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Document 32019D1280

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/5804

GU L 201 del 30.7.2019, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1280/oj

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1280 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

(2)

La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito del Messico, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.

(3)

Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/247/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(5)

In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro messicano prevede che le agenzie di rating del credito siano soggette all'autorizzazione e alla vigilanza della Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Commissione nazionale per le attività bancarie e mobiliari - CNBV) per operare e prestare servizi di rating del credito. Quest'ultima è abilitata a esaminare eventuali azioni o questioni che costituiscono o potrebbero costituire una violazione della legge. La CNBV ha il potere di chiedere qualsiasi tipo d'informazione e documentazione, di effettuare ispezioni in loco e di convocare chiunque possa contribuire alle indagini. Le agenzie di rating del credito possono essere oggetto d'interdizione, sospensione o revoca della licenza in via permanente o temporanea. La CNBV è abilitata a imporre sanzioni amministrative. Essa ha attuato un riesame annuale della conformità delle agenzie di rating registrate e, ove necessario, ha imposto sanzioni. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la CNBV prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

(6)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza in materia di governo societario del Messico impone alle agenzie di rating del credito di dotarsi di un consiglio di amministrazione composto da un massimo di 21 membri, di cui almeno il 25 % deve soddisfare i requisiti di indipendenza. Gli amministratori indipendenti devono fra l'altro essere competenti in materia di sviluppo della politica e delle metodologie di rating del credito, di efficacia del sistema di controllo interno e di sorveglianza delle procedure di governance e di messa in conformità. I conflitti d'interesse devono essere individuati ed eliminati e, se del caso, il responsabile della conformità deve essere informato di qualsiasi potenziale conflitto di interessi in grado di influenzare i rating. Quando un'agenzia di rating del credito individua conflitti d'interesse che potrebbero influenzare i rating, deve astenersi dal prestare i suoi servizi. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico contempla una serie corposa di requisiti organizzativi per quanto riguarda la conservazione dei documenti e la riservatezza, e dispone che le agenzie di rating del credito rimangano integralmente responsabili di tutte le attività esternalizzate. Anche le entità che prestano servizi esternalizzati alle agenzie di rating del credito sono soggette alla vigilanza della CNBV. Le agenzie di rating del credito sono tenute ad istituire una funzione di revisione ufficiale per riesaminare le metodologie e i modelli di rating e il quadro del Messico contempla un vasto insieme di obblighi di informazione in ordine ai rating creditizi e alle attività di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico è pertanto considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, la qualità dei rating e delle metodologie di rating, la pubblicazione dei rating del credito e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico prevede quindi un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

(7)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. La costituzione messicana stabilisce che le autorità amministrative possono agire soltanto in presenza di disposizioni o competenze esplicite nella normativa vigente. Non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la CNBV o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie.

(8)

Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(9)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(10)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Messico, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(11)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza del Messico relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico non riconosce esplicitamente le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, ma se un'agenzia di rating del credito elabora prospettive di rating, la CNBV si aspetta che essa rispetti gli stessi obblighi di trasparenza, indipendenza e comunicazione che essa rispetta per i rating del credito. Inoltre, le attività di vigilanza della CNBV comprendono l'adeguatezza delle prospettive di rating unitamente ai rating del credito ad esse associati.

(13)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico prevede un divieto generale per gli azionisti e i membri del consiglio di detenere, direttamente o indirettamente, quote dell'entità valutata. Inoltre, le agenzie di rating del credito non possono prestare alcun servizio ai clienti che detengano più del 5 % del loro capitale.

(14)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(15)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone alle agenzie di rating del credito di informare le entità valutate in merito ai rating del credito prima della loro pubblicazione. Consente alle agenzie di rating del credito e all'entità valutata di concordare se l'agenzia di rating del credito deve inviare una notifica preventiva al cliente e, in caso affermativo, il periodo a disposizione per la presentazione delle osservazioni prima della pubblicazione.

(16)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone che le agenzie di rating del credito pubblichino sul loro sito web, prima di utilizzarle, le metodologie e le procedure utilizzate per la ricerca, l'analisi, l'elaborazione di pareri, la valutazione e l'esame della qualità creditizia, e che rendano pubblica qualsiasi modifica sostanziale alle loro metodologie, in modo che possano essere consultate dal pubblico degli investitori. Analogamente, le agenzie di rating del credito sono tenute a riesaminare le loro metodologie e i loro modelli, sebbene non vi sia l'obbligo esplicito di condurre una consultazione con gli operatori del mercato prima di modificare la metodologia e di correggere gli errori identificati nelle metodologie. Tuttavia, nel caso in cui l'agenzia di rating del credito introduca modifiche significative alle metodologie di rating, essa deve informare la CNBV in merito alle modifiche apportate alla metodologia di rating e comunicare dette modifiche al pubblico senza rivelare il motivo. In caso di modifica dei suoi modelli e delle sue metodologie di rating, l'agenzia di rating del credito deve riesaminare tutti i rating precedentemente emessi.

(17)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone alle agenzie di rating del credito di mettere in evidenza nei rating del credito che si tratta del parere dell'agenzia e contiene salvaguardie per garantire che nei rating del credito siano presentate solo le informazioni pertinenti al rating stesso. Inoltre impone obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito.

(18)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone alle CRA di fornire alla CNBV dati sulle provvigioni addebitate ai singoli clienti, indicando le entrate provenienti da ciascuno di essi e specificando tutti i servizi forniti a ciascuno nel corso dell'anno immediatamente precedente. Le agenzie di rating del credito comunicano pubblicamente se hanno ricevuto dalle stesse entità valutate provvigioni relative a servizi diversi dai servizi di rating e la percentuale relativa alle provvigioni per servizi di rating. Inoltre, vi è l'obbligo generale per la CNBV di garantire un trattamento equo di tutti i clienti delle agenzie di rating del credito.

(19)

Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.

(20)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione di esecuzione 2014/247/UE.

(21)

La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme in Messico per garantire la conformità su base continuativa.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/247/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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