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Document 32021R2117R(04)

    Rettifica del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021)

    ST/9085/2023/INIT

    GU L 192 del 31.7.2023, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/corrigendum/2023-07-31/oj

    31.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 192/34


    Rettifica del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021 )

    Pagina 313, articolo 5, paragrafo 8:

    anziché:

    «8.   Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ed etichettati prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.»

    ,

    leggasi:

    «8.   Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.»

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