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Document 32018R1569

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/6738

    GU L 262 del 19.10.2018, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1569/oj

    19.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 262/37


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1569 DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2018

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione (2).

    (3)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare il tenore minimo dell'additivo per le galline ovaiole e i suini da ingrasso. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

    (4)

    Nel parere del 6 marzo 2018 (3) l'Autorità ha concluso che la riduzione del tenore minimo da 24 000 BXU a 12 000 BXU per le galline ovaiole e da 24 000 BXU a 20 000 BXU per i suini da ingrasso non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che le nuove dosi proposte sono efficaci per le specie bersaglio.

    (5)

    La valutazione delle nuove dosi proposte dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 27).

    (3)  EFSA Journal 2018; 16(3):5216 and EFSA Journal 2018; 16(3):5217.


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

    4a8

    Roal Oy

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

    Composizione dell'additivo

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) con un'attività minima di:

     

    in forma solida: 4 × 106 BXU (1)/g

     

    in forma liquida: 4 × 105 BXU/g

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044)

    Metodo di analisi  (2)

    Nell'additivo e nella premiscela: prova degli zuccheri riduttori per l'endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti, con pH 5,3 e a 50 °C.

    Nei mangimi: metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'enzima a partire da un substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.

    Specie avicole minori, escluse le specie ovaiole

    8 000 BXU

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

    24 novembre 2021

    Galline ovaiole

    12 000 BXU

    Specie avicole minori ovaiole

    24 000 BXU

    Suini da ingrasso

    20 000 BXU

    »

    (1)  1 BXU è la quantità di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al secondo dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.

    (2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


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