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Document 32022R2059

Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3800

GU L 276 del 26.10.2022, p. 47–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2059/oj

26.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/47


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2059 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, terzo comma, e l’articolo 325 sexagies, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di contare gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del loro portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle rispettive unità di negoziazione. Tali test retrospettivi sono intesi a valutare, a seconda del livello al quale sono effettuati, se sia opportuno calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni di un’unità di negoziazione avvalendosi del metodo alternativo dei modelli interni e se i requisiti di fondi propri associati a fattori di rischio modellizzabili siano adeguati. L’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di utilizzare come punto di partenza per tali test retrospettivi il valore del portafoglio alla chiusura, compresi tutti gli aggiustamenti come le riserve o eventuali aggiustamenti della valutazione.

(2)

Nell’ambito dei test retrospettivi della misura del valore a rischio, alcuni effetti del rischio di mercato che non sono rilevati dal modello interno di misurazione del rischio dovrebbero comunque essere inclusi nelle variazioni reali del valore del portafoglio. Di conseguenza tutti gli aggiustamenti relativi al rischio di mercato, a prescindere dalla frequenza con cui sono aggiornati dagli enti, dovrebbero essere inclusi nelle variazioni reali del valore del portafoglio. I test retrospettivi della misura del valore a rischio con le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dovrebbero tuttavia essere effettuati nell’ipotesi di un portafoglio statico. È pertanto opportuno che gli enti includano nel calcolo di tali variazioni ipotetiche del valore del portafoglio solo gli aggiustamenti che sono calcolati giornalmente e che sono inclusi nel modello interno di misurazione del rischio.

(3)

In alcuni casi è possibile che, data la natura di un aggiustamento e data la gestione interna del rischio applicabile allo stesso, tale aggiustamento sia calcolato su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione. Al fine di garantire l’armonizzazione in tutta l’Unione, è opportuno che gli enti, nel calcolare le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, siano tenuti a ricalcolare tale aggiustamento per ciascuna unità di negoziazione su base autonoma, esclusivamente per le posizioni assegnate all’unità di negoziazione o, qualora siano soddisfatte condizioni specifiche, a riflettere le variazioni derivanti da tale aggiustamento solo nel contesto dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza è opportuno che gli enti, quando eseguono il processo di valutazione alla chiusura per ricavare i valori del portafoglio delle unità di negoziazione alla chiusura, non siano autorizzati, nel calcolare le variazioni ipotetiche e reali a livello di unità di negoziazione, ad assegnare l’aggiustamento alle unità di negoziazione in modo proporzionato al contributo di ciascuna unità di negoziazione al valore dell’aggiustamento.

(4)

Il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare che le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione siano sufficientemente prossime. Poiché i test statistici inclusi nelle norme internazionali elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, come il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov, intesi a rendere operativo il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, sono adeguati a tale scopo, è opportuno che gli enti se ne avvalgano.

(5)

Le norme internazionali stabiliscono che gli enti dovrebbero soddisfare un requisito di fondi propri aggiuntivo qualora le variazioni teoriche e ipotetiche del valore dei portafogli delle unità di negoziazione non siano sufficientemente prossime. In tale situazione è opportuno che gli enti siano tenuti a calcolare e segnalare alle autorità competenti detto requisito di fondi propri aggiuntivo per tali unità di negoziazione.

(6)

Nel comunicare i risultati dell’assegnazione di profitti e perdite conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno che gli enti pongano in evidenza anche dove le variazioni ipotetiche e le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione differiscono in modo sostanziale. In questo modo si dovrebbe contribuire all’individuazione, da parte degli enti, di eventuali carenze nel calcolo delle variazioni teoriche.

(7)

Nel valutare l’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, le variazioni teoriche del valore del portafoglio sono raffrontate con le variazioni ipotetiche calcolate nell’ipotesi di un portafoglio statico. Tale raffronto mira a individuare il carattere sostanziale delle differenze tra i processi di valutazione del modello di misurazione del rischio dell’ente che producono le variazioni teoriche e i processi di valutazione dei sistemi interni dell’ente che producono le variazioni ipotetiche. Per garantire che tale raffronto non sia condizionato da variazioni della composizione del portafoglio, anche le variazioni teoriche del valore del portafoglio utilizzate per il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite dovrebbero essere calcolate nell’ipotesi di un portafoglio statico.

(8)

In un’ottica di coerenza con le norme internazionali, è opportuno che le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio calcolate ai fini della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite siano allineate alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio che l’ente calcola ai fini dei test retrospettivi.

(9)

Le differenze tra i processi di valutazione che producono variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio possono essere dovute a omissioni di taluni fattori di rischio nel modello di misurazione del rischio o a semplificazioni del modello stesso. Altre differenze possono essere dovute a disallineamenti dei dati che l’ente utilizza come input per determinare il valore dei suoi portafogli. Per evitare ulteriori fonti di discrepanze derivanti da tali differenze tra i dati utilizzati come input, è opportuno che gli enti siano autorizzati ad allineare tali dati purché siano soddisfatte alcune condizioni specifiche.

(10)

La frequenza con cui devono essere comunicati i risultati del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite dovrebbe essere allineata alla frequenza con cui viene valutata la modellizzabilità dei fattori di rischio e alla frequenza con cui sono segnalati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In tal modo gli enti saranno in grado di determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sulla base di risultati coerenti per i requisiti relativi ai test retrospettivi, i requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite e la valutazione della modellizzabilità.

(11)

È opportuno che le modalità con cui gli enti dovrebbero aggregare i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato siano allineate alle norme internazionali. La formula di aggregazione dovrebbe pertanto riflettere i risultati del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, compreso il requisito di fondi propri aggiuntivo qualora le variazioni teoriche e ipotetiche non siano sufficientemente prossime. La formula di aggregazione dovrebbe altresì riflettere una riduzione dei vantaggi della diversificazione laddove i requisiti di fondi propri per l’unità di negoziazione siano calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo e non secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

(12)

Al fine di assistere le autorità competenti nella verifica dell’osservanza del presente regolamento da parte degli enti, è opportuno che gli enti siano tenuti a documentare l’attuazione dello stesso.

(13)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, in quanto tutte riguardano elementi da includere nelle variazioni del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni. Per garantire la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, favorirne una visione globale e assicurarne un facile accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che le stesse fissano, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, terzo comma, e all’articolo 325 sexagies, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(14)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

(15)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

ELEMENTI TECNICI DA INCLUDERE NELLE VARIAZIONI IPOTETICHE E REALI DEL VALORE DEL PORTAFOGLIO AI FINI DEI REQUISITI RELATIVI AI TEST RETROSPETTIVI

Sezione 1

Elementi tecnici da includere nelle variazioni reali del valore del portafoglio

Articolo 1

Elementi tecnici da includere nelle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di unità di negoziazione

1.   Ai fini dei test retrospettivi dell’unità di negoziazione di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel processo per calcolare i valori alla chiusura («processo di valutazione alla chiusura»), compresi i risultati della verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Nel calcolare le variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, gli enti riflettono le variazioni del valore di tale portafoglio dovute al passare del tempo.

3.   Nel calcolare le variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, gli enti includono in tale valore tutti gli aggiustamenti presi in considerazione nel processo di valutazione alla chiusura di cui al paragrafo 1 e che sono connessi al rischio di mercato, a eccezione di tutti gli aggiustamenti seguenti:

a)

aggiustamenti della valutazione del credito che riflettono il valore di mercato corrente del rischio di credito delle controparti dell’ente;

b)

aggiustamenti attribuiti al rischio di credito proprio dell’ente che sono stati esclusi dai fondi propri conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

rettifiche di valore supplementari dedotte dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Gli enti calcolano il valore degli aggiustamenti di cui al paragrafo 3 sulla base di tutte le posizioni assegnate alla stessa unità di negoziazione. Gli enti includono le variazioni del valore dell’aggiustamento soltanto alla data di calcolo dell’aggiustamento.

5.   Oltre alle esclusioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), gli enti possono escludere dal calcolo delle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione un aggiustamento calcolato nell’ambito del processo di valutazione alla chiusura su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione su base netta, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tale aggiustamento, per sua natura, è calcolato su base netta su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione;

b)

la gestione interna del rischio di tale aggiustamento è coerente con il livello al quale l’aggiustamento è calcolato;

c)

l’ente interessato documenta tutto quanto indicato di seguito:

i)

gli insiemi di posizioni su cui è calcolato l’aggiustamento;

ii)

la motivazione alla base del calcolo dell’aggiustamento sugli insiemi di posizioni di cui al punto i);

iii)

la motivazione per cui l’aggiustamento non è calcolato sulla base delle posizioni assegnate esclusivamente a tale unità di negoziazione.

Articolo 2

Elementi tecnici da includere nelle variazioni reali del valore del portafoglio ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di ente

1.   Ai fini dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni reali del valore del portafoglio avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel processo di valutazione alla chiusura, compresi i risultati della verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Nel calcolare le variazioni reali del valore del portafoglio, gli enti riflettono la variazione del valore di tale portafoglio dovuta al passare del tempo.

3.   Nel calcolare le variazioni reali del valore del portafoglio, gli enti includono in tale valore tutti gli aggiustamenti presi in considerazione nel processo di valutazione alla chiusura di cui al paragrafo 1 e che sono connessi al rischio di mercato, a eccezione di tutti gli aggiustamenti seguenti:

a)

aggiustamenti della valutazione del credito che riflettono il valore di mercato corrente del rischio di credito delle controparti dell’ente;

b)

aggiustamenti attribuiti al rischio di credito proprio dell’ente che sono stati esclusi dai fondi propri conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

rettifiche di valore supplementari dedotte dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Gli enti calcolano la variazione del valore degli aggiustamenti di cui al paragrafo 3 sulla base di uno degli elementi seguenti:

a)

tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

tutte le posizioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

5.   Gli enti includono le variazioni del valore dell’aggiustamento soltanto alla data di calcolo dell’aggiustamento.

Sezione 2

Elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche dei requisiti relativi al valore del portafoglio

Articolo 3

Elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di unità di negoziazione

1.   Ai fini dei test retrospettivi dell’unità di negoziazione di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel processo di valutazione alla chiusura, senza tenere conto di eventuali diritti e commissioni.

2.   Nel calcolare le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, gli enti riflettono le variazioni del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione dovute al passare del tempo con le stesse modalità con cui riflettono tali variazioni nel calcolo:

a)

della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Nel calcolare le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, gli enti includono in tale valore tutti gli aggiustamenti presi in considerazione nel processo di valutazione alla chiusura di cui al paragrafo 1 e che sono connessi al rischio di mercato, calcolati su base giornaliera e inclusi nel modello di misurazione del rischio dell’ente, a eccezione di tutti gli aggiustamenti seguenti:

a)

aggiustamenti della valutazione del credito che riflettono il valore di mercato corrente del rischio di credito delle controparti dell’ente;

b)

aggiustamenti attribuiti al rischio di credito proprio dell’ente che sono stati esclusi dai fondi propri conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

rettifiche di valore supplementari dedotte dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Gli enti calcolano il valore degli aggiustamenti di cui al paragrafo 3 sulla base di tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione. Gli enti includono le variazioni del valore di un aggiustamento basate sul raffronto tra il valore dell’aggiustamento alla chiusura e, nell’ipotesi di posizioni immutate nel portafoglio dell’unità di negoziazione, il valore dell’aggiustamento alla chiusura del giorno successivo.

5.   Oltre alle esclusioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), gli enti possono anche escludere dal calcolo delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione un aggiustamento calcolato su base netta nell’ambito del processo di valutazione alla chiusura su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tale aggiustamento, per sua natura, è calcolato su base netta su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione;

b)

la gestione interna del rischio di tale aggiustamento è coerente con il livello al quale l’aggiustamento è calcolato;

c)

l’ente documenta tutto quanto indicato di seguito:

i)

gli insiemi di posizioni su cui è calcolato l’aggiustamento;

ii)

la motivazione alla base del calcolo dell’aggiustamento sugli insiemi di posizioni di cui al punto i);

iii)

la motivazione per cui l’aggiustamento non è calcolato sulla base delle posizioni assegnate esclusivamente a tale unità di negoziazione.

Articolo 4

Elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di ente

1.   Ai fini dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel processo di valutazione alla chiusura, senza tenere conto di eventuali diritti e commissioni.

2.   Nel calcolare le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, gli enti riflettono le variazioni del valore del portafoglio dovute al passare del tempo con le stesse modalità con cui riflettono tali variazioni nel calcolo:

a)

della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Nel calcolare le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, gli enti includono in tale valore tutti gli aggiustamenti presi in considerazione nel processo di valutazione alla chiusura di cui al paragrafo 1 e che sono connessi al rischio di mercato, calcolati su base giornaliera e inclusi nel modello di misurazione del rischio dell’ente, a eccezione di tutti gli aggiustamenti seguenti:

a)

aggiustamenti della valutazione del credito che riflettono il valore di mercato corrente del rischio di credito delle controparti dell’ente;

b)

aggiustamenti attribuiti al rischio di credito proprio dell’ente che sono stati esclusi dai fondi propri conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

aggiustamenti della valutazione supplementari dedotti dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Gli enti calcolano le variazioni di valore degli aggiustamenti di cui al paragrafo 3 sulla base di uno degli elementi seguenti:

a)

tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

tutte le posizioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

Articolo 5

Obblighi in materia di documentazione

Gli enti dispongono di politiche e procedure che stabiliscono le modalità di calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio di un’unità di negoziazione o del valore di un portafoglio conformemente agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento. Tali politiche e procedure contengono tutti gli elementi seguenti:

a)

nel descrivere le modalità di calcolo delle variazioni reali del valore del portafoglio in questione, una presentazione delle differenze tra le variazioni dei valori del portafoglio alla chiusura prodotte dal processo di valutazione alla chiusura e le variazioni reali del valore del portafoglio in questione;

b)

i diritti, le commissioni e le modalità di applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

un elenco di tutti gli aggiustamenti, specificando per ciascun aggiustamento tutti i seguenti elementi:

i)

la descrizione e lo scopo dell’aggiustamento;

ii)

la metodologia e il processo utilizzati per il calcolo dell’aggiustamento;

iii)

la frequenza del calcolo dell’aggiustamento e, se la frequenza è meno che giornaliera, la motivazione di tale frequenza;

iv)

se l’aggiustamento è sensibile al rischio di mercato;

v)

gli insiemi di posizioni sui quali è calcolato l’aggiustamento e i motivi per cui il calcolo è effettuato su tali insiemi;

vi)

se e in che modo il rischio derivante dalle variazioni dell’aggiustamento è coperto attivamente e quale unità o quali unità di negoziazione sono responsabili di tale copertura;

vii)

se e in che modo l’aggiustamento è preso in considerazione nelle variazioni reali del valore del portafoglio in questione ai fini dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

viii)

se e in che modo l’aggiustamento è preso in considerazione nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio in questione ai fini degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e una presentazione delle modalità di calcolo della variazione dell’aggiustamento nell’ipotesi di posizioni immutate nel portafoglio.

CAPO 2

SPECIFICA TECNICA DEL REQUISITO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DI PROFITTI E PERDITE

Sezione 1

Criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione siano sufficientemente prossime e conseguenze per le unità di negoziazione che non soddisfano tale condizione

Articolo 6

Requisiti generali

1.   Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano, per il portafoglio di una determinata unità di negoziazione, il coefficiente di correlazione di Spearman di cui all’articolo 7 del presente regolamento e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov di cui all’articolo 8 del presente regolamento e, sulla base dei risultati di tali calcoli, applicano i criteri di cui all’articolo 9 del presente regolamento. Se, in base a tali criteri, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione non sono sufficientemente prossime, gli enti sono soggetti alle conseguenze di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono allineare il preciso momento (snapshot time) per cui calcolano le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione a quello per cui calcolano le variazioni ipotetiche di tale valore.

Articolo 7

Calcolo del coefficiente di correlazione di Spearman

1.   Gli enti calcolano il coefficiente di correlazione di Spearman di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento procedendo nell’ordine seguente:

a)

determinano le serie temporali di osservazioni delle variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione per gli ultimi 250 giorni lavorativi;

b)

sulla base delle serie temporali delle variazioni ipotetiche e teoriche di cui alla lettera a), gli enti producono le corrispondenti serie temporali di ranghi conformemente al paragrafo 2, considerando le serie temporali delle variazioni ipotetiche e teoriche come le serie temporali di partenza;

c)

calcolano il coefficiente di correlazione di Spearman conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

R HPL

=

la serie temporale di ranghi prodotta a partire dalla serie temporale delle variazioni ipotetiche di cui alla lettera b);

R RTPL

=

la serie temporale di ranghi prodotta a partire dalla serie temporale delle variazioni teoriche di cui alla lettera b);

Formula

=

la deviazione standard della serie temporale di ranghi RHPL calcolata conformemente al paragrafo 3, lettera a);

Formula

=

la deviazione standard della serie temporale di ranghi RRTPL calcolata conformemente al paragrafo 3, lettera b);

cov (RHPL , RRTPL )

=

la covarianza calcolata conformemente al paragrafo 3, lettera c), tra le serie temporali di ranghi RHPL e RRTPL .

2.   Gli enti producono le serie temporali di ranghi di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base di una serie temporale di partenza procedendo nell’ordine seguente:

a)

per ciascuna osservazione nella serie temporale di partenza, gli enti contano il numero di osservazioni con un valore inferiore rispetto all’osservazione in questione in tale serie temporale;

b)

gli enti contrassegnano ciascuna osservazione con il numero risultante dal calcolo di cui alla lettera a) aumentato di uno;

c)

se, a seguito dell’attribuzione del contrassegno di cui alla lettera b), due o più osservazioni sono contrassegnate con lo stesso numero, gli enti aumentano ulteriormente i numeri di tali contrassegni con la seguente frazione:

Formula

dove N è pari alla quantità di contrassegni con lo stesso numero;

d)

gli enti considerano come serie temporale di ranghi la serie temporale dei contrassegni ottenuta conformemente alle lettere b) e c).

3.   Gli enti calcolano la deviazione standard della serie temporale di ranghi RHPL secondo la formula di cui alla lettera a), la deviazione standard della serie temporale di ranghi RRTPL secondo la formula di cui alla lettera b) e la covarianza tra tali serie temporali secondo la formula di cui alla lettera c), come indicato di seguito:

a)

Formula

;

b)

Formula

;

c)

Formula

;

dove:

i

=

l’indice che rappresenta l’osservazione nelle serie temporali di ranghi;

Formula

=

l’osservazione «i-esima» della serie temporale di ranghi R HPL ;

Formula

=

la media della serie temporale di ranghi RHPL ;

Formula

=

l’osservazione «i-esima» della serie temporale di ranghi RRTPL ;

Formula

=

la media della serie temporale di ranghi RRTPL .

Articolo 8

Calcolo della metrica del test di Kolmogorov-Smirnov

1.   Gli enti calcolano la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento procedendo nell’ordine seguente:

a)

determinano le serie temporali degli ultimi 250 giorni lavorativi di osservazioni delle variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione;

b)

calcolano la funzione di distribuzione cumulativa empirica delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione sulla base della serie temporale delle variazioni ipotetiche di cui alla lettera a);

c)

calcolano la funzione di distribuzione cumulativa empirica delle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione sulla base della serie temporale delle variazioni teoriche di cui alla lettera a);

d)

ricavano la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov calcolando la differenza massima tra le due distribuzioni cumulative empiriche calcolate conformemente alle lettere b) e c) a qualsiasi valore possibile di profitto e perdita.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per funzione di distribuzione empirica ricavata da una serie temporale si intende la funzione che, dato qualsiasi numero utilizzato come input, determina il rapporto tra il numero di osservazioni nella serie temporale il cui valore è pari o inferiore al numero di input e il numero totale di osservazioni nella serie temporale.

Articolo 9

Specifica dei criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione siano sufficientemente prossime

1.   Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti classificano ciascuna unità di negoziazione come unità di fascia verde, arancione, gialla o rossa conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

Se l’unità di negoziazione è classificata come unità di fascia verde, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione sono considerate sufficientemente prossime.

Se l’unità di negoziazione è classificata come unità di fascia arancione, gialla o rossa, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione non sono considerate sufficientemente prossime.

2.   L’unità di negoziazione è classificata come «unità di fascia verde» se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il coefficiente di correlazione di Spearman relativo all’unità di negoziazione, calcolato conformemente all’articolo 7 del presente regolamento, è superiore a 0,8;

b)

la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov relativa all’unità di negoziazione, calcolata conformemente all’articolo 8 del presente regolamento, è inferiore a 0,09.

3.   L’unità di negoziazione è classificata come «unità di fascia rossa» se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il coefficiente di correlazione di Spearman relativo all’unità di negoziazione, calcolato conformemente all’articolo 7 del presente regolamento, è inferiore a 0,7;

b)

la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov relativa all’unità di negoziazione, calcolata conformemente all’articolo 8 del presente regolamento, è superiore a 0,12.

4.   L’unità di negoziazione è classificata come «unità di fascia arancione» se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’unità di negoziazione non è classificata né come unità di fascia verde né come unità di fascia rossa;

b)

i requisiti di fondi propri per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione sono stati calcolati nel trimestre precedente secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   L’unità di negoziazione non classificata come unità di fascia verde, arancione o rossa è classificata come «unità di fascia gialla».

Articolo 10

Conseguenze per le unità di negoziazione classificate come unità di fascia gialla, arancione o rossa

1.   Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all’articolo 9 del presente regolamento calcolano, in relazione a tali posizioni, una maggiorazione di capitale secondo la formula seguente:

Formula

dove:

k

=

come indicato al paragrafo 2;

SAima

=

i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;

IMAima

=

i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente calcola i requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il coefficiente k è calcolato secondo la formula seguente:

Formula

dove:

SA i

=

i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all’unità di negoziazione «i»;

Formula

=

gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all’articolo 9 del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;

Formula

=

gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate a unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa o arancione conformemente all’articolo 9 del presente regolamento ne informano l’autorità competente quando comunicano i risultati inerenti al requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 11

Frequenza della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite

Gli enti valutano l’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite su base trimestrale per tutte le unità di negoziazione per le quali sono autorizzati a norma dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 a calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando modelli interni.

Sezione 2

Elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite

Articolo 12

Elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione

1.   Ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione sulla base di un raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, nell’ipotesi di posizioni immutate nel portafoglio dell’unità di negoziazione, il valore di tale portafoglio alla chiusura del giorno successivo.

2.   Gli enti calcolano le variazioni teoriche del portafoglio dell’unità di negoziazione avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel modello di misurazione del rischio.

3.   Le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione comprendono solo le variazioni del valore di tutti i fattori di rischio inclusi nel modello di misurazione del rischio ai quali gli enti applicano gli scenari di shock futuri.

Articolo 13

Elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite

Ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 14

Allineamento dei dati ai fini dei requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite

1.   Ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono sostituire il valore dei dati utilizzati come input per un determinato fattore di rischio impiegato nel calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione con il valore dei dati utilizzati come input della stessa natura per lo stesso fattore di rischio impiegato nel calcolo delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le differenze tra i dati utilizzati come input sono dovute al fatto che i dati provengono da fornitori di dati diversi;

b)

le differenze tra i dati utilizzati come input sono dovute al fatto che i dati sono estratti dalla fonte di dati di mercato in momenti diversi dello stesso giorno lavorativo.

2.   Ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono sostituire il valore di un fattore di rischio impiegato nel calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione con il valore dello stesso fattore di rischio impiegato nel calcolo delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il fattore di rischio impiegato nel calcolo delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione non corrisponde direttamente ai dati utilizzati come input;

b)

il fattore di rischio è stato ricavato dai dati utilizzati come input avvalendosi di tecniche dei sistemi di valutazione impiegate per le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione;

c)

nessuna delle tecniche dei sistemi di valutazione di cui alla lettera b) è stata ricreata nei sistemi di valutazione impiegati nel modello di misurazione del rischio al fine di ricavare il valore del fattore di rischio impiegato nel calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione.

Articolo 15

Obblighi in materia di documentazione

1.   Gli enti dispongono di politiche e procedure che stabiliscono le modalità di calcolo delle variazioni teoriche conformemente agli articoli 12 e 14 del presente regolamento, che contengono una spiegazione delle modalità di calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione per fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili.

2.   Nel definire le procedure per l’allineamento dei dati di cui all’articolo 14 del presente regolamento, gli enti applicano entrambe le disposizioni seguenti:

a)

eseguono un raffronto tra le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione senza gli allineamenti di cui all’articolo 14 del presente regolamento e le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione con gli allineamenti di cui all’articolo 14 del presente regolamento e documentano tale raffronto;

b)

valutano l’effetto degli allineamenti sulle metriche dei test utilizzati per la valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento e documentano tale valutazione.

3.   Gli enti documentano gli eventuali aggiustamenti, effettuati conformemente all’articolo 14 del presente regolamento, dei dati utilizzati come input per i fattori di rischio nell’ambito del calcolo delle variazioni teoriche del portafoglio dell’unità di negoziazione, nonché i motivi di tali aggiustamenti.

Sezione 3

Requisiti di fondi propri calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni

Articolo 16

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni per gli enti che dispongono di unità di negoziazione

Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate ad alcune delle loro unità di negoziazione calcolano i requisiti di fondi propri per tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci come somma dei risultati delle formule di cui alle lettere a) e b), come illustrato di seguito:

a)

Formula

b)

Formula

dove:

IMAima

=

IMAima come indicato all’articolo 10 del presente regolamento;

SAima

=

SAima come indicato all’articolo 10 del presente regolamento;

maggiorazione di capitale

=

la maggiorazione di capitale calcolata conformemente all’articolo 10 del presente regolamento;

C U

=

i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di posizioni non assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;

SAtutte le unità

=

i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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