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Document 32020D1669
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1669 of 10 November 2020 on a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union by means of the Internal Market Information System (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1669 della Commissione del 10 novembre 2020 relativa a un progetto pilota per l'attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1669 della Commissione del 10 novembre 2020 relativa a un progetto pilota per l'attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/7658
GU L 377 del 11.11.2020, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1669 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2020
relativa a un progetto pilota per l'attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 è un'applicazione software online, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli ad assolvere gli obblighi di cooperazione amministrativa, compresi quelli relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione. Realizza ciò fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza. |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, consente alla Commissione di realizzare progetti pilota al fine di valutare se l'IMI possa costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la libera circolazione dei dati diversi dai dati non personali all'interno nell'Unione europea. Esso stabilisce inoltre le condizioni per l'accesso delle autorità competenti ai dati, per la richiesta di assistenza e per la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di consentire l'accesso ai dati trattati e conservati in un altro Stato membro. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807, un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 di tale regolamento, qualora l'autorità competente richiedente non ottenga accesso ai dati e non esista un meccanismo specifico di cooperazione in base al diritto dell'Unione o ad accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri. |
(4) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807, gli Stati membri, ove giustificato dall'urgenza e a determinate condizioni, possono imporre misure provvisorie per la rilocalizzazione dei dati. Se tali misure provvisorie prevedono la rilocalizzazione dei dati per un periodo superiore a 180 giorni dalla rilocalizzazione, la Commissione ne è informata. Inoltre la Commissione scambia informazioni con gli Stati membri circa le esperienze in tal senso. |
(5) |
L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. |
(6) |
La cooperazione amministrativa a norma del regolamento (UE) 2018/1807 può coinvolgere i punti di contatto unici designati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento e ogni entità responsabile della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012, essi dovrebbero pertanto essere considerati autorità competenti ai fini del progetto pilota. |
(7) |
L'IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica necessaria per consentire alle autorità competenti, ai punti di contatto unici, alle entità responsabili della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1807 e alla Commissione di assolvere i loro obblighi in materia di cooperazione amministrativa e comunicazione previsti da tale regolamento. |
(8) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1807, l'autorità competente che riceve la richiesta di accesso ai dati è tenuta a fornire una risposta in cui comunica i dati richiesti o a informare l'autorità competente richiedente che non ritiene siano state soddisfatte le condizioni per chiedere assistenza. Per rendere operativo lo scambio di dati lo Stato membro destinatario della richiesta dovrebbe fornire allo Stato membro richiedente le informazioni necessarie per accedere ai dati richiesti o dettagli su come e quando sarà effettuato il trasferimento dei dati. Lo Stato membro destinatario della richiesta può anche rispondere fornendo immediatamente i dati richiesti, se questo è considerato il modo più efficiente di procedere. |
(9) |
Una richiesta di assistenza, nonché le misure provvisorie notificate alla Commissione tramite l'IMI, possono comprendere lo scambio di insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807, al trattamento dei dati personali in un insieme di dati in cui i dati personali sono indissolubilmente legati a dati non personali si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ciò è garantito dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, che stabilisce le norme in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI. |
(10) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro cui deve essere presentata la valutazione. Per motivi di coerenza la data specificata dovrebbe corrispondere alla data entro la quale deve essere presentata la relazione prescritta all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1807. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il progetto pilota
Un progetto pilota viene realizzato ai fini di valutare se il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") sia uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807.
Articolo 2
Autorità competenti
Ai fini del progetto pilota le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1807, i punti di contatto unici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e le entità responsabili della comunicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento sono considerati autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Articolo 3
Cooperazione amministrativa
1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807, l'IMI fornisca la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per:
a) |
presentare, a norma di tali articoli, una richiesta di assistenza debitamente giustificata, corredata di eventuali informazioni di accompagnamento e di una illustrazione scritta dei motivi; |
b) |
trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato membro destinatario della richiesta; |
c) |
rispondere comunicando i dati richiesti e fornendo:
|
d) |
informare l'autorità richiedente che le condizioni per la richiesta di assistenza non sono state soddisfatte. |
2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807 l'IMI fornisce la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per:
a) |
notificare una misura provvisoria alla Commissione; |
b) |
comunicare le misure necessarie adottate dalla Commissione, se del caso; |
c) |
comunicare informazioni sull'esperienza acquisita e scambiare tutte le informazioni pertinenti con i punti di contatto unici negli Stati membri. |
Articolo 4
Conservazione dei dati personali
Qualora le informazioni scambiate attraverso l'IMI contengano insiemi di dati comprendenti sia dati personali che dati non personali, i dati personali sono trattati nell'IMI in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Articolo 5
Valutazione
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione presenta la valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 29 novembre 2022.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).