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Document 32021R0253
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/253 of 17 February 2021 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning restrictive measures in view of the situation in Zimbabwe
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione del 17 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione del 17 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
C/2021/1181
GU L 58 del 19.2.2021, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/253 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) identifica le persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. In particolare, all’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
(3) |
In data 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/258 (3) che modifica le voci relative a due persone dell’elenco e depenna una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
L’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è così modificato:
(1) |
le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
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(2) |
la voce seguente è soppressa:
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