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Document 32022R0749

    Regolamento delegato (UE) 2022/749 della Commissione dell'8 febbraio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/620

    GU L 138 del 17.5.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/749/oj

    17.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 138/4


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/749 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2022

    che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, le categorie di derivati over-the-counter (OTC) denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP) e dollaro statunitense (USD) soggetti all’obbligo di negoziazione dei derivati di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le categorie denominate in GBP e USD si riferiscono ai valori di riferimento del tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (London Inter-Bank Offered Rate - LIBOR).

    (2)

    L’ICE Benchmark Administration (IBA), amministratore del LIBOR, ha annunciato che le scadenze del LIBOR GBP e JPY cesseranno di essere pubblicate alla fine del 2021, mentre la pubblicazione del LIBOR USD per alcune scadenze cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority (FCA) (autorità di regolamentazione finanziaria) del Regno Unito ha confermato che tutte le scadenze LIBOR cesseranno di essere fornite dagli amministratori o non saranno più rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nelle vesti di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per esortare le controparti a cessare non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, l’uso delle scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, come tasso di riferimento nei nuovi contratti.

    (3)

    Di conseguenza, dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno più concludere contratti derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR GBP in quanto la pubblicazione di tale tasso di riferimento sarà cessata e le controparti non dovrebbero più concludere contratti derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. Si prevede pertanto che i rimanenti volumi negoziati di tali derivati, così come la loro liquidità, saranno inesistenti o molto limitati. Lo stesso dicasi per il volume delle negoziazioni di quei derivati che saranno compensati da controparti centrali (CCP) o negoziati nelle sedi di negoziazione; ci si attende una diminuzione del volume o della liquidità per i derivati collegati al LIBOR USD. Tali eventi giustificano una modifica dell’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione e una successiva modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3), in virtù della quale i derivati collegati al LIBOR GBP e al LIBOR USD dovranno essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione. Ne consegue che, a decorrere dal 3 gennaio 2022, le categorie di derivati attualmente rientranti nell’ambito di applicazione dell’obbligo di negoziazione dei derivati collegati al LIBOR GBP o al LIBOR USD non soddisferanno più la condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 necessaria per rendere i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione. Tali categorie di derivati devono pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo di negoziazione.

    (4)

    Poiché la prevista cessazione del LIBOR GBP era programmata per la fine del 2021 e le aspettative normative espresse dalla Commissione, dalla vigilanza bancaria della BCE, dall’ESMA e dall’ABE prevedevano che le controparti cessassero non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, di utilizzare le scadenze LIBOR come tasso di riferimento nei nuovi contratti, l’abbandono dei derivati su tassi di interesse basati sul LIBOR dovrebbe avvenire in tempi brevi. Viceversa, dal 31 dicembre 2021 le controparti dovrebbero negoziare o compensare altri derivati OTC su tassi di interesse, in particolare quelli collegati ai tassi privi di rischio in GBP o USD. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

    (7)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2417

    All’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/2417, le tabelle 2 e 3 sono soppresse.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 13).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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