

c)

la fornitura o l’acquisto di beni o servizi.

Un contributo finanziario concesso da un paese terzo comprende un contributo finanziario erogato:

a)

dall’amministrazione centrale e dalle autorità pubbliche a tutti gli altri livelli;

b)

da un soggetto pubblico straniero le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo dell’amministrazione nell’economia; oppure

c)

da un soggetto privato le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 4

Distorsioni sul mercato interno

1.   Si ritiene che esista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. Una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori, che possono includere, in particolare:

a)

l’importo della sovvenzione estera;

b)

la natura della sovvenzione estera;

c)

la situazione dell’impresa, comprese le sue dimensioni, e dei mercati o settori interessati;

d)

il livello e l’evoluzione dell’attività economica dell’impresa nel mercato interno;

e)

la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

2.   Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi, si considera improbabile che provochi distorsioni sul mercato interno.

3.   Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore all’importo di un aiuto «de minimis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 per paese terzo nell’arco di tre anni consecutivi, tale sovvenzione estera deve essere considerata non distorsiva del mercato interno.

4.   Si può ritenere che una sovvenzione estera non provochi distorsioni sul mercato interno nella misura in cui è intesa a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali.

Articolo 5

Categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di provocare distorsioni sul mercato interno

1.   È molto probabile che una sovvenzione estera provochi distorsioni sul mercato interno se rientra in una delle categorie seguenti:

a)

sovvenzione estera concessa a un’impresa in difficoltà, vale a dire un’impresa che è probabile che cessi la propria attività a breve o medio termine in assenza di una sovvenzione, a meno che non esista un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale impresa e che preveda un significativo contributo proprio da parte dell’impresa;

b)

sovvenzione estera sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell’impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia;

c)

misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

d)

sovvenzione estera che facilita direttamente una concentrazione;

e)

sovvenzione estera che consente a un’impresa di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa, in base alla quale l’impresa potrebbe aggiudicarsi l’appalto.

2.   All’impresa oggetto di indagine è concessa la possibilità di fornire informazioni pertinenti per stabilire se una sovvenzione estera che rientra in una delle categorie di cui al paragrafo 1 non provochi distorsioni sul mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

Articolo 6

Valutazione comparata

1.   Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può effettuare una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno, a norma degli articoli 4 e 5, e gli effetti positivi sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno, considerando nel contempo altri effetti positivi della sovvenzione estera, quali effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione.

2.   Al momento di decidere se imporre misure di riparazione o accettare impegni e di definire la natura e il livello di tali misure o impegni, la Commissione tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Impegni e misure di riparazione

1.   La Commissione può imporre misure di riparazione allo scopo di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, a meno che abbia accettato impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine in conformità del paragrafo 2.

2.   La Commissione può accettare impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine se tali impegni pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno. Quando accetta tali impegni, la Commissione li rende vincolanti per l’impresa oggetto di indagine mediante una decisione con impegni in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3. Se del caso, l’ottemperanza da parte dell’impresa agli impegni concordati è monitorata.

3.   Gli impegni o le misure di riparazione devono essere proporzionati e porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione effettiva o potenziale causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

4.   Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, tra l’altro:

a)

nell’offerta di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a infrastrutture, tra cui impianti di ricerca, capacità di produzione o infrastrutture essenziali, acquisite o sostenute da sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, a meno che tale accesso non sia già previsto dalla legislazione dell’Unione;

b)

nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, anche attraverso una restrizione provvisoria dell’attività commerciale;

c)

nell’astensione da determinati investimenti;

d)

nella concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le attività acquisite o sviluppate con l’aiuto di sovvenzioni estere;

e)

nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo;

f)

nella cessione di determinate attività;

g)

nell’imposizione alle imprese dello scioglimento della concentrazione interessata;

h)

nel rimborso della sovvenzione estera, compreso un tasso d’interesse adeguato, calcolato secondo il metodo stabilito nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20);

i)

nell’imposizione alle imprese interessate dell’adattamento della loro struttura di governance.

5.   La Commissione impone, se del caso, obblighi di comunicazione e di trasparenza, comprese relazioni periodiche sull’attuazione degli impegni e delle misure di riparazione di cui al paragrafo 4.

6.   Se l’impresa oggetto di indagine propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno solo ove sia in grado di accertarne la trasparenza, la verificabilità e l’efficacia, tenendo conto del rischio di elusione.

Articolo 8

Informazioni su future concentrazioni e procedure di appalto pubblico

Nelle decisioni adottate ai sensi degli articoli 11, 25 e 31, e ove proporzionato e necessario, l’impresa oggetto di indagine può essere tenuta a informare la Commissione, per un periodo di tempo limitato, della sua partecipazione a concentrazioni o procedure di appalto pubblico. Tale condizione lascia impregiudicati gli obblighi di notifica di cui agli articoli 21 e 29.

CAPO 2

ESAME D’UFFICIO DELLE SOVVENZIONI ESTERE E RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Esame d’ufficio delle sovvenzioni estere

1.   La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, inclusi gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

2.   Gli esami d’ufficio degli appalti pubblici si limitano agli appalti aggiudicati.

Tali esami non comportano l’annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto o la risoluzione di un appalto.

Articolo 10

Esame preliminare

1.   Quando ritiene che le informazioni di cui all’articolo 9 indichino la possibile esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare, in via preliminare, se il contributo finanziario oggetto dell’esame costituisca una sovvenzione estera e se provochi distorsioni sul mercato interno. A tal fine la Commissione può, in particolare:

a)

richiedere informazioni conformemente all’articolo 13; e

b)

procedere a ispezioni all’interno e all’esterno dell’Unione conformemente all’articolo 14 o all’articolo 15.

2.   Se uno Stato membro ha informato la Commissione che è prevista o è stata avviata una procedura nazionale pertinente, la Commissione comunica a tale Stato membro l’avvio dell’esame preliminare. In particolare, la Commissione comunica l’avvio dell’esame preliminare agli Stati membri che le hanno notificato una procedura nazionale a norma del regolamento (UE) 2019/452. Se l’esame preliminare è avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico, la Commissione ne informa anche l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati.

3.   Se sulla base dell’esame preliminare dispone di elementi sufficienti per ritenere che un’impresa abbia beneficiato di una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione:

a)

adotta una decisione di avvio di un’indagine approfondita («decisione di avvio dell’indagine approfondita») che contiene una sintesi dei pertinenti elementi di fatto e di diritto e la valutazione preliminare in merito all’esistenza di una sovvenzione estera e di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno;

b)

informa l’impresa oggetto di indagine;

c)

informa gli Stati membri e, se l’indagine approfondita è avviata in relazione a una procedura di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati; e

d)

pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che invita a presentare osservazioni per iscritto entro un termine stabilito dalla Commissione.

4.   Se nel corso di un esame preliminare conclude che gli elementi per avviare l’indagine approfondita sono insufficienti, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché vi sono indicazioni insufficienti di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, la Commissione chiude l’esame preliminare, ne informa l’impresa oggetto di indagine e gli Stati membri che erano stati informati a norma del paragrafo 2, nonché l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati se l’esame preliminare era stato avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico.

Articolo 11

Indagine approfondita

1.   Nel corso dell’indagine approfondita, la Commissione procede a una valutazione ulteriore della sovvenzione estera individuata nella decisione di avvio dell’indagine approfondita e raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie conformemente agli articoli 13, 14 e 15.

2.   Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che impone misure di riparazione («decisione con misure di riparazione»). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

3.   Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno e l’impresa oggetto di indagine propone impegni che la Commissione ritiene adeguati e sufficienti a porre pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione per rendere tali impegni vincolanti per l’impresa («decisione con impegni»). Una decisione con cui viene accettato il rimborso di una sovvenzione estera conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, è considerata una decisione con impegni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione di non sollevare obiezioni («decisione di non sollevare obiezioni») se constata che:

a)

la valutazione preliminare contenuta nella decisione di avvio dell’indagine approfondita non è confermata; oppure

b)

la distorsione sul mercato interno è più che compensata dai corrispondenti effetti positivi ai sensi dell’articolo 6.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5.   Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall’avvio dell’indagine approfondita.

Articolo 12

Misure provvisorie

1.   Per preservare la concorrenza nel mercato interno ed evitare danni irreparabili, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che ordina misure provvisorie se:

a)

vi sono elementi sufficienti che indicano che un contributo finanziario costituisce una sovvenzione estera e provoca distorsioni sul mercato interno; e

b)

esistono rischi di danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato interno.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

2.   Le misure provvisorie possono consistere in particolare, ma non esclusivamente, nelle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a), c) e d). Non possono essere adottate misure provvisorie in relazione a procedure di appalto pubblico.

3.   Le misure provvisorie si applicano per un periodo determinato, che, se necessario e opportuno, può essere prorogato, oppure fino all’adozione della decisione finale.

Articolo 13

Richieste di informazioni

1.   Per svolgere i compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può chiedere informazioni conformemente al presente articolo.

2.   La Commissione può chiedere alle imprese oggetto di indagine di fornire tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative alle loro offerte nell’ambito di procedure di appalto pubblico.

3.   La Commissione può chiedere tali informazioni anche ad altre imprese o associazioni di imprese, comprese informazioni relative alle loro offerte nell’ambito di procedure di appalto pubblico, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità.

4.   La richiesta di informazioni a norma dei paragrafi 2 o 3:

a)

indica espressamente la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa quali sono le informazioni richieste e fissa un termine adeguato entro il quale tali informazioni devono essere fornite;

b)

contiene una dichiarazione attestante che, se le informazioni fornite sono inesatte, incomplete o fuorvianti, possono essere inflitte le ammende o le penalità di mora di cui all’articolo 17;

c)

contiene una dichiarazione attestante che, conformemente all’articolo 16, in caso di mancata collaborazione la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati a sua disposizione.

5.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono alla stessa tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento. Si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, lettera a).

6.   La Commissione può anche chiedere ai paesi terzi di fornire tutte le informazioni necessarie. Si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, lettere a) e c).

7.   La Commissione può sentire una persona fisica o giuridica che vi acconsenta allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto di un’indagine. Se l’audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, prima dell’audizione la Commissione:

a)

ne informa lo Stato membro nel cui territorio deve avere luogo l’audizione; oppure

b)

ottiene l’accordo del paese terzo nel cui territorio deve avere luogo l’audizione.

Articolo 14

Ispezioni all’interno dell’Unione

1.   Per l’assolvimento dei compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese e le associazioni di imprese.

2.   Quando la Commissione procede a tali ispezioni, i funzionari da essa autorizzati a svolgerle sono abilitati a:

a)

accedere a tutti i locali, i terreni e i mezzi di trasporto dell’impresa o dell’associazione di imprese;

b)

esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all’entità oggetto dell’ispezione nonché a eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti;

c)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte;

d)

apporre sigilli ai locali e ai registri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.

3.   L’impresa o l’associazione di imprese è tenuta a sottoporsi alle ispezioni disposte con decisione della Commissione. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare l’ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di una decisione della Commissione:

a)

che specifica l’oggetto e lo scopo dell’ispezione;

b)

che contiene una dichiarazione attestante che, conformemente all’articolo 16, in caso di mancata collaborazione la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati a sua disposizione;

c)

che fa riferimento alla possibilità di infliggere le ammende o le penalità di mora di cui all’articolo 17; e

d)

che afferma il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione a norma dell’articolo 263 TFUE.

4.   In tempo utile prima dell’ispezione, la Commissione informa lo Stato membro nel cui territorio tale ispezione sarà effettuata e ne comunica la data di inizio.

5.   I funzionari e le altre persone autorizzati o nominati dallo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l’ispezione prestano attivamente assistenza, su richiesta dello Stato membro o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6.   Se i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatano che un’impresa o un’associazione di imprese si oppone a un’ispezione disposta ai sensi del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’ispezione presta loro l’assistenza necessaria, richiedendo se del caso l’assistenza della forza pubblica o di un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge, in modo tale che essi possano procedere all’ispezione. Se la legislazione nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’assistenza prevista dal presente paragrafo, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

7.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro conduce nel proprio territorio le ispezioni o altre misure di accertamento dei fatti previste dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l’eventuale esistenza di sovvenzioni estere che provocano distorsioni sul mercato interno.

Articolo 15

Ispezioni al di fuori dell’Unione

Per svolgere i compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che l’amministrazione di tale paese terzo sia stata ufficialmente informata e non sollevi obiezioni all’ispezione. La Commissione può inoltre chiedere all’impresa o all’associazione di imprese di acconsentire all’ispezione. Si applica mutatis mutandis l’articolo 14, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 16

Omessa collaborazione

1.   La Commissione può adottare una decisione a norma dell’articolo 10, dell’articolo 11, dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o dell’articolo 31, paragrafo 2, sulla base dei dati disponibili, se un’impresa oggetto di indagine o un paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera:

a)

fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 13;

b)

omette di fornire le informazioni richieste entro il termine impartito dalla Commissione;

c)

rifiuta di sottoporsi all’ispezione della Commissione all’interno o all’esterno dell’Unione disposta a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 15; oppure

d)

ostacola in altro modo l’esame preliminare o l’indagine approfondita.

2.   Se un’impresa o un’associazione di imprese, uno Stato membro o il paese terzo forniscono alla Commissione informazioni inesatte o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione.

3.   Se un’impresa, compresa un’impresa pubblica direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, omette di fornire le informazioni necessarie per determinare se un contributo finanziario le conferisca un vantaggio, si può ritenere che abbia beneficiato di un vantaggio.

4.   Quando si utilizzano i dati disponibili, l’esito della procedura può essere meno favorevole per l’impresa che nell’ipotesi della collaborazione.

Articolo 17

Ammende e penalità di mora

1.   La Commissione può infliggere, mediante decisione, ammende o penalità di mora se un’impresa o un’associazione di imprese, intenzionalmente o per negligenza:

a)

fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 13 oppure non fornisce le informazioni entro il termine previsto;

b)

durante le ispezioni di cui all’articolo 14 fornisce i registri o gli altri documenti aziendali richiesti in forma incompleta;

c)

in risposta a una domanda di chiarimenti a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c):

i)

fornisce una risposta inesatta o fuorviante;

ii)

non rettifica entro il termine stabilito dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante fornita da un membro del personale; oppure

iii)

non fornisce o rifiuta di fornire una risposta completa sui fatti inerenti all’oggetto e allo scopo delle ispezioni disposte mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3;

d)

rifiuta di sottoporsi alle ispezioni disposte a norma dell’articolo 14 o ha rimosso i sigilli apposti a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera d); o

e)

non rispetta le condizioni di accesso al fascicolo o la procedura di divulgazione delle informazioni imposte dalla Commissione a norma dell’articolo 42, paragrafo 4.

2.   Le ammende inflitte a norma del paragrafo 1 non superano l’1 % del fatturato totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente.

3.   Le penalità di mora inflitte a norma del paragrafo 1 non superano il 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall’impresa o dell’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione e fino alla presentazione delle informazioni complete ed esatte richieste dalla Commissione, o finché non si sottopone a un’ispezione.

4.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, lettera a), la Commissione fissa un termine finale di due settimane entro cui dovrà ricevere, da parte dell’impresa o dell’associazione di imprese, le informazioni mancanti.

5.   Se un’impresa non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell’articolo 12 o a una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, la Commissione può, mediante decisione, infliggere:

a)

ammende non superiori al 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata nell’esercizio finanziario precedente; o

b)

penalità di mora non superiori al 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall’impresa interessata nell’esercizio finanziario precedente per ogni giorno di inadempienza, a decorrere dal giorno della decisione della Commissione che infligge tali penalità di mora e fino a quando la Commissione non accerti che l’impresa interessata si è conformata alla decisione.

La Commissione può inoltre infliggere tali ammende o penalità di mora qualora l’impresa non si conformi a una decisione adottata ai sensi degli articoli 11, 25 o 31 che obbliga l’impresa a informare la Commissione della sua futura partecipazione a concentrazioni o procedure di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 8.

6.   Nello stabilire l’importo dell’ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata dell’infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

7.   Qualora l’impresa o l’associazione di imprese interessata abbia adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l’ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità.

Articolo 18

Revoca

1.   La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, 3 o 4, dell’articolo 25, paragrafo 3 e dell’articolo 31, paragrafo 1, 2 o 3, e adottare un nuovo atto di esecuzione in forma di decisione se:

a)

l’impresa destinataria della decisione iniziale agisce in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte;

b)

la decisione iniziale si rivela basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti;

c)

gli impegni o le misure di riparazione non sono efficaci.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

2.   La revoca e l’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 1 non pregiudicano la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore di aggiudicare un appalto. Esse non pregiudicano neanche un appalto già concluso a seguito di tale decisione di aggiudicazione.

CAPO 3

CONCENTRAZIONI

Articolo 19

Distorsioni sul mercato interno imputabili alle sovvenzioni estere concesse nell’ambito di concentrazioni

Nel valutare se una sovvenzione estera in una concentrazione provochi una distorsione sul mercato interno ai sensi dell’articolo 4 o 5, ci si limita alla concentrazione in questione. Nella valutazione sono prese in considerazione soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo.

Articolo 20

Concentrazioni e soglie di notifica

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che esista una concentrazione quando una modifica duratura del controllo risulta da uno degli eventi seguenti:

a)

la fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o di parti di tali imprese;

b)

l’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

2.   La costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma è considerata una concentrazione ai sensi del paragrafo 1.

3.   Ai fini del presente regolamento, si considera che esista una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica quando in una concentrazione:

a)

almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l’impresa acquisita o l’impresa comune è stabilita nell’Unione e genera nell’Unione un fatturato totale pari ad almeno 500 milioni di EUR; e

b)

le imprese seguenti hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a 50 milioni di EUR da paesi terzi nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo:

i)

nel caso di acquisto, l’acquirente o gli acquirenti e l’impresa acquisita;

ii)

nel caso di una fusione, le imprese fuse;

iii)

nel caso di un’impresa comune, le imprese che creano l’impresa comune e l’impresa comune.

4.   Si ritiene che non vi sia concentrazione quando:

a)

un ente creditizio, un altro istituto finanziario o una società di assicurazioni la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un’impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell’intera impresa o di parti di essa ovvero di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dalla data dell’acquisizione;

b)

il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all’insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c)

le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono effettuate dalle imprese di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), a condizione che siano esercitati i diritti di voto inerenti alla partecipazione, in particolare per quanto riguarda la nomina dei membri degli organi di gestione e controllo delle imprese nelle quali detengono partecipazioni, soltanto ai fini di mantenere il pieno valore di tali investimenti e non di determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

Il periodo di un anno di cui al primo comma, lettera a), previa richiesta può essere prorogato dalla Commissione se l’ente, l’istituto o la società in questione può dimostrare che non era ragionevolmente possibile effettuare la vendita entro i termini stabiliti.

5.   Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’impresa, in particolare mediante:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa.

6.   Il controllo è acquisito dalle persone o dalle imprese che:

a)

sono titolari dei diritti o beneficiari dei contratti in questione; oppure

b)

pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, hanno il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Articolo 21

Notifica preventiva delle concentrazioni

1.   Le concentrazioni soggette ad obbligo di notifica sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, dell’annuncio dell’offerta pubblica o dell’acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le imprese interessate possono inoltre notificare la concentrazione proposta quando dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, a condizione che l’accordo o l’offerta previsti diano luogo a una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del paragrafo 1.

3.   Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), o nell’assunzione di un controllo comune ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), sono notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell’operazione di fusione o da quelle che acquisiscono il controllo comune, a seconda dei casi. Negli altri casi, l’obbligo di notifica incombe alla persona o all’impresa che acquisisce il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese.

4.   Se le imprese interessate non rispettano l’obbligo di notifica, la Commissione può esaminare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 4.

5.   La Commissione può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione che non sia soggetta ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora essa sospetti che possano essere state concesse sovvenzioni estere alle imprese interessate nei tre anni precedenti la concentrazione. Ai fini del presente regolamento, tale concentrazione è considerata una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica.

Articolo 22

Calcolo del fatturato

1.   Il fatturato totale comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio finanziario e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di un’impresa interessata non comprende le vendite dei prodotti o le forniture di servizi tra le imprese di cui al paragrafo 4.

Il fatturato nell’Unione comprende i prodotti venduti e i servizi forniti a imprese o a consumatori nell’Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l’acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il venditore o i venditori il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

Tuttavia, due o più operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni sono da considerarsi un’unica concentrazione realizzata il giorno dell’ultima operazione.

3.   In luogo del fatturato si utilizzano gli elementi seguenti:

a)

per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, la somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio (22), al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate a dette voci:

i)

interessi e proventi assimilati;

ii)

proventi di valori mobiliari:

proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

proventi di partecipazioni,

proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii)

proventi per commissioni;

iv)

profitti netti da operazioni finanziarie;

v)

altri proventi di gestione;

b)

per le imprese di assicurazioni, il valore di premi lordi emessi, che comprende tutti gli importi incassati o da incassare in relazione a contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte e dei contributi parafiscali riscossi sull’importo dei singoli premi o sul relativo volume complessivo;

Ai fini della lettera a), per un ente creditizio o un istituto finanziario, il fatturato nell’Unione comprende le voci di provento definite sotto tale lettera che sono ricevute dalla succursale o dalla divisione di tale ente o istituto stabilita nell’Unione.

Ai fini della lettera b), per un’impresa di assicurazione, il fatturato nell’Unione comprende i premi lordi ricevuti da residenti dell’Unione.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il fatturato totale di un’impresa interessata è calcolato sommando i rispettivi fatturati:

a)

dell’impresa interessata;

b)

delle imprese nelle quali l’impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:

i)

di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio;

ii)

del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;

iii)

del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o d’amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente tali imprese; o

iv)

del diritto di gestire gli affari di tali imprese;

c)

delle imprese che detengono nell’impresa interessata uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b);

d)

delle imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera c) detiene uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b);

e)

delle imprese nelle quali due o più imprese di cui alle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente di uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b).

5.   Se le imprese interessate dispongono congiuntamente dei diritti o dei poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), ai fini del calcolo del fatturato totale delle imprese interessate:

a)

si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l’impresa comune e qualsiasi impresa terza e tale fatturato è ripartito in parti uguali tra le imprese interessate;

b)

non si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l’impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e).

Articolo 23

Contributo finanziario totale

Il contributo finanziario totale a favore di un’impresa interessata è calcolato sommando i rispettivi contributi finanziari forniti da paesi terzi a tutte le imprese di cui all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 22, paragrafo 4, lettere da a) a e).

Articolo 24

Sospensione delle concentrazioni e termini

1.   Una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica non può essere realizzata prima della notifica.

Inoltre:

a)

se la Commissione riceve una notifica completa, la concentrazione non è realizzata per un periodo di 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento;

b)

se la Commissione avvia un’indagine approfondita entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, la concentrazione non è realizzata per un periodo di 90 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita. Tale termine è prorogato di 15 giorni lavorativi se le imprese interessate propongono impegni, a norma dell’articolo 7, al fine di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno;

c)

se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a) o b), la concentrazione può essere realizzata dopo l’adozione della decisione.

Il periodo di tempo di cui alle lettere a) e b) decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o all’adozione della pertinente decisione della Commissione.

2.   Il paragrafo 1 non osta all’esecuzione di un’offerta pubblica o di una serie di operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

a)

la concentrazione sia notificata senza indugio alla Commissione a norma dell’articolo 21; e

b)

l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può accordare, su richiesta, una deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2. Una richiesta di concessione di una deroga specifica i relativi motivi. Nel decidere in merito alla richiesta, la Commissione tiene conto in particolare degli effetti della sospensione su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione o su una terza parte e del rischio di distorsione sul mercato interno che la concentrazione comporta. Tale deroga può essere subordinata al rispetto di determinate condizioni e di determinati obblighi volti a garantire che non si producano distorsioni sul mercato interno. Una deroga può essere richiesta e accordata in qualsiasi momento, prima della notifica o a operazione avvenuta.

4.   I termini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sono prorogati se le imprese interessate fanno richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita a norma dell’articolo 10. Le imprese interessate possono presentare una sola richiesta in tal senso.

I termini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo possono essere prorogati, in qualsiasi momento successivo all’avvio dell’indagine approfondita, dalla Commissione con l’accordo delle imprese interessate.

La durata totale delle proroghe concesse a norma del presente paragrafo non può superare i 20 giorni lavorativi.

5.   La Commissione può eccezionalmente sospendere i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo se le imprese non hanno fornito tutte le informazioni richieste dalla stessa a norma dell’articolo 13 o se si sono rifiutate di sottoporsi a un’ispezione disposta mediante decisione conformemente all’articolo 14.

6.   La Commissione può adottare una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, senza essere vincolata ai termini di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, se:

a)

constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione degli impegni previsti da una decisione adottata a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a); oppure

b)

una decisione è stata revocata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1.

7.   Qualsiasi operazione effettuata in violazione del paragrafo 1 del presente articolo è considerata valida solo dopo l’adozione di una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3.

8.   Il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, a meno che gli acquirenti e i venditori fossero consapevoli o avrebbero dovuto essere consapevoli del fatto che l’operazione era realizzata in violazione del paragrafo 1.

Articolo 25

Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita delle concentrazioni notificate

1.   Alle concentrazioni notificate si applicano l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 12 a 16 e l’articolo 18.

2.   La Commissione può avviare un’indagine approfondita a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa.

3.   Al termine dell’indagine approfondita, la Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una delle seguenti decisioni:

a)

una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3;

b)

una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 4; o

c)

una decisione che vieta una concentrazione, se la Commissione constata che una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno a norma degli articoli da 4 a 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   Le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottate entro 90 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita, fatte salve le eventuali proroghe di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5. Se la Commissione non adotta una decisione entro tale termine, le imprese interessate sono autorizzate a realizzare la concentrazione.

5.   In ogni richiesta di informazioni inviata a un’impresa, la Commissione precisa se i termini saranno sospesi a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, nel caso in cui l’impresa non fornisca informazioni complete entro il termine prescritto.

6.   Se constata che una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, o notificata su richiesta della Commissione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, è già stata realizzata e che le sovvenzioni estere in tale concentrazione provocano distorsioni sul mercato interno ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione può adottare uno delle seguenti misure:

a)

ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell’entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione; o, qualora tale ripristino non sia possibile dissolvendo la concentrazione, qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione;

b)

ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese interessate dissolvano la concentrazione o prendano altre misure di ripristino della situazione anteriore, come prescritto nella sua decisione.

La Commissione può imporre le misure di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo o mediante decisione separata.

La Commissione può adottare, per mezzo di un atto di esecuzione nella forma di una decisione, una delle misure di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo se constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione di una decisione adottata a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo secondo la quale, in assenza degli impegni, la concentrazione avrebbe soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

7.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione in forma di decisione per ordinare le misure provvisorie di cui all’articolo 12 anche quando:

a)

una concentrazione è realizzata in violazione dell’articolo 21;

b)

una concentrazione è realizzata in violazione di una decisione con impegni ai sensi del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 26

Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni

1.   La Commissione può infliggere le ammende o gli interessi di mora di cui all’articolo 17.

2.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica a norma dell’articolo 21 o in un’integrazione successiva.

3.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali imprese intenzionalmente o per negligenza:

a)

omettano di notificare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 21 prima della sua realizzazione, a meno che non siano espressamente autorizzate a farlo a norma dell’articolo 24;

b)

realizzino una concentrazione notificata in violazione dell’articolo 24;

c)

realizzino una concentrazione notificata vietata a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c);

d)

abbiano eluso o tentato di eludere gli obblighi di notifica di cui all’articolo 39, paragrafo 1.

CAPO 4

PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO

Articolo 27

Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno nell’ambito di procedure di appalto pubblico

Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell’ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione. La valutazione a norma dell’articolo 4 dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno e di un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto. Soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la notifica sono prese in considerazione ai fini della valutazione.

Articolo 28

Soglie di notifica nelle procedure di appalto pubblico

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di appalto pubblico se:

a)

il valore stimato di tale appalto pubblico o dell’accordo quadro al netto dell’IVA, calcolato a norma delle disposizioni di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 5 della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 16 della direttiva 2014/25/UE, ovvero di un appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, è pari o superiore a 250 milioni di EUR; e

b)

all’operatore economico, comprese le sue imprese figlie senza autonomia commerciale, le sue società di partecipazione e, se del caso, i suoi principali subappaltatori e fornitori coinvolti nella stessa offerta nell’ambito della procedura di appalto pubblico sono stati concessi contributi finanziari totali pari o superiori a 4 milioni di EUR per paese terzo nei tre anni precedenti la notifica o, se del caso, la notifica aggiornata.

2.   Laddove l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore decida di suddividere l’appalto in lotti, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di un appalto pubblico se il valore stimato dell’appalto al netto dell’IVA supera la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera a), se il valore del lotto o il valore totale di tutti i lotti per i quali l’offerente presenta un’offerta è pari o superiore a 125 milioni di EUR e se il contributo finanziario estero è pari o superiore alla soglia stabilita al paragrafo 1, lettera b).

3.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE non rientrano nel presente capo.

4.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 50, lettera d), della direttiva 2014/25/UE sono disciplinate dalle disposizioni del capo 2 del presente regolamento e sono escluse dall’applicazione del capo 4 del presente regolamento.

5.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, se i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un operatore economico, a norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 50, lettera c), della direttiva 2014/25/UE e il valore stimato dell’appalto è pari o superiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli operatori economici che presentano un’offerta o una domanda di partecipazione informano la Commissione circa tutti i contributi finanziari esteri se la condizione fissata al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è soddisfatta. Fatta salva la possibilità di avviare un esame a norma del capo 2 del presente regolamento, la presentazione di tali informazioni non è considerata una notifica e non è oggetto di indagini a norma del presente capo.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dichiara nel bando di gara o, qualora si ricorra a una procedura senza pubblicazione preventiva, nei documenti di gara che gli operatori economici sono soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 29. L’assenza di tale dichiarazione non pregiudica tuttavia l’applicazione del presente regolamento per gli appalti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Articolo 29

Notifica preventiva o dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   Qualora siano soddisfatte le condizioni per la notifica dei contributi finanziari conformemente all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, gli operatori economici che partecipano a una procedura di appalto pubblico notificano all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore tutti i contributi finanziari esteri di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b). In tutti gli altri casi gli operatori economici elencano, in una dichiarazione, tutti i contributi finanziari esteri ricevuti e confermano che i contributi finanziari esteri ricevuti non sono soggetti ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b). Nell’ambito di una procedura aperta, la notifica o la dichiarazione è presentata una sola volta, unitamente all’offerta. In una procedura in più fasi, la notifica o la dichiarazione è presentata due volte: dapprima insieme alla domanda di partecipazione, dopodiché sotto forma di notifica aggiornata o di dichiarazione aggiornata insieme all’offerta presentata o all’offerta definitiva.

2.   Una volta presentata la notifica o la dichiarazione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore trasmette senza indugio la notifica o la dichiarazione alla Commissione.

3.   In assenza di notifica o di dichiarazione nella domanda di partecipazione o nell’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere agli operatori economici interessati di presentare il documento pertinente entro 10 giorni lavorativi. Le offerte o le domande di partecipazione degli operatori economici cui si applicano gli obblighi del presente articolo e che, malgrado la richiesta presentata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore a norma del presente paragrafo, non sono corredate della notifica o della dichiarazione presentata a norma del paragrafo 1, sono dichiarate irregolari e respinte dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa la Commissione di tale rigetto.

4.   La Commissione esamina senza indebito ritardo il contenuto della notifica ricevuta. Se la Commissione ritiene che la notifica sia incompleta, comunica le sue conclusioni all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore e all’operatore economico interessato e chiede a quest’ultimo di completare il suo contenuto entro 10 giorni lavorativi. Se una notifica che accompagna un’offerta o una domanda di partecipazione rimane incompleta nonostante la richiesta della Commissione a norma del presente paragrafo, la Commissione adotta una decisione che dichiara irregolare tale offerta. In tale decisione la Commissione chiede inoltre all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di adottare una decisione di rigetto di tale offerta irregolare o di tale domanda di partecipazione irregolare.

5.   L’obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente articolo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, nonché i subappaltatori principali e i fornitori principali noti al momento della presentazione della notifica o dichiarazione completa, o della notifica o dichiarazione completa aggiornata. Ai fini del presente regolamento, un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la sua partecipazione garantisce l’apporto di elementi essenziali ai fini dell’esecuzione dell’appalto e, in ogni caso, se la quota economica del suo contributo supera il 20 % del valore dell’offerta presentata.

6.   L’appaltatore principale ai sensi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE o il concessionario principale ai sensi della direttiva 2014/23/UE, garantisce la presentazione della notifica o della dichiarazione per conto dei raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Ai fini dell’articolo 33, l’appaltatore principale o il concessionario principale è responsabile solo della veridicità dei dati connessi ai propri contributi finanziari esteri.

7.   Qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’esame delle offerte sospetti la presenza di sovvenzioni estere, sebbene sia stata presentata una dichiarazione, comunica tali sospetti alla Commissione senza indugio. Fatti salvi i poteri delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, di esaminare se un’offerta è anormalmente bassa, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non effettua una valutazione del carattere anormalmente basso di un’offerta qualora tale valutazione sia avviata soltanto sulla base dei sospetti che indicano l’eventuale presenza di sovvenzioni estere. Se la Commissione conclude che non esiste un’offerta indebitamente vantaggiosa ai sensi del presente regolamento, ne informa l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati. Altre persone fisiche o giuridiche possono riferire alla Commissione qualsiasi informazione relativa alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno e possono comunicare qualsiasi sospetto di eventuale falsa dichiarazione.

8.   Fatta salva la possibilità per la Commissione di avviare una procedura d’ufficio, qualora sospetti che un operatore economico possa aver beneficiato di sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri forniti da paesi terzi a tale operatore economico in qualsiasi procedura di appalto pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, o che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4. Se la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, il contributo finanziario è considerato un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di appalto pubblico ed è oggetto delle disposizioni di cui al capo 4.

Articolo 30

Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita sui contributi finanziari notificati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   Ai contributi finanziari notificati nel quadro di procedure di appalto pubblico si applicano l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 13 a 16, e gli articoli 18 e 23.

2.   La Commissione effettua un esame preliminare entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento una notifica completa. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri 10 giorni lavorativi una volta sola.

3.   La Commissione decide se avviare un’indagine approfondita entro il termine previsto per il completamento dell’esame preliminare e ne informa senza indugio l’operatore economico interessato e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

4.   Se la Commissione ha chiuso un esame preliminare senza adottare una decisione e riceve nuove informazioni che la portano a sospettare che una notifica o dichiarazione presentata non fosse completa, o qualora tale notifica o dichiarazione non sia trasferita alla Commissione, essa può chiedere informazioni supplementari a norma dell’articolo 29, paragrafo 1. La Commissione può riaprire un esame preliminare sulla base di queste nuove informazioni. Se l’esame preliminare è avviato a norma del presente capo, e fatta salva la possibilità di avviare un esame preliminare a norma del capo 2, qualora fosse necessario, il punto di partenza per la determinazione della durata dell’esame preliminare è il ricevimento della nuova notifica o dichiarazione da parte della Commissione.

5.   La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell’indagine approfondita entro 110 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta di 20 giorni lavorativi, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, in casi eccezionali debitamente giustificati, tra cui le indagini di cui al paragrafo 6 o nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b).

6.   In deroga al paragrafo 2, qualora la procedura di appalto pubblico sia una procedura in più fasi, la Commissione esamina la notifica completa presentata con la domanda di partecipazione entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, senza concludere l’esame preliminare o adottare una decisione sull’avvio di un’indagine approfondita. Dopo la scadenza del termine di 20 giorni lavorativi, l’esame preliminare è sospeso fino alla presentazione di un’offerta definitiva o di un’offerta in caso di una procedura ristretta. Una volta presentata l’offerta o l’offerta definitiva contenente una notifica completa aggiornata, l’esame preliminare riprende e la Commissione dispone di 20 giorni lavorativi per finalizzarlo, tenendo conto di eventuali informazioni supplementari. La Commissione adotta una decisione che chiude ogni conseguente indagine approfondita entro 90 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica aggiornata completa.

Articolo 31

Decisioni della Commissione

1.   Se, al termine dell’indagine approfondita, la Commissione constata che un operatore economico beneficia di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno a norma degli articoli 4, 5 e 6 e se l’operatore economico interessato propone impegni che eliminano integralmente ed efficacemente la distorsione sul mercato interno, essa adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

2.   Se l’operatore economico interessato non propone impegni o se la Commissione ritiene che gli impegni di cui al paragrafo 1 non siano né appropriati né sufficienti per eliminare integralmente ed efficacemente la distorsione, la Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico interessato («decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto»). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2. A seguito di tale decisione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore respinge l’offerta.

3.   Se, a seguito di un’indagine approfondita, la Commissione non constata che un operatore economico beneficia di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, essa adotta un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 4. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   La valutazione ai sensi dell’articolo 6 non comporta una modifica dell’offerta o dell’offerta definitiva presentata dall’operatore economico che sia incompatibile con il diritto dell’Unione.

Articolo 32

Valutazioni delle procedure di appalto pubblico caratterizzate da obbligo di notifica e sospensione dell’aggiudicazione

1.   Durante l’esame preliminare e l’indagine approfondita, tutte le fasi procedurali della procedura di appalto pubblico possono proseguire, ad eccezione dell’aggiudicazione dell’appalto.

2.   Se la Commissione decide, a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, di avviare un’indagine approfondita, l’appalto non è aggiudicato a un operatore economico che ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 29 fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, o prima che siano scaduti i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 5 o 6. Se la Commissione non ha adottato una decisione entro il termine applicabile, l’appalto può essere aggiudicato a qualsiasi operatore economico, compreso l’operatore economico che ha presentato la notifica.

3.   Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ritiene che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia stata presentata da un operatore economico che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 29 e se la Commissione non ha avviato un esame conformemente all’articolo 29, paragrafo 8, all’articolo 30, paragrafo 3, o all’articolo 30, paragrafo 4, l’appalto può essere aggiudicato all’operatore economico che ha presentato tale offerta prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all’articolo 31, o prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 30, paragrafo 2, 5 o 6, o prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all’articolo 31 concernenti altre offerte oggetto di indagine.

4.   Quando la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, concernente un’offerta che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha ritenuto essere l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto può essere aggiudicato all’operatore economico che non sia oggetto di una decisione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, che ha presentato la successiva migliore offerta.

5.   Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all’articolo 31, paragrafo 1 o 3, l’appalto può essere aggiudicato a qualsiasi operatore economico che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, compreso l’operatore economico che ha presentato la notifica di cui all’articolo 29.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa senza indebito ritardo la Commissione in merito a qualsiasi decisione relativa all’annullamento della procedura di appalto pubblico, al rigetto dell’offerta o della domanda di partecipazione dell’operatore economico interessato, alla presentazione di una nuova offerta da parte dell’operatore economico interessato o all’aggiudicazione dell’appalto.

7.   I principi che disciplinano le procedure di appalto pubblico, tra cui i principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di concorrenza, vengono rispettati nei confronti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non trattano gli operatori economici interessati in modo contrario a tali principi. I requisiti ambientali, sociali e del lavoro si applicano agli operatori economici conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE o ad altri atti normativi dell’Unione.

8.   I termini previsti dal presente capo decorrono dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o dell’adozione della pertinente decisione della Commissione.

Articolo 33

Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   La Commissione può infliggere le ammende o le penalità di mora di cui all’articolo 17.

2.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora tali operatori economici forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica o dichiarazione a norma dell’articolo 29 o in un’integrazione successiva.

3.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali operatori economici, intenzionalmente o per negligenza:

a)

omettano di notificare, nel quadro di una procedura di appalto pubblico, i contributi finanziari esteri a norma dell’articolo 29;

b)

eludano o tenti di eludere gli obblighi di notifica di cui all’articolo 39, paragrafo 1.

CAPO 5

NORME PROCEDURALI COMUNI

Articolo 34

Relazioni tra procedure

1.   Un contributo finanziario notificato nell’ambito di una concentrazione a norma dell’articolo 21 o nel contesto di un appalto pubblico a norma dell’articolo 29 può risultare pertinente ed essere sottoposto a valutazione a norma del presente regolamento in relazione a un’altra attività economica.

2.   Un contributo finanziario sottoposto a valutazione nell’ambito di una procedura d’ufficio in relazione a una specifica attività economica a norma dell’articolo 10 o dell’articolo 11 può risultare pertinente ed essere sottoposto a valutazione a norma del presente regolamento in relazione a un’altra attività economica.

Articolo 35

Comunicazione di informazioni

1.   Qualora uno Stato membro sospetti la possibile esistenza di una sovvenzione estera che rischi di provocare distorsioni sul mercato interno, esso trasmette tali informazioni alla Commissione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere di avviare un esame preliminare a norma dell’articolo 10 o chiedere una notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, o dell’articolo 29, paragrafo 8.

2.   Una persona fisica o giuridica o un’associazione può comunicare alla Commissione qualsiasi informazione di cui disponga in merito a sovvenzioni estere che possano provocare distorsioni sul mercato interno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere di avviare un esame preliminare a norma dell’articolo 10 o chiedere una notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, o dell’articolo 29, paragrafo 8.

3.   La Commissione rende accessibili agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori interessati, in un’apposita banca dati elettronica, le versioni non riservate di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 36

Indagine di mercato

1.   Se le informazioni a disposizione della Commissione confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono provocare distorsioni sul mercato interno, la Commissione può condurre un’indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull’utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere agli Stati membri o al paese terzo interessati di fornire informazioni.

2.   La Commissione pubblica, se del caso, una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e invita a presentare osservazioni.

3.   La Commissione può utilizzare le informazioni ottenute attraverso tali indagini di mercato nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

4.   Alle indagini di mercato si applicano gli articoli 13, 14, 15 e 17.

Articolo 37

Dialogo con i paesi terzi

1.   Qualora, a seguito di un’indagine di mercato a norma dell’articolo 36, la Commissione sospetti l’esistenza di ripetute sovvenzioni estere distorsive del mercato interno o qualora varie azioni di esecuzione a norma del presente regolamento individuino sovvenzioni estere distorsive del mercato interno concesse dallo stesso paese terzo, la Commissione può avviare un dialogo con il paese terzo interessato per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica di tali sovvenzioni al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi sviluppo al riguardo.

2.   Tale dialogo con i paesi terzi non impedisce alla Commissione di intervenire a norma del presente regolamento. Le misure individuali adottate a norma del presente regolamento non sono oggetto di tale dialogo.

Articolo 38

Termini di prescrizione

1.   I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 10 e 11 sono soggetti a un termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dalla data di concessione di una sovvenzione estera a un’impresa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione sulla base dell’articolo 10, 13, 14 o 15 in relazione a una sovvenzione estera interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di 10 anni riprende a decorrere dall’inizio.

2.   I poteri della Commissione di infliggere ammende o penalità di mora a norma degli articoli 17, 26 e 33 sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l’infrazione di cui ai medesimi articoli. In caso di infrazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’infrazione cessa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione in relazione a un’infrazione di cui all’articolo 17, 26 o 33 interrompe il calcolo del termine di prescrizione per infliggere le ammende o le penalità di mora. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di tre anni riprende a decorrere dall’inizio.

3.   I poteri della Commissione di dare esecuzione alle decisioni che infliggono ammende o penalità di mora a norma degli articoli 17, 26 e 33 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata adottata la decisione della Commissione che infligge le ammende o le penalità di mora. Ogni azione intrapresa dalla Commissione, o da uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento dell’ammenda o della penalità di mora interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di cinque anni riprende a decorrere dall’inizio.

4.   Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un periodo pari al doppio del tempo del termine di prescrizione, purché la Commissione non abbia:

a)

adottato una decisione a norma dell’articolo 10 o 11 nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure

b)

inflitto un’ammenda o una penalità di mora nella situazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 39

Antielusione

1.   Un’impresa non realizza operazioni finanziarie o appalti per eludere gli obblighi di notifica di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 29, paragrafi 1, 5 e 8.

2.   Qualora sospetti che un’impresa abbia adottato o stia adottando una delle pratiche di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere a tale impresa di fornire tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per stabilire se essa abbia adottato o stia adottando le pratiche di cui al paragrafo 1 e può avviare un esame a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, o dell’articolo 30, paragrafo 4.

Articolo 40

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione rende pubblica una sintesi delle decisioni adottate a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), permettendo a qualsiasi persona fisica o giuridica, agli Stati membri o al paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera di esprimere il proprio parere.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 25, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3.

3.   Nel rendere pubbliche le sintesi e le decisioni, la Commissione tiene debitamente conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Articolo 41

Destinatari delle decisioni

1.   La Commissione notifica senza indugio una decisione indirizzata a un’impresa o a una associazione di imprese, dando all’impresa o all’associazione di imprese la possibilità di indicarle quali informazioni nella decisione ritiene riservate.

2.   La Commissione informa le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati in merito a una decisione adottata a norma dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3, indirizzata a un operatore economico partecipante a una procedura di appalto pubblico.

3.   I destinatari delle decisioni adottate a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 31, paragrafo 2, sono le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati. La Commissione fornisce copia di tale decisione all’operatore economico nei confronti del quale è stata vietata l’aggiudicazione dell’appalto.

Articolo 42

Divulgazione delle informazioni e diritti di difesa

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 11, 12, 17, 18, 25, paragrafo 3, 26, 31 o 33, la Commissione dà all’impresa oggetto di indagine la possibilità di presentare osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, una decisione a norma dell’articolo 12 può essere adottata in via provvisoria, senza che l’impresa oggetto di indagine abbia avuto la possibilità di presentare preventivamente le proprie osservazioni, a condizione che la Commissione le dia tale possibilità il più presto possibile dopo aver adottato la decisione.

3.   La Commissione basa la sua decisione soltanto sui motivi rispetto ai quali le imprese interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

4.   Al fine di poter esercitare il diritto di cui al paragrafo 1, l’impresa oggetto di indagine ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione. Il diritto di accesso al fascicolo non comprende le informazioni riservate o i documenti interni della Commissione o degli Stati membri o, in particolare, gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e gli Stati membri.

Il diritto di accesso al fascicolo è subordinato al legittimo interesse delle imprese o associazioni di imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione può chiedere all’impresa oggetto di indagine e alle imprese o associazioni di imprese che le hanno fornito informazioni di concordare le condizioni per la divulgazione di tali informazioni. Se le imprese o associazioni di imprese sono in disaccordo su tali condizioni, la Commissione ha il potere di imporre le condizioni per la divulgazione delle informazioni.

Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di utilizzare e divulgare, nella misura necessaria, informazioni che dimostrino l’esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno.

Articolo 43

Segreto professionale e riservatezza

1.   Le informazioni acquisite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto per gli scopi per i quali sono state acquisite, salvo diverso accordo del fornitore delle informazioni.

2.   Gli Stati membri e la Commissione, i loro funzionari e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento in conformità delle pertinenti norme applicabili. A tal fine, non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma del presente regolamento.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di statistiche e di relazioni che non contengono informazioni che permettano l’individuazione di specifiche imprese o associazioni di imprese.

4.   La divulgazione delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento non pregiudica gli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri.

CAPO 6

RELAZIONE CON ALTRI STRUMENTI

Articolo 44

Relazione con altri strumenti

1.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione degli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (23) e del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

3.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/452.

4.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

5.   Il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) 2016/1035 fino a quando tale regolamento non diventi applicabile a norma del suo articolo 18. Qualora, dopo tale data, una sovvenzione estera rientri nell’ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2016/1035 che del presente regolamento, prevale il regolamento (UE) 2016/1035. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento relative agli appalti pubblici e alle concentrazioni prevalgono sul regolamento (UE) 2016/1035.

6.   Il presente regolamento prevale sul regolamento (CEE) n. 4057/86.

7.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/712. Le concentrazioni, quali definite all’articolo 20 del presente regolamento, che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 3 del presente regolamento. Le procedure di appalto pubblico che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 4 del presente regolamento.

8.   Il presente regolamento è interpretato in modo coerente con le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con le direttive 89/665/CEE (26) e 92/13/CEE (27) del Consiglio.

9.   Il presente regolamento non impedisce all’Unione di esercitare i propri diritti o di adempiere ai propri obblighi derivanti da accordi internazionali. Non si può svolgere un’indagine a norma del presente regolamento e imporre o lasciare in vigore misure se in contrasto con gli obblighi assunti dall’Unione a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso. In particolare, non viene intrapresa alcuna azione a norma del presente regolamento che costituisca un provvedimento specifico contro una sovvenzione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concessa da un paese terzo che è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Controllo della Corte di giustizia

Conformemente all’articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 46

Orientamenti

1.   La Commissione pubblica, al più tardi il 12 gennaio 2026, e successivamente aggiorna periodicamente, orientamenti riguardanti:

a)

l’applicazione dei criteri per determinare l’esistenza di una distorsione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

l’applicazione della valutazione comparata ai sensi dell’articolo 6;

c)

l’applicazione del suo potere di richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, o di contributi finanziari esteri ricevuti da un operatore economico nell’ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell’articolo 29, paragrafo 8; e

d)

la valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 27.

2.   Prima di emanare gli orientamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua adeguate consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri. Gli orientamenti si basano sull’esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento.

Articolo 47

Atti di esecuzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti:

a)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni a norma dell’articolo 21, compresa un’eventuale procedura semplificata, tenendo nella massima considerazione l’obiettivo di limitare gli oneri amministrativi per le parti notificanti a norma dell’articolo 21 del presente regolamento e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004;

b)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione relativa all’assenza di contributi finanziari esteri nell’ambito di procedure di appalto pubblico a norma dell’articolo 29, inclusa un’eventuale procedura semplificata;

c)

i dettagli procedurali delle dichiarazioni orali a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 15;

d)

i dettagli concernenti la divulgazione a norma dell’articolo 42 e il segreto professionale a norma dell’articolo 43;

e)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;

f)

norme dettagliate per il calcolo dei termini;

g)

i dettagli procedurali e i termini per proporre impegni a norma degli articoli 25 e 31;

h)

norme dettagliate sulle fasi procedurali di cui agli articoli da 29 a 32 relative alle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

3.   Prima dell’adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita a presentare osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione stessa, che non può essere inferiore a quattro settimane.

4.   I primi atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 12 luglio 2023.

Articolo 48

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 al fine di modificare, ove necessario, la soglia di notifica delle concentrazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), innalzando la soglia o diminuendo la soglia fino al 20 %, dopo aver:

a)

valutato tale soglia alla luce della propria esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento; e

b)

stabilito la necessità di modificare tale soglia al fine di:

i)

garantire che le procedure di notifica di cui al capo 3 consentano l’individuazione precisa di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno;

ii)

garantire un onere amministrativo ragionevole per la Commissione e le imprese interessate; e

iii)

migliorare l’efficacia dell’applicazione del presente regolamento.

2.   Al fine di valutare la necessità di modificare le soglie di notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione effettua la sua valutazione su un periodo di tempo definito che non può essere inferiore a due anni, in particolare in base ai seguenti criteri oggettivi:

a)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, che hanno dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera b);

b)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

c)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

d)

la percentuale di esami d’ufficio a norma dell’articolo 9 nel contesto di concentrazioni non soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20 che hanno dato luogo a una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, o a una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3;

e)

il confronto tra la soglia stabilita all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e il fatturato totale medio, superiore a tale soglia, nei casi che hanno dato luogo a una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o a una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

f)

il numero di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, e l’evoluzione di tale numero.

3.   Al fine di innalzare le soglie di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostra che:

a)

gran parte delle decisioni che vietano una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o delle decisioni con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), riguardava casi nei quali il fatturato totale, superiore alla soglia, di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), era notevolmente superiore a tale soglia; o

b)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, ha dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera b).

4.   Al fine di abbassare le soglie di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostra che:

a)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a); o

b)

gran parte degli esami d’ufficio delle sovvenzioni estere nel contesto di concentrazioni che non erano concentrazioni soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20 ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 al fine di modificare, ove necessario, le soglie di notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28, paragrafo 2, per gli appalti pubblici, innalzandole o diminuendole fino al 20 %, dopo aver:

a)

valutato tali soglie alla luce della propria esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento; e

b)

stabilito la necessità di modificare tali soglie al fine di:

i)

garantire che le procedure di notifica di cui al capo 4 consentano l’individuazione precisa di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno;

ii)

garantire un onere amministrativo ragionevole per la Commissione e gli operatori economici interessati; e

iii)

migliorare l’efficacia dell’applicazione del presente regolamento.

6.   Al fine di valutare la necessità di modificare la soglia di notifica a norma del paragrafo 5, la Commissione effettua la sua valutazione su un periodo di tempo definito che non può essere inferiore a due anni, in particolare in base ai seguenti criteri oggettivi:

a)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, che hanno dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 3;

b)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1;

c)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 8, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1;

d)

il numero di decisioni con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di decisioni con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, a seguito di un esame d’ufficio a norma dell’articolo 9 nel contesto di un contributo finanziario estero in una procedura di appalto pubblico che non era soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o che rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, rispetto al numero complessivo di tali esami d’ufficio;

e)

il confronto tra le rispettive soglie stabilite all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28, paragrafo 2, e il valore medio stimato degli appalti o il valore medio dei lotti, superiore alle rispettive soglie, nei casi che hanno dato luogo a una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, o a una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1;

f)

il numero di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, e l’evoluzione di tale numero.

7.   Al fine di innalzare le soglie di notifica, la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostra che:

a)

gran parte delle decisioni che vietano l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, e delle decisioni con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, riguardava casi nei quali il valore stimato degli appalti superiore alla soglia di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), o il valore dei lotti richiesti che sono superiori alla soglia di cui all’articolo 28, paragrafo 2, era notevolmente superiore alle rispettive soglie stabilite all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28, paragrafo 2; o

b)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ha dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 3.

8.   Al fine di abbassare le soglie, la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostra che:

a)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 8, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2; o

b)

gran parte degli esami d’ufficio delle sovvenzioni estere nel contesto di contributi finanziari esteri in una procedura di appalto pubblico che non erano soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o che rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di ridurre i termini per l’esame preliminare e le indagini approfondite di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 4, per le concentrazioni notificate e all’articolo 30, paragrafi 2, 5 e 6, per i contributi finanziari notificati nelle procedure di appalto pubblico. La Commissione può adottare tali atti delegati per ridurre i termini di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 30, paragrafi 2, 5 e 6, qualora la prassi da essa adottata nell’applicazione del presente regolamento dimostri che la valutazione della Commissione può essere realizzata entro un termine più breve.

Articolo 50

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafi 1 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2025.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all’articolo 49, paragrafi 1, 5 e 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

6.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   L’atto delegato adottato in conformità dell’articolo 49, paragrafi 1, 5 e 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51

Atti delegati distinti per poteri delegati diversi

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno dei poteri a essa delegato ai sensi del presente regolamento.

Articolo 52

Relazioni e riesame

1.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione e attuazione del presente regolamento.

2.   Entro il 13 luglio 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l’attuazione e il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 9 e delle soglie di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti. Nell’ambito del suo riesame, la Commissione riferisce in merito agli sviluppi delle relazioni internazionali per quanto riguarda i sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi.

3.   Qualora la Commissione ritenga opportuno combinare la relazione con proposte legislative pertinenti, tali proposte possono prevedere, tra l’altro, di:

a)

modificare le soglie di notifica di cui agli articoli 20 e 28;

b)

dispensare talune categorie di imprese interessate dall’obbligo di notifica a norma degli articoli 21 e 29, in particolare laddove la prassi della Commissione consenta l’individuazione di attività economiche in cui è improbabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni sul mercato interno;

c)

stabilire specifiche soglie di notifica per taluni settori economici o soglie differenziate per diverse tipologie di appalti pubblici, in particolare laddove la pratica della Commissione consenta l’individuazione di attività economiche in cui è più probabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni sul mercato interno, compreso per quanto riguarda i settori strategici e le infrastrutture critiche;

d)

modificare i termini per l’esame e le indagini approfondite di cui agli articoli 25 e 30;

e)

abrogare il presente regolamento, se la Commissione ritiene che le norme multilaterali volte ad affrontare le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno abbiano reso il presente regolamento del tutto superfluo.

Articolo 53

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai contributi finanziari esteri concessi nei tre anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali contributi finanziari esteri siano stati concessi a un’impresa che notifica una concentrazione o che notifica contributi finanziari nel contesto di una procedura di appalto pubblico a norma del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l’accordo, è stata annunciata l’offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 12 luglio 2023.

4.   Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici aggiudicati o alle procedure di appalto pubblico avviate prima del 12 luglio 2023.

Articolo 54

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 luglio 2023.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 47 e 48 si applicano a decorrere dall'11 gennaio 2023 e l’articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7, si applica a decorrere dal 12 gennaio 2024.

4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 21 e 29 si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 105 del 4.3.2022, pag. 87.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2022.

(3)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(8)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(9)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 13).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(14)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(15)  Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14).

(16)  Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 4).

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(20)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(21)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(22)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(25)  Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

(26)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(27)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).


Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.


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