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Document 32019D0116

    Decisione (UE) 2019/116 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

    ST/5883/2017/REV/2

    GU L 24 del 28.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/116/oj

    Related international agreement

    28.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/1


    DECISIONE (UE) 2019/116 DEL CONSIGLIO

    del 15 ottobre 2018

    sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 41, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 di tale regolamento delegato.

    (2)

    A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Norvegia conceda, su base di reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione.

    (3)

    Per quanto riguarda la Norvegia, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia. Lo scambio di lettere è avvenuto il 29 gennaio 2001 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE (3).

    (4)

    Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del sistema di preferenze generalizzate («SPG») dell'Unione, la Norvegia ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia.

    (5)

    Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.

    (6)

    Inoltre le norme di origine dell'SPG dell'Unione, come riformate nel 2010, prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che deve essere applicato dal 1o gennaio 2017. A tal proposito sarà anche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere.

    (7)

    Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative norme, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Norvegia relativo al riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive che prevede che i prodotti con un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca siano trattaticome prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione.

    (8)

    I negoziati con la Norvegia sono stati condotti dalla Commissione e hanno portato all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate («accordo»).

    (9)

    È opportuno approvare l'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate è approvato a nome dell'Unione.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista paragrafo 18 dell'accordo (4).

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. KÖSTINGER


    (1)  Approvazione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (3)  Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).

    (4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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