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Document 32021D1210

Decisione (UE) 2021/1210 del Consiglio del 22 luglio 2021 relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace nel 2021

ST/10255/2021/INIT

GU L 263 del 23.7.2021, pp. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1210/oj

23.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/7


DECISIONE (UE) 2021/1210 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2021

relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace nel 2021

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (1), è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare misure di assistenza a sostegno degli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale.

(2)

Le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF possono assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico.

(3)

Il Consiglio riconosce la costante importanza strategica del partenariato Africa-UE per la pace e la sicurezza, nel quadro della strategia comune Africa-UE, in particolare il quadro di cooperazione istituito nell’ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) e il ruolo guida dell’Unione africana (UA) nel preservare la pace e la sicurezza nel continente africano, come specificato all’articolo 16 del protocollo relativo all’istituzione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana. Il Consiglio mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell’UA in questo settore, della prestazione di assistenza alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana e del rafforzamento dell’architettura africana di pace e di sicurezza in vista della sua piena operatività, in linea con il memorandum d’intesa tra l’Unione europea e l’Unione africana su pace, sicurezza e governance del 23 maggio 2018 nonché a favore del sostegno ai meccanismi di cooperazione consolidati, in particolare un approccio integrato basato su partenariato, consultazione e coordinamento strategico rafforzato.

(4)

Una transizione senza soluzione di continuità del sostegno dell’Unione dall’APF all’EPF dovrebbe essere garantita mediante l’adozione di una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’UA per il secondo semestre del 2021 («misura di assistenza»). Si prevede che alla misura di assistenza sia seguita da un ulteriore sostengo all’Unione africana per il periodo 2022-2024. Un programma generale consente di continuare a fornire finanziamenti affidabili e prevedibili alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per reagire in modo efficace ed efficiente agli sviluppi dei conflitti nel continente africano. Si prevede che le azioni nell’ambito della misura di assistenza possano essere attuate da entità che hanno esperienza nell’attuazione delle azioni nell’ambito dell’APF. Le azioni nell’ambito della presente misura di assistenza saranno eseguite tenendo in conto i principi e i requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e conformemente con le regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF.

(5)

Con la sua lettera del giugno 2021 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), l’UA ha chiesto all’Unione di continuare a sostenere a decorrere dal 1o luglio 2021 le operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA.

(6)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi e ambito di applicazione

1.   È istituita una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana, finanziata nell’ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). La misura di assistenza finanzia le azioni approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS) prima del 31 dicembre 2021.

2.   Obiettivi della misura di assistenza sono ridurre l’incidenza, la durata e l’intensità dei conflitti violenti in Africa e rafforzare il ruolo dell’Unione africana (UA) per quanto riguarda la pace e la sicurezza nel continente africano.

3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA.

Articolo 2

Approvazione del sostegno alle azioni nell’ambito della misura di assistenza

1.   A norma dell’articolo 59, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2021/509, il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell’ambito della misura di assistenza fa seguito a una richiesta della Commissione dell’UA in qualità di beneficiario della misura di assistenza («beneficiario»).

2.   A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, l’alto rappresentante, previa consultazione dell’amministratore delle misure di assistenza nominato ai sensi della decisione (PESC) 2021/509 («amministratore delle misure di assistenza») per quanto riguarda le questioni relative all’esecuzione finanziaria, presenta al CPS, per esame e approvazione, una raccomandazione in cui illustra il sostegno proposto, compreso il suo bilancio, l’entità o le entità selezionate tra quelle elencate all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione per l’attuazione del sostengo proposto, e valutazioni relative alla sensibilità del conflitto e analisi del rischio, nonché le misure di monitoraggio e controllo di cui all’articolo 6 della presente decisione, se del caso.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 130 000 000 EUR. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione, fino 104 000 000 EUR, nella misura in cui i fondi disponibili per la misura di assistenza non siano sufficienti a finanziare i pagamenti nel 2021. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF.

3.   Le spese relative ad azioni approvate per l’attuazione nell’ambito della misura di assistenza sono ammissibili al finanziamento per 60 mesi a decorrere dal 1o luglio 2021.

Articolo 4

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti e stabiliti dal Consiglio, compreso il rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

b)

la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne l’usabilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

c)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita o alla scadenza o cessazione della misura di assistenza.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

4.   L’amministratore delle misure di assistenza conclude con il beneficiario un accordo di finanziamento relativo alla misura di assistenza. L’amministratore delle misure di assistenza informa il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a proposito dell’accordo da concludere.

Articolo 5

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, alle regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF, e coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   Le azioni nell’ambito della misura di assistenza di cui all’articolo 2 possono essere attuate in tutto o in parte da una delle seguenti entità, anche mediante sovvenzioni che possono essere concesse senza invito a presentare proposte:

a)

la Commissione dell’UA;

b)

l’Unione del Maghreb arabo;

c)

la Comunità degli Stati sahelo-sahariani;

d)

il mercato comune per l’Africa orientale e australe (Common Market for Eastern and Southern Africa);

e)

la Comunità dell’Africa orientale;

f)

la Forza di pronto intervento dell’Africa orientale;

g)

la Comunità economica degli Stati dell’Africa centrale;

h)

la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale;

i)

l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo;

j)

la capacità regionale dell’Africa settentrionale (North Africa Regional Capability);

k)

la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe;

l)

il G5 Sahel;

m)

la Commissione del bacino del lago Ciad;

n)

le Nazioni Unite — Alto Commissariato per i diritti umani;

o)

il segretariato delle Nazioni Unite;

p)

l’Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti;

q)

l’Ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia;

r)

ministeri, pubbliche amministrazioni o altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che figurano nell’allegato, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie.

3.   L’amministratore delle misure di assistenza conferma la capacità di un’entità specifica di attuare un’azione o parte di essa prima dell’approvazione del sostegno all’azione da parte del CPS.

Articolo 6

Monitoraggio, valutazione e controllo

1.   Le misure di monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni nell’ambito della misura di assistenza sono stabilite in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   Lo scopo delle misure di cui al paragrafo 1 è in particolare garantire che il beneficiario e le altre entità che beneficiano direttamente del sostegno nell’ambito della misura di assistenza rispettino il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché che il beneficiario ottemperi a tutti gli altri impegni e obblighi stabiliti in base agli accordi di cui all’articolo 4.

3.   A seconda del sostegno approvato per un’azione nell’ambito della misura di assistenza, le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere il monitoraggio dei progressi riguardo alle condizioni e ai parametri di riferimento concordati con il beneficiario, l’istituzione e il monitoraggio dei quadri in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e degli obblighi di dovuta diligenza, il controllo post-spedizione dei mezzi per garantirne un uso adeguato ed evitare diversioni, nonché l’individuazione di strategie di disimpegno e di uscita.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   A norma dell’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante, la sospensione o la cessazione del sostegno ad azioni nell’ambito della misura di assistenza o la sospensione dell’intera misura di assistenza nei casi seguenti:

a)

se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, o se non adempie agli impegni assunti nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 4;

b)

se il contratto con un soggetto responsabile dell’attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest’ultimo derivanti dal contratto;

c)

se la situazione nella zona geografica in questione non consente più l’attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti;

d)

se il proseguimento della misura non risponde più agli obiettivi della misura stessa o non è più nell’interesse dell’Unione.

In casi urgenti ed eccezionali l’alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS.

2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Coerenza dell’azione dell’Unione

A norma dell’articolo 8 della decisione (PESC) 2021/509, è garantita la coerenza delle azioni nell’ambito della misura di assistenza con le altre azioni nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e le misure previste da strumenti in altri settori dell’azione esterna dell’Unione, nonché con le altre politiche dell’Unione, compreso l’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e che abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).


ALLEGATO

Elenco dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni o di altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché degli organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie, che possano attuare in tutto o in parte azioni nell’ambito della misura di assistenza (1):

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Società tedesca per la cooperazione internazionale)

Expertise France


(1)  Il presento elenco è relativo esclusivamente alla misura di assistenza istituita dalla presente decisione, e non preclude la possibilità che altre entità possano essere designate per future misure di assistenza, comprese quelle che assumono la forma di programma generale.


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