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Document 32020O1691

    Indirizzo (UE) 2020/1691 della Banca centrale europea del 25 settembre 2020 che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2020/47)

    GU L 379 del 13.11.2020, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1691/oj

    13.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 379/92


    INDIRIZZO (UE) 2020/1691 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 25 settembre 2020

    che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

    (BCE/2020/47)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendono mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti a piccole e medie imprese, o entrambi, e che non soddisfano determinati requisiti specificati all’articolo 3, paragrafo 5, dell’indirizzo BCE/2014/31 (1) non dovrebbero più essere idonei come garanzie dell’Eurosistema, in considerazione del fatto che tale classe di attività non è mai stata utilizzata.

    (2)

    Il metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie nei casi in cui i crediti non conformi all’articolo 154, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (2) siano inclusi in un portafoglio di crediti aggiuntivi ai sensi dell’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2014/31 dovrebbe essere modificato per evitare l’imposizione di sanzioni pecuniarie sproporzionate.

    (3)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2014/31.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Modifiche

    L’indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

    1.

    all’articolo 3, il paragrafo 5 è soppresso;

    2.

    l’articolo 4 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

    «Le BCN che decidono di accettare crediti ai sensi del paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5.   In caso di inosservanza di un obbligo di cui all’articolo 154, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria in conformità all’allegato VII di tale indirizzo, si tiene conto della somma dei valori in violazione di tale obbligo di tutti i crediti non conformi inclusi in un portafoglio di crediti.».

    Articolo 2

    Efficacia e attuazione

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dalla data di notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.

    Articolo 3

    Destinatari

    Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

    (2)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


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