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Document 32019R0776
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/776 of 16 May 2019 amending Commission Regulations (EU) No 321/2013, (EU) No 1299/2014, (EU) No 1301/2014, (EU) No 1302/2014, (EU) No 1303/2014 and (EU) 2016/919 and Commission Implementing Decision 2011/665/EU as regards the alignment with Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and the implementation of specific objectives set out in Commission Delegated Decision (EU) 2017/1474 (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
GU L 139I del 27.5.2019, p. 108–311
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 139/108 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/776 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2019
che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11, e l'articolo 48, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») è tenuta a inviare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in materia di specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e loro revisione e a provvedere all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale. |
(2) |
Le STI dovrebbero essere modificate per indicare le disposizioni applicabili ai sottosistemi e ai veicoli in uso, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione, nonché per indicare i parametri dei veicoli e dei sottosistemi fissi che l'impresa ferroviaria deve verificare onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono circolare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito all'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo e prima del primo utilizzo del veicolo. |
(3) |
La decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) stabilisce gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI. Il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di elaborare delle raccomandazioni per l'attuazione di alcuni di tali obiettivi. |
(4) |
A norma della decisione (UE) 2017/1474, sarebbe opportuno rivedere le STI al fine di tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione relativi alle attività di ricerca e di innovazione e aggiornare i riferimenti alle norme. |
(5) |
Le STI dovrebbero inoltre essere riviste al fine di chiudere i punti in sospeso. In particolare, i punti in sospeso relativi alle specifiche in materia di progettazione di binari compatibili con l'utilizzo del freno a correnti parassite e al valore minimo del fattore per i codici di traffico dovrebbero essere chiusi nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (4). I punti in sospeso relativi alle specifiche in materia di effetti aerodinamici, alla sicurezza passiva, ai sistemi a scartamento variabile e ai sistemi di frenatura dovrebbero essere chiusi nel regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (5). I punti in sospeso relativi alle specifiche in materia di condizioni di prova per le prove su binario e ai sistemi a scartamento variabile dovrebbero essere chiusi nel regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (6). |
(6) |
La decisione (UE) 2017/1474 fissa altresì obiettivi specifici applicabili alla STI relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» e alla STI relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Carri merci». Sarebbe in particolare opportuno rivedere le disposizioni relative ai sistemi a scartamento variabile automatico, mentre dovrebbero essere facilitati l'accesso dei passeggeri alle carrozze, l'autorizzazione di veicoli in aree d'uso vaste e la composizione dei treni passeggeri. |
(7) |
Taluni componenti, per i quali un singolo guasto è potenzialmente idoneo a provocare direttamente un incidente grave, sono critici per la sicurezza del sistema ferroviario e dovrebbero essere definiti, a seguito di una valutazione caso per caso, «critici per la sicurezza». Il fabbricante dovrebbe indicare i componenti critici per la sicurezza nel fascicolo di manutenzione del veicolo. |
(8) |
Gli investimenti a terra e a bordo dovrebbero essere tutelati garantendo la compatibilità e la stabilità delle specifiche del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), nonché la certezza giuridica e tecnica del fatto che un'unità di bordo ERTMS Baseline 3 conforme possa funzionare in maniera sicura e con un livello di prestazioni accettabile su una linea ERTMS conforme. La loro attuazione dovrebbe essere consentita, a determinate condizioni, al fine di tenere il passo con il progresso tecnologico e incoraggiare la modernizzazione, ad esempio tramite fattori di cambiamento dell'ERTMS, come specificato nella relazione dell'Agenzia sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (ERTMS longer-term perspective — ERA-REP-150). Qualora l'Agenzia pubblicasse un progetto di versione delle specifiche dei fattori di cambiamento dell'ERTMS prima della versione legale prevista nel 2022, i fornitori e i primi esecutori dovrebbero utilizzare tali specifiche nella fase pilota, a condizione che le unità di bordo Baseline 3 possano funzionare in maniera sicura sulle infrastrutture sulle quali è stato attuato un fattore di cambiamento. |
(9) |
Il lavoro svolto dall'Agenzia sul fattore di cambiamento relativo all'evoluzione del sistema di comunicazione radio, basato sulle attività di ricerca e innovazione dell'architettura del sistema condotte nell'ambito dell'impresa comune Shift2Rail, mira a proporre soluzioni che renderebbero possibile una gestione indipendente del ciclo di vita per il sistema di comunicazione radio e il sistema di protezione del treno, agevolando nel contempo l'integrazione del nuovo sistema di comunicazione radio con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo conforme al gruppo di specifiche # 3 di cui alla tabella 2.3 dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (7). |
(10) |
Neppure la migliore delle procedure di certificazione potrà mai escludere che, quando un sottosistema di CCS di bordo interagisce con un sottosistema CCS a terra, uno dei due cessi ripetutamente di funzionare o di garantire le prestazioni previste a determinate condizioni. Ciò può essere dovuto a differenze nelle apparecchiature di controllo-comando e segnalamento nazionali (ad esempio gli apparati centrali), regole di ingegnerizzazione e norme operative, carenze delle specifiche, interpretazioni differenti nonché errori di progettazione o di installazione delle apparecchiature. Potrebbe pertanto essere necessario effettuare controlli al fine di dimostrare la compatibilità tecnica dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» nell'area d'uso di un veicolo. La necessità di tali controlli dovrebbe essere considerata una misura provvisoria intesa a incrementare la fiducia nella compatibilità tecnica tra i sottosistemi. Il regolamento (UE) 2016/919 dovrebbe altresì specificare la procedura da seguire per i suddetti controlli. I principi applicabili a tali controlli dovrebbero, in particolare, essere trasparenti e preparare il terreno per un'ulteriore armonizzazione. La possibilità di eseguire tali controlli in un laboratorio che replichi la configurazione a terra e che sarà messo a disposizione dal gestore dell'infrastruttura dovrebbe essere considerata prioritaria. |
(11) |
Ogni Stato membro dovrebbe promuovere l'armonizzazione all'interno della propria infrastruttura al fine di limitare al minimo i controlli. In base a tale principio dovrebbe essere richiesta, se necessario, un'unica serie di controlli di compatibilità per radio (una per la trasmissione vocale e un'altra per la trasmissione dei dati) per Stato membro. |
(12) |
Sarebbe opportuno prendere in considerazione le misure necessarie nel minor tempo possibile al fine di incrementare la fiducia nella compatibilità tecnica e ridurre ed eliminare le prove o i controlli tesi a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le diverse implementazioni a terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. L'Agenzia dovrebbe pertanto valutare le differenze tecniche di base e definire le misure necessarie per eliminare le prove o i controlli tesi a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le differenti implementazioni a terra. |
(13) |
Talune STI possono stabilire misure transitorie al fine di mantenere la competitività del settore ferroviario ed evitare costi indebiti derivanti da modifiche troppo frequenti del quadro giuridico. Tali misure transitorie si applicano ai contratti in corso di esecuzione e ai progetti che si trovano in una fase avanzata di sviluppo alla data di applicazione della STI pertinente. Non dovrebbe essere necessario richiedere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2016/797 finché sono applicate tali misure transitorie. Una volta scadute queste ultime, la richiesta di non applicazione delle STI o di parte di esse dovrebbe essere presentata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. Tali richieste dovrebbero tuttavia solo in casi debitamente giustificati essere basate sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797. |
(14) |
La direttiva (UE) 2016/797 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (8) fissano il ruolo dell'Agenzia quale ente autorizzatore. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 stabilisce inoltre la procedura applicabile in caso di modifiche ai tipi di veicoli esistenti, in particolare per la creazione di versioni di un tipo di veicolo e di versioni di una variante di un tipo di veicolo. Il ruolo dell'Agenzia per quanto attiene alla registrazione dei dati nel registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV) e i compiti degli enti autorizzatori per quanto riguarda le versioni di un tipo di veicolo e le versioni della variante di un tipo di veicolo dovrebbero essere adattati di conseguenza. |
(15) |
I regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate alla procedura d'immissione sul mercato di sottosistemi mobili di cui agli articoli da 20 a 26 della direttiva (UE) 2016/797. Tali STI dovrebbero pertanto elencare le caratteristiche essenziali di progettazione utilizzate per identificare il tipo di veicolo e stabilire requisiti per quanto riguarda le modifiche che le interessano. L'elenco dei parametri ERATV dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(16) |
A norma della decisione (UE) 2017/1474, le STI dovrebbero indicare l'eventuale necessità di notificare nuovamente gli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI e l'eventuale applicabilità di un processo di notifica semplificato. Il presente regolamento introduce modifiche limitate e non dovrebbe essere necessario notificare nuovamente gli organismi notificati sulla base di una precedente versione delle STI. |
(17) |
Il presente regolamento modifica le STI al fine di accrescere l'interoperabilità all'interno del sistema ferroviario dell'Unione, migliorare e sviluppare il trasporto ferroviario internazionale, contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno e integrare le STI con l'obiettivo di soddisfare i requisiti essenziali. Esso consente di conseguire gli obiettivi e soddisfare i requisiti essenziali sia della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sia della direttiva (UE) 2016/797. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che hanno comunicato all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento e di continuare di conseguenza ad applicare la direttiva 2008/57/CE fino al più tardi al 15 giugno 2020. Gli organismi notificati che operano ai sensi della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento dovrebbero essere autorizzati a rilasciare il certificato «CE» in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti. |
(18) |
L'Agenzia ha pubblicato, rispettivamente il 17 dicembre 2015, il 6 gennaio 2016 e il 14 novembre 2017, tre raccomandazioni per la modifica del regolamento (UE) n. 1302/2014 riguardanti le condizioni per ottenere un'autorizzazione di immissione sul mercato non limitata a determinate reti nazionali, la chiusura dei punti in sospeso, i requisiti in materia di componenti critici per la sicurezza e la revisione delle disposizioni relative ai sistemi a scartamento variabile automatico. |
(19) |
L'11 aprile 2016 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 riguardante la chiusura dei punti in sospeso. |
(20) |
Il 4 ottobre 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 1299/2014 riguardante la chiusura dei punti in sospeso. |
(21) |
Il 19 luglio 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 321/2013, del regolamento (UE) n. 1302/2014 e della decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione (10) riguardante le modifiche nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili, compreso il controllo della compatibilità veicolo-tratta dopo l'autorizzazione del veicolo e prima del primo utilizzo dei veicoli autorizzati e le disposizioni applicabili ai sottosistemi e ai veicoli esistenti, in particolare nel caso della loro ristrutturazione o del loro rinnovo. |
(22) |
Il 19 ottobre 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) 2016/919 riguardante le modifiche nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili, compreso il controllo della compatibilità veicolo-tratta dopo il primo utilizzo dei veicoli autorizzati e le disposizioni applicabili ai sottosistemi e ai veicoli esistenti, in particolare nel caso della loro ristrutturazione o del loro rinnovo. |
(23) |
Il 15 novembre 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 1303/2014 riguardante le modifiche intese ad allineare tale regolamento alla direttiva (UE) 2016/797. |
(24) |
Il 29 novembre 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica dei regolamenti (UE) n. 1299/2014 e n. 1301/2014 riguardante le modifiche intese ad allineare tali regolamenti alla direttiva (UE) 2016/797. |
(25) |
Il regolamento (UE) n. 321/2013, il regolamento (UE) n. 1299/2014, il regolamento (UE) n. 1301/2014, il regolamento (UE) n. 1302/2014, il regolamento (UE) n. 1303/2014, il regolamento (UE) 2016/919 e la decisione di esecuzione 2011/665/UE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(26) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
|
2) |
all'articolo 3, il secondo comma è così modificato:
|
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
4) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
5) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
6) |
l'articolo 8 bis è così modificato:
|
7) |
l'articolo 8 quater è così modificato:
|
8) |
l'articolo 9 è così modificato: «La dichiarazione di verifica e/o conformità al tipo di un nuovo veicolo redatta in conformità alla decisione 2006/861/CE è considerata valida fino al termine di un periodo transitorio che scade il 1o gennaio 2017.»; |
9) |
l'articolo 10 bis è così modificato:
|
10) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 1299/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 4 è così modificato: il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.7 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.7 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.»; |
4) |
all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:
|
6) |
all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso; |
7) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
8) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso; |
5) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
6) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
|
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell'Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell'allegato.»; |
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
4) |
l'articolo 5 è così modificato: il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»; |
5) |
all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
all'articolo 8, il paragrafo 3 è così modificato:
|
7) |
all'articolo 9, i riferimenti agli «articoli da 16 a 18 della direttiva 2008/57/CE» e all'«articolo 26 della direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti agli «articoli da 13 a 15 della direttiva (UE) 2016/797» e all'«articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797»; |
8) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
9) |
all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Il punto 7.1.3.1 dell'allegato del presente regolamento non si applica ai veicoli immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 2028. I veicoli immessi sul mercato dopo tale data sono conformi ai capitoli 4, 5 e 6 dell'allegato del presente regolamento.»; |
10) |
all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Gli Stati membri possono autorizzare il richiedente, solo in casi debitamente giustificati, a non applicare il presente regolamento o parti di esso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797 per qualsiasi progetto per cui è in vigore o è scaduta la possibilità di applicare i punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato. L'applicazione dei punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato non richiede l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797.»; |
11) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 5
Il regolamento (UE) n. 1303/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, il riferimento all'«allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«allegato II della direttiva (UE) 2016/797 (*)
|
2) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
4) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento. |
Articolo 6
Il regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 3, paragrafo 1, il riferimento all'«articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797»; |
3) |
l'articolo 5 è soppresso; |
4) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
5) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
6) |
gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Rettifica degli errori Se vengono individuati errori che non consentono al sistema di fornire un servizio regolare, l'Agenzia, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, individua le possibili soluzioni per la loro correzione e effettua la valutazione del loro impatto sulla compatibilità e la stabilità dell'ERTMS applicato. In casi simili, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere su tali soluzioni e la valutazione. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, esamina il parere dell'Agenzia e può raccomandare che le soluzioni indicate nel parere dell'Agenzia siano applicate fino alla successiva revisione della STI. Articolo 11 Fattori di cambiamento dell'ERTMS 1. La Commissione pubblica entro giugno 2021 una relazione sulla definizione del sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo in considerazione il contributo fornito da Shift2Rail e dall'Agenzia. La relazione comprende le condizioni e le possibili strategie per la migrazione verso tale sistema e tiene in debita considerazione la coesistenza dei requisiti del sistema e dello spettro radio. 2. Se l'Agenzia ha pubblicato un parere contenente un progetto di versione delle specifiche relative a un fattore di cambiamento dell'ERTMS individuato nell'ambito dell'ERA-REP-150, i fornitori e i primi utilizzatori utilizzano tali specifiche nei loro test e ne informano l'Agenzia.»; |
7) |
è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Compatibilità e futura revisione dell'ERTMS 1. L'Agenzia trasmette alla Commissione entro il 1o giugno 2020 una relazione sull'attuazione della compatibilità del sistema ETCS (ESC) e della compatibilità del sistema radio (RSC). La relazione include una valutazione dei diversi tipi di ESC e RSC e delle possibilità disponibili per ridurre le divergenze tecniche di base dei tipi di ESC e RSC. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per completare l'analisi. 2. La Commissione definisce entro il 1o dicembre 2021, sulla base del contributo fornito dall'Agenzia, le misure necessarie a eliminare le prove o i controlli tesi a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le differenti implementazioni a terra dell'ERTMS, per conseguire in particolare l'armonizzazione delle regole di ingegnerizzazione e delle norme operative a livello di Stati membri e tra gli Stati membri. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le informazioni necessarie per completare l'analisi. 3. L'Agenzia trasmette alla Commissione entro il 1o dicembre 2020 una relazione sulle possibilità di includere ulteriori elementi di architettura dei sistemi di controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, per conseguire in particolare una progettazione adeguata alle esigenze future, agevolare l'uso di tecnologie all'avanguardia e garantire la retrocompatibilità.»; |
8) |
all'articolo 13, sono aggiunti i paragrafi 2 e 3 seguenti: «2. Gli Stati membri possono autorizzare il richiedente, solo in casi debitamente giustificati, a non applicare il punto 7.4.2.1 dell'allegato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797 per qualsiasi progetto per cui è in vigore o è scaduta la possibilità di applicare il punto 7.4.2.3 dell'allegato. L'applicazione del punto 7.4.2.3 dell'allegato non richiede l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797. 3. Fatti salvi i punti 6.1.2.4 e 6.1.2.5 dell'allegato, i richiedenti possono continuare ad applicare le disposizioni della versione originale del regolamento (UE) 2016/919 (e i pertinenti pareri dell'Agenzia) in caso di richiesta di autorizzazione per
|
9) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.»; |
Articolo 7
La decisione di esecuzione 2011/665/UE è così modificata:
1) |
è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Informazioni da inserire a cura dell'Agenzia L'Agenzia inserisce nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essa rilasciate e sulle nuove versioni di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*2), come stabilito all'allegato II della presente decisione. (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).»;" |
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essi rilasciate e sulla nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/545, come stabilito all'allegato II della presente decisione.»; |
3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Codici delle restrizioni I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri. L'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni è l'elenco di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (*3) (*3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).»;" |
4) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; |
5) |
l'allegato II è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento. |
Articolo 8
Conformemente ai regolamenti (UE) n. 1299/2014 e (UE) n. 1303/2014, ciascuno Stato membro aggiorna il proprio piano nazionale di attuazione per la STI INF e la STI SRT. Ciascuno Stato membro trasmette il proprio piano di attuazione aggiornato agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 1o gennaio 2020.
Articolo 9
1. Le notifiche agli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 restano valide sulla base di tali regolamenti modificati dal presente regolamento.
2. Gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati 'CE' di verifica e certificati 'CE' di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti, in conformità dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, e fino al 15 giugno 2020 al più tardi.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
(3) Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).
(4) Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).
(6) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).
(9) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
(10) Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).
ALLEGATO I
L'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
1) |
ai punti 1, 1.3, 3, 4.1, 4.2.1, 4.7, 5.1, 6.1.2.3, i riferimenti alla «direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti dai riferimenti alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
2) |
il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2. Ambito di applicazione geografico L'ambito di applicazione geografico della presente STI è l'intero sistema ferroviario dell'Unione europea di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva (UE) 2016/797, tenendo conto delle limitazioni relative allo scartamento di cui all'articolo 2.»; |
3) |
il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA 2.1. Ambito di applicazione La presente STI è applicabile ai “carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di autocarri”, di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797, tenendo conto delle limitazioni di cui all'articolo 2. Nel prosieguo questa parte del sottosistema materiale rotabile è denominata “carri merci” e rientra nel sottosistema “materiale rotabile” di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. Gli altri veicoli di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente STI; ciò riguarda in particolare:
Nota: cfr. anche punto 7.1 per i casi particolari. 2.2. Definizioni Nella presente STI sono utilizzate le seguenti definizioni:
|
4) |
Al punto 3, tabella 1, la riga 4.2.3.6.6 è sostituita dalla seguente:
|
5) |
il punto 4.2.2.2 è sostituito dal seguente:
|
6) |
al punto 4.2.3.1, secondo e terzo paragrafo, la norma «EN 15273-2:2009» è sostituita dalla norma «EN 15273-2:2013+A1: 2016»; |
7) |
al punto 4.2.3.1, l'espressione «GIC1 e GIC2» è sostituita dall'espressione «GI1 e GI2»; |
8) |
al punto 4.2.3.2, la norma «EN 15528:2008» è sostituita dalla norma «EN 15528:2015»; |
9) |
al punto 4.2.3.3, l'espressione «della direttiva 2012/88/CE (1)» è sostituita dall'espressione «ERA/ERTMS/033281 Rev. 4.0»; |
10) |
al punto 4.2.3.3, la nota a piè di pagina « (1) GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1.» è soppressa; |
11) |
al punto 4.2.3.4, la frase «Le specifiche di progetto e la valutazione di conformità dell'apparecchiatura di bordo costituiscono un punto in sospeso della presente STI.» è sostituita dalle seguenti frasi: «Se l'unità è destinata ad essere monitorata mediante apparecchiature di bordo, si applicano le seguenti disposizioni:
|
12) |
al punto 4.2.3.5.2, l'espressione «al capitolo 5 della norma EN 14363:2005» è sostituita dall'espressione «ai capitoli 4, 5 e 7 della norma EN 14363:2016»; |
13) |
il punto 4.2.3.6.6 è sostituito dal seguente: «4.2.3.6.6 Sistemi a scartamento variabile automatico Il presente requisito si applica alle unità munite di un sistema a scartamento variabile automatico con meccanismo di cambio della posizione assiale delle ruote che permette all'unità di essere compatibile con lo scartamento di 1 435 mm e altri scartamenti compresi nell'ambito di applicazione della presente STI tramite il passaggio su un dispositivo di cambio degli scartamenti di binario. Il meccanismo di cambio deve assicurare il blocco nella corretta e prevista posizione assiale della ruota. Dopo il passaggio sul dispositivo di cambio degli scartamenti di binario, la verifica dello stato del sistema di blocco (bloccato o sbloccato) e della posizione delle ruote deve essere effettuata tramite una o più delle seguenti modalità: controllo visivo, sistema di controllo di bordo o sistema di controllo da parte del meccanismo/infrastruttura. In caso di sistema di controllo di bordo, deve essere possibile un monitoraggio continuo. Se un organo di rotolamento è dotato di un dispositivo di frenatura soggetto a un cambiamento di posizione nel corso della variazione dello scartamento, il sistema a scartamento variabile automatico deve garantire la posizione e il blocco sicuro nella posizione corretta di tale dispositivo contemporaneamente a quelli delle ruote. Il mancato blocco della posizione delle ruote e del dispositivo di frenatura (se pertinente) durante l'esercizio è di norma potenzialmente idoneo a provocare direttamente un incidente catastrofico (con numerose vittime); considerata la gravità delle conseguenze del mancato blocco è necessario dimostrare che il rischio è tenuto sotto controllo ad un livello accettabile. Il sistema a scartamento variabile automatico è definito come un componente di interoperabilità (punto 5.3.4 ter), e rientra nel componente di interoperabilità “sale montate” (punto 5.3.2). La procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.1.2.6 (a livello di componente di interoperabilità), al punto 6.1.2.2 (requisiti di sicurezza) e al punto 6.2.2.4 bis (a livello di sottosistema) della presente STI. Gli scartamenti con cui l'unità è compatibile devono essere registrati nella documentazione tecnica. Una descrizione dell'operazione di cambio in modalità normale, compresi il tipo o i tipi di dispositivo o dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui l'unità è compatibile, deve figurare nella documentazione tecnica (cfr. anche punto 4.4 della presente STI). I requisiti e le valutazioni della conformità richieste in altre parti della presente STI si applicano indipendentemente per ciascuna posizione della ruota corrispondente a uno scartamento e devono essere adeguatamente documentati.»; |
14) |
al punto 4.2.4.2, l'espressione «regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (1)» è sostituita dall'espressione «regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione (1)»; |
15) |
al punto 4.2.4.2, la nota a piè di pagina «(1) GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.» è sostituita dalla nota a piè di pagina «(1) GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8.»; |
16) |
al punto 4.2.4.3.2.1, la norma «UIC 544-1:2013» è sostituita in entrambi i casi dalla norma «UIC 544-1:2014»; |
17) |
al punto 4.2.4.3.2.2, l'espressione «le prestazioni minime di frenatura di stazionamento» è sostituita dall'espressione «la forza frenante di stazionamento minima»; |
18) |
al punto 4.2.4.3.2.2, le frasi «le prestazioni minime di frenatura di stazionamento sono marcate sull'unità. La marcatura deve essere conforme al punto 4.5.25 della norma EN 158771:2012.» sono soppresse; |
19) |
al punto 4.2.5, la norma «EN 50125-1:1999» è sostituita dalla norma «EN 50125-1:2014»; |
20) |
al punto 4.2.6.2.1, la norma «EN 50153:2002» è sostituita dalla norma «EN 50153:2014»; |
21) |
al punto 6.2.2.8.4, la norma «TS 45545-7:2009» è sostituita dalla norma «EN 45545-7:2013»; |
22) |
al punto 4.2.6.2.2, la norma «EN 50153:2002» è sostituita dalla norma «EN 50153:2014»; |
23) |
al punto 4.2.6.3, l'espressione «nel capitolo 1 del documento tecnico dell'ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu)» è sostituita dall'espressione «nella figura 11 della norma EN 16116-2:2013»; |
24) |
al punto 4.3.3, tabella 7, il titolo «Riferimento decisione 2012/88/UE della Commissione allegato A, tabella A2, indice 77» è sostituito dal titolo «Riferimento ERA/ERTMS/033281 Rev. 4.0»; |
25) |
il punto 4.4 è sostituito dal seguente: «4.4. Norme operative Le norme operative sono elaborate nell'ambito delle procedure descritte nel sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie. Dette norme tengono conto della documentazione relativa all'esercizio, che forma parte integrante della documentazione tecnica, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e come indicato nell'allegato IV della stessa. Per i componenti critici per la sicurezza (cfr. anche punto 4.5), gli specifici requisiti di esercizio e di tracciabilità operativa sono sviluppati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e le imprese ferroviarie interessate o il detentore di un carro in questione dopo che i veicoli sono entrati in esercizio. La documentazione relativa all'esercizio descrive le caratteristiche dell'unità in relazione allo stato di funzionamento di progetto da prendere in considerazione al fine di definire le norme operative in situazioni normali e in varie situazioni di degrado ragionevolmente prevedibili. La documentazione relativa all'esercizio si articola in:
Il richiedente deve fornire la versione iniziale della documentazione relativa alle norme operative. Tale documentazione potrebbe essere successivamente modificata in conformità alla corrispondente legislazione dell'Unione, tenendo conto delle effettive condizioni di esercizio e manutenzione dell'unità. L'organismo notificato si limita a verificare che sia trasmessa la documentazione relativa all'esercizio.»; |
26) |
Il punto 4.5 è sostituito dal seguente: «4.5. Norme relative alla manutenzione Per manutenzione si intende un insieme di attività volte a mantenere un'unità funzionale in uno stato in cui può svolgere la sua funzione precipua, o a ripristinare tale stato. Per effettuare operazioni di manutenzione sulle unità, sono necessari i documenti indicati di seguito che formano parte integrante della documentazione tecnica, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e come indicato nell'allegato IV della stessa:
Il richiedente è tenuto a fornire i tre documenti di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3. Tale documentazione potrebbe essere successivamente modificata in conformità alla corrispondente legislazione UE, tenendo conto delle effettive condizioni di esercizio e manutenzione dell'unità. L'organismo notificato si limita a verificare che sia trasmessa la documentazione relativa alla manutenzione. Il richiedente o qualsiasi soggetto autorizzato dal richiedente (ad esempio un detentore di veicoli) deve fornire tale documentazione al soggetto responsabile della manutenzione non appena questo è incaricato della manutenzione dell'unità. Sulla base di questi tre documenti, il soggetto responsabile della manutenzione deve definire a livello di esercizio della manutenzione sotto la sua esclusiva responsabilità un piano di manutenzione e adeguati requisiti di manutenzione (non nell'ambito della valutazione in relazione alla presente STI). La documentazione comprende un elenco dei componenti critici per la sicurezza. I componenti critici per la sicurezza sono i componenti per i quali un singolo guasto è potenzialmente in grado di provocare direttamente un incidente grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798. I componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della manutenzione sono individuati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e i soggetti responsabili della manutenzione dopo che i veicoli sono entrati in esercizio. 4.5.1. Documentazione generale La documentazione generale si compone di:
4.5.2. Piano di giustificazione del progetto di manutenzione Il piano di giustificazione del progetto di manutenzione spiega come sono definite e progettate le attività di manutenzione per garantire che le caratteristiche del materiale rotabile saranno mantenute entro limiti di impiego ammissibili per l'intera durata di vita del materiale rotabile. Il fascicolo deve contenere i dati di ingresso necessari per determinare i criteri di ispezione e la periodicità degli interventi di manutenzione. Il piano di giustificazione del progetto di manutenzione comprende:
4.5.3. Fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione Il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione spiega in che modo possono essere eseguiti gli interventi di manutenzione. Gli interventi di manutenzione comprendono, tra l'altro, ispezioni, controlli, prove, misurazioni, sostituzioni, adattamenti, riparazioni. Gli interventi di manutenzione si suddividono in:
La documentazione con la descrizione degli interventi di manutenzione comporta i seguenti elementi:
(*1) Ai fini del piano di manutenzione si tiene conto dei risultati della task force dell'ERA in materia di manutenzione dei carri merci (cfr. “Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance” pubblicato sul sito web dell'ERA http://www.era.europa.eu).»;" |
27) |
al punto 4.8, l'espressione «GIC1 e GIC2» è sostituita dall'espressione «GI1 e GI2»; |
28) |
è aggiunto il seguente nuovo punto 4.9: «4.9. Controllo di compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati I parametri del sottosistema “Materiale rotabile — Carri merci” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo di compatibilità con la tratta sono descritti all'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*2) (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5)»;" |
29) |
al punto 5.3.1, la frase «L'organo di rotolamento deve essere progettato per la gamma di applicazioni e l'ambito di utilizzo definiti dai seguenti parametri:» è sostituita dalla seguente frase: «L'organo di rotolamento deve essere progettato per tutte le gamme di applicazioni e le aree d'uso definite dai seguenti parametri:
|
30) |
al punto 5.3.2, la frase «Le sale montate sono progettate e valutate per l'ambito di utilizzo definito da» è sostituita dalle seguenti frasi: «Ai fini della presente STI, le sale montate includono le parti principali che assicurano l'interfaccia meccanica con il binario (ruote ed elementi connessi: ad esempio, asse trasversale, asse delle ruote indipendenti). Le parti accessorie (cuscinetti, boccole e dischi dei freni) sono valutate a livello di sottosistema. Le sale montate sono progettate e valutate per l'area d'uso definita da:
|
31) |
al punto 5.3.3, il trattino «— velocità massima e durata di esercizio, e» è sostituito dai seguenti trattini:
|
32) |
un nuovo punto 5.3.4 ter è aggiunto dopo il punto 5.3.4 bis: «5.3.4 ter. Sistema a scartamento variabile automatico Un componente di interoperabilità “sistema a scartamento variabile automatico” deve essere progettato e valutato per un'area d'uso definita:
Un sistema a scartamento variabile automatico deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.3.6.6; tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità come stabilito al punto 6.1.2.6.»; |
33) |
al punto 6.1.2, tabella 9, una nuova riga 4.2.3.6.6 è aggiunta dopo la riga «4.2.3.6.4 Asse»:
|
34) |
al punto 6.1.2, le seguenti frasi sono aggiunte dopo l'ultima frase: «In caso di “caso specifico” applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3 della presente STI, il corrispondente requisito può essere parte della verifica a livello di componente di interoperabilità solo nel caso in cui il componente resti conforme ai capitoli 4 e 5 della presente STI e il caso specifico non si riferisca a una norma nazionale (requisito supplementare compatibile con la STI principale e pienamente specificato nella STI). In altri casi, la verifica deve essere effettuata a livello di sottosistema; quando una norma nazionale si applica a un componente, lo Stato membro interessato può definire le pertinenti procedure di valutazione della conformità applicabili.»; |
35) |
il punto 6.1.2.1 è sostituito dal seguente: «6.1.2.1. La dimostrazione di conformità relativa al comportamento dinamico in movimento è illustrata nella norma EN 16235:2013. Le unità munite di un organo di rotolamento comprovato quale descritto nel capitolo 6 della norma EN 16235:2013 sono considerate conformi ai pertinenti requisiti, a condizione che gli organi di rotolamento siano utilizzati nella loro area d'uso stabilita. La valutazione della resistenza del telaio dei carrelli si basa sul punto 6.2 della norma EN 13749:2011.»; |
36) |
al punto 6.1.2.2, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, già nella fase di assemblaggio, che non siano presenti anomalie che possono incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche delle parti montate sull'asse. Tale procedura deve comprendere la determinazione dei valori di interferenza e, in caso di sale montate calettate, il corrispondente diagramma di calettamento.»; |
37) |
al punto 6.1.2.5, in quattro casi l'espressione «ERA/TD/2013-02/INT versione 2.0 del XX.XX.2014» è sostituita dall'espressione «ERA/TD/2013-02/INT versione 3.0 del 27.11.2015»; |
38) |
un nuovo punto 6.1.2.6 è aggiunto dopo il punto 6.1.2.5: «6.1.2.6. La procedura di valutazione deve fondarsi su un piano di convalida che considera tutti gli aspetti menzionati ai punti 4.2.3.6.6 e 5.3.4 ter. Il piano di convalida deve essere coerente con l'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.6.6 e definire la valutazione necessaria in tutte le seguenti fasi:
Per quanto riguarda la dimostrazione della conformità al livello di sicurezza richiesto al punto 4.2.3.6.6, devono essere chiaramente documentate le ipotesi considerate per l'analisi di sicurezza relativa all'unità in cui il sistema è destinato a essere integrato e relativa al profilo della missione di detta unità. Il sistema a scartamento variabile automatico può essere sottoposto a una valutazione dell'idoneità all'impiego (modulo CV). Prima di iniziare le prove in esercizio, occorre utilizzare un modulo adatto (CB o CH1) per certificare il progetto del componente di interoperabilità. Le prove in esercizio sono organizzate su richiesta dal fabbricante, il quale deve ottenere l'accordo di un'impresa ferroviaria per contribuire a tale valutazione. Il certificato rilasciato dall'organismo notificato incaricato della valutazione della conformità deve comprendere sia le condizioni di impiego di cui al punto 5.3.4 ter, sia il tipo o i tipi e le condizioni di esercizio del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario per i quali il sistema a scartamento variabile automatico è stato valutato.»; |
39) |
al punto 6.2.2.1, la frase «La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 6 e 7 della norma EN 12663-2: 2010.» è sostituita dalla frase «La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 6 e 7 della norma EN 12663-2:2010 o, in alternativa, del capitolo 9.2 della norma EN 12663-1:2010+A1:2014.»; |
40) |
il punto 6.2.2.2 è sostituito dal seguente: «6.2.2.2. La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 4, 5 e 6.1 della norma EN 14363:2016.»; |
41) |
il punto 6.2.2.3 è sostituito dal seguente: «6.2.2.3.
La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 4, 5 e 7 della norma EN 14363:2016. Per le unità in esercizio sulla rete con scartamento di 1 668 mm, la valutazione del valore stimato per la forza di guida normalizzata al raggio Rm = 350 m secondo la norma EN 14363:2016, punto 7.6.3.2.6, punto (2), è calcolata secondo la seguente formula: Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550 m/Rm – 33) kN. Il valore limite della forza di guida quasi statica Yj,a,qst è di 66 kN. I valori dell'insufficienza di sopraelevazione possono essere adattati allo scartamento di 1 668 mm moltiplicando i corrispondenti valori del parametro 1 435 mm per il seguente fattore di conversione: 1 733/1 500. Nella relazione è registrata la combinazione della conicità equivalente e della velocità più elevate per le quali l'unità soddisfa il criterio di stabilità di cui ai capitoli 4, 5 e 7 della norma EN 14363:2016.»; |
42) |
al punto 6.2.2.4, il seguente nuovo paragrafo è aggiunto alla fine del paragrafo esistente: «È consentito l'uso di altre norme per la dimostrazione di conformità di cui sopra nei casi in cui le norme EN non contemplino la soluzione tecnica proposta; in tal caso l'organismo notificato deve verificare che le norme alternative formino parte integrante di una serie di norme tecnicamente coerente applicabile alla progettazione, alla fabbricazione e alla prova dei cuscinetti. Nella dimostrazione sopra richiesta è possibile fare riferimento esclusivamente alle norme pubblicamente disponibili. Nel caso di cuscinetti fabbricati sulla base di un progetto sviluppato e già utilizzato per immettere prodotti sul mercato prima dell'entrata in vigore delle pertinenti STI applicabili a tali prodotti, il richiedente è autorizzato a non attenersi alla dimostrazione di conformità di cui sopra bensì a fare riferimento alla revisione del progetto e all'esame del tipo eseguiti per precedenti richieste in condizioni analoghe; tale dimostrazione deve essere documentata e si considera che assicuri lo stesso livello di prova dell'esame del tipo conformemente al modulo SB o dell'esame del progetto conformemente al modulo SH1.»; |
43) |
un nuovo punto 6.2.2.4 bis è aggiunto dopo il punto 6.2.2.4: «6.2.2.4 bis. L'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.6.6 ed effettuata a livello di componente di interoperabilità deve essere consolidata a livello di unità; in particolare, le ipotesi formulate conformemente al punto 6.1.2.6 possono dover essere rivedute per tener conto dell'unità e del relativo profilo della missione.»; |
44) |
al punto 6.2.2.5, il trattino «per le unità a carrelli: la figura 18 dell'allegato H della fiche UIC 430-1:2012.» è sostituito dal trattino «per le unità a carrelli: la figura 18 dell'allegato H e le figure 19 e 20 dell'allegato I della fiche UIC 430-1:2012.»; |
45) |
al punto 6.2.2.8.1, la norma «EN 1363-1:1999» è sostituita dalla norma «EN 1363-1:2012»; |
46) |
al punto 6.2.2.8.2, le frasi: «Le prove relative all'infiammabilità e alle caratteristiche di propagazione della fiamma sono effettuate in conformità della norma ISO 5658-2:2006/Am1:2011 per la quale i valori limite sono CFE ≥ 18 kW/m2. Per i materiali e i componenti indicati di seguito i requisiti per la sicurezza antincendio sono considerati conformi alle prescritte proprietà di infiammabilità e propagazione della fiamma:» sono sostituite dalle frasi «Le prove relative all'infiammabilità e alle caratteristiche di propagazione della fiamma sono effettuate in conformità alla norma ISO 5658-2:2006/Am1:2011 per la quale i valori limite sono CFE ≥ 18 kW/m2. Per le parti in gomma dei carrelli, le prove sono effettuate in conformità alla norma ISO 5660-1:2015 per la quale i valori limite sono MARHE ≤ 90 kW/m2, nelle condizioni di prova specificate nel riferimento T03.02 della tabella 6 della norma EN 45545-2:2013+A1: 2015. Per i materiali e i componenti indicati di seguito i requisiti per la sicurezza antincendio sono considerati conformi alle prescritte proprietà di infiammabilità e propagazione della fiamma:
|
47) |
al punto 6.2.2.8.3, la norma «EN 50355:2003» è sostituita dalla norma «EN 50355:2013»; |
48) |
al punto 6.2.2.8.3, la norma «EN 50343:2003» è sostituita dalla norma «EN 50343:2014»; |
49) |
il punto 7.1 è sostituito dal seguente: «7.1. Autorizzazione d'immissione sul mercato La presente STI è applicabile al sottosistema “Materiale rotabile — Carri merci” nell'ambito di applicazione di cui alle sezioni 1.1, 1.2 e 2.1 in caso di immissione sul mercato successiva alla data di applicazione della presente STI. La presente STI è altresì applicabile su base volontaria:
Qualora il richiedente scelga di applicare la presente STI, la corrispondente dichiarazione “CE” di verifica deve essere riconosciuta come tale dagli Stati membri.»; |
50) |
il punto 7.1.2 è sostituito dal seguente: «7.1.2. Riconoscimento reciproco della prima autorizzazione d'immissione sul mercato A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, l'autorizzazione d'immissione sul mercato di un veicolo (quale definito nella presente STI) è rilasciata:
Le lettere b) e c) dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 non rappresentano alcun requisito supplementare. Poiché la compatibilità tecnica del veicolo con la rete è oggetto di norme (STI o norme nazionali), anche tale aspetto è considerato a livello della verifica “CE” Le condizioni per disporre di un'area d'uso non limitata a determinate reti nazionali sono pertanto specificate di seguito come requisiti aggiuntivi che devono essere contemplati nella verifica “CE” del sottosistema “materiale rotabile”. Tali condizioni devono essere considerate complementari ai requisiti di cui al punto 4.2 e devono essere interamente soddisfatte:
|
51) |
il punto 7.2 è sostituito dal seguente: «7.2. Regole generali per l'attuazione 7.2.1. Sostituzione di componenti La presente sezione è relativa alle sostituzioni di componenti, come specificato all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/797. Devono essere prese in considerazione le seguenti categorie:
La tabella 11 indica le possibili permutazioni. Tabella 11 Tabella permutazioni ai fini delle sostituzioni
Il termine “verifica” nella tabella 11 significa che il soggetto responsabile della manutenzione può, sotto la propria responsabilità, sostituire un componente con un altro che utilizza la stessa funzione e presenta come minimo la stessa prestazione in conformità alla STI pertinente, considerando che i componenti di cui trattasi sono:
7.2.2. Modifiche di un'unità esistente o di un tipo di unità esistente 7.2.2.1. Il presente punto 7.2.2 stabilisce i principi che devono essere applicati dalle entità che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura “CE” di verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 12, e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797. Tale procedura è sviluppata ulteriormente nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*3), articoli 13, 15 e 16, e nella decisione 2010/713/CE della Commissione (*4). Il presente punto 7.2.2 si applica in caso di modifiche di un'unità esistente o di un tipo di unità esistente, compreso il rinnovo o la ristrutturazione. Non si applica in caso di modifiche:
Il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo deve fornire all'entità che gestisce le modifiche, a condizioni ragionevoli, le informazioni necessarie per valutare le modifiche. 7.2.2.2. Le parti e i parametri di base dell'unità che non sono interessati dalla modifica o dalle modifiche sono esentati dalla valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni della presente STI. Fatto salvo il punto 7.2.2.3, la conformità ai requisiti della presente STI o della STI “Rumore” [regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (*5), cfr. punto 7.2 di detta STI] è necessaria solo per i parametri di base della presente STI che possono essere interessati dalla modifica o dalle modifiche. A norma degli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e della decisione 2010/713/UE della Commissione e mediante applicazione dei moduli SB, SD/SF o SH1 per la verifica «CE» e, se del caso, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'entità che gestisce le modifiche deve informare l'organismo notificato di tutte le modifiche che incidono sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti che richiedono nuove verifiche da parte di un organismo notificato. Queste informazioni devono essere fornite dall'entità che gestisce le modifiche con i corrispondenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa all'esistente certificato di esame «CE» del tipo o del progetto. Fatto salvo il giudizio sulla sicurezza globale prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, in caso di modifiche che richiedono una nuova valutazione dei requisiti di sicurezza di cui al punto 4.2.4.2 per il sistema di frenatura, è necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Le strategie di migrazione nazionali relative all'attuazione di altre STI (ad esempio le STI relative agli impianti fissi) devono essere prese in considerazione all'atto della definizione del grado in cui devono essere applicate le STI relative al materiale rotabile. Le caratteristiche essenziali di progettazione del materiale rotabile sono definite nella tabella 11 bis. Sulla base di tale tabella e del giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, le modifiche sono classificate come segue:
Il superamento o no delle soglie di cui sopra da parte delle modifiche è determinato con riferimento ai valori dei parametri al momento dell'ultima autorizzazione del materiale rotabile o del tipo di materiale rotabile. Si considera che le modifiche non indicate nel precedente paragrafo non abbiano alcuna incidenza sulle caratteristiche essenziali di progettazione: esse saranno classificate come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, a meno che il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 non imponga la loro classificazione come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d). Il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 deve riguardare tutte le modifiche dei parametri di base della tabella 1 in relazione a tutti i requisiti essenziali, in particolare i requisiti «Sicurezza» e «Compatibilità tecnica». Fatto salvo il punto 7.2.2.3, tutte le modifiche devono rimanere conformi alle STI applicabili indipendentemente dalla loro classificazione. La sostituzione di un intero elemento all'interno di una composizione di elementi permanentemente connessi dopo un grave danno non rende necessaria una valutazione della conformità in relazione alla presente STI purché l'elemento sia identico a quello da esso sostituito. Tale elemento deve essere tracciabile e certificato in conformità a qualsiasi norma nazionale o internazionale, o a qualsiasi codice di buona pratica ampiamente riconosciuto nel settore ferroviario. Tabella 11 bis Caratteristiche essenziali di progettazione relative ai parametri di base di cui alla STI WAG
Per stabilire il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, l'organismo notificato scelto dall'entità che gestisce le modifiche può fare riferimento:
In ogni caso, l'entità che gestisce le modifiche deve accertarsi che la documentazione tecnica relativa al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto sia aggiornata di conseguenza. Alla documentazione tecnica aggiornata, correlata al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, è fatto riferimento nel fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica rilasciata dall'entità che gestisce le modifiche per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato. 7.2.2.3. Le seguenti norme si applicano, in aggiunta al punto 7.1.2.2, alle unità esistenti che hanno ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015, se l'ambito della modifica ha un'incidenza sui parametri di base non oggetto della dichiarazione «CE». La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro di base è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l'entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato. L'entità che gestisce le modifiche deve giustificare in questo caso le ragioni per cui la prestazione definita dalla STI non era soddisfatta, tenendo conto delle strategie di migrazione di altre STI, come stabilito al punto 7.2.2.2. La giustificazione deve essere inclusa nell'eventuale fascicolo tecnico o nella documentazione tecnica originale dell'unità. La norma specifica di cui al paragrafo precedente non si applica alle modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), ed elencate nella tabella 11 ter. Per tali modifiche, la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria. Tabella 11 ter Modifiche dei parametri di base per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame 'CE' del tipo o del progetto
7.2.3. Norme relative ai certificati di esame «CE» del tipo o del progetto 7.2.3.1 Questo punto riguarda un tipo di materiale rotabile (tipo di unità nel contesto della presente STI), quale definito dall'articolo 2, paragrafo 26, della direttiva (UE) 2016/797, che è oggetto di una procedura di verifica «CE» del tipo o del progetto, conformemente al punto 6.2 della presente STI. Esso si applica anche alla procedura di verifica «CE» del tipo o del progetto conformemente alla STI «Rumore», la quale fa riferimento alla presente STI per il proprio ambito di applicazione relativo alle unità di trasporto merci. La base per la valutazione ai sensi della STI per un esame «CE» del tipo o del progetto è definita nelle colonne «Revisione del progetto» e «Prova sul tipo» dell'appendice F della presente STI e dell'appendice C della STI «Rumore». 7.2.3.1.1. La fase A inizia con la nomina da parte del richiedente di un organismo notificato, responsabile della verifica «CE», e termina con il rilascio del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto. La base per la valutazione di un tipo ai sensi della STI è definita per un periodo di fase A che dura al massimo quattro anni. Durante il periodo di fase A, la base per la valutazione della verifica «CE» da parte dell'organismo notificato non cambierà. Se durante la fase A entra in vigore una revisione della presente STI o della STI «Rumore», l'uso della versione o delle versioni rivedute è consentito (ma non obbligatorio), sia in toto sia per particolari sezioni, salva esplicita indicazione contraria nella revisione di tali STI. In caso di un'applicazione circoscritta a particolari sezioni, il richiedente deve giustificare e documentare che i requisiti applicabili rimangono coerenti e ciò deve essere approvato dall'organismo notificato. 7.2.3.1.2. Il periodo della fase B è il periodo di validità del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto dopo che è stato rilasciato dall'organismo notificato. Durante questo periodo le unità possono ottenere il certificato «CE» sulla base della conformità al tipo. Il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto della verifica «CE» per il sottosistema è valido per dieci anni (durata della fase B) dalla data del rilascio, anche nel caso in cui entri in vigore una revisione della presente STI o della STI «Rumore», salva esplicita indicazione contraria nella revisione di tali STI. Durante questo periodo di validità è consentita l'immissione sul mercato di nuovo materiale rotabile dello stesso tipo, sulla base di una dichiarazione «CE» di verifica che fa riferimento al certificato di verifica del tipo. Alla documentazione tecnica aggiornata, correlata al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, è fatto riferimento nel fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica rilasciata dal richiedente per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato. 7.2.3.2. Questo punto riguarda i componenti di interoperabilità che sono soggetti a esame «CE» del tipo (modulo CB), esame «CE» del progetto (modulo CH1) o dell'idoneità all'impiego (modulo CV) conformemente al punto 6.1 della presente STI. Il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto o di idoneità all'impiego è valido per un periodo di dieci anni. In questo lasso di tempo è consentita la messa in servizio di nuovi componenti dello stesso tipo, senza l'obbligo di effettuare una nuova valutazione del tipo, salva esplicita indicazione contraria nella revisione della presente STI. Entro la fine del periodo decennale, il componente deve essere valutato rispetto alla più recente versione della presente STI in vigore in quel momento, in relazione ai requisiti che sono stati modificati o che sono stati introdotti ex novo rispetto al certificato originale. (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66)." (*4) Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1)." (*5) Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;" |
52) |
al punto 7.2.2.2, una nuova nota a piè di pagina «(1) GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421.» è aggiunta nella stessa pagina in cui compare il testo «regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (1)»; |
53) |
il punto 7.3.1 è sostituito dal seguente: «I casi specifici, quali elencati al punto 7.3.2, sono classificati come
Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T, nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE. I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta. Nell'ipotesi di un caso specifico applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3 della presente STI, la valutazione della conformità deve essere effettuata conformemente al punto 6.1.2.»; |
54) |
un nuovo punto 7.3.2.1 bis è aggiunto dopo il punto 7.3.2.1: «7.3.2.1 bis
(“P”) Il profilo di riferimento per la parte superiore e inferiore dell'unità può essere stabilito in conformità alle norme tecniche nazionali notificate a tale scopo. Questo caso specifico non impedisce l'accesso al materiale rotabile conforme alla STI a condizione che esso sia compatibile anche con una sagoma IRL (sistema con scartamento di 1 600 mm).»; |
55) |
al punto 7.3.2.2, è soppresso il testo seguente: «b) (“P”) Le unità destinate a operare sulla rete ferroviaria portoghese devono essere conformi con le zone target e proibite di cui alla tabella 13. Tabella 13 Zone obiettivo e proibite per le unità destinate a operare in Portogallo
|
56) |
al punto 7.3.2.3, l'espressione «al punto 4.1.3.4.1 della norma EN 14363:2005» è sostituita dall'espressione «al punto 6.1.5.3.1 della norma EN 14363:2016»; |
57) |
al punto 7.3.2.3, alla fine del paragrafo è aggiunta la frase seguente: «Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»; |
58) |
il punto 7.3.2.4 « » è sostituito dal seguente:« (“P”) La condizione di base per l'impiego del metodo di misurazione semplificato di cui al punto 7.2.2 della norma EN 14363:2016 dovrebbe essere estesa alle forze statiche verticali nominali delle sale montate (PF0) fino a 250 kN. Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali che modificano la norma EN 14363:2016 e che sono state notificate ai fini del comportamento dinamico in movimento. Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.
(“P”) Per motivi di compatibilità tecnica con la rete con scartamento di 1 600 mm esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali notificate ai fini della valutazione del comportamento dinamico in movimento. Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»; |
59) |
il punto 7.3.2.5 « » è sostituito dal seguente:«7.3.2.5.
(“P”) Nel caso delle unità destinate a operare esclusivamente sulla rete ferroviaria della Gran Bretagna, le caratteristiche delle sale montate, delle ruote e degli assi possono essere conformi alle norme tecniche nazionali notificate a tale scopo. Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»; |
60) |
il punto 7.3.2.6 « » è soppresso; |
61) |
il numero del punto 7.3.2.7 è modificato in 7.3.2.6; il testo del punto è sostituito dal seguente:
(“P”) I dispositivi di attacco per i segnali di coda su unità destinate a operare esclusivamente in operazioni di traffico su reti con scartamento di 1 600 mm sono conformi alle norme nazionali notificate a tal fine. Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»; |
62) |
è aggiunto il punto 7.3.2.7: «7.3.2.7.
(“P”) Qualsiasi modifica di un ingombro del veicolo quale definito nelle norme tecniche nazionali notificate per il processo di definizione della sagoma (per esempio, come descritto nella norma RIS-2773-RST) sarà classificata come modifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e non sarà classificata come modifica di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»; |
63) |
è aggiunto il seguente nuovo punto 7.6: «7.6. Aspetti che devono essere considerati nel processo di revisione o in altre attività dell'Agenzia Grazie all'analisi eseguita durante il processo di elaborazione della presente STI sono stati individuati aspetti particolari che possono interessare il futuro sviluppo del sistema ferroviario dell'UE. Tali aspetti sono descritti qui di seguito. 7.6.1. Norme per l'estensione dell'area d'uso per il materiale rotabile in uso non oggetto di una dichiarazione “CE” di verifica A norma dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, per poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione esistente i veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata anteriormente al 15 giugno 2016 devono ottenere un'autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797. Tali veicoli devono pertanto essere conformi alla presente STI o beneficiare di una non applicazione della presente STI a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. Al fine di agevolare la libera circolazione dei veicoli, devono essere elaborate disposizioni per stabilire quale livello di flessibilità potrebbe essere concesso a tali veicoli nonché ai veicoli che non sono stati sottoposti ad autorizzazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti della STI pur rispettando i requisiti essenziali, mantenendo il livello di sicurezza appropriato e, se ragionevolmente fattibile, migliorando tale livello di sicurezza.»; |
64) |
nell'appendice A, l'intero testo è sostituito dall'espressione «Non utilizzata»; |
65) |
nell'appendice C, punto C.1. «Sistema di accoppiamento manuale», il trattino «Lo spazio libero per il gancio di trazione deve essere conforme alle disposizioni del capitolo 2 del documento tecnico dell'ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu).» è sostituito dal trattino «Lo spazio libero per il gancio di trazione deve essere conforme alle disposizioni del punto 6.3.2 della norma EN 16116-2:2013.»; |
66) |
nell'appendice C, punto C.1. «Sistema di accoppiamento manuale», il trattino «Lo spazio per le operazioni del personale di manovra deve essere conforme alle disposizioni del capitolo 3 del documento tecnico dell'ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18 gennaio 2013, pubblicato sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu).» è sostituito dal trattino «Lo spazio per le operazioni del personale di manovra deve essere conforme alle disposizioni del punto 6.2.1 della norma EN 16116-2:2013. Per i sistemi di accoppiamento manuale dotati di respingenti da 550 mm il calcolo dello spazio libero può essere effettuato considerando che i componenti degli organi di accoppiamento sono posizionati centralmente di lato (D = 0 mm, come definito nell'allegato A della norma EN 16116-2:2013).»; |
67) |
nell'appendice C, il punto C.2 «Montatoi, maniglie e mancorrenti UIC» è sostituito dal seguente: «2. Montatoi, maniglie e mancorrenti UIC L'unità deve essere munita di montatoi, maniglie e mancorrenti conformi alle disposizioni dei capitoli 4 e 5 della norma EN 16116-2:2013, con zone libere conformemente al punto 6.2.2 della norma EN 16116-2:2013.»; |
68) |
nell'appendice C, al punto C.5 «Marcatura delle unità», il testo seguente è soppresso: «Laddove applicabile devono essere presenti le marcature di cui alla norma EN 15877-1:2012. Le marcature elencate di seguito sono sempre applicabili:
|
69) |
nell'appendice C, punto C.6 «Sagoma G1», il termine «GIC1» è sostituito dal termine «GI1»; |
70) |
nell'appendice C, punto C.8 «Prove relative agli sforzi longitudinali di compressione», la norma «EN 15839:2012» è sostituita dalla norma «EN 15839:2012+A1:2015»; |
71) |
nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», lettere c) ed e), la norma «UIC 540:2006» è sostituita dalla norma «UIC 540:2014»; |
72) |
nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», la lettera «i) il semiaccoppiamento pneumatico:» è sostituita dalla lettera «i) il semiaccoppiamento pneumatico e il relativo tubo:»; |
73) |
nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», la lettera «k) i portaceppi devono essere conformi al documento UIC 542:2010;» è sostituita dalla lettera «k) i portaceppi devono essere conformi alla norma UIC 542:2015;»; |
74) |
nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», la lettera m) è sostituita dalla seguente:
|
75) |
nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», tabella C.3, alla riga «modalità di frenatura «G», la norma «UIC 544-1:2013» è sostituita dalla norma «UIC 544-1:2014»; |
76) |
nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», tabella C.3, nella nota a piè di pagina (1), l'espressione «EN 14531-1:2005 sezione 5.11» è sostituita dall'espressione «EN 14531-1:2015, sezione 4»; |
77) |
nell'appendice C, il punto C.11 «Intervalli di temperatura per serbatoi dell'aria, tubi e lubrificanti» è sostituito dal seguente: «11. Intervalli di temperatura per serbatoi dell'aria, tubi e lubrificanti I requisiti elencati di seguito sono considerati conformi a qualsiasi intervallo di temperatura di cui al punto 4.2.5:
Il requisito elencato di seguito è considerato conforme all'intervallo T1 di cui al punto 4.2.5:
|
78) |
nell'appendice C, il punto C.12 «Saldatura» è sostituito dal seguente: «Le saldature devono essere effettuate conformemente alle norme EN 15085-1:2007+A1:2013, EN 15085-2:2007, EN 15085-3:2007, EN 15085-4:2007 e EN 15085-5:2007.»; |
79) |
nell'appendice C, punto C.16 «Ganci di traino», alla fine del primo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: «Sono consentite soluzioni tecniche alternative purché siano rispettate le condizioni da 1.4.2 a 1.4.9 della norma UIC 535-2:2006. Se la soluzione alternativa è un guida cavo, esso deve inoltre avere un diametro minimo di 85 mm.»; |
80) |
nell'appendice C, è aggiunto il seguente nuovo punto C.19: «19. Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti Deve essere possibile monitorare le condizioni dei cuscinetti dell'unità mediante un'attrezzatura di rilevamento di terra.»; |
81) |
l'appendice D è così modificata: «Appendice D Norme o documenti normativi obbligatori menzionati nella presente STI
Norme o documenti di cui alle condizioni supplementari facoltative dell'appendice C:
|
82) |
nell'appendice E, il paragrafo «Le lampade devono generare una superficie luminosa di almeno 170 mm di diametro. Il sistema riflettore deve essere progettato per fornire un'intensità luminosa di almeno 15 candele di luce rossa lungo l'asse della superficie di illuminazione per un angolo di apertura di 15° in orizzontale e 5° in verticale. L'intensità deve essere almeno pari a 7,5 candele di luce rossa.» è sostituito dal paragrafo «Il fanale di coda deve essere progettato per fornire un'intensità luminosa conforme alla tabella 8 della norma EN 15153-1:2013+A1:2016.»; |
83) |
nell'appendice E, la norma «EN 15153-1:2013» è sostituita dalla norma «EN 15153-1:2013+A1:2016»; |
84) |
nell'appendice F, tabella F.1, la riga «Sale montate a scartamento variabile» è sostituita dalla seguente:
|
(*1) Ai fini del piano di manutenzione si tiene conto dei risultati della task force dell'ERA in materia di manutenzione dei carri merci (cfr. “Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance” pubblicato sul sito web dell'ERA http://www.era.europa.eu).»;
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5)»;
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).
(*4) Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).
(*5) Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;»
(1) La modifica delle caratteristiche di carico non deve essere riesaminata in esercizio (carico/scarico del carro).
(2) Il materiale rotabile che soddisfa una delle condizioni seguenti è considerato compatibile con tutte le inclinazioni della rotaia:
— |
materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2016; |
— |
materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che non vi è alcuna limitazione a una sola inclinazione della rotaia; |
— |
veicoli valutati in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che vi è una limitazione a una sola inclinazione della rotaia e una nuova valutazione delle condizioni di prova del contatto ruota-rotaia basate su profili reali di ruota e rotaia e sullo scartamento misurato dimostra la conformità ai requisiti sulle condizioni del contatto ruota-rotaia della norma EN 14363:2016. |
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione è così modificato:
1) |
il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Ambito di applicazione tecnico La presente specifica tecnica di interoperabilità (STI) riguarda il sottosistema “infrastruttura” e parte del sottosistema “manutenzione” del sistema ferroviario dell'Unione conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797. I sottosistemi “infrastruttura” e “manutenzione” sono definiti rispettivamente ai punti 2.1 e 2.8 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. L'ambito di applicazione tecnico della presente STI è ulteriormente definito all'articolo 2, paragrafi 1, 5 e 6, del presente regolamento.»; |
2) |
al punto 1.3, il punto (1) è sostituito dal seguente:
|
3) |
il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1. Definizione del sottosistema “infrastruttura” La presente STI riguarda:
Gli elementi del sottosistema “infrastruttura” sono descritti al punto 2.1. dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. Gli elementi del sottosistema “manutenzione” sono descritti al punto 2.8 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. Il campo di applicazione della presente STI include pertanto i seguenti aspetti del sottosistema “infrastruttura”:
Ulteriori informazioni sono elencate al punto 4.2.2 della presente STI.»; |
4) |
al punto 2.5, il riferimento alla «direttiva 2004/49/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/798»; |
5) |
nella sezione 3, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
6) |
nella sezione 3, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Parametri fondamentali del sottosistema “infrastruttura” corrispondenti ai requisiti essenziali
|
7) |
al punto 4.1, punto 1), il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
8) |
al punto 4.1, il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
9) |
il titolo del punto 4.2 è sostituito dal seguente: «4.2. Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema“infrastruttura”»; |
10) |
al punto 4.2.1, i punti da 1) a 3) sono sostituiti dai seguenti:
|
11) |
al punto 4.2.1, punto 7), la nota (*) della tabella 3 è sostituita dalla seguente:
|
12) |
al punto 4.2.1, il punto 10) è sostituito dal seguente:
|
13) |
al punto 4.2.2.1, lettera H, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
al punto 4.2.2.1, alla lettera K si aggiunge la lettera seguente:
|
15) |
al punto 4.2.4.2, il punto 5) è sostituito dal seguente:
|
16) |
al punto 4.2.4.4, il punto 4) è sostituito dal seguente:
|
17) |
al punto 4.2.4.5, il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
18) |
al punto 4.2.4.6, la figura 1 è sostituita dalla seguente: «Figura 1 Profilo del fungo della rotaia 1:∞ to 1:16 1 spigolo superiore della rotaia 2 punto di tangenza 3 inclinazione laterale 4 asse verticale del fungo della rotaia 5 interno del fungo della rotaia » |
19) |
al punto 4.2.4.7.1, il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
20) |
al punto 4.2.6.2.2, il punto 2) è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;" |
21) |
al punto 4.2.7.1.1, la tabella 11 è sostituita dalla seguente: «Tabella 11 Fattore alfa (α) per la progettazione di strutture nuove
|
22) |
il punto 4.2.10.3 è sostituito dal seguente: «4.2.10.3
|
23) |
il punto 4.2.12.2 è sostituito dal seguente: «4.2.12.2 Gli impianti fissi per lo scarico dei servizi igienici devono essere compatibili con le caratteristiche del sistema di servizi igienici a ritenuta di cui alla STI LOC & PAS.»; |
24) |
al punto 4.2.12.4, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
25) |
il punto 4.2.12.5 è sostituito dal seguente: «4.2.12.5 Gli impianti per il rifornimento di carburante devono essere compatibili con le caratteristiche del circuito del carburante di cui alla STI LOC & PAS.»; |
26) |
il punto 4.2.12.6 è sostituito dal seguente: «4.2.12.6 Ove presente, l'alimentazione elettrica di terra deve essere effettuata utilizzando uno o più dei sistemi di alimentazione elettrica specificati nella STI LOC & PAS.»; |
27) |
al punto 4.3.1, la tabella 15 è sostituita dalla seguente: «Tabella 15 Interfacce con il sottosistema 'Materiale rotabile', STI 'Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri
|
28) |
al punto 4.3.1, la tabella 16 è sostituita dalla seguente: «Tabella 16 Interfacce con il sottosistema “Materiale rotabile”, STI “Carri merci”
|
29) |
al punto 4.3.4, la tabella 19 è sostituita dalla seguente: «Tabella 19 Interfacce con il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico”
|
30) |
al punto 4.4, punto 1), l'espressione «articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE e indicato nell'allegato VI (punto I.2.4) della stessa» è sostituita dall'espressione «articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e indicato nell'allegato IV, punto 2.4 della stessa»; |
31) |
il punto 4.5.2 è sostituito dal seguente: «4.5.2. Piano di manutenzione Il gestore dell'infrastruttura deve disporre di un piano di manutenzione che prevede i punti di cui al punto 4.5.1 così come almeno i seguenti elementi:
|
32) |
al punto 4.7, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
33) |
al punto 5.3.2, punto 2), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
34) |
il punto 6.1.4.1 è sostituito dal seguente: «6.1.4.1.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati “CE” per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure “CE” di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).»;" |
35) |
al punto 6.2.1, punto 1), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797»; |
36) |
al punto 6.2.1, il punto 6) è sostituito dal seguente:
|
37) |
al punto 6.2.4, dopo il punto 6.2.4.14, è aggiunto il punto seguente: «6.2.4.15. La valutazione dei requisiti di cui al punto 4.2.6.2.2, punto 2), non è necessaria.»; |
38) |
al punto 6.4, il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
39) |
al punto 6.5.2, punto 2), il riferimento all'«articolo 17 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797»; |
40) |
il primo paragrafo del punto 7, precedente il punto 7.1, è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri mettono a punto un piano per l'attuazione della presente STI tenendo conto della coerenza dell'intero sistema ferroviario dell'Unione europea. Tale piano comprende tutti i progetti riguardanti un nuovo sottosistema “infrastruttura”, il suo rinnovo e la sua ristrutturazione, in linea con le disposizioni dei successivi punti da 7.1 a 7.7.»; |
41) |
il punto 7.3.1 è sostituito dal seguente: «7.3.1. Ristrutturazione o rinnovo di una linea
|
42) |
il punto 7.3.2 è soppresso; |
43) |
al punto 7.3.3, il punto 4) è sostituito dal seguente:
|
44) |
il punto 7.6 è sostituito dal seguente: «7.6. Controllo della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati La procedura applicata e i parametri del sottosistema “infrastruttura” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo della compatibilità con la tratta sono descritti al punto 4.2.2.5 e all'appendice D1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2019/773 (*3). (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;" |
45) |
al punto 7.7, dopo la lettera b) e prima del punto 7.7.1, è aggiunto il seguente paragrafo: «Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE. I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta.»; |
46) |
al punto 7.7.2.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Per altezze dei marciapiedi di 550 mm e 760 mm il valore convenzionale bq0 della distanza del marciapiede è calcolato applicando le seguenti formule:»; |
47) |
(non riguarda la versione italiana)»; |
48) |
al punto 7.7.11.1, il punto 2) è soppresso; |
49) |
il punto 7.7.13.5 è sostituito dal seguente: «7.7.13.5. Casi P Per lo scartamento nominale da 1 668 mm, in caso di marciapiedi nuovi o ristrutturati, è ammessa un'altezza nominale del marciapiede di 685 mm (uso generale) e 900 mm (traffico urbano e suburbano) al di sopra della superficie di rotolamento per raggi superiori rispettivamente a 300 m o a 350 m.»; |
50) |
nell'appendice A, la tabella 36 è sostituita dalla seguente: «Tabella 36 Valutazione dei componenti di interoperabilità ai fini della dichiarazione “CE” di conformità
|
51) |
all'appendice B, nella tabella 37, la riga relativa alla «Resistenza longitudinale del binario» è sostituita dalla seguente:
|
52) |
nell'appendice C.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
53) |
L'appendice E è così modificata:
|
54) |
l'appendice F è così modificata:
|
55) |
all'appendice K, il quarto paragrafo, immediatamente precedente la tabella 45, è soppresso; |
56) |
l'appendice L è soppressa; |
57) |
all'appendice P, punto P.3, il secondo paragrafo è modificato dal seguente (caratteri normali): «Il raggio di curvatura verticale Rv è limitato a 500 m. Le altezze non superiori a 80 mm sono considerate pari a zero in presenza di un raggio Rv compreso tra 500 m e 625 m.»; |
58) |
nell'appendice Q, la tabella 47 è sostituita dalla seguente: «Tabella 47 Norme tecniche nazionali notificate relative ai casi specifici UK-GB
|
59) |
l'appendice R è sostituita dalla seguente: «Appendice R Elenco dei punti in sospeso
|
60) |
nell'appendice S, la tabella 48 è sostituita dalla seguente: «Tabella 48 Termini
|
61) |
nella tabella 49 dell'appendice T, il Numero indice 4 è sostituito dal seguente:
|
62) |
nella tabella 49 dell'appendice T, il Numero indice 9 è sostituito dal seguente:
|
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati “CE” per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure “CE” di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).»;
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;”
ALLEGATO III
L'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:
1) |
il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Ambito di applicazione tecnico La presente STI riguarda il sottosistema “Energia” e parte del sottosistema “Manutenzione” del sistema ferroviario dell'Unione a norma dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797. I sottosistemi “Energia” e “Manutenzione” sono definiti rispettivamente ai punti 2.2 e 2.8 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. L'ambito di applicazione tecnico della presente STI è definito ulteriormente all'articolo 2 del presente regolamento.»; |
2) |
al punto 1.3, i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
al punto 2.1, punto 3), al punto 3 e al punto 4.1, punto 1), i riferimenti alla «direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti dai riferimenti alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
4) |
al punto 4.2.11, il punto 4) è sostituito dal seguente:
|
5) |
al punto 4.4, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
6) |
al punto 5.1, punto 1), il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
7) |
il punto 6.2.1 è così modificato:
|
8) |
al punto 6.3.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
al punto 7, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri redigono un piano per l'attuazione della presente STI tenendo conto della coerenza dell'intero sistema ferroviario dell'Unione europea. Tale piano comprende tutti i progetti riguardanti un nuovo sottosistema “Energia”, il suo rinnovo e la sua ristrutturazione, in linea con le disposizioni dei successivi punti da 7.1 a 7.4.»; |
10) |
al punto 7.2.1, il punto 3) è soppresso; |
11) |
al punto 7.3.1, l'introduzione è così modificata: «7.3.1 Introduzione Qualora la presente STI si applichi alle linee esistenti, e fatto salvo il punto 7.4 (casi specifici), sono presi in considerazione i seguenti elementi:
|
12) |
al punto 7.3.2, il punto 2) è soppresso; |
13) |
è aggiunto il nuovo punto 7.3.5: «7.3.5. Controllo della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati La procedura applicata e i parametri del sottosistema “Energia” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo della compatibilità con la tratta sono descritti al punto 4.2.2.5 e all'appendice D1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*1). (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;" |
14) |
il punto 7.4.1 è sostituito dal seguente: «7.4.1. Indicazioni generali
Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE. I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta.». |
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;”
ALLEGATO IV
L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:
1) |
il punto 1.1 è così modificato:
|
2) |
i punti 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti: «1.2. Ambito di applicazione geografico L'ambito di applicazione geografico della presente STI è il sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.»; «1.3. Contenuto della presente STI Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2016/797, la presente STI:
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, le disposizioni per i casi specifici sono indicate nel capitolo 7.»; |
3) |
al punto 2.1, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
4) |
al punto 2.2, il riferimento all'«articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2016/797»; |
5) |
il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente: «2.2.2. Materiale rotabile Le definizioni riportate di seguito sono classificate in tre gruppi, come indicato nell'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797.
|
6) |
il punto 2.3.1. è sostituito dal seguente: «2.3.1. Tipi di materiale rotabile L'ambito di applicazione della presente STI relativa al materiale rotabile, classificato in tre gruppi come specificato all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797, si articola come segue:
|
7) |
nel capitolo 3, il riferimento all'«allegato III della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«allegato III della direttiva (UE) 2016/797»; |
8) |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1 Elementi del sottosistema “materiale rotabile” corrispondenti ai requisiti essenziali La tabella che segue riporta i requisiti essenziali, definiti e numerati nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797, che sono presi in conto dalle specifiche di cui al capitolo 4 della presente STI. Elementi del materiale rotabile corrispondenti ai requisiti essenziali Nota: sono elencati solo i punti del punto 4.2 che contemplano requisiti.
|
9) |
al punto 4.1, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
10) |
al punto 4.2.1.1, il riferimento all'«articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797»; |
11) |
il punto 4.2.1.2 è così modificato:
|
12) |
al punto 4.2.2.2.3, il punto B-2 è sostituito dal seguente: «B-2) Compatibilità tra unità Alle unità dotate di un sistema di accoppiamento manuale del tipo UIC (quale definito al punto 5.3.2) e di un sistema frenante pneumatico compatibile col tipo UIC (quale definito al punto 4.2.4.3) si applicano i seguenti requisiti.
|
13) |
al punto 4.2.2.5, i punti da 5) a 9) sono sostituiti dai seguenti:
|
14) |
al punto 4.2.2.10, punto 1), il riferimento al «punto 2.1» è sostituito dal riferimento al «punto 4.5»; |
15) |
al punto 4.2.3.3.2.2, un nuovo punto 2 bis) è aggiunto dopo il punto 2):
|
16) |
al punto 4.2.3.3.2.2, il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
17) |
al punto 4.2.3.4.2, il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
18) |
al punto 4.2.3.4.2, il punto 5) è sostituito dal seguente:
|
19) |
al punto 4.2.3.4.2.1, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
20) |
al punto 4.2.3.4.2.2, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
21) |
il punto 4.2.3.5.2.3 è soppresso; |
22) |
un nuovo punto 4.2.3.5.3 è aggiunto dopo il punto 4.2.3.5.2.2: «4.2.3.5.3.
|
23) |
il punto 4.2.4.8.2 è sostituito dal seguente: «4.2.4.8.2.
|
24) |
il punto 4.2.4.8.3 è sostituito dal seguente: «4.2.4.8.3.
|
25) |
al punto 4.2.6.2, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
26) |
il punto 4.2.6.2.1 è sostituito dal seguente: «4.2.6.2.1.
|
27) |
il punto 4.2.6.2.2 è così modificato:
|
28) |
il punto 4.2.6.2.5 è sostituito dal seguente: «4.2.6.2.5 Effetto aerodinamico su binari con ballast
|
29) |
al punto 4.2.7.1, il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
30) |
al punto 4.2.8.2.9.1.1, un nuovo punto 5) è aggiunto dopo il punto 4):
|
31) |
al punto 4.2.8.2.9.2, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
32) |
al punto 4.2.8.2.9.2, un nuovo punto 2 bis) è aggiunto dopo il punto 2):
|
33) |
il numero del punto 4.2.8.2.9.3 è modificato in 4.2.8.2.9.3 bis; |
34) |
un nuovo punto 4.2.8.2.9.3 è aggiunto dopo il punto 4.2.8.2.9.2.3: «4.2.8.2.9.3 Geometria dell'archetto del pantografo tipo 1 800 mm
|
35) |
al punto 4.2.11.6, il punto 4) è sostituito dal seguente:
|
36) |
al punto 4.2.12.1, il riferimento al «punto 2.4 dell'allegato VI della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento al «punto 2.4, lettera a), dell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797»; |
37) |
al punto 4.2.12.1, i punti 2) e 3) sono sostituiti da:
|
38) |
al punto 4.2.12.1, un nuovo punto 3) è aggiunto dopo il punto 2):
(*1) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;" |
39) |
al punto 4.2.12.1, il punto 4) è sostituito dai seguenti:
|
40) |
al punto 4.2.12.2, un nuovo punto 3 bis) è aggiunto dopo il punto 3):
|
41) |
al punto 4.2.12.2, un nuovo punto 9 bis) è aggiunto dopo il punto 9):
|
42) |
al punto 4.2.12.3, il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
43) |
al punto 4.2.12.3, il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
44) |
al punto 4.2.12.3.1, un nuovo punto (1 bis) è aggiunto dopo il punto 1):
|
45) |
al punto 4.2.12.3.2, un nuovo punto 6 bis) è aggiunto dopo il punto 6):
|
46) |
al punto 4.2.12.4, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
47) |
al punto 4.2.12.4, un nuovo punto 3 bis) è aggiunto dopo il punto 3):
|
48) |
al punto 4.3.2, la tabella 7 è sostituita dalla seguente: «Tabella 7 Interfaccia con il sottosistema “infrastruttura”
|
49) |
al punto 4.4, un nuovo punto 3 bis) è aggiunto dopo il punto 3):
|
50) |
il punto 4.5 è sostituito dal seguente: «4.5. Norme relative alla manutenzione
|
51) |
al punto 4.7, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
52) |
al punto 4.8, il riferimento all'«articolo 34, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 48, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797»; |
53) |
un nuovo punto 4.9 è aggiunto dopo il punto 4.8, punto 3): «4.9. Controllo di compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati I parametri del sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo di compatibilità con la tratta sono descritti nell'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*2). (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;" |
54) |
al punto 5.1, il riferimento all'«articolo 2, lettera f), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797»; |
55) |
il seguente nuovo punto 5.3.4 bis è aggiunto dopo il punto 5.3.4: «5.3.4 bis. Sistemi a scartamento variabile automatico
|
56) |
al punto 6.1.1, l'espressione «all'articolo 13, paragrafo 1, e all'allegato IV della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797»; |
57) |
al punto 6.1.1, un nuovo punto 3) è aggiunto dopo il punto 2):
|
58) |
al punto 6.1.2, nella seconda tabella, una nuova riga è aggiunta sotto la riga «5.3.4 Ruota»:
|
59) |
un nuovo punto 6.1.3.1 bis è aggiunto dopo il punto 6.1.3.1, punto 8): «6.1.3.1 bis.
|
60) |
al punto 6.1.6, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
61) |
al punto 6.2.1, l'espressione «all'articolo 18 e nell'allegato VI della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «all'articolo 15 e nell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797»; |
62) |
al punto 6.2.3.3, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
63) |
il punto 6.2.3.4 è sostituito dal seguente: «6.2.3.4.
I parametri descritti ai punti 4.2.3.4.2.1 e 4.2.3.4.2.2 sono valutati sulla base dei criteri definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 84.»; |
64) |
al punto 6.2.3.5, il punto 3) è sostituito dal seguente:
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).»;" |
65) |
al punto 6.2.3.6, punto 1), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «La valutazione della conicità equivalente è riportata nel documento tecnico di cui all'appendice J-1, indice 107.»; |
66) |
un nuovo punto 6.2.3.7 bis è aggiunto dopo il punto 6.2.3.7: «6.2.3.7 bis.
|
67) |
il punto 6.2.3.13 è sostituito dal seguente: «6.2.3.13.
|
68) |
il punto 6.2.3.14 è sostituito dal seguente: «6.2.3.14.
|
69) |
al punto 6.2.6, il riferimento all'«articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797»; |
70) |
un nuovo punto 6.2.7 bis è aggiunto dopo il punto 6.2.7: «6.2.7 bis. Ulteriori requisiti facoltativi per le unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali
|
71) |
al punto 6.3.2, il riferimento all'«articolo 17 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797»; |
72) |
al punto 7.1.1.1, punto 1), l'espressione «Applicazione ai mezzi d'opera» è sostituita dall'espressione «Applicazione ai veicoli speciali, quali i mezzi d'opera»; |
73) |
al punto 7.1.1.2.1, punto 1), l'espressione «conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797»; |
74) |
al punto 7.1.1.2.1, il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
75) |
al punto 7.1.1.2.1, punto 4), l'espressione «di messa in servizio conformemente agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «d'immissione sul mercato conformemente all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797»; |
76) |
al punto 7.1.1.2.2, punto 1), il riferimento all'«articolo 2, lettera t), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2016/797»; |
77) |
al punto 7.1.1.3, il titolo « » è sostituito dal titolo « »; |
78) |
al punto 7.1.1.3, punto 3), l'espressione «in conformità all'articolo 24 o 25 della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «in conformità all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797 sulla base di norme nazionali per quanto concerne i parametri fondamentali della presente STI»; |
79) |
al punto 7.1.1.4, punto 3), l'espressione «in conformità all'articolo 24 o 25 della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «in conformità all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797 sulla base di norme nazionali per quanto concerne i parametri fondamentali della presente STI»; |
80) |
al punto 7.1.1.4 bis, il riferimento al punto «4.2.8.2.8» è sostituito dal riferimento al punto «4.2.8.2.8.4»; |
81) |
al punto 7.1.1.5, punto 1), l'espressione «tre anni dopo la data di applicazione della presente STI» è sostituita dall'espressione «il 1o gennaio 2018»; |
82) |
al punto 7.1.1, un nuovo punto 7.1.1.8 è aggiunto dopo il punto 7.1.1.7: «7.1.1.8. I requisiti di cui al punto 4.2.2.5, punto 6), non sono obbligatori nel corso del periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2022 per le locomotive con un'unica “cabina centrale” che, alla data del 27 maggio 2019, sono progetti in fase avanzata di sviluppo, sono oggetto di un contratto in fase di esecuzione o rientrano nel materiale rotabile di un progetto esistente come indicato al punto 7.1.1.2 della presente STI. Se i requisiti di cui al punto 4.2.2.5, punto 6), non sono applicati, è consentito, come metodo alternativo, dimostrare la conformità ai requisiti dello scenario 3 del punto 4.2.2.5, punto 5), dimostrando la conformità ai seguenti criteri:
|
83) |
il punto 7.1.2 è sostituito dal seguente: «7.1.2. Modifiche del materiale rotabile esistente o del tipo di materiale rotabile esistente 7.1.2.1.
7.1.2.2.
7.1.2.2 bis.
7.1.2.2 ter.
(*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66)." (*5) 2010/713/UE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1)." (*6) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110);»;" |
84) |
il titolo del punto 7.1.3 «Norme relative ai certificati di esame del tipo o del progetto» è sostituito dal titolo «Norme relative ai certificati di esame ’CE’ del tipo o del progetto»; |
85) |
il punto 7.1.3.1 è sostituito dal seguente: «7.1.3.1.
Fase A
Fase B
(*9) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;" |
86) |
il punto 7.2 è così modificato:
|
87) |
al punto 7.3.1, il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
88) |
al punto 7.3.1, un nuovo punto 6) è aggiunto dopo il punto 5):
|
89) |
al punto 7.3.2.3, è soppresso il testo seguente: «Caso specifico Portogallo (“P”) Per le unità destinate a circolare sulla rete portoghese (scartamento di 1 668 mm) e che dipendono da apparecchiature di terra per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti, l'area target che non viene ostruita per permettere l'osservazione di un materiale rotabile di terra, posizionata in relazione all'asse centrale del veicolo, è la seguente:
Caso specifico Spagna (“P”) Per il materiale rotabile destinato a essere utilizzato sulla rete spagnola (scartamento di 1 668 mm) e che dipende da apparecchiature di terra per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti, l'area visibile sulle apparecchiature di terra presenti sul materiale rotabile è l'area definita ai punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15437-1:2009, considerando i seguenti valori anziché quelli dichiarati:
|
90) |
al punto 7.3.2.3, il titolo «Caso specifico Svezia (“T”)»è sostituito dal titolo«Caso specifico Svezia (“T1”)»; |
91) |
il punto 7.3.2.4 è sostituito dal seguente: «7.3.2.4. Caso specifico Regno Unito (Gran Bretagna) (“P”) Per tutte le unità e per tutti i casi è consentito utilizzare il metodo 3 di cui al punto 6.1.5.3.1 della norma EN 14363:2016. Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»; |
92) |
il punto 7.3.2.5 è sostituito dal seguente: «7.3.2.5. Caso specifico Finlandia (“P”) Esclusivamente ai veicoli destinati a circolare sulla rete finlandese con scartamento di 1 524 mm si applicano le seguenti modifiche ai punti della STI relativi alla dinamica di marcia:
Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord (“P”) Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali notificate ai fini della valutazione della dinamica di marcia. Caso specifico Spagna (“P”) Per il materiale rotabile destinato all'impiego su una rete con scartamento di 1 668 mm, il valore limite della forza di guida quasi statica Yqst deve essere valutato per i seguenti raggi di curvatura: 250 m ≤ Rm < 400 m. Il valore limite è il seguente: (Yqst)lim = 66 kN. Ai fini della normalizzazione del valore stimato al raggio Rm = 350 m conformemente al punto 7.6.3.2.6, punto 2), della norma EN 14363:2016, la formula “Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (10 500 m/Rm – 30) kN” è sostituita dalla formula “Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550 m/Rm – 33) kN”. I valori dell'insufficienza di sopraelevazione possono essere adattati allo scartamento di 1 668 mm moltiplicando i corrispondenti valori del parametro 1 435 mm per il seguente fattore di conversione: 1 733/1 500. Caso specifico Regno Unito (Gran Bretagna) (“P”) Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali che modificano i requisiti della norma EN 14363 e che sono state notificate ai fini della valutazione della dinamica di marcia. Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»; |
93) |
al punto 7.3.2.6, la tabella 21 è sostituita dalla seguente:
|
94) |
al punto 7.3.2.6, la tabella 22 è sostituita dalla seguente:
|
95) |
al punto 7.3.2.6, sotto la tabella 22, il titolo «Caso specifico Spagna (“P”)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Spagna per lo scartamento di 1 668 mm (“P”)»; |
96) |
un nuovo punto 7.3.2.6 bis è aggiunto dopo il punto 7.3.2.6: «7.3.2.6 bis. Caso specifico Irlanda (“P”) Nel caso di sistemi con scartamento di 1 600 mm, il raggio minimo di curvatura da negoziare deve essere di 105 m per tutte le unità.»; |
97) |
al punto 7.3.2.10, il riferimento al «punto 7.4.2.8.1» è sostituito dal riferimento al «punto 7.4.2.9.1»; |
98) |
il punto 7.3.2.11 è così modificato:
|
99) |
al punto 7.3.2.11, il riferimento al «punto 7.4.2.3.1» è sostituito dal riferimento al «punto 7.4.2.4.1»; |
100) |
al punto 7.3.2.12, la parentesi «(»T«)» è sostituita dalla parentesi «(»T1«)»; |
101) |
il punto 7.3.2.14 è così modificato:
|
102) |
il punto 7.3.2.16 è così modificato:
|
103) |
al punto 7.3.2.20, il titolo «Caso specifico Italia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Italia (»T0«)»; |
104) |
al punto 7.3.2.20, è aggiunto il seguente paragrafo: «Clausola di riesame Entro il 31 luglio 2025 lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle possibili alternative alle suddette specifiche supplementari, al fine di eliminare o ridurre in modo significativo i vincoli imposti al materiale rotabile a causa della non conformità delle gallerie alle STI.»; |
105) |
al punto 7.3.2.21, il titolo «Caso specifico tunnel della Manica (“T”)» è sostituito dal titolo «Caso specifico tunnel della Manica (“P”)»; |
106) |
un nuovo punto 7.3.2.27 è aggiunto dopo il punto 7.3.2.26: «7.3.2.27. Caso specifico Regno Unito (Gran Bretagna) (“P”) Qualsiasi modifica di un ingombro del veicolo quale definito nelle norme tecniche nazionali notificate per il processo di calibratura (per esempio, come descritto nella norma RIS-2773-RST) sarà classificata come modifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e non sarà classificata come modifica di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»; |
107) |
un nuovo punto 7.5.1.3 è aggiunto dopo il punto 7.5.1.2: «7.5.1.3. I requisiti in materia di “Effetto aerodinamico su binari con ballast” sono stati definiti per unità con velocità massima di progetto superiore a 250 km/h. Poiché l'attuale stato dell'arte non consente di prevedere un requisito armonizzato né una metodologia di valutazione, la STI permette l'applicazione delle norme nazionali. Questo aspetto dovrà essere rivisto al fine di tenere conto di quanto segue:
|
108) |
un nuovo punto 7.5.2.2 è aggiunto dopo il punto 7.5.2.1: «7.5.2.2. Al fine di agevolare la libera circolazione di locomotive e carrozze passeggeri, in sede di preparazione della raccomandazione ERA-REC-111-2015-REC del 17 dicembre 2015 sono state definite le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'immissione sul mercato non limitata a determinate reti. Tali disposizioni dovrebbero essere ulteriormente sviluppate per adeguarle alla direttiva (UE) 2016/797 e tenere conto del riordino delle norme tecniche nazionali, con particolare attenzione alle carrozze passeggeri.»; |
109) |
un nuovo punto 7.5.2.3 è aggiunto dopo il punto 7.5.2.2: «7.5.2.3. A norma dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, per poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione esistente i veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata anteriormente al 15 giugno 2016 devono ottenere un'autorizzazione di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797. Tali veicoli devono pertanto essere conformi alla presente STI o beneficiare di una non applicazione della presente STI a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2016/797. Al fine di agevolare la libera circolazione dei veicoli, devono essere elaborate disposizioni per stabilire quale livello di flessibilità potrebbe essere concesso a tali veicoli nonché ai veicoli che non sono stati sottoposti ad autorizzazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti della STI pur rispettando i requisiti essenziali, mantenendo il livello di sicurezza appropriato e, se ragionevolmente fattibile, migliorando tale livello di sicurezza.»; |
110) |
il punto 7.5.3.1 è così modificato:
|
111) |
nell'elenco «APPENDICI» che segue il capitolo 7, il titolo «appendice A: Organi di repulsione e trazione» è sostituito dal titolo «appendice A: Deliberatamente eliminata»; |
112) |
il testo dell'appendice A è sostituito da «Deliberatamente eliminata»; |
113) |
il punto C.3 dell'appendice C è sostituito dal seguente: «C.3 Dinamica di marcia È consentito determinare le caratteristiche di marcia tramite prove di dinamica o facendo riferimento a un tipo simile di macchina autorizzata, come specificato al punto 4.2.3.4.2 della presente STI, o ancora mediante simulazione. Si applicano i seguenti ulteriori scostamenti dalla specifica di cui all'allegato J-1, indice 16:
Il comportamento dinamico può essere dimostrato per simulazione delle prove descritte nella specifica di cui all'allegato J-1, indice 16 (con le eccezioni descritte in precedenza), se esiste un modello validato di condizioni rappresentative di binario e di esercizio della macchina. È necessario validare un modello di macchina per la simulazione delle caratteristiche di marcia paragonando i risultati del modello con i risultati delle prove di dinamica quando sono utilizzati gli stessi input per le caratteristiche del binario. Un modello validato è un modello di simulazione che è stato verificato tramite una prova di dinamica effettiva che sollecita la sospensione in modo sufficiente e nel quale si riscontri una stretta correlazione tra i risultati della prova di dinamica e le previsioni dal modello di simulazione sullo stesso binario di prova.»; |
114) |
l'appendice H è sostituita dalla seguente: «Appendice H Valutazione del sottosistema “materiale rotabile” H.1 Ambito di applicazione La presente appendice riguarda la valutazione della conformità del sottosistema “materiale rotabile”. H.2 Caratteristiche e moduli Le caratteristiche del sottosistema da valutare nelle varie fasi della progettazione, dello sviluppo e della produzione sono contrassegnate nella tabella H.1 da una X. Una crocetta nella colonna 4 della tabella H.1 indica che le relative caratteristiche devono essere verificate sottoponendo a prova ogni singolo sottosistema. Tabella H.1 Valutazione del sottosistema “materiale rotabile”
|
115) |
l'appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospeso) Punti in sospeso che si riferiscono alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete:
Punti in sospeso che non si riferiscono alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete:
|
116) |
l'appendice J è sostituita dalla seguente: .«Appendice J Specifiche tecniche menzionate nella presente STI J.1 Norme o documenti normativi
J.2 Documenti tecnici (disponibili sul sito dell'ERA)
|
(*1) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).»;
(*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).
(*5) 2010/713/UE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).
(*6) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110);»;
(*9) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;»
(*7) Il termine «Verifica» nella tabella 17 significa che il richiedente applicherà l'allegato I del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio al fine di dimostrare che il veicolo modificato garantisce un livello di sicurezza pari o superiore. Tale dimostrazione deve essere valutata in maniera indipendente da un organismo di valutazione come definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio. Se l'organismo conclude che la nuova valutazione di sicurezza dimostra un livello di sicurezza più basso o il risultato non è chiaro, il richiedente deve chiedere un'autorizzazione d'immissione sul mercato.
(*8) Il materiale rotabile che soddisfa una delle condizioni seguenti è considerato compatibile con tutte le inclinazioni della rotaia:
— |
materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2016; |
— |
materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che non vi è alcuna limitazione a una sola inclinazione della rotaia; |
— |
materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che vi è una limitazione a una sola inclinazione della rotaia e una nuova valutazione delle condizioni di prova del contatto ruota-rotaia basate su profili reali di ruota e rotaia e sullo scartamento misurato dimostra la conformità ai requisiti sulle condizioni del contatto ruota-rotaia della norma EN 14363:2016. |
(1) Punti della norma che sono in relazione diretta con il requisito del punto della STI riportato nella colonna 3.
ALLEGATO V
L'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 è così modificato:
1) |
al punto 1.1, nella sezione 3 e ai punti 4.1, 4.4 e 6.2.5, i riferimenti alla «direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti dai riferimenti alla «direttiva (UE) 2016/797»; |
2) |
al punto 1.1.1, lettera a), i termini «rete ferroviaria dell'Unione europea» sono sostituiti dai termini «rete del sistema ferroviario dell'Unione»; |
3) |
al punto 1.1.3.1, i termini «del sistema ferroviario dell'Unione europea» sono sostituiti dai termini «della rete del sistema ferroviario dell'Unione»; |
4) |
il punto 1.1.4 è così modificato: «1.1.4 Ampiezza del rischio 1.1.4.1.
1.1.4.2.
|
5) |
il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2. Ambito di applicazione geografico L'ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797»; |
6) |
al punto 1.1.1, lettera b), al punto 2.2.1, lettera b), al punto 2.4, lettera c), al punto 4.2.1.7, al punto 4.2.3, al punto 4.4.1, lettera c), al punto 4.4.2, lettera a), e al punto 4.4.6, i termini «punto antincendio» o «punti antincendio» sono sostituiti rispettivamente da «punto di evacuazione e soccorso» o «punti di evacuazione e soccorso»; |
7) |
al punto 2.2.3, lettera b), l'espressione «dare adito a fenomeni di panico e» è soppressa; |
8) |
al punto 2.3, lettera c), punto (1), l'espressione «all'interno della galleria» è soppressa; |
9) |
al punto 2.3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
al punto 2.4, è aggiunta la seguente definizione b1) «Luogo sicuro finale»:
|
11) |
al punto 2.4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
è aggiunta la seguente definizione g) «Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio»:
|
13) |
il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. REQUISITI ESSENZIALI
3.1. Sottosistemi “infrastruttura” e “energia”
3.2. Sottosistema “materiale rotabile”
|
14) |
al punto 4.1, l'espressione «sistema ferroviario dell'Unione europea» è sostituita dall'espressione «sistema ferroviario dell'Unione»; |
15) |
al punto 4.2.1.2, la lettera b) è soppressa; |
16) |
il punto 4.2.1.3 è sostituito dal seguente: «4.2.1.3 La presente specifica si applica a tutte le gallerie.
(*1) Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).»;" |
17) |
il punto 4.2.1.4 è sostituito dal seguente: «4.2.1.4. La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.
|
18) |
al punto 4.2.1.5.2, lettera b), il punto 3) è soppresso; |
19) |
al punto 4.2.1.5.4, le espressioni «nelle vie di esodo» e «il più in basso possibile,» sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
20) |
[la modifica al punto 4.2.1.5.5, lettera f), non riguarda la versione italiana]; |
21) |
al punto 4.2.1.6, lettera a), l'espressione «al piano del ferro» è sostituita dall'espressione «alla base della rotaia»; |
22) |
il punto 4.2.1.7 è così modificato:
|
23) |
al punto 4.2.1.7, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
|
24) |
al punto 4.2.1.7, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:
|
25) |
è aggiunto il nuovo punto 4.2.1.9 seguente: «4.2.1.9 La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km. Il sistema di alimentazione di energia elettrica nella galleria deve essere adeguato alle attrezzature delle squadre di emergenza conformemente al piano di emergenza per la galleria. Alcuni gruppi delle squadre di emergenza nazionali possono essere autosufficienti per quanto riguarda l'alimentazione di energia elettrica, nel qual caso può essere opportuno decidere di non prevedere strutture di alimentazione di energia elettrica destinate all'uso di tali gruppi. Questa decisione, tuttavia, deve essere descritta nel piano di emergenza.»; |
26) |
è aggiunto il nuovo punto 4.2.1.10 seguente: «4.2.1.10 La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.
|
27) |
è aggiunto il nuovo punto 4.2.1.11 seguente: «4.2.1.11. La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.
|
28) |
il punto 4.2.2.1 è sostituito dal seguente: «4.2.2.1. La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.
|
29) |
al punto 4.2.2.2, l'espressione «Messa a terra della linea aerea o della rotaia conduttrice» è sostituita dall'espressione «Messa a terra della linea di contatto»; alla lettera b), l'espressione «per le operazioni di messa a terra» è sostituita dall'espressione «per la messa a terra»; la lettera c) è soppressa; |
30) |
il punto 4.2.2.3 è soppresso; |
31) |
il punto 4.2.2.4 è soppresso; |
32) |
il punto 4.2.2.5 è soppresso; |
33) |
al punto 4.3.1, nella tabella, il riferimento al punto «4.2.2.4, lettera a)» è sostituito da un riferimento al punto «4.2.1.3»; |
34) |
al punto 4.3.2, nella tabella, l'espressione «Elementi specifici per il personale del treno e il personale ausiliario» e il riferimento al punto «4.6.3.2.3» sono soppressi; |
35) |
al punto 4.4, il riferimento all'«articolo 18, paragrafo 3» è sostituito dal riferimento all'«articolo 15, paragrafo 4» e il riferimento all'«allegato VI» è sostituito dal riferimento all'«allegato IV»; |
36) |
il punto 4.4.2 è sostituito dal seguente: «4.4.2 Piano di emergenza in galleria Le presenti norme si applicano a gallerie di lunghezza superiore a 1 km.
|
37) |
il punto 4.4.4 è così modificato: «4.4.4. Procedure di disattivazione e messa a terra Le presenti norme si applicano a tutte le gallerie.
|
38) |
al punto 4.4.6, lettera a), l'espressione «nel registro dell'infrastruttura di cui al punto 4.8.1 nonché» è soppressa; |
39) |
al punto 4.4.6., lettera c), l'espressione «fenomeni di panico, nonché» è soppressa; |
40) |
il punto 4.8 è soppresso; |
41) |
al punto 6.2.5, la lettera a) è così modificata:
|
42) |
il punto 6.2.6 è sostituito dal seguente: «6.2.6. Valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza che si applicano ai sottosistemi “infrastruttura”e “energia”
|
43) |
il punto 6.2.7 è così modificato:
al punto 6.2.7.6, l'espressione «delle installazioni elettriche» è sostituita dall'espressione «dei sistemi elettrici» e il riferimento al punto «4.2.2.5» è sostituito da un riferimento al punto «4.2.1.10»; |
44) |
al punto 7, la lettera b) è così modificata: l'espressione «idonei all'integrazione in condizioni di sicurezza a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE con tutte le gallerie non conformi alla STI che rientrano nel campo di applicazione geografico della presente STI.» è sostituita dall'espressione «tecnicamente compatibili con tutte le gallerie non conformi alla STI che rientrano nell'ambito di applicazione geografico della presente STI in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.»; |
45) |
al punto 7.1.1, la lettera b) è così modificata: «Nel qual caso si applicano gli articoli 24 e 25 della direttiva 2008/57/CE» è soppressa. |
46) |
il punto 7.2.2 è sostituito dal seguente: «7.2.2. Misure di ristrutturazione e rinnovo per le gallerie Conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, in caso di ristrutturazione o rinnovo di una galleria l'organismo notificato rilascia certificati di verifica per quelle parti del sottosistema che compongono la galleria e sono interessate dalle misure di ristrutturazione o rinnovo.»; 7.2.2.1.
7.2.2.2.
|
47) |
il punto 7.3.1 è sostituito dal seguente: «7.3.1. Indicazioni generali
7.3.2. Norme di esercizio riguardanti i treni che circolano nelle gallerie (punto 4.4.6) 7.3.2.1 Prescrizioni aggiuntive per il materiale rotabile destinato a circolare in Italia nelle gallerie non conformi alla STI sono descritte nel dettaglio nella STI LOC&PAS, al punto 7.3.2.20. 7.3.2.2 Prescrizioni aggiuntive per il materiale rotabile per il trasporto di passeggeri destinato a circolare nel tunnel sotto la Manica sono descritte nel dettaglio nella STI LOC&PAS, al punto 7.3.2.21.»; |
48) |
All'appendice B, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
|
(*1) Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).»;»
ALLEGATO VI
L'allegato del regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:
1) |
il punto 1.1 è così modificato:
|
2) |
il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2. Ambito di applicazione geografico L'ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete dell'intero sistema ferroviario di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi che riguardano le infrastrutture di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797. La STI si applica a reti con scartamenti di 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm. Non si applica tuttavia a linee brevi di attraversamento della frontiera con scartamento di 1 520 mm connesse alla rete di paesi terzi.»; |
3) |
il punto 1.3 è così modificato:
|
4) |
la prima frase del punto 2.1 è sostituita dalla seguente: «I sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” sono definiti nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.
|
5) |
il punto 2.2 è così modificato:
|
6) |
il punto 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. Livelli di applicazione (ETCS) a terra Le interfacce specificate dalla presente STI definiscono i mezzi di trasmissione dei dati verso i treni ed, eventualmente, dai treni. Le specifiche ETCS cui ci si riferisce con la presente STI forniscono i livelli d'applicazione a partire dai quali un sistema a terra può scegliere i mezzi di trasmissione per soddisfare i propri requisiti. La presente STI definisce i requisiti di tutti i livelli d'applicazione. Per la definizione tecnica dei livelli di applicazione ETCS si veda l'allegato A, punto 4.1 c.»; |
7) |
il punto 3.1 è così modificato:
|
8) |
il punto 3.2.1 è sostituito dal seguente: «3.2.1. Sicurezza Per ogni progetto relativo a sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” occorre prendere provvedimenti atti a garantire che il livello di rischio di un incidente che rientri nell'ambito di applicazione dei detti sottosistemi non sia superiore all'obiettivo stabilito per il servizio. Per evitare che le misure adottate ai fini della sicurezza compromettano l'interoperabilità è necessario rispettare i requisiti del parametro di base di cui al punto 4.2.1 (Caratteristiche di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” rilevanti ai fini dell'interoperabilità). Per il sistema ETCS di classe A, l'obiettivo di sicurezza è suddiviso tra i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” di bordo e a terra. I requisiti dettagliati sono stabiliti nel parametro di base di cui al punto 4.2.1 (Caratteristiche di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” rilevanti ai fini dell'interoperabilità). Questo requisito di sicurezza è soddisfatto insieme ai requisiti di disponibilità di cui al punto 3.2.2 (Affidabilità e disponibilità). Per il sistema ETCS di classe A:
La corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 402/2013, nonché l'adeguatezza dei risultati di tale applicazione, sono inoltre valutati in maniera indipendente da un organismo di valutazione del CSM in conformità dell'articolo 6 dello stesso regolamento. L'organismo di valutazione del CSM deve essere accreditato o riconosciuto conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 402/2013 nei settori «Control-command and signalling» e «System safe integration» elencati al punto 5 «classification» della voce dedicata all'organismo di valutazione nella banca dati ERADIS. L'applicazione delle specifiche di cui all'allegato A, tabella A 3, è idonea ad assicurare la piena conformità al procedimento di gestione dei rischi stabilito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione per quanto concerne la progettazione, l'attuazione, la produzione, l'installazione e la validazione (compresa l'accettazione della sicurezza) dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi. In caso di applicazione di specifiche diverse da quelle di cui all'allegato A, tabella 3, occorre dimostrare quanto meno l'equivalenza con le specifiche di cui all'allegato A, tabella 3. Nei casi in cui le specifiche di cui all'allegato A, tabella A 3, sono idonee ad assicurare la piena conformità al procedimento di gestione dei rischi stabilito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, le attività relative alla valutazione indipendente della sicurezza previste dalle specifiche di cui all'allegato A, tabella A 3, sono realizzate da un organismo di valutazione accreditato o riconosciuto, come indicato al punto precedente, e non da un valutatore indipendente della sicurezza Cenelec, in modo tale da evitare inutili duplicazioni del lavoro di valutazione indipendente. (*2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8)." (*3) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;" |
9) |
al punto 3.2.2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Il livello del rischio derivante da invecchiamento e usura dei componenti utilizzati nel sottosistema va tenuto sotto controllo. Occorre anche rispettare i requisiti relativi alla manutenzione indicati al punto 4.5.»; |
10) |
il punto 3.2.5.2 è soppresso; |
11) |
è aggiunto il nuovo punto 3.2.6 seguente: «3.2.6 Accessibilità Nessun requisito obbligatorio è previsto per i sottosistemi CCS in relazione al requisito essenziale “accessibilità”.»; |
12) |
il punto 4.1.1 è così modificato:
|
13) |
al punto 4.1.2, l'espressione «limitare la circolazione dei sottosistemi di bordo conformi alla STI.» è sostituita dall'espressione «limitare la circolazione dei veicoli dotati di sottosistemi di bordo conformi alla STI.»; |
14) |
al punto 4.1.3, la tabella 4.1 è sostituita dalla tabella seguente: «Tabella 4.1
|
15) |
il titolo del punto 4.2.1 è sostituito da «Caratteristiche di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” rilevanti ai fini dell'interoperabilità»; |
16) |
il punto 4.2.2 è sostituito dal seguente: «4.2.2. Funzionalità ETCS di bordo Il parametro di base per la funzionalità ETCS di bordo descrive tutte le funzioni necessarie per far circolare un treno in sicurezza. La funzione principale è garantire una protezione automatica del treno e il segnalamento in cabina mediante:
Queste funzioni devono essere realizzate conformemente all'allegato A, punto 4.2.2 b, e le loro prestazioni devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.2 a. I requisiti relativi alle prove sono stabiliti nell'allegato A, punto 4.2.2 c. La funzionalità principale è supportata da altre funzioni, cui si applicano anche i punti 4.2.2 a e 4.2.2 b dell'allegato A, nonché dalle specifiche supplementari indicate di seguito:
|
17) |
il punto 4.2.3 è sostituito dal seguente: «4.2.3. Funzionalità ETCS a terra Questo parametro di base descrive le funzionalità a terra dell'ETCS. Include tutti gli elementi della funzionalità ETCS che permettono di far circolare un treno specifico in sicurezza. Le principali funzionalità sono:
Queste funzioni devono essere realizzate conformemente all'allegato A, punto 4.2.3 b, e le loro prestazioni devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.3 a. La funzionalità principale è supportata da altre funzioni, cui si applicano anche i punti 4.2.3 a e 4.2.3 b dell'allegato A, nonché dalle specifiche supplementari indicate di seguito:
|
18) |
al punto 4.2.6.3 il riferimento al punto «4.2.6f» è soppresso; |
19) |
al punto 4.2.11 l'espressione «apparecchiature di controllo-comando e segnalamento» è sostituita dall'espressione «apparecchiature di rilevamento del treno del sottosistema “controllo-comando e segnalamento”»; |
20) |
al punto 4.2.16, l'espressione «I sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo” è sostituita dall'espressione “I componenti di interoperabilità e i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo”»; |
21) |
è aggiunto il seguente nuovo punto 4.2.17: «4.2.17. Compatibilità dell'ETCS e del sistema radio A causa delle diverse applicazioni possibili e dello stato di avanzamento della migrazione verso sottosistemi CCS pienamente conformi, sono effettuati controlli al fine di dimostrare la compatibilità tecnica tra i sottosistemi CCS di bordo e a terra. La necessità di tali controlli è considerata una misura intesa a incrementare la fiducia nella compatibilità tecnica tra i sottosistemi CCS. Si prevede che tali controlli saranno ridotti fino a quando non sarà soddisfatto il principio di cui al punto 6.1.2.1. 4.2.17.1. La compatibilità del sistema ETCS (ESC) è la registrazione della compatibilità tecnica tra l'ETCS di bordo e i componenti ETCS a terra dei sottosistemi CCS entro un'area d'uso. Il tipo di ESC è il valore attribuito per registrare la compatibilità tecnica tra un ETCS di bordo e una sezione all'interno di un'area d'uso. Tutte le sezioni della rete dell'Unione per le quali è richiesta la stessa serie di controlli ai fini della dimostrazione dell'ESC devono disporre dello stesso tipo di ESC. 4.2.17.2. La compatibilità del sistema radio (RSC) è la registrazione della compatibilità tecnica tra la radiocomunicazione voce o dati di bordo e i componenti GSM-R a terra dei sottosistemi CCS. Il tipo di RSC è il valore attribuito per registrare la compatibilità tecnica tra la radiocomunicazione voce o dati e una sezione all'interno di un'area d'uso. Tutte le sezioni della rete dell'Unione per le quali è richiesta la stessa serie di controlli ai fini della dimostrazione della RSC devono disporre dello stesso tipo di RSC.»; |
22) |
il punto 4.3 è così modificato:
|
23) |
(la modifica al punto 4.4 non riguarda la versione italiana); |
24) |
al punto 4.5.1, alla fine del punto 1) è aggiunta l'espressione seguente «per la rettifica di errori nelle apparecchiature si veda il punto 6.5;»; |
25) |
il punto 4.8 è sostituito dal seguente: «4.8. Registri I dati da fornire per i registri di cui agli articoli 48 e 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione (*4) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione (*5). (*4) Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32)." (*5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;" |
26) |
dopo il punto 4.8 è aggiunto il seguente nuovo punto 4.9: «4.9. Controllo della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati I parametri del sottosistema CCS di bordo utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo della compatibilità con la tratta sono descritti all'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*6). (*6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;" |
27) |
il punto 5.1 è sostituito dal seguente: «5.1. Definizione A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797, per componenti di interoperabilità si intende qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali.»; |
28) |
alla fine del punto 5.2.2 è aggiunto il paragrafo seguente: «La conformità delle interfacce interne al gruppo di componenti di interoperabilità ai parametri di base di cui al capitolo 4 non deve essere verificata. La conformità delle interfacce esterne al gruppo di componenti di interoperabilità deve essere verificata per dimostrare il rispetto dei parametri di base relativi ai requisiti di tali interfacce esterne.»; |
29) |
il punto 5.3 è così modificato:
|
30) |
il punto 6.1 è sostituito dal seguente: «6.1. Introduzione 6.1.1. Principi generali 6.1.1.1. Il soddisfacimento dei requisiti essenziali indicati al capitolo 3 della presente STI deve essere garantito attraverso la conformità ai parametri di base specificati al capitolo 4. Tale conformità è dimostrata mediante:
6.1.1.2. In determinati casi alcuni requisiti essenziali possono essere soddisfatti da norme nazionali, a causa:
In questi casi, la valutazione della conformità a tali norme va effettuata a cura degli Stati membri interessati seguendo le procedure notificate. Cfr. punto 6.4.2. 6.1.1.3. Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei requisiti essenziali attraverso la conformità ai parametri di base, e fatti salvi gli obblighi di cui al capitolo 7 della presente STI, i componenti di interoperabilità e i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” che non implementano tutte le funzioni, interfacce e prestazioni, come specificato nel capitolo 4 (incluse le specifiche di cui all'allegato A), possono ottenere i certificati “CE” di conformità o, rispettivamente, i certificati di verifica, alle seguenti condizioni per il rilascio e l'utilizzo dei certificati:
Se un componente di interoperabilità di un sottosistema “controllo-comando e segnalamento” non implementa tutte le funzioni, prestazioni e interfacce della presente STI, si applicano le disposizioni di cui al punto 6.4.3. 6.1.2. Principi per effettuare prove sull'ETCS e sul GSM-R 6.1.2.1. Un sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” per il quale sia stata emessa una dichiarazione “CE” di verifica può funzionare con qualsiasi sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” per il quale sia stata emessa una dichiarazione “CE” di verifica, alle condizioni specificate nella presente STI, senza ulteriori verifiche. Il conseguimento di questo principio è agevolato da:
6.1.2.2. Ai fini della presente STI, uno “scenario di prova di esercizio” indica una sequenza di eventi a terra e a bordo legati a o che influenzano i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” (ad esempio, invio/ricezione di messaggi, superamento di limiti di velocità, interventi di operatori) e delle temporizzazioni tra di essi al fine di testare il funzionamento previsto del sistema ferroviario in questione in situazioni rilevanti per l'ETCS e il GSM-R [ad esempio, ingresso di un treno in un'area attrezzata, “risveglio” (awakening) di un treno, superamento di un segnale a via impedita]. Gli scenari di prova di esercizio si basano sulle regole di ingegnerizzazione tecniche e di progettazione adottate per il progetto. Dovrà essere possibile verificare la conformità di una reale implementazione con uno scenario di prova di esercizio acquisendo informazioni attraverso interfacce facilmente accessibili (preferibilmente le interfacce standard specificate nella presente STI). 6.1.2.3. L'insieme delle regole di ingegnerizzazione relative ai componenti a terra dell'ETCS e del GSM-R, nonché i relativi scenari di prova di esercizio del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”, devono essere sufficienti a descrivere, in situazioni nominali e in quelle identificate come degradate, tutte le previste attività del sistema in questione rilevanti per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”. Inoltre:
6.1.2.4. L'Agenzia stabilisce e gestisce in un documento tecnico l'insieme dei controlli intesi a dimostrare la compatibilità tecnica di un sottosistema di bordo con il sottosistema a terra. I gestori dell'infrastruttura, con il supporto dei fornitori ETCS per la loro rete, trasmettono entro il 16 gennaio 2020 all'Agenzia la definizione dei controlli necessari (quali definiti al punto 4.2.17) sulla loro rete. I gestori dell'infrastruttura classificano le linee ETCS in base ai tipi di ESC previsti nel registro dell'infrastruttura (RINF). I gestori dell'infrastruttura comunicano all'Agenzia qualsiasi modifica dei suddetti controlli sulla loro rete. L'Agenzia aggiorna il documento tecnico entro 5 giorni lavorativi. 6.1.2.5. L'Agenzia stabilisce e gestisce in un documento tecnico la serie di controlli intesi a dimostrare la compatibilità tecnica di un sottosistema di bordo con il sottosistema a terra. I gestori dell'infrastruttura, con il supporto dei fornitori GSM-R per la loro rete, trasmettono entro il 16 gennaio 2020 all'Agenzia la definizione dei controlli necessari (quali definiti al punto 4.2.17) sulla loro rete. I gestori dell'infrastruttura classificano le proprie linee in base ai tipi di RSC previsti per le comunicazioni voce e, se del caso, per le comunicazioni dati ETCS nel RINF. I gestori dell'infrastruttura comunicano all'Agenzia qualsiasi modifica dei suddetti controlli sulla loro rete. L'Agenzia aggiorna il documento tecnico entro cinque giorni lavorativi. (*7) Il modello da utilizzare per fornire tali informazioni sarà definito nella guida per la compilazione della domanda.»;" |
31) |
il punto 6.2 è così modificato:
|
32) |
il punto 6.3 è così modificato:
|
33) |
il punto 6.4 è così modificato:
|
34) |
il punto 6.5. è sostituito dal seguente: «6.5. Gestione degli errori Qualora durante le prove o durante la vita operativa del sottosistema si rilevassero deviazioni dalle funzioni e/o prestazioni previste, i richiedenti e/o gli operatori devono informare immediatamente l'Agenzia e l'ente autorizzatore che ha rilasciato le autorizzazioni per i sottosistemi a terra o per i veicoli interessati al fine di avviare le procedure di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/797. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva:
L'Agenzia deve organizzare un'efficiente elaborazione di tutte le informazioni ricevute per agevolare la procedura di gestione del controllo delle modifiche destinata a migliorare/sviluppare ulteriormente le specifiche, incluse le specifiche di prova.»; |
35) |
il punto 7.2 è così modificato:
|
36) |
il punto 7.3.2 è così modificato:
|
37) |
il punto 7.4.1 è sostituito dal seguente: «7.4.1. Impianti a terra Gli articoli 1 e 2 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6della Commissione (*9), del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, si applicano a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 (*10). Gli impianti a terra non devono installare ed esercire la trasmissione di dati Euroloop e radio infill, fatta eccezione per gli impianti già esistenti o per i progetti già previsti che utilizzano tale tipo di trasmissione dati. Tali progetti previsti sono notificati alla Commissione europea entro il 30 giugno 2020. 7.4.1.1. È obbligatorio installare l'ETCS a terra nei seguenti casi:
(*9) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6)" (*10) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1)»;" |
38) |
il punto 7.4.2.1 è così modificato: «7.4.2.1.
(*11) Oppure della messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile.»;" |
39) |
è aggiunto il seguente nuovo punto 7.4.2.3: «7.4.2.3
(*12) Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile." (*13) Si ritiene che le varianti o le versioni di un tipo di veicolo siano autorizzate in conformità di un tipo autorizzato esistente. In caso di applicazione del regime della direttiva 2008/57/CE, le modifiche che darebbero luogo a varianti o versioni di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 si ritengono altresì basate su un tipo autorizzato esistente.»;" (*12) Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile." (*12) Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile." |
40) |
al punto 7.4.3 l'espressione «messa in servizio» è sostituita dall'espressione «immissione sul mercato»; |
41) |
il punto 7.4.4 è così modificato:
|
42) |
un nuovo punto 7.4 bis è aggiunto dopo il punto 7.4.4: «7.4 bis. Regole di implementazione dei controlli di compatibilità dell'ETCS e del sistema radio I veicoli esistenti devono essere considerati compatibili con i tipi di compatibilità ETCS e di sistema radio delle reti su cui operano entro il 16 gennaio 2020, senza ulteriori controlli e mantenendo le restrizioni o le condizioni d'uso esistenti. Ogni modifica successiva del veicolo o dell'infrastruttura concernente la compatibilità tecnica o la compatibilità con la tratta è gestita nel rispetto dei requisiti indicati per la compatibilità dell'ETCS e del sistema radio.»; |
43) |
al punto 7.5, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente: «L'implementazione di un sistema di rilevamento treno conforme ai requisiti della presente STI può avvenire indipendentemente dall'installazione dell'ETCS o del GSM-R.»; |
44) |
(non riguarda la versione italiana); |
45) |
alla fine del punto 7.6.1 è aggiunto il paragrafo seguente: «Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE. I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta.»; |
46) |
il punto 7.6.2.1 è così modificato:
|
47) |
il punto 7.6.2.2 è così modificato:
|
48) |
nelle ultime due righe della terza colonna della tabella, i termini «l'insieme di specifiche 2» sono sostituiti dai termini «l'insieme di specifiche 2 o 3»; |
49) |
il punto 7.6.2.3 è così modificato:
|
50) |
il punto 7.6.2.6 è sostituito dal seguente: «7.6.2.6.
|
51) |
al punto 7.6.2.7, il riferimento «77, punto 3.1.2.4» è sostituito dal riferimento «77, punto 3.1.4.1»; |
52) |
al punto 7.6.2.8, alla fine della tabella è aggiunta la nuova riga seguente:
|
53) |
un nuovo punto 7.6.2.9 è aggiunto dopo il punto 7.6.2.8: «7.6.2.9
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54) |
un nuovo punto 7.6.2.10 è aggiunto dopo il punto 7.6.2.9: «7.6.2.10
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55) |
un nuovo punto 7.6.2.11 è aggiunto dopo il punto 7.6.2.10: «7.6.2.11
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56) |
l'allegato A è sostituito dal seguente: «ALLEGATO A Riferimenti Per ciascun riferimento contenuto nei parametri di base (capitolo 4 della presente STI), la tabella che segue indica le specifiche obbligatorie corrispondenti, richiamate attraverso i numeri d'ordine della tabella A 2 (tabella A 2.1, tabella A 2.2, tabella A 2.3). Tabella A 1
Specifiche Per il sottosistema a terra deve essere applicata una delle tre tabelle di cui alla tabella A 2 (tabella A 2.1, tabella A 2.2, tabella A 2.3) del presente allegato. Per il sottosistema di bordo, dopo il periodo transitorio definito al punto 7.4.2.3, deve essere applicata la tabella A 2.2 o la tabella A 2.3. Se un documento di cui alla tabella A 2 riporta o richiama uno specifico punto di un altro documento o fa riferimento ad esso, tale punto, e solo quello, dev'essere considerato parte del documento di cui alla tabella A 2. Ai fini della presente STI, se un documento di cui alla tabella A 2 fa un riferimento “obbligatorio” o “normativo” a un documento non elencato nella tabella A 2, il rispetto del documento cui si fa riferimento deve sempre essere inteso come mezzo accettabile per il raggiungimento della conformità ai parametri di base (può essere usato per certificare i componenti di interoperabilità e i sottosistemi non richiedendo future revisioni della STI) ma non come una specifica obbligatoria. Nota: le specifiche indicate con la dicitura “riservato” nella tabella A 2 sono anche elencate come punti in sospeso nell'allegato G nei casi in cui la notifica di regole nazionali sia ritenuta necessaria per chiudere i corrispondenti punti in sospeso. I documenti riservati non elencati come punti in sospeso vanno invece intesi come miglioramenti al sistema. Tabella A 2.1 Elenco delle specifiche obbligatorie
Tabella A 2.2 Elenco delle specifiche obbligatorie
Tabella A 2.3 Elenco delle specifiche obbligatorie
Nota 1: è obbligatoria solo la descrizione funzionale delle informazioni da registrare ma non le caratteristiche tecniche dell'interfaccia. Nota 2: i punti delle specifiche elencate al punto 2.1 della norma EN 301 515, cui si fa riferimento ai nn. d'ordine 32 e 33 come “MI” (“mandatory for interoperability”), sono vincolanti. Nota 3: le richieste di modifica (Change Requests — CRs) elencate nelle tabelle l e 2 della norma TS 102 281, che riguardano i punti cui si fa riferimento ai nn. d'ordine 32 e 33 come “MI” (“mandatory for interoperability”), sono vincolanti. Nota 4: il n. d'ordine 48 si riferisce solo ai casi di prova per le apparecchiature mobili GSM-R. Per il momento viene mantenuto “riservato”. Quando sarà concordato nel corso di una revisione futura della STI, sarà inserito in queste tabelle l'elenco di casi di prova armonizzati disponibili ai fini della valutazione delle apparecchiature mobili e delle reti in conformità alle fasi indicate al punto 6.1.2 della presente STI. Nota 5: i prodotti che si trovano sul mercato sono già adatti alle esigenze delle imprese ferroviarie (railway undertakings — RU) in merito all'interfaccia GSM-R macchinista/macchina e pienamente interoperabili; una norma nella STI CCS non è perciò necessaria. Nota 6: le informazioni previste per il riferimento 78 sono ora inserite nel riferimento 27 (SUBSET-091). Nota 7: il presente documento è indipendente dalle baseline ETCS e GSM-R. Nota 8: Eliminato deliberatamente. Nota 9: Eliminato deliberatamente. Nota 10: solo i requisiti “MI” (“mandatory for interoperability”) sono obbligatori per la STI CCS. Nota 11: Eliminato deliberatamente. Nota 12: Eliminato deliberatamente. Nota 13: Eliminato deliberatamente. Nota 14: Eliminato deliberatamente. Tabella A 3 Elenco di norme obbligatorie L'applicazione della versione delle norme elencate nella tabella che segue, e le loro successive modifiche al momento della pubblicazione come norma armonizzata nel processo di certificazione, è idonea ad assicurare la piena conformità al procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, fatte salve le disposizioni contenute nel capitolo 4 e nel capitolo 6 della presente STI.
Nota 1: la presente norma è armonizzata; cfr. «Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU C 435 del 15.12.2017), che indica anche rettifiche redazionali pubblicate. Nota 2: la presente versione della norma può essere utilizzata durante il periodo transitorio di cui alla versione aggiornata della norma. Nota 3: da utilizzare in combinazione con EN 50126-1 (2017). Tabella A 4 Elenco di norme obbligatorie per i laboratori accreditati
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57) |
l'allegato G è sostituito dal seguente: «ALLEGATO X G Punti in sospeso
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(*1) La STI CCS non indica attualmente requisiti di interoperabilità per gli apparati centrali, i passaggi a livello e taluni altri elementi del CCS.»;
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).
(*3) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;
(*4) Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).
(*5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;
(*6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;
(*7) Il modello da utilizzare per fornire tali informazioni sarà definito nella guida per la compilazione della domanda.»;
(*8) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;
1* |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66). |
2* |
2010/713/UE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1). |
3* |
Secondo il parere dell'Agenzia 2017/3, se non è necessaria una nuova autorizzazione la STI applicabile corrisponde a quella utilizzata per la certificazione originaria. Nei casi in cui è necessaria una nuova autorizzazione, la STI applicabile corrisponde a quella più recente. |
4* |
La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria. |
5* |
Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato. |
6* |
La funzionalità di riferimento indica la funzionalità di comunicazione mobile oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria. |
7* |
Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato. |
8* |
La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria. |
9* |
Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato. |
10* |
La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria. |
11* |
Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato. |
12* |
I sottosistemi di bordo che presentano condizioni e restrizioni d'uso o carenze non identificate non sono considerati conformi per quanto riguarda il presente punto. |
13* |
La ristrutturazione al livello 3 dell'ETCS dei binari destinati al traffico misto è eseguita unicamente se i treni passeggeri e merci sono ammessi a circolarvi.»; |
(*9) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6)
(*10) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1)»;
(*11) Oppure della messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile.»;
(*12) Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile.
(*13) Si ritiene che le varianti o le versioni di un tipo di veicolo siano autorizzate in conformità di un tipo autorizzato esistente. In caso di applicazione del regime della direttiva 2008/57/CE, le modifiche che darebbero luogo a varianti o versioni di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 si ritengono altresì basate su un tipo autorizzato esistente.»;»
(1) Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1)».
(2) La STI HS RS corrisponde alla decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “materiale rotabile” del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
(3) La STI CR RS corrisponde alla decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
(4) La STI LOC & PAS corrisponde al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile” per il trasporto di passeggerì del sistema ferroviario dell'Unione europea.
(5) La STI WAG corrisponde al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri mercì del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione.»
(6) In questo caso, la valutazione della gestione delle transizioni va effettuata in conformità alle specifiche nazionali.»
ALLEGATO VII
L'allegato I della decisione 2011/665/UE è così modificato:
1) |
il punto 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. Utilizzatori e diritti di accesso dell'utilizzatore Gli utilizzatori dell'ERATV sono i seguenti: Tabella 1 Diritti di accesso all'ERATV
|
2) |
al punto 2.4, è aggiunto il paragrafo seguente: «L'ERATV, a seconda dei casi, consente lo scambio di informazioni con altri sistemi d'informazione dell'Agenzia, quali il registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register — EVR) di cui alla decisione (UE) 2018/1614, l'interfaccia utenti comune per il registro dell'infrastruttura ferroviaria di cui alla decisione 2014/880/UE della Commissione (*1) e lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*1) 2014/880/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489)." (*2) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).»;" |
3) |
al punto 2.5, sono aggiunti i seguenti trattini:
(*3) Come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio." (*4) Come stabilito all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;" |
4) |
il punto 5.1 è sostituito dal seguente: «5.1. Principi generali Ogni autorità nazionale di sicurezza trasmette le informazioni relative alle autorizzazioni di un tipo di veicolo o di una variante di un tipo di veicolo da essa rilasciate. Ogni autorità nazionale di sicurezza trasmette le informazioni relative alle versioni di un tipo di veicolo o alle versioni di una variante del tipo di veicolo che ha ricevuto conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/545. L'Agenzia registra direttamente le informazioni relative alle autorizzazioni di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo da essa rilasciate e le informazioni relative alle versioni di un tipo di veicolo o alle versioni di una variante del tipo di veicolo da essa ricevute. L'ERATV comprende uno strumento basato sul web per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di sicurezza e l'Agenzia. Questo strumento permette i seguenti scambi di informazioni:
L'autorità nazionale di sicurezza trasmette i dati per l'aggiornamento elettronico del registro attraverso un'applicazione web e utilizzando il formulario elettronico che figura su Internet compilando i campi pertinenti come indicato nell'allegato II. L'Agenzia controlla i dati trasmessi dall'autorità nazionale di sicurezza sotto il profilo della conformità alla presente specifica e li convalida oppure chiede un chiarimento. Se l'Agenzia ritiene che i dati trasmessi dall'autorità nazionale di sicurezza non siano conformi alla presente specifica, invia all'autorità nazionale di sicurezza una richiesta di correzione o di chiarimento dei dati trasmessi. Per ogni aggiornamento di dati concernente un tipo di veicolo il sistema genera un messaggio di conferma, che verrà inviato per posta elettronica agli utilizzatori dell'autorità nazionale di sicurezza che ha trasmesso i dati, all'autorità nazionale di sicurezza di tutti gli altri Stati membri in cui il tipo è autorizzato, al detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo e all'Agenzia.»; |
5) |
il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente: «5.2.1. Registrazione di una autorizzazione di un nuovo tipo di veicolo, di una nuova variante del tipo di veicolo o di una nuova versione di un tipo di veicolo
|
6) |
il punto 5.3 è sostituito dal seguente: «5.3. Inserimento o modifica di dati da parte dell'Agenzia 5.3.1. L'ente autorizzatore è un'autorità nazionale di sicurezza Se un'autorità nazionale di sicurezza agisce in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia non modifica i dati trasmessi da un'autorità nazionale di sicurezza. Il ruolo dell'Agenzia consiste solo nella convalida e nella pubblicazione dei dati. In circostanze eccezionali, come l'impossibilità tecnica di seguire la procedura normale, l'Agenzia può, previa richiesta di un'autorità nazionale di sicurezza, inserire o modificare i dati trasmessi da un'autorità nazionale di sicurezza. In questo caso l'autorità nazionale di sicurezza che ha chiesto l'inserimento o la modifica di dati conferma i dati inseriti o modificati dall'Agenzia e quest'ultima documenta nelle forme dovute la procedura. Si applicano i termini per l'inserimento di dati nell'ERATV indicati al punto 5.2. 5.3.2. L'ente autorizzatore è l'Agenzia Nel caso in cui agisca in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia deve:
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7) |
il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. GLOSSARIO
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(*1) 2014/880/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).
(*2) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).»;
(*3) Come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(*4) Come stabilito all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;»
ALLEGATO VIII
L'allegato II della decisione 2011/665/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
DATI DA REGISTRARE E FORMATO
1) |
Per ogni tipo di veicolo autorizzato l'ERATV include i seguenti dati:
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2) |
I dati da registrare nell'ERATV per ogni tipo di veicolo e il loro formato sono indicati nella tabella 2. I dati da registrare dipendono dalla categoria del veicolo come indicato nella tabella 2. |
3) |
I valori indicati per i parametri correlati alle caratteristiche tecniche sono quelli registrati nel fascicolo che correda la richiesta. |
4) |
Nei casi in cui i possibili valori di un parametro sono ristretti ad un elenco predefinito, tali elenchi vengono conservati e aggiornati dall'Agenzia. |
5) |
Per i tipi di veicolo che non sono conformi a tutte le pertinenti STI in vigore, l'autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l'autorizzazione del tipo può limitare le informazioni da trasmettere sulle caratteristiche tecniche indicate al punto 4 ai parametri che sono stati verificati in conformità alle norme applicabili. |
6) |
Quando un parametro viene definito nella STI applicabile, il valore indicato per il parametro è quello esaminato nella procedura di verifica. |
7) |
Gli elenchi predefiniti vengono conservati e aggiornati dall'Agenzia in conformità alle STI in vigore, comprese le STI che possono essere applicate durante un periodo transitorio. |
8) |
Per i parametri indicati come “punto in sospeso” non vengono inseriti dati fino a quando il “punto in sospeso” non è stato risolto nella STI pertinente. |
9) |
Per i parametri indicati come “facoltativi”, l'indicazione dei dati è soggetta alla decisione del richiedente l'autorizzazione del tipo. |
10) |
I campi 0.1-0.4 vengono compilati dall'Agenzia.
Tabella 2 Parametri dell'ERATV
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