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Document 32021D1227
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1227 of 27 July 2021 amending the recognition of DNV GL AS in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione del 27 luglio 2021 che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione del 27 luglio 2021 che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2021/5417
GU L 269 del 28.7.2021, p. 143–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 269/143 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1227 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2021
che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 391/2009 spetta alla Commissione concedere il riconoscimento agli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che desiderano essere autorizzate a fornire servizi per conto degli Stati membri. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento la Commissione è inoltre tenuta a valutare periodicamente gli organismi riconosciuti al fine di garantire che continuino a rispettare le prescrizioni di tale regolamento. |
(2) |
Nell'ambito di tale valutazione la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia, in seno all'organismo, il soggetto giuridico cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento. In caso contrario, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che modifichi detto riconoscimento. A norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 391/2009, si intende per «organismo» un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. |
(3) |
La decisione di esecuzione C (2013) 8876 della Commissione ha stabilito che il titolare del riconoscimento concesso a Det Norske Veritas era DNV GL AS. In base a tale decisione di esecuzione, DNV GL AS è il soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009. |
(4) |
La Commissione è stata informata del fatto che, a partire dal 1o marzo 2021, il soggetto giuridico capogruppo DNV GL AS ha assunto la denominazione DNV AS. Di conseguenza, il soggetto giuridico capogruppo cui dovrebbe essere concesso il riconoscimento è DNV AS. |
(5) |
La modifica dell'identità del succitato soggetto giuridico capogruppo non incide sulla capacità di questo organismo di soddisfare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 391/2009. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riconoscimento concesso a DNV GL AS è modificato mediante la sostituzione della denominazione DNV GL AS con la denominazione DNV AS, che è il soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).