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Document 32021R1456

    Regolamento delegato (UE) 2021/1456 della Commissione del 2 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/3817

    GU L 317 del 8.9.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1456/oj

    8.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 317/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1456 DELLA COMMISSIONE

    del 2 giugno 2021

    che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3 bis, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le modifiche hanno tra l’altro introdotto l’obbligo per i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, («fornitori di servizi di compensazione») di fornire tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti («FRANDT»). Per garantire la certezza del diritto per i fornitori di servizi di compensazione e per i loro clienti attuali o potenziali, è necessario specificare i criteri secondo i quali le condizioni commerciali devono essere considerate FRANDT.

    (2)

    Tenendo conto del fatto che la finalità dell’articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 è facilitare l’accesso alla compensazione per i clienti che hanno un volume limitato di attività sul mercato dei derivati OTC e incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, e data l’importanza di accedere alla compensazione centrale per le controparti soggette all’obbligo di compensazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla prestazione di servizi di compensazione in relazione ai contratti derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Per assicurare condizioni di parità e garantire che i clienti nell’Unione beneficino di condizioni commerciali FRANDT, è opportuno che il presente regolamento si applichi quando tali servizi di compensazione sono forniti nell’Unione.

    (3)

    Per garantire la trasparenza, i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero descrivere il processo che porta all’accordo sulle condizioni contrattuali e all’istituzione di procedure operative per i servizi di compensazione («processo di integrazione») e mettere a disposizione sul loro sito web il modulo per la richiesta di proposta. Per lo stesso motivo, tutti i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero comunicare ai potenziali clienti informazioni sulle condizioni commerciali fondamentali.

    (4)

    Per quanto i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero essere in grado di controllare i rischi connessi alla prestazione di servizi di compensazione, una valutazione armonizzata dei clienti attuali e potenziali sotto il profilo dei rischi dovrebbe garantire condizioni commerciali eque e non discriminatorie, tenuto conto dei costi e dei rischi. Alcuni fornitori di servizi di compensazione hanno già l’obbligo di valutare il rischio rappresentato dai clienti secondo i criteri di cui all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3). Per garantire una valutazione armonizzata dei clienti sotto il profilo dei rischi, riducendo allo stesso tempo l’onere normativo per i fornitori di servizi di compensazione ed evitando la duplicazione e il conflitto di norme, tutti i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero valutare i clienti sulla base dei criteri di cui all’articolo 25 del predetto regolamento delegato.

    (5)

    Per garantire che le condizioni commerciali siano ragionevoli, così da avere accordi contrattuali imparziali e razionali, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, tra cui volumi compensati, modelli di compensazione ed esigenze e requisiti del cliente. Al fine di evitare squilibri nelle strutture dei prezzi e conflitti di interesse, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero essere fissati con attenzione. Le commissioni addebitate ai clienti dovrebbero distinguere chiaramente tra costi direttamente connessi alla prestazione di servizi di compensazione al cliente e costi relativi alla prestazione di servizi di compensazione in generale, separatamente per ciascuna voce di costo, tra cui costi dei sistemi informatici, costi di licenza e costi di gestione delle garanzie reali.

    (6)

    Le condizioni contrattuali dovrebbero specificare le condizioni e i criteri per l’accettazione delle operazioni presentate dai clienti alla compensazione e per il diritto del fornitore di servizi di compensazione di decidere la sospensione dei servizi di compensazione e la liquidazione o il close-out delle posizioni del cliente. Una deroga a dette condizioni e a detti criteri dovrebbe essere possibile se ragionevole e debitamente giustificata, anche per controllare i rischi connessi alla prestazione dei servizi di compensazione.

    (7)

    Per garantire la prevedibilità e la continuità dei servizi di compensazione, i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero applicare un termine di preavviso non inferiore a sei mesi per l’estinzione dei contratti o per modifiche che incidono in misura sostanziale sui termini e sulle condizioni concordati. Un periodo di risoluzione più breve dovrebbe essere possibile se ragionevole e debitamente giustificato, anche per controllare i rischi connessi alla prestazione di servizi di compensazione.

    (8)

    Sia i clienti potenziali che gli attuali clienti dovrebbero beneficiare di condizioni commerciali FRANDT. Considerando che le nuove condizioni andranno a vantaggio dei potenziali clienti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, i fornitori di servizi di compensazione e gli attuali clienti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per riesaminare e, se del caso, adeguare le condizioni commerciali concordate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

    (9)

    L’articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 è già entrato in vigore e si applicherà a decorrere dal 18 giugno 2021. Per garantire la certezza del diritto quanto ai criteri secondo i quali le condizioni commerciali devono essere considerate FRANDT, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Tuttavia, per concedere ai fornitori di servizi di compensazione tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione del presente regolamento, è opportuno rinviarne l’applicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell’Unione, siano essi prestati direttamente o indirettamente («fornitori di servizi di compensazione»), quando tali servizi sono prestati in relazione a contratti derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Articolo 2

    Condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti

    Le condizioni commerciali per i servizi di compensazione forniti dai fornitori di servizi di compensazione sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti se soddisfano i requisiti di cui all’allegato.

    Articolo 3

    Disposizione transitoria

    Le condizioni commerciali per i servizi di compensazione concordate prima del 9 settembre 2021 sono riesaminate e, se necessario per soddisfare i requisiti di cui all’allegato, modificate entro il 9 settembre 2022.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 9 marzo 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417).


    ALLEGATO

    1.   Trasparenza del processo di integrazione (on-boarding)

    1.1.

    Il fornitore di servizi di compensazione pubblica sul proprio sito web la descrizione del processo per giungere all’accordo sulle condizioni contrattuali e all’istituzione di procedure operative per i servizi di compensazione («processo di integrazione»). La descrizione comprende quanto segue:

    a)

    le diverse fasi del processo;

    b)

    il calendario stimato per il completamento delle diverse fasi del processo;

    c)

    un modulo per la richiesta al fornitore di servizi di compensazione di diventare cliente («modulo per la richiesta di proposta»), come indicato al punto 2;

    d)

    la documentazione fondamentale che il potenziale cliente deve presentare al fornitore di servizi di compensazione insieme al modulo per la richiesta di proposta.

    1.2.

    Per la richiesta di proposta i potenziali clienti hanno la possibilità di scegliere se utilizzare il modulo di cui al punto 2 o qualsiasi altro modulo.

    1.3.

    Il fornitore di servizi di compensazione che decide di non presentare una proposta in risposta alla richiesta di proposta ne informa il potenziale cliente senza indebito ritardo.

    2.   Modulo per la richiesta di proposta

    2.1.

    Il modulo per la richiesta di proposta comprende i seguenti elementi:

    a)

    informazioni sul potenziale cliente:

    i)

    la denominazione legale;

    ii)

    l’identificativo del soggetto giuridico (LEI);

    iii)

    l’indicazione se il potenziale cliente è una controparte finanziaria o non finanziaria e se è soggetto all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4 bis o dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    iv)

    il settore di attività;

    b)

    informazioni sulla documentazione che il potenziale cliente deve fornire al fornitore di servizi di compensazione nel quadro del processo di integrazione;

    c)

    informazioni sui contratti derivati OTC in questione, specificando se tali contratti sono soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    d)

    qualsiasi informazione o documentazione che il potenziale cliente deve fornire al fornitore di servizi di compensazione per consentirgli di presentare una proposta informata e dettagliata su quanto segue:

    i)

    l’ambito di applicazione di qualsiasi servizio di compensazione in termini di contratti derivati OTC;

    ii)

    le commissioni, i costi e gli sconti;

    iii)

    il risultato della valutazione di cui all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/589;

    iv)

    i termini e le condizioni contrattuali;

    v)

    le garanzie reali accettate;

    vi)

    gli scarti di garanzia applicabili;

    vii)

    i criteri di accettazione degli ordini;

    viii)

    le condizioni per la sospensione di qualsiasi servizio di compensazione o la liquidazione o il close-out di qualsiasi posizione;

    ix)

    le condizioni di estinzione dell’accordo di prestazione di servizi di compensazione;

    x)

    requisiti informatici.

    3.   Comunicazione delle condizioni commerciali

    3.1.

    Le proposte formulate dal fornitore di servizi di compensazione in risposta alla richiesta completa di proposta comprendono, in modo chiaro e strutturato, quanto segue:

    a)

    le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

    i)

    articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    ii)

    articolo 39, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    b)

    i termini e le condizioni in base ai quali il fornitore di servizi di compensazione offre i suoi servizi di compensazione, compresi i termini e le condizioni specifici del potenziale cliente;

    c)

    le garanzie reali accettate;

    d)

    gli scarti di garanzia applicabili;

    e)

    i criteri di accettazione degli ordini;

    f)

    le condizioni per la sospensione di qualsiasi servizio di compensazione o la liquidazione o il close-out di qualsiasi posizione;

    g)

    le condizioni di estinzione dell’accordo di prestazione di servizi di compensazione;

    h)

    eventuali soluzioni e requisiti informatici applicabili.

    4.   Valutazione del controllo dei rischi

    4.1.

    Il fornitore di servizi di compensazione effettua una valutazione del cliente attuale o potenziale conformemente all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/589.

    4.2.

    Il fornitore di servizi di compensazione informa il cliente attuale o potenziale dell’esito della valutazione di cui al punto 4.1.

    In caso di esito negativo, il fornitore di servizi di compensazione informa il cliente attuale o potenziale, su richiesta, dei principali motivi della valutazione negativa e dei criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/589 che non sono stati soddisfatti.

    5.   Condizioni commerciali

    5.1.

    Le condizioni commerciali per la prestazione di servizi di compensazione concordate tra il fornitore di servizi di compensazione e il cliente sono stabilite per iscritto, sono chiare e complete e coprono tutti i termini e tutte le condizioni essenziali per la prestazione dei servizi di compensazione.

    6.   Commissioni e costi trasferiti

    6.1.

    Le commissioni, i prezzi e gli sconti sono trasparenti e basati su criteri oggettivi.

    6.2.

    Nelle condizioni commerciali sono fornite informazioni su eventuali commissioni addebitate al cliente che trasferiscono i costi relativi alla prestazione di servizi di compensazione («costi trasferiti»).

    6.3.

    Tutte le commissioni, tutti i prezzi, gli sconti e i costi trasferiti, concordati tra il fornitore di servizi di compensazione e il cliente, sono chiaramente specificati nelle condizioni commerciali.

    7.   Rifiuto degli ordini di compensazione, sospensione, liquidazione o close-out delle posizioni del cliente e termini di preavviso

    7.1.

    Il fornitore di servizi di compensazione non può respingere la richiesta del cliente di compensazione di un contratto derivato OTC («ordine di compensazione») che soddisfa le condizioni e i criteri concordati per l’accettazione di detti ordini, a meno che il rifiuto sia ragionevole e debitamente giustificato, nel qual caso, su richiesta, il fornitore di servizi di compensazione comunica per iscritto al cliente i motivi del rifiuto.

    7.2.

    Il fornitore di servizi di compensazione può sospendere i servizi di compensazione e procedere alla liquidazione o al close-out delle posizioni del cliente solo se sono soddisfatte le condizioni e i criteri concordati per la sospensione, liquidazione o close-out, purché la sospensione, liquidazione o close-out sia ragionevole e debitamente giustificata, nel qual caso, su richiesta, il fornitore di servizi di compensazione comunica per iscritto al cliente i motivi.

    7.3.

    Il cliente è informato con un anticipo di almeno sei mesi, a meno che un termine di preavviso più breve sia ragionevole e debitamente giustificato, in merito a quanto segue:

    a)

    l’estinzione dell’accordo di prestazione di servizi di compensazione;

    b)

    le modifiche sostanziali dei termini e delle condizioni di fornitura del servizio di compensazione.


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