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Document 32019R0522

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014

    C/2019/2206

    GU L 86 del 28.3.2019, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/522/oj

    28.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 86/37


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/522 DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2019

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2) precisa il formato e le modalità di trasmissione della relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 riguardo all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.

    (2)

    La decisione XXX/10 (3) delle parti del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (4) («protocollo di Montreal») definisce i moduli riveduti da utilizzare per riferire in merito alle sostanze controllate, inclusa la sottoproduzione di trifluorometano (HFC-23) e le importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi, in seguito all'entrata in vigore a livello mondiale, il 1o gennaio 2019, dell'emendamento di Kigali al suddetto protocollo, avente per oggetto la riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) (5).

    (3)

    È opportuno modificare il formato della comunicazione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 al fine di allinearlo a quello stabilito nella decisione XXX/10 adottata dalle parti del protocollo di Montreal. Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

    (3)  Decisione XXX/10 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 9 novembre 2018.

    (4)  Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

    (5)  Decisione XXVIII/1 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 15 ottobre 2016.


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:

    1)

    nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:

     

    «INFORMAZIONI DA COMUNICARE

    OSSERVAZIONI

    1 A

    Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione

     

     

    1Aa

    di cui: quantitativi non catturati

     

     

     

    1 A_a

    di cui: quantitativi distrutti

    Se la distruzione in linea è effettuata da un'altra impresa, indicarne il nome

    Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8

     

    QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

     

     

    1Ab

    di cui: quantitativo totale generato e catturato

    1Ab = 1 A – 1Aa

     

    INFORMAZIONI DA COMUNICARE

     

     

     

    1B

    di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio

    Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8

     

     

    1C

    di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio

    Identificare l'impresa che effettua la distruzione

     

    1C_a

    di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione

    Indicare lo Stato membro in cui avverrà l'uso come materia prima

     

     

    1C_a1

    di cui: senza cattura previa

    Da comunicare solo per HFC-23

     

    QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

     

     

     

    1C_a2

    di cui: dopo la cattura previa

    1C_a2 = 1C_a – 1C_a1

    Da calcolare solo per HFC-23

     

    INFORMAZIONI DA COMUNICARE

     

     

    1C_b

    di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal

    Specificare il tipo di uso esonerato

     

    QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

     

     

     

    1D

    di cui: quantitativo di produzione propria catturata e distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio

    1D = 1B + 1C

    1E

     

    Produzione disponibile per la vendita o l'uso come materia prima

    1E = 1A – 1D – 1A_a»

    2)

    nella sezione 2, nella tabella è aggiunta la seguente riga 2F:

     

    «2F

    Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati»

     

    3)

    nella sezione 3, nella tabella è aggiunta la seguente riga 3 J:

     

    «3 J

    Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati»

     


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