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Document 32020R2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8841

GU L 415 del 10.12.2020, pp. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2026; abrog. impl. da 32026R0705

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2016/oj

10.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 415/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2016 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro. In particolare, l’articolo 13 di tale regolamento prevede che la Commissione adotti due elenchi di territori e di paesi terzi dai quali gli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del medesimo regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro.

(2)

Le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro variano a seconda della situazione del territorio o del paese terzo di origine. Tenuto conto della loro situazione particolare, i paesi terzi o i territori possono essere inseriti in un elenco conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(3)

L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(4)

In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda per essere inserito, unitamente alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey, nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. La Commissione ha valutato la domanda e ha verificato che, per quanto riguarda gli animali da compagnia elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey soddisfano i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e dovrebbero pertanto essere elencati nell’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(6)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).


ALLEGATO

«PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

Territori compresi

AC

Isola dell’Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

GB

Regno Unito (*1)

 

GG

Guernsey

 

HK

Hong Kong

 

IM

Isola di Man

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

JE

Jersey

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedonia del Nord

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant’Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d’America

AS – Samoa americane

GU – Guam

MP – Isole Marianne settentrionali

PR – Portorico

VI – Isole Vergini americane

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 


(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»


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