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Document 32021R0253

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione del 17 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

C/2021/1181

GU L 58 del 19.2.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/253/oj

19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/253 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) identifica le persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. In particolare, all’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(3)

In data 18 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/258 (3) che modifica le voci relative a due persone dell’elenco e depenna una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2021

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

L’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è così modificato:

(1)

le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«5)

CHIWENGA, Constantine

Vicepresidente

Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, generale in pensione, data di nascita 25.8.1956

Passaporto AD000263

ID 63-327568M80

Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando congiunto delle operazioni e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi di aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.»

«7)

SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe

Ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954

ID 63-357671H26

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione.»;

(2)

la voce seguente è soppressa:

«6)

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generale di squadra aerea

Data di nascita 1.11.1955

ID 29-098876M18

Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l’altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.».


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