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Document 32018R1569
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1569 of 18 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1110/2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (CBS 114044) as a feed additive for laying hens, minor poultry species and pigs for fattening (holder of authorisation Roal Oy) (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/6738
GU L 262 del 19.10.2018, p. 37–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1569 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione (2). |
(3) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare il tenore minimo dell'additivo per le galline ovaiole e i suini da ingrasso. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(4) |
Nel parere del 6 marzo 2018 (3) l'Autorità ha concluso che la riduzione del tenore minimo da 24 000 BXU a 12 000 BXU per le galline ovaiole e da 24 000 BXU a 20 000 BXU per i suini da ingrasso non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che le nuove dosi proposte sono efficaci per le specie bersaglio. |
(5) |
La valutazione delle nuove dosi proposte dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 27).
(3) EFSA Journal 2018; 16(3):5216 and EFSA Journal 2018; 16(3):5217.
ALLEGATO
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||
4a8 |
Roal Oy |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Composizione dell'additivo Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) con un'attività minima di:
Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044) Metodo di analisi (2) Nell'additivo e nella premiscela: prova degli zuccheri riduttori per l'endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti, con pH 5,3 e a 50 °C. Nei mangimi: metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'enzima a partire da un substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina. |
Specie avicole minori, escluse le specie ovaiole |
— |
8 000 BXU |
— |
|
24 novembre 2021 |
||||||||
Galline ovaiole |
12 000 BXU |
||||||||||||||||
Specie avicole minori ovaiole |
24 000 BXU |
||||||||||||||||
Suini da ingrasso |
20 000 BXU |
(1) 1 BXU è la quantità di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al secondo dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.