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Document 32019D1109

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1109 della Commissione, del 27 giugno 2019, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia

    C/2019/4615

    GU L 175 del 28.6.2019, p. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1109/oj

    28.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 175/39


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1109 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2019

    che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

    previa consultazione degli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 28 settembre 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (profilati cavi), originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia («i paesi interessati»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 14 agosto 2018 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio saldati dell'Unione europea («il denunciante») per conto dei produttori dell'Unione. Le società rappresentate dal denunciante costituivano più del 40 % della produzione totale dell'Unione di profilati cavi. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    1.2.   Domanda di registrazione

    (3)

    Il 20 dicembre 2018, il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni dai paesi interessati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha sostenuto che vi era stato un aumento significativo delle importazioni dai paesi interessati confrontando:

    a)

    il volume per il periodo successivo alla fine del periodo dell'inchiesta (luglio-ottobre 2018) rispetto al periodo luglio-ottobre 2017, e

    b)

    le importazioni medie mensili dai paesi interessati nel periodo successivo all'apertura dell'inchiesta (ottobre e novembre 2018) rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente.

    1.3.   Parti interessate

    (4)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, nonché gli importatori e operatori commerciali noti e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

    (5)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.4.   Campionamento

    (6)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

    1.4.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (7)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione del prodotto simile nell'Unione tra luglio 2017 e giugno 2018 e della distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori selezionato in via provvisoria ha informato la Commissione che non era nella posizione di compilare il questionario in modo completo e che pertanto non voleva far parte del campione di produttori dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rivedere il campione dei produttori dell'Unione sostituendo questo produttore con il successivo produttore più rilevante dell'Unione in termini di volume di produzione. Il campione definitivo era pari a più del 30 % della produzione stimata dell'Unione del prodotto simile ed è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    1.4.2.   Campionamento degli importatori

    (8)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti dell'Unione a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

    (9)

    Si sono manifestati alla Commissione dodici importatori indipendenti, di cui quattro hanno dichiarato importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste e hanno anche accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori sulla base del volume massimo di importazioni nell'Unione e della loro posizione geografica nell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

    1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori di Macedonia del Nord, Russia e Turchia

    (10)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori di Macedonia del Nord, Russia e Turchia di fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni di Macedonia del Nord, Russia e Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori, nei rispettivi paesi, potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

    (11)

    Dieci produttori esportatori della Turchia, tre della Macedonia del Nord e due della Russia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione.

    (12)

    In considerazione del numero limitato di produttori esportatori di Macedonia del Nord e Russia, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario in questi due paesi.

    (13)

    Per quanto riguarda i produttori esportatori della Turchia, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità dei paesi interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

    1.5.   Esame individuale

    (14)

    Uno dei produttori esportatori della Turchia ha richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In considerazione delle conclusioni espresse al considerando 97 non è stato necessario proseguire ulteriormente con la richiesta.

    1.5.1.   Risposte al questionario

    (15)

    La Commissione ha pubblicato i questionari online alla data di apertura e ha invitato i tre produttori esportatori della Macedonia del Nord che hanno collaborato, i due produttori esportatori della Russia che hanno collaborato, i tre produttori esportatori della Turchia inseriti nel campione, i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione e i tre importatori indipendenti inseriti nel campione a compilarli.

    (16)

    Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori esportatori della Macedonia del Nord che hanno collaborato, da un produttore esportatore della Russia che ha collaborato, dai tre produttori esportatori inseriti nel campione e da un produttore esportatore che ha richiesto un esame individuale della Turchia, dai quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai tre importatori indipendenti inseriti nel campione. Un produttore esportatore della Russia non ha fornito una risposta e ha dichiarato di non voler collaborare.

    1.6.   Visite di verifica

    (17)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

     

    European Steel Tube Association, Parigi, Francia

     

    Produttori dell'Unione inseriti nel campione

    Tata Steel UK Limited, Corby, Regno Unito

    Tata Steel Tubes BV, Oosterhout e Zwijndrecht, Paesi Bassi

    Marcegaglia Carbon Steel S.P.A., Gazoldo degli Ippoliti, Italia

     

    Produttori esportatori della Macedonia del Nord

    FZC 11 Oktomvri AD, Kumanovo

    IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. Kavadarci

    Metalopromet Dooel, Strumica

     

    PAO Severstal Group

    PAO Severstal, Cherepovets, Russia

    JSC Severstal Distribution, Cherepovets, Russia

    SIA Severstal Distribution, Riga, Lettonia

    Severstal Export GmbH, Manno, Svizzera

     

    Produttori esportatori della Turchia

    Noksel Celik Boru Sanayi, Ankara

    Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Ști., Zonguldak

    Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, Alessandretta

    Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, Istanbul

     

    Importatori indipendenti nell'Unione inseriti nel campione

    Kromat Trading Ltd, Londra, Regno Unito

    Carl Spaeter GmbH, Duisburg, Germania

    1.7.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (18)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (19)

    Il prodotto in esame è costituito da tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99 («il prodotto in esame»).

    (20)

    I profilati cavi sono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, ad esempio nell'edilizia a fini strutturali e per il sostegno del carico, nonché per dispositivi di sollevamento, utensileria, industria automobilistica, apparecchiature e macchinari agricoli e altri utilizzi simili.

    2.2.   Prodotto simile

    (21)

    Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

    il prodotto in esame;

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati;

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (22)

    La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Macedonia del Nord

    (23)

    Tre produttori esportatori della Macedonia del Nord hanno collaborato all'inchiesta, nello specifico FZC 11 Oktomvri AD («FZC»), IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. («IGM») e Metalopromet Dooel («Metalopromet»).

    3.1.1.   Valore normale

    (24)

    Per calcolare il valore normale, la Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono considerate rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

    (25)

    Per uno dei produttori esportatori, FZC, le vendite complessive sul mercato interno non erano rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (26)

    Dato che il prodotto simile non era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale per FZC in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    (27)

    In caso di assenza di vendite remunerative per un tipo di prodotto, il valore normale per tale tipo è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta:

    a)

    la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore inserito nel campione che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta; e

    b)

    la media ponderata del profitto del produttore esportatore che ha collaborato realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

    In caso di vendite remunerative per un tipo di prodotto, il valore normale per tale tipo è stato costruito utilizzando le SGAV e il profitto di tale tipo piuttosto che la media ponderata delle SGAV e del profitto.

    (28)

    Nel caso di IGM e Metalopromet, sulla base del test di rappresentatività descritto al considerando 24, la Commissione ha rilevato che il prodotto simile era venduto in quantità nel complesso rappresentative sul mercato interno.

    (29)

    La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (30)

    Il valore normale è determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

    a)

    il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

    b)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (31)

    Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

    (32)

    Nei casi in cui era remunerativo meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno, o la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata solo delle vendite remunerative.

    (33)

    Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato al considerando 27.

    (34)

    L'inchiesta ha rivelato che, nel caso di IGM e Metalopromet, per alcuni dei tipi di prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno. Per tali tipi di prodotto il valore normale è stato costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per i restanti tipi il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

    (35)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che l'approccio utilizzato per il calcolo del valore normale come sopra descritto non era coerente. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore normale costruito (e non le vendite sul mercato interno) per tutti gli esportatori della Macedonia del Nord, in particolare perché il mercato interno della Macedonia del Nord non sarebbe un indice di riferimento rappresentativo per il confronto con le vendite effettuate al mercato dell'Unione a causa delle sue dimensioni, capacità finanziarie e condizioni di concorrenza.

    (36)

    La Commissione osserva che il suo approccio per calcolare il valore normale ha seguito coerentemente la metodologia di cui all'articolo 2 del regolamento di base. Ignorare i prezzi in presenza di vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, come suggerito dal denunciante, sarebbe contrario a tale disposizione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    3.1.2.   Prezzo all'esportazione

    (37)

    Tutti e tre i produttori esportatori della Macedonia del Nord hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.1.3.   Confronto

    (38)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.

    (39)

    Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per sconti, movimentazione, carico e costi accessori, trasporto, costi di credito, spese bancarie, imballaggio e commissioni.

    3.1.4.   Margine di dumping

    (40)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (41)

    Il livello di collaborazione della Macedonia del Nord è stato elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano quasi il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base i margini di dumping, espressi in percentuale del valore cif all'importazione, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping (%)

    FZC 11 Oktomvri AD

    8,5

    IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o.

    1,5

    Metalopromet Dooel

    1,9

    Margine a livello nazionale

    2,9

    (42)

    In considerazione del fatto che i margini di dumping per due dei tre produttori esportatori della Macedonia del Nord inseriti nel campione erano al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se la media ponderata a livello nazionale del margine di dumping fosse superiore a tale soglia.

    (43)

    Il margine di dumping a livello nazionale è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping stabiliti per tutti i produttori esportatori della Macedonia del Nord che hanno collaborato. Il volume del dumping, espresso in percentuale del valore cif all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, era del 2,9 %, ovvero superiore alla soglia minima del 2 % descritta qui sopra.

    3.2.   Russia

    (44)

    Un produttore esportatore della Russia ha collaborato all'inchiesta, PAO Severstal («Severstal»).

    3.2.1.   Valore normale

    (45)

    La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di Severstal fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali di Severstal del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative.

    (46)

    La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (47)

    Il valore normale è determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

    a)

    il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

    b)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (48)

    Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

    (49)

    Nei casi in cui era remunerativo meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno, o la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata solo delle vendite remunerative.

    (50)

    Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato al considerando 27.

    (51)

    L'inchiesta ha rivelato che il valore normale per il singolo produttore esportatore che ha collaborato per alcuni tipi di prodotto era basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno del rispettivo tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta, per alcuni tipi di prodotto era basato sui prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e per alcuni tipi di prodotto era costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    3.2.2.   Prezzo all'esportazione

    (52)

    Severstal ha utilizzato tre canali di vendita per vendere nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Ha così venduto il prodotto in esame direttamente al primo acquirente indipendente nell'Unione, tramite importatori collegati dell'Unione e tramite un operatore commerciale collegato in Svizzera.

    (53)

    Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, e nei casi in cui le vendite sono state realizzate tramite l'operatore commerciale collegato in Svizzera, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (54)

    Per le vendite tramite importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti.

    (55)

    Per stabilire il livello dei profitti appropriato, la Commissione ha valutato le informazioni raccolte presso i tre importatori inseriti nel campione. L'inchiesta ha rivelato che due degli importatori inseriti nel campione operavano comunque in qualità di distributori di un'ampia gamma di prodotti principalmente acquistati nell'Unione, per cui le importazioni del prodotto costituivano solo una piccolissima parte della loro impresa. Nessuna delle due società è riuscita a isolare il margine di profitto relativo alle attività di importazione dalla loro attività complessiva. Pertanto, i margini di profitto di queste società non riflettevano le loro attività collegate all'importazione e alla rivendita del prodotto in esame. L'attività principale del terzo importatore indipendente era costituita dall'importazione e dalla rivendita del prodotto in esame e pertanto il margine di profitto riportato rifletteva correttamente la sua attività. Di conseguenza, il margine di profitto di questo importatore è stato utilizzato nella costruzione del prezzo all'esportazione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il margine di profitto era [compreso tra il 2 % e il 6 %].

    3.2.3.   Confronto

    (56)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dell'unico produttore esportatore a livello franco fabbrica.

    (57)

    Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per trasporto, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costi di credito, costi di importazione, spese bancarie, sconti e commissioni.

    (58)

    Il produttore esportatore che ha collaborato ha richiesto un adeguamento sulla base del costo negativo del credito per le vendite all'esportazione in euro sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base. Il produttore esportatore ha dichiarato che tutte le vendite nell'Unione erano in euro e che il tasso LIBOR Euro medio per il periodo dell'inchiesta era negativo. La Commissione osserva che la finalità dell'adeguamento per il costo del credito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), è quella di riflettere i termini di credito concordati tra il venditore e l'acquirente al momento del contratto o della vendita. Di fatto, questo è il fattore che è stato preso in considerazione nella determinazione del prezzo praticato, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti o dai guadagni infine ottenuti su tali vendite, poiché tali spese o guadagni non potevano essere presi in considerazione quando il prezzo era determinato tramite un contratto. In ogni caso e fatto salvo quanto sopra, la società non ha dimostrato che questo abbia influito sui prezzi e sulla loro comparabilità e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (59)

    Per quanto riguarda le vendite all'esportazione tramite l'operatore commerciale collegato situato in Svizzera, il produttore esportatore ha dichiarato che l'operatore commerciale svizzero agiva in qualità di suo servizio vendite interno, con il quale formava un'entità economica unica. Il produttore esportatore ha sottolineato che l'operatore commerciale svizzero è una sua controllata al 100 % incaricata di vendere il prodotto in esame nell'Unione. Per questa ragione, secondo il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione non avrebbe dovuto adeguare il suo prezzo all'esportazione per tenere conto di una commissione.

    (60)

    Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che non sussisteva un rapporto di esclusività tra la società madre e l'operatore in Svizzera per quanto riguarda le vendite nell'Unione e che non vi erano altri soggetti all'interno del gruppo, incluso il produttore esportatore, che pure vendeva direttamente, che si occupavano di esportazioni nell'Unione. Come illustrato nel considerando 52, la società madre in Russia manteneva tre canali diversi di esportazione nell'Unione per il prodotto in esame. Per questa ragione, la Commissione ha concluso che il rapporto tra il produttore esportatore e la società collegata in Svizzera non era assimilabile a un servizio vendite interno e integrato, che avrebbe potuto rendere le due entità giuridiche un'entità economica unica. La Commissione ha invece considerato tale rapporto come equivalente a quello di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Pertanto, l'argomentazione che il produttore esportatore e il commerciante collegato in Svizzera formassero un'entità economica unica è stata respinta. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato adeguato in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, tramite detrazione delle commissioni. Il calcolo delle commissioni si è basato sulle SGAV dell'operatore commerciale e sul margine di profitto ragionevole come illustrato al considerando 55 sulla base delle informazioni fornite da importatori indipendenti dell'Unione.

    3.2.4.   Margine di dumping

    (61)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (62)

    Il livello di collaborazione della Russia è stato molto elevato poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano circa l'85 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base i margini di dumping, espressi in percentuale del valore cif all'importazione, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping (%)

    PAO Severstal

    – 1,4

    Margine a livello nazionale

    – 1,4

    (63)

    Dato l'alto livello di collaborazione in Russia, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato.

    (64)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto fissare il margine di dumping a livello nazionale allo stesso livello del margine di dumping stabilito per l'unico produttore esportatore che ha collaborato, ma avrebbe dovuto calcolare il margine a livello nazionale in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    (65)

    L'argomentazione del denunciante secondo cui sarebbe ingiusto basare il margine a livello nazionale sulle risultanze relative al produttore esportatore che ha collaborato non è stata ulteriormente spiegata, né il denunciante ha presentato ulteriori informazioni o elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Come indicato al considerando 62, il livello di collaborazione da parte della Russia è stato elevato e i dati forniti sono stati considerati rappresentativi indipendentemente dal fatto che tali esportazioni fossero state effettuate da uno o più produttori esportatori russi. Inoltre, anche se la Commissione avesse utilizzato i tipi di prodotto più esportati del produttore esportatore che ha collaborato per calcolare il dazio residuo, il margine a livello nazionale sarebbe rimasto al di sotto della soglia minima. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    (66)

    In considerazione del margine di dumping negativo a livello nazionale, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta dovrebbe concludersi senza l'adozione di misure per quanto riguarda le importazioni di profilati cavi dalla Russia.

    3.3.   Turchia

    (67)

    Dieci produttori esportatori in Turchia hanno collaborato all'inchiesta. Come indicato al considerando 13, la Commissione ne ha selezionato un campione di tre, ovvero Noksel Celik Boru Sanayi, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi e Yücel Boru ve Profil Endüstrisi.

    3.3.1.   Valore normale

    (68)

    La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative per ciascun produttore esportatore che ha collaborato.

    (69)

    La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (70)

    Il valore normale è determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

    a)

    il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

    b)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (71)

    Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

    (72)

    Nei casi in cui era remunerativo meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno, o la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata solo delle vendite remunerative.

    (73)

    Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato al considerando 27.

    (74)

    L'inchiesta ha rivelato che il valore normale per i tre produttori esportatori che hanno collaborato per alcuni tipi di prodotto era basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno del rispettivo tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta, per alcuni tipi di prodotto era basato sui prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e per alcuni tipi di prodotto era costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    3.3.2.   Prezzo all'esportazione

    (75)

    Tutti e tre i produttori esportatori della Turchia hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.3.3.   Confronto

    (76)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei tre produttori esportatori a livello franco fabbrica.

    (77)

    Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per differenze nelle spese di trasporto e movimentazione, costi di credito, commissioni, imballaggio, spese bancarie e sconti di fine anno.

    (78)

    Un produttore esportatore ha argomentato che il valore normale avrebbe dovuto essere adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sulla base del regime di perfezionamento attivo nel quale il dazio sui fattori produttivi importati non viene corrisposto se il volume equivalente di prodotti finiti viene esportato. Tuttavia, sebbene il produttore esportatore abbia dimostrato di non aver pagato il dazio su alcuni dei fattori produttivi, non ha dimostrato che il dazio equivalente fosse stato pagato sui fattori produttivi incorporati nel prodotto finito destinato al mercato interno. Di conseguenza, il produttore esportatore non ha dimostrato che l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo influenzi la comparabilità dei prezzi e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (79)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti riguardo all'uso, da parte dell'esportatore, dei sistemi di perfezionamento attivo e riguardo alle relative conseguenze sui margini di dumping. Il denunciante ha dichiarato che restano aperte altre questioni, ma non ha spiegato quali.

    (80)

    La Commissione osserva che il suo obiettivo al considerando 78 era di illustrare una richiesta di adeguamento e i motivi per cui è stata rifiutata, non di spiegare l'uso del sistema di perfezionamento attivo da parte dei produttori esportatori. L'uso del sistema di perfezionamento attivo in quanto tale non incide sui calcoli del dumping. È rilevante solo quando incide sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Come spiegato al considerando 78, tuttavia, non è così nel caso di specie. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    (81)

    Nella sua comunicazione del 26 marzo 2019, il denunciante ha sostenuto che vi erano differenze fisiche tra tipi di prodotto asseritamente uguali venduti nell'Unione e sul mercato interno, poiché i produttori esportatori turchi utilizzerebbero norme diverse per la vendita nell'Unione (EN 10219) e per la vendita sul loro mercato interno (TS 5314). Secondo il denunciante, la norma turca stabilisce una tolleranza quantitativa sostanzialmente diversa da quella della norma dell'Unione. Questo significa che le quantità nominali riportate dai produttori esportatori turchi distorcerebbero in modo sostanziale le effettive quantità spedite, e a loro volta i prezzi unitari indicati. Di conseguenza, i margini di dumping sarebbero artificialmente bassi. Pertanto sarebbe necessario applicare un adeguamento al rialzo al valore normale per eliminare la distorsione.

    (82)

    L'argomentazione del denunciante si basa su due supposizioni: i) che i produttori esportatori utilizzino la norma TS 5314 per le proprie vendite sul mercato interno e; ii) che il calcolo del dumping sia basato sul peso nominale invece che sul peso effettivo. Nelle loro comunicazioni del 26 marzo e del 1o e 2 aprile 2019, i produttori esportatori hanno contestato entrambe le supposizioni sostenendo: i) di non aver utilizzato la norma TS 5314 durante il periodo dell'inchiesta; e ii) che i dati contenuti nelle risposte al questionario erano basati sul peso effettivo invece che sul peso nominale. Entrambi gli aspetti sono stati verificati e confermati dalla Commissione.

    (83)

    Nella sua comunicazione del 5 aprile 2019, il denunciante ha ribadito la sua argomentazione sottolineando che i produttori esportatori potrebbero aver seguito la norma TS 5314 al di fuori del periodo dell'inchiesta. Il denunciante ha contestato la risultanza che le società turche non seguano le norme turche per le vendite sul loro mercato interno. Il denunciante ha anche contestato come era stato misurato e calcolato il peso effettivo.

    (84)

    La Commissione ha confermato che sia l'utilizzo delle norme che il peso del prodotto erano stati discussi con i produttori esportatori e verificati durante ispezioni in loco. Tali problematiche erano state individuate nel corso di inchieste precedenti relative a questo prodotto e sono state oggetto di particolare attenzione durante la presente inchiesta. L'argomentazione del denunciante è stata pertanto respinta.

    (85)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha ribadito la sua argomentazione che i produttori esportatori in Turchia utilizzano la conversione del peso in base a una norma, per cui il prezzo finale per tonnellata varia a seconda della norma. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione sufficiente del modo in cui è stato verificato l'uso del peso effettivo anziché del peso teorico da parte dei produttori esportatori nelle loro fatture.

    (86)

    Come indicato al considerando 84, la Commissione ha verificato che i produttori esportatori inseriti nel campione avessero utilizzato, nelle loro risposte al questionario antidumping, il peso effettivo del prodotto in esame e del prodotto simile venduto nell'Unione e sul mercato interno. La Commissione ha selezionato un campione di fatture a clienti sul mercato interno e a clienti dell'Unione e ha valutato il peso sulla base dei fogli merci e delle fatture di trasporto, nonché delle dichiarazioni doganali nel caso delle vendite a clienti dell'Unione. La verifica ha confermato che i produttori esportatori avevano comunicato il peso effettivo del prodotto venduto e non un peso teorico basato sulla norma.

    (87)

    Nella sua comunicazione del 15 aprile 2019, il denunciante ha inoltre sostenuto che, secondo informazioni di mercato, gli esportatori turchi, sebbene fatturino al Regno Unito sulla base della norma EN 10219, stanno effettivamente producendo e spedendo in Regno Unito profilati cavi prodotti secondo la norma BS 4848. Il denunciante ha inoltre asserito che, se così fosse, il peso teorico delle fatture sarebbe stato falsato. Il denunciante ha argomentato che la distorsione avviene poiché: i) il peso nominale si basa sulla lunghezza moltiplicata per il peso nominale di un'unità di lunghezza; e ii) la norma EN fatturata consente meno chilogrammi al metro (3,30) rispetto alla norma BS utilizzata (3,45 kg/m). Il denunciante ha argomentato che, al fine di tenere conto di tale distorsione, il prezzo di vendita del Regno Unito avrebbe dovuto essere ridotto del 3,5 %.

    (88)

    La Commissione osserva che il denunciante non ha fornito prove a supporto di tale pratica. Durante l'inchiesta, la Commissione non ha recuperato prove a supporto di tale pratica. Inoltre, come indicato al considerando 82, la Commissione ha rilevato che, nelle risposte al questionario antidumping, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno fornito il peso effettivo del prodotto in esame e del prodotto simile venduto nell'Unione e sul mercato interno. Tale peso effettivo, e non teorico, è stato utilizzato nel calcolo del dumping. L'argomentazione del denunciante è stata pertanto respinta.

    (89)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha ribadito la sua argomentazione, sintetizzata al considerando 87, relativa al fatto che una fatturazione basata sulla norma EN 10219 per vendite basate sulla norma BS 4848 comportava un'asserita differenza di peso nominale. Il denunciante ha inoltre affermato di aver fornito elementi di prova a dimostrazione di tale prassi.

    (90)

    Le prove a cui fa riferimento il denunciante dimostrano che gli importatori offrono in base alla norma BS 4848, ma non che fatturano in base alla norma EN 10219. Tuttavia, come spiegato in precedenza, anche se così fosse stato, il calcolo del dumping si è basato sul peso effettivo e non sul peso nominale. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    (91)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che la struttura dei costi dei produttori turchi sarebbe diversa da quella dei produttori dell'Unione e che tale differenza dovrebbe essere presa in considerazione per il calcolo del margine di dumping.

    (92)

    Si ricorda che non esiste una base giuridica per tenere conto delle differenze tra le strutture dei costi dei produttori esportatori interessati e dell'industria dell'Unione nella determinazione dei margini di dumping. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    (93)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che il valore normale turco è influenzato dalla differenza tra il prezzo delle materie prime per il prodotto simile fabbricato per il mercato interno turco e il prezzo delle materie prime per il prodotto in esame fabbricato per il mercato di esportazione. In particolare, tale parte ha affermato che per il mercato interno gli esportatori turchi utilizzano materie prime più costose rispetto a quelle per i mercati di esportazione.

    (94)

    In risposta a tali affermazioni la Commissione ha osservato quanto segue. Ha ricordato che gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base potevano essere effettuati solo per differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi e non sulla comparabilità dei costi. A questo proposito la Commissione ha osservato che la parte interessata che aveva avanzato l'osservazione non ha fornito prove del fatto che vi fosse una differenza nel costo del prodotto per il mercato interno e del prodotto esportato. In ogni caso la Commissione ha osservato che l'inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione; le osservazioni della parte interessata sono pertanto rimaste prive di fondamento. La parte interessata non ha inoltre fornito prove del fatto che l'asserita differenza di costi (quod non) si rispecchierebbe nel prezzo del prodotto praticato in modo tale da incidere sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    3.3.4.   Margine di dumping

    (95)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (96)

    Il livello di collaborazione della Turchia è stato elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano quasi il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base i margini di dumping, espressi in percentuale del valore cif all'importazione, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping (%)

    Noksel Celik Boru Sanayi

    0,5

    Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi

    – 3,6

    Yücel Boru ve Profil Endüstrisi

    2,5

    Margine a livello nazionale

    – 0,03

    (97)

    In considerazione del margine di dumping negativo di un produttore esportatore e del margine di dumping di un altro al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se la media ponderata a livello nazionale del margine di dumping fosse superiore a tale soglia.

    (98)

    Il margine a livello nazionale è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping stabiliti per le società inserite nel campione. Il margine di dumping calcolato, espresso in percentuale del valore cif all'esportazione del campione, era del – 0,03 %.

    (99)

    In considerazione del margine di dumping negativo a livello nazionale, l'inchiesta dovrebbe concludersi senza l'adozione di misure per quanto riguarda le importazioni di profilati cavi dalla Turchia.

    (100)

    Alla luce di questa conclusione, la richiesta di esame individuale di cui al considerando 14 è irrilevante.

    (101)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che la Romania, a causa della sua relativa vicinanza alla Turchia, è particolarmente vulnerabile alle importazioni da tale paese. La parte interessata ha sostenuto che tale situazione specifica del mercato rumeno dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo del margine di dumping.

    (102)

    La parte interessata non ha tuttavia spiegato in che modo la valutazione specifica per paese per il calcolo del margine di dumping potesse essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento di base. Gli argomenti addotti dalla parte interessata a sostegno della sua argomentazione erano di fatto relative agli aspetti del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e non al dumping. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    (103)

    Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore turco ha affermato che il suo margine di dumping effettivo sarebbe stato pari alla soglia minima se la Commissione avesse utilizzato una struttura più dettagliata per il confronto tra tipi di prodotto, in particolare dettagliando la dimensione e lo spessore effettivi delle sezioni, invece di raggrupparli. Tale argomentazione era già stata presentata nel corso dell'inchiesta. All'epoca in cui l'argomentazione era stata formulata in origine, il produttore esportatore aveva affermato che il prezzo dei profilati cavi varia a seconda delle loro dimensioni e del loro spessore.

    (104)

    La Commissione ha osservato che il prezzo dei profilati cavi varia effettivamente in modo significativo con le dimensioni e lo spessore se il prezzo si basa sulla lunghezza (cioè per metro). Questa variazione non è così significativa quando i profilati cavi si vendono in base al peso (ossia per chilogrammo). Il calcolo del dumping si è basato sui prezzi al chilogrammo e quindi è stato giustificato raggruppare per dimensioni e spessore. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (105)

    Il prodotto simile è stato prodotto da più di 40 produttori nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (106)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata sulla base delle informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come le informazioni contenute nella denuncia e i dati verificati raccolti dall'European Steel Tube Association. La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 3,4 milioni di tonnellate.

    (107)

    Come indicato nel considerando 7, è stato selezionato un campione di quattro produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (108)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite totali dei produttori dell'Unione e le importazioni totali da paesi terzi sulla base dei dati Eurostat. Il consumo dell'Unione è stato stabilito a 4 251 597 tonnellate per il periodo dell'inchiesta.

    4.3.   Volume delle importazioni dai paesi interessati

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

    (109)

    L'inchiesta ha stabilito, come illustrato ai considerando 63 e 96, il margine di dumping minimo a livello nazionale in Russia e Turchia e, come risultato, l'inchiesta in tali paesi deve essere chiusa.

    (110)

    In Macedonia del Nord è stato calcolato un margine di dumping a livello nazionale del 2,9 %. Tuttavia, solo le importazioni della società FZC possono essere considerate come importazioni oggetto di dumping poiché, come illustrato nei considerando 41 e 42, i margini di dumping per le altre due società erano al di sotto della soglia minima del 2 % in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (111)

    I volumi delle importazioni oggetto di dumping della Macedonia del Nord durante il periodo dell'inchiesta erano [comprese tra 15 000 e 25 000] tonnellate. Questi rappresentavano una percentuale [compresa tra lo 0,35 % e lo 0,59 %] del consumo dell'Unione e [tra l'1,60 % e il 2,66 %] di tutte le importazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    (112)

    Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Al contempo, l'articolo 5, paragrafo 7, e l'assenza di cumulo, sottolineano che tali volumi devono rappresentare una quota di mercato di almeno l'1 % del consumo dell'Unione del prodotto in esame.

    (113)

    Nella presente inchiesta, come illustrato al considerando 109, la quota di mercato delle importazioni in oggetto era [compresa tra lo 0,35 % e lo 0,59 %] del consumo dell'Unione, ed era pertanto inferiore alla quota di mercato di cui alla prescrizione stabilita dall'articolo 9, paragrafo 3.

    (114)

    Pertanto, e salvo elementi probatori contrari, la Commissione ha concluso che il pregiudizio deve essere ritenuto trascurabile poiché il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Macedonia del Nord era inferiore ai volumi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

    (115)

    In considerazione del pregiudizio trascurabile (eventuale), l'inchiesta dovrebbe concludersi senza l'adozione di misure per quanto riguarda le importazioni di profilati cavi dalla Macedonia del Nord, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

    5.   CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (116)

    Considerando quanto sopra, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di profilati cavi, originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, dovrebbe essere concluso.

    (117)

    Alla luce delle risultanze di cui sopra, la richiesta di registrazione inviata dal denunciante è diventata irrilevante.

    (118)

    Tutte le parti sono state informate in merito alle risultanze della Commissione ed è stato fissato un termine entro il quale esse avrebbero potuto presentare osservazioni.

    (119)

    Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99, è chiuso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Russia e della Turchia (GU C 347 del 28.9.2018, pag. 6).


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