EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2177

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/76/2019/REV/1

GU L 334 del 27.12.2019, p. 155–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj

27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/155


DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2019

che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un quadro normativo per i fornitori di servizi di comunicazione dati (data reporting services providers – DRSP) e dispone che un fornitore di servizi di comunicazione dati post-negoziazione debba essere autorizzato come dispositivo di pubblicazione autorizzato (approved publication arrangement – APA). Inoltre, un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (consolidated tape provider – CTP) è tenuto a fornire dati delle negoziazioni su base consolidata sia per gli strumenti di capitale sia per quelli diversi dagli strumenti di capitale in tutta l’Unione, in conformità della direttiva 2014/65/UE. Inoltre, la direttiva 2014/65/UE formalizza i canali di segnalazione delle operazioni alle autorità competenti imponendo che un terzo che effettui le segnalazioni per conto delle imprese di investimento sia autorizzato come meccanismo di segnalazione autorizzato (approved reporting mechanism – ARM).

(2)

La qualità dei dati delle negoziazioni, nonché del trattamento e della fornitura di tali dati, in particolare il trattamento e la fornitura dei dati a livello transfrontaliero, è di fondamentale importanza per realizzare l’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che consiste nel rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari. Dati delle negoziazioni accurati offrono agli utenti una visione d’insieme delle attività di negoziazione nei mercati finanziari dell’Unione e alle autorità competenti informazioni accurate ed esaustive sulle pertinenti operazioni. Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati, i benefici derivanti dal mettere in comune le competenze relative ai dati, comprese le possibili economie di scala, e l’impatto negativo di eventuali divergenze nelle prassi di vigilanza sia sulla qualità dei dati delle negoziazioni che sulle attività dei DRSP, è opportuno trasferire le funzioni di autorizzazione dei DRSP e di vigilanza sugli stessi, nonché le funzioni di raccolta dei dati, dalle autorità competenti all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (ESMA), tranne per gli ARM o gli APA che beneficiano di una deroga a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

(3)

Al fine di giungere al trasferimento coerente di tali poteri, è opportuno sopprimere le disposizioni concernenti i requisiti operativi per i DRSP e le funzioni delle autorità competenti relative ai DRSP di cui alla direttiva 2014/65/UE e introdurre dette disposizioni nel regolamento (UE) n. 600/2014.

(4)

Il trasferimento all’ESMA dei poteri di autorizzazione dei DRSP e di vigilanza sugli stessi, tranne per gli APA o gli ARM che beneficiano di una deroga a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, è compatibile con i compiti dell’ESMA. Più in particolare, l’attribuzione di poteri in materia di raccolta di dati, autorizzazione e vigilanza dalle autorità competenti all’ESMA è strumentale ad altri compiti che l’ESMA esercita a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, come il controllo del mercato, i poteri di intervento temporaneo e i poteri di gestione delle posizioni, e garantisce il costante rispetto dei requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione.

(5)

La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prevede che, conformemente all’approccio orientato al rischio in materia di requisito patrimoniale di solvibilità, in circostanze specifiche le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione possano usare modelli interni per il calcolo del requisito, anziché la formula standard.

(6)

La direttiva 2009/138/CE prevede una componente nazionale nell’aggiustamento per la volatilità. Al fine di garantire che tale componente nazionale riduca in modo efficace gli spread eccessivi sui titoli obbligazionari nel paese interessato, per la sua attivazione dovrebbe essere fissata una soglia adeguata in materia di spread nazionale corretto per il rischio.

(7)

Alla luce dell’aumento delle attività assicurative transfrontaliere è necessario migliorare l’applicazione coerente del diritto dell’Unione nei casi di attività assicurativa transfrontaliera, in particolare in una fase precoce. A tale scopo è opportuno rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità di vigilanza e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (EIOPA). In particolare, è opportuno prevedere obblighi di notifica in caso di attività assicurativa transfrontaliera significativa o in situazione di crisi, come pure condizioni per creare piattaforme di cooperazione, laddove l’attività assicurativa transfrontaliera prevista sia significativa. Tale significatività dell’attività assicurativa transfrontaliera dovrebbe essere valutata in termini di premi lordi contabilizzati annui sottoscritti nello Stato membro ospitante rispetto al totale del premi lordi contabilizzati annui dell’impresa di assicurazione, in termini di impatto sulla protezione dei contraenti nello Stato membro ospitante e in termini di impatto della succursale o dell’attività dell’impresa di assicurazione interessata sul mercato dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi. Le piattaforme di cooperazione rappresentano un mezzo efficace per realizzare una cooperazione più solida e tempestiva tra le autorità di vigilanza e, di conseguenza, per migliorare la protezione dei consumatori. Tuttavia, le decisioni in materia di autorizzazione, vigilanza ed esecuzione sono e rimangono di competenza dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

(8)

Qualora le attività assicurative transfrontaliere siano significative rispetto al mercato dello Stato membro ospitante e richiedano una stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, in particolare quando un assicuratore potrebbe rischiare di trovarsi in difficoltà finanziarie a danno di contraenti e terzi, l’EIOPA dovrebbe istituire e coordinare piattaforme di collaborazione.

(9)

Per tener conto della sostituzione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) con l’EIOPA, è opportuno sopprimere i riferimenti al CEIOPS nella direttiva 2009/138/CE.

(10)

A seguito delle modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita da detto regolamento (ABE) avrà un nuovo ruolo nella prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, di conseguenza, la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) dovrà essere oggetto di successive modifiche.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2009/138/CE, 2014/65/UE e (UE) 2015/849,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

i punti 36) e 37) sono sostituiti dai seguenti:

«36)

“organo di gestione”: l’organo – o gli organi – di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’entità, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l’attività dell’entità.

Quando la presente direttiva fa riferimento all’organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell’organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all’interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell’organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva;

37)

“alta dirigenza”: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, e che sono responsabili della gestione quotidiana dell’entità e ne rispondono all’organo di gestione, compresa l’attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell’impresa e del suo personale;»;

b)

i punti 52), 53),54), 55), lettera c), e 63) sono soppressi;

3)

all’articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza delle attività di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 con una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, o un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36), di tale regolamento con una deroga in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso, vigilino sulle attività di tale APA o ARM per accertare che rispettino le condizioni di esercizio previste dallo stesso regolamento. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli APA e gli ARM ottemperino a tali obblighi.»;

4)

il titolo V è soppresso;

5)

l’articolo 70 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

alla lettera a), i punti da xxxvii) a xxxx) sono soppressi;

ii)

alla lettera b), è inserito il punto seguente:

«xx bis)

articolo 27 septies, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 27 octies, paragrafi da 1 a 5, e articolo 27 decies, paragrafi da 1 a 4, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3;»;

b)

al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

articolo 5 o articolo 6, paragrafo 2, o articolo 34, 35, 39 o 44 della presente direttiva; o

b)

articolo 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 600/2014 o articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, articolo 27 ter dello stesso regolamento.»;

c)

al paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, o di un mercato regolamentato, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione dell’ente concessa conformemente agli articoli 8 e 43 della presente direttiva e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 27 sexies dello stesso regolamento;»;

6)

all’articolo 71, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se le sanzioni penali o amministrative rese pubbliche riguardano un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un ente creditizio in relazione a servizi di investimento e attività di investimento o servizi accessori o una succursale di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità della presente direttiva, o un APA o un ARM autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 che abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, l’ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione resa pubblica nel registro pertinente.»;

7)

all’articolo 77, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), che svolga in un’impresa di investimento, presso un mercato regolamentato o un APA o un ARM autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 che abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, l’incarico di cui all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Consiglio o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

(*1)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;"

8)

l’articolo 89 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, e all’articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, e all’articolo 79, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 16, paragrafo 12, dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 13, dell’articolo 25, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 9, dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 5, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 8, dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 4, dell’articolo 58, paragrafo 6, o dell’articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

9)

all’articolo 90, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

10)

all’articolo 93, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2018.»;

11)

nell’allegato I, la sezione D è soppressa.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)

all’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per ciascun paese interessato l’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui al paragrafo 3 è aumentata, in relazione alla valuta del paese e prima dell’applicazione del fattore del 65%, della differenza tra lo spread nazionale corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio ogniqualvolta tale differenza sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.»;

2)

all’articolo 112 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010, le autorità di vigilanza informano l’EIOPA in merito alla domanda di utilizzo o modifica di un modello interno. Su richiesta di una o più autorità di vigilanza interessate, l’EIOPA può fornire assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, all’autorità o alle autorità di vigilanza che hanno richiesto assistenza riguardo alla decisione sulla domanda.»;

3)

al capo VIII, titolo I, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Notifica e piattaforme di collaborazione

Articolo 152 bis

Notifica

1.   Se l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine intende autorizzare un’impresa di assicurazione o di riassicurazione il cui programma di attività indica che una parte delle sue attività sarà basata sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento in un altro Stato membro e tale programma di attività indica altresì che tali attività potrebbero essere rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante, l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ne informa l’EIOPA e l’autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante.

2.   In aggiunta all’informativa di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa l’EIOPA e l’autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti posti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività che sono basate sulla libera prestazione dei servizi o sulla libertà di stabilimento e che possono avere un effetto transfrontaliero. L’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può altresì informare l’autorità di vigilanza del pertinente Stato membro di origine qualora nutra preoccupazioni gravi e giustificate riguardo alla protezione dei consumatori. Le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza nei casi in cui non sia possibile giungere a una soluzione bilaterale.

3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sufficientemente dettagliate da consentire una valutazione adeguata.

4.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui alla presente direttiva.

Articolo 152 ter

Piattaforme di collaborazione

1.   L’EIOPA può, in caso di preoccupazioni giustificate per gli effetti negativi sui contraenti, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza pertinenti, creare e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge o intende svolgere attività basate sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento e quando:

a)

tali attività sono rilevanti per il mercato di uno Stato membro ospitante;

b)

l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha trasmesso una notifica a norma dell’articolo 152 bis, paragrafo 2, in merito al deterioramento delle condizioni finanziarie o ad altri rischi emergenti; o

c)

la questione è stata rinviata all’EIOPA a norma dell’articolo 152 bis, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di vigilanza pertinenti di creare una piattaforma di collaborazione qualora tutte siano concordi a tal fine.

3.   La creazione di una piattaforma di collaborazione a norma dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui alla presente direttiva.

4.   Fatto salvo l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell’EIOPA, le autorità di vigilanza pertinenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento della piattaforma di collaborazione.»;

4)

l’articolo 231 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità di vigilanza del gruppo informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresa l’EIOPA, del ricevimento della domanda e trasmette immediatamente la domanda completa, compresa la documentazione presentata dall’impresa, a tali membri. Su richiesta di una o più autorità di vigilanza interessate, l’EIOPA può fornire assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010, all’autorità o alle autorità di vigilanza che hanno richiesto assistenza riguardo alla decisione sulla domanda.»;

b)

al paragrafo 3, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se l’EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.»;

5)

all’articolo 237, paragrafo 3, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se l’EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.»;

6)

all’articolo 248, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso.

Articolo 3

Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) (ABE), e i rappresentanti delle Unità di informazione finanziaria dell’UE (UIF), di comprendere meglio i rischi in questione. Tale relazione è resa pubblica al più tardi sei mesi dopo essere stata messa a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate.

(*2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).»;"

b)

al paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Successivamente l’ABE emana un parere ogni due anni.»;

2)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all’ABE e agli altri Stati membri.»;

b)

al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«5.   Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, dell’ABE e degli altri Stati membri.»;

3)

all’articolo 17, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»;

4)

all’articolo 18, paragrafo 4, la prima fase è sostituita dalla seguente:

«4.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»;

5)

all’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679 (*3)e (UE) 2018/1725 (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(*3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

6)

l’articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri e l’ABE si scambiano informazioni sui casi in cui l’ordinamento di un paese terzo non consente l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi possono essere intraprese azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e l’ABE tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitino lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 5 e l’azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l’ordinamento di un paese terzo non consenta l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 dicembre 2016.»;

c)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 9, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest’ultimo.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 giugno 2017.»;

7)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 bis, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Le autorità di vigilanza finanziaria degli Stati membri fungono altresì da punto di contatto per l’ABE.»;

b)

al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«10.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti, indirizzati alle autorità competenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio. Dal 1° gennaio 2020 l’ABE, ove opportuno, emana tali orientamenti.»;

8)

al capo VI, sezione 3, sottosezione II, il titolo è sostituito dal seguente:

«Cooperazione con l’ABE»;

9)

l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Le autorità competenti forniscono all’ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva.»;

10)

l’articolo 62 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti informino l’ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli articoli 58 e 59 agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’ABE gestisce un sito internet con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell’articolo 60 agli enti creditizi e agli istituti finanziari e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.».

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punto 1), della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri applicano le misure di cui all’articolo 1 a decorrere dal 1o gennaio 2022 e le misure di cui agli articoli 2 e 3 a decorrere dal 30 giugno 2021. Gli Stati membri applicano le misure di cui all’articolo 2, punto 1), entro il 1o luglio 2020.

4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 251 del 18.7.2018, pag. 2.

(2)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2019.

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


Top