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Document 32017R1578
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1578 of 18 September 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1194/2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia
C/2017/6235
GU L 239 del 19.9.2017, pp. 9–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force
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19.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1578 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare gli articoli 1 e 2,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
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(1) |
Il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, del 19 novembre 2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento definitivo») (2). |
2. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC
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(2) |
Il 26 ottobre 2016 l'organo di conciliazione («DSB») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato la relazione dell'organo di appello (3) e la relazione del panel (4), come modificata dalla relazione dell'organo di appello («le relazioni»), nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (WT/DS473/15). Il DSB ha affermato che la relazione del panel doveva essere letta in combinato disposto con la relazione dell'organo di appello. Nella relazione dell'organo di appello è stato rilevato, tra l'altro, che l'Unione europea aveva agito in contrasto con:
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(3) |
Nella relazione del panel è stato inoltre rilevato, tra l'altro, che l'Unione europea aveva agito in contrasto con:
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(4) |
L'organo di appello ha raccomandato al DSB di chiedere all'Unione europea di allineare le sue misure all'AAD e al GATT 1994. |
3. PROCEDURA
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(5) |
Il 20 dicembre 2016, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC, la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame («il riesame») mediante la pubblicazione di un avviso (5) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura»). La Commissione ha informato le parti interessate nel quadro dell'inchiesta sfociata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 («l'inchiesta iniziale») in merito al riesame e al modo in cui la Commissione intendeva tener conto delle conclusioni delle relazioni. |
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(6) |
Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni riguardo all'apertura dell'inchiesta di riesame e di chiedere un'audizione presso la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
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(7) |
La Commissione ha inviato un questionario concernente i dati relativi alla produzione e alla capacità di produzione dell'industria dell'Unione allo European Biodiesel Board («EBB») e successivamente ha effettuato visite di verifica presso la sua sede. |
4. PRODOTTO IN ESAME
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(8) |
Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 («prodotto in esame», comunemente noto come «biodiesel»). |
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(9) |
Riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, le relazioni non modificano le conclusioni esposte ai considerando da 16 a 27 del regolamento definitivo. |
5. NUOVE CONCLUSIONI RELATIVE AL DUMPING BASATE SULLE RELAZIONI
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(10) |
Come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha riesaminato le conclusioni definitive dell'inchiesta iniziale tenendo conto delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. L'esame si è basato sulle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta iniziale e su quelle trasmesse dalle parti interessate dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura. |
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(11) |
L'inchiesta iniziale relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). In relazione ai parametri attinenti alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
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(12) |
Il presente regolamento mira a correggere gli aspetti del regolamento definitivo ritenuti incompatibili con le norme dell'OMC e a renderlo conforme alle relazioni. |
5.1. Inclusione dell'Indonesia
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(13) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha fatto riferimento alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia istituite con il medesimo regolamento definitivo. Tali misure sono attualmente oggetto di una controversia contro l'Unione aperta dall'Indonesia dinanzi all'OMC (6) («misure dell'UE riguardanti l'Indonesia»). In tale controversia l'Indonesia ha sollevato obiezioni simili a quelle esaminate nelle relazioni. Dato che le interpretazioni giuridiche formulate dall'organo di appello nelle relazioni sembrano pertinenti anche ai fini dell'inchiesta riguardante l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno che fossero esaminate anche le misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia in un riesame parallelo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC, in particolare considerato che il regolamento definitivo è stato considerato in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD. |
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(14) |
Nei considerando da 12 a 20 del documento di divulgazione delle conclusioni generali, la Commissione ha esposto la propria analisi preliminare dell'applicazione dell'interpretazione data dall'organo di appello all'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD nell'inchiesta riguardante l'Indonesia. |
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(15) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni, le parti interessate hanno presentato osservazioni che mettevano in dubbio l'analisi della Commissione, contestando tra l'altro l'applicabilità dell'interpretazione dell'organo di appello e l'autorità della Commissione di agire d'ufficio sulla scorta di tale interpretazione a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC. |
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(16) |
Dato che tale analisi richiede ulteriore tempo, la Commissione ha deciso di non portare a termine per il momento il riesame riguardante l'Indonesia, continuando invece la propria analisi alla luce delle osservazioni ricevute. Il riesame aperto a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC è pertanto ancora in corso e rimane aperto per quanto concerne l'Indonesia. Tutte le parti interessate sono state informate di ciò con un documento riveduto di divulgazione del 31 luglio 2017 e hanno potuto presentare osservazioni. |
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(17) |
Il governo dell'Indonesia ha affermato che la Commissione aveva violato principi generali della normativa dell'Unione europea divulgando in un primo tempo la propria intenzione di modificare il regolamento definitivo per quanto riguarda l'Indonesia e successivamente ritornando sulla propria intenzione al fine di continuare l'inchiesta riguardante l'Indonesia. |
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(18) |
Il governo dell'Indonesia ha ritenuto in primo luogo che tale comportamento configuri un trattamento impari e discriminatorio dei produttori dell'Indonesia rispetto ai produttori esportatori dell'Argentina, in quanto la Commissione aveva asseritamente riconosciuto, come dichiarato nell'avviso di apertura, che le importazioni di biodiesel dall'Indonesia erano in una situazione analoga a quella delle importazioni dall'Argentina. Il prolungamento dell'inchiesta riguardante l'Indonesia sembra chiaramente mettere i produttori esportatori dell'Indonesia in svantaggio rispetto agli esportatori dell'Argentina. |
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(19) |
In secondo luogo, poiché la Commissione ha aperto il riesame delle importazioni di biodiesel originario sia dell'Indonesia sia dell'Argentina, gli esportatori dell'Indonesia potevano ragionevolmente e legittimamente fare affidamento sul fatto che il riesame riguardante l'Indonesia terminasse nello stesso periodo di quello dell'Argentina. Tale aspettativa era stata rafforzata dal primo documento di divulgazione delle conclusioni, nel quale la Commissione proponeva di modificare il regolamento definitivo anche per quanto riguarda l'Indonesia. Di conseguenza, modificando la propria posizione con un documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, la Commissione avrebbe asseritamente violato il principio del legittimo affidamento. |
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(20) |
In terzo luogo il governo dell'Indonesia ha obiettato che la Commissione avrebbe violato il principio di buona fede escludendo le importazioni dall'Indonesia dal riesame in una fase avanzata del procedimento, pur avendole incluse nell'inchiesta durante il suo intero svolgimento. |
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(21) |
Per prima cosa la Commissione ha ricordato che l'organo di conciliazione dell'OMC ha già emanato conclusioni definitive in merito alle misure dell'UE contro le importazioni di biodiesel dall'Argentina, mentre la controversia separata concernente le misure antidumping sul biodiesel dall'Indonesia è ancora aperta presso l'OMC. Queste ultime rientrano quindi nella definizione di «misura non contestata» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC. Concorda con questa interpretazione, tra l'altro, anche l'uso del termine «relazione» all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC per descrivere una misura contestata di cui l'organo di conciliazione dell'OMC si è occupato e sulla quale ha emesso una conclusione. |
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(22) |
La Commissione ha inoltre ricordato che ai sensi della normativa dell'Unione europea i concetti di «parità di trattamento» e di «non discriminazione» vietano di trattare in modo diverso situazioni simili, o nello stesso modo situazioni differenti, senza che vi sia alcun obiettivo fondamento per la diversità di trattamento (7). Ai fini dell'attuazione delle relazioni dell'OMC, i produttori esportatori dell'Indonesia e dell'Argentina non si trovano obiettivamente nella stessa situazione: le attività di attuazione a seguito dell'inchiesta sul dumping pregiudizievole del prodotto in esame originario dell'Argentina sono avvenute a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC e hanno fine con il presente regolamento, mentre le attività di attuazione a seguito dell'inchiesta sulle stesse pratiche per il prodotto originario dell'Indonesia sono avvenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC e sono tuttora in corso. Una situazione di discriminazione può presentarsi solo se si verifica un diverso trattamento giuridico di operatori nella stessa situazione. |
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(23) |
Poiché però il riesame dell'attuazione delle conclusioni dell'organo di conciliazione dell'OMC nei confronti di Argentina e Indonesia era stato avviato su basi giuridiche differenti, il fatto che il riesame dell'inchiesta sul dumping pregiudizievole dell'Argentina sia stato completato prima di quello sul dumping pregiudizievole dell'Indonesia non costituisce un trattamento diverso di situazioni analoghe. Ciò in quanto gli operatori si trovano in situazioni differenti. |
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(24) |
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dell'Indonesia non esiste quindi alcuna violazione del principio di «parità di trattamento» o di «non discriminazione» ai fini della normativa dell'Unione europea. In ogni caso, utilizzando espressioni che implicano una facoltà («può» e «qualora lo ritenga opportuno») nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC, i legislatori dell'UE hanno conferito alla Commissione un notevole potere discrezionale per quanto riguarda l'eventuale attuazione di una raccomandazione dell'OMC relativa a una misura non contestata. |
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(25) |
Come già osservato nel considerando 16 la Commissione, previa analisi delle osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni, ha ritenuto opportuno non chiudere l'inchiesta di riesame per quanto riguarda l'Indonesia per il momento, bensì continuare l'esame dell'eventuale applicabilità di tali conclusioni anche nei confronti dell'Indonesia alla luce delle osservazioni pervenute. |
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(26) |
La Commissione non può inoltre accettare l'argomentazione che un documento di divulgazione delle conclusioni dia adito a un legittimo affidamento quanto alla conclusione definitiva di un'inchiesta. Lo scopo della divulgazione delle conclusioni è al contrario informare le parti interessate in merito alle conclusioni preliminari della Commissione per concedere loro l'opportunità di esercitare effettivamente il proprio diritto alla difesa. È quindi insito nella divulgazione delle conclusioni che la Commissione prenda in considerazione le argomentazioni e i fatti avanzati dalle parti interessate. |
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(27) |
Per tale motivo la lettera di accompagnamento rivolta a tutte le parti interessate affermava esplicitamente che «il presente documento di divulgazione non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione che potrà essere adottata dalla Commissione, ma qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diverse queste ultime saranno portate a conoscenza della vostra società appena possibile». In questo caso particolare, tale esercizio ha indotto la Commissione a ritenere che sia necessario ulteriore tempo per l'analisi dell'applicabilità delle conclusioni dell'organo di conciliazione dell'OMC per quanto riguarda l'Indonesia. La decisione è di natura propedeutica e non pregiudica necessariamente le conclusioni definitive della Commissione. La stessa decisione è inoltre una manifestazione dell'ampio potere discrezionale della Commissione nello svolgimento del tipo di riesami, avviati a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC, che ricadono nell'ambito della politica commerciale comune. |
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(28) |
Una parte interessata non può quindi invocare un legittimo affidamento prima che la Commissione abbia concluso la procedura di riesame in corso, se la Commissione decide di agire avvalendosi dei poteri conferitile dai legislatori dell'Unione (8). Anche tale argomentazione va pertanto respinta. |
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(29) |
Da ultimo, non si può invocare alcuna violazione della buona fede in base al fatto che l'assunzione di una diversa posizione abbia avuto luogo dopo la divulgazione iniziale della posizione preliminare della Commissione, né il governo dell'Indonesia ha presentato prove in tal senso. La Commissione ha svolto coscienziosamente tutte le fasi dell'inchiesta di riesame nel pieno rispetto dei diritti procedurali di tutte le parti interessate. |
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(30) |
La Commissione pertanto respinge l'addebito di aver violato principi fondamentali della normativa UE esercitando il proprio diritto discrezionale di non modificare, in questa fase dell'inchiesta, le misure antidumping per quanto riguarda l'Indonesia, nel pieno rispetto dei diritti procedurali di tutte le parti interessate. |
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(31) |
Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, un produttore esportatore dell'Indonesia («Wilmar») ha contestato l'affermazione che la Commissione avesse bisogno di altro tempo per concludere il riesame nei confronti dell'Indonesia, date le conclusioni univoche delle relazioni dell'OMC. Esso ha sostenuto inoltre che si sarebbero dovute modificare le misure nei confronti dell'Indonesia. A suo parere la Commissione è in diritto, a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC, di modificare una misura non contestata e la sua autorità di agire d'ufficio non può pertanto essere messa in dubbio. Da ultimo Wilmar ha sostenuto che se le conclusioni della Commissione nei confronti dell'Indonesia sono rinviate, dovrebbero esserlo anche le conclusioni nei confronti dell'Argentina. Esso ritiene che vi sono questioni giuridiche ancora aperte nel procedimento davanti all'OMC riguardante l'Indonesia che potrebbero divenire pertinenti e applicabili anche alle misure concernenti le importazioni di biodiesel dall'Argentina, soprattutto in relazione al margine di profitto. |
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(32) |
La Commissione concorda con Wilmar che essa ha in via di principio il diritto di esprimere conclusioni in relazione ad una misura non contestata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC. La Commissione però, come spiegato nel considerando 16, esaminate le osservazioni ricevute, non ha ritenuto opportuno in questa fase concludere l'inchiesta di riesame per quanto riguarda l'Indonesia, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di abilitazione dell'OMC. |
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(33) |
In riferimento invece all'asserzione di Wilmar che andrebbero rinviate anche le conclusioni concernenti l'Argentina, la Commissione ricorda che le relazioni dell'OMC hanno confermato la metodologia applicata nel regolamento definitivo per stabilire il margine di profitto. La questione dibattuta nella controversia in corso relativa all'Indonesia non era stata sollevata nella causa dell'Argentina. In ogni caso l'Unione e l'Argentina hanno concordato un lasso di tempo ragionevole per attuare le conclusioni delle relazioni, che va rispettato. |
5.2. Determinazione del valore normale e calcolo dei margini di dumping
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(34) |
Questa sezione illustra le conclusioni riviste dell'inchiesta iniziale con riferimento alle raccomandazioni e alle decisioni delle relazioni secondo cui l'Unione avrebbe agito in contrasto con:
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(35) |
Come precisato al considerando 28 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto necessario costruire il valore normale del prodotto perché le vendite sul mercato interno non sono state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Questa risultanza non è stata confutata e rimane valida. |
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(36) |
Nei considerando da 29 a 34 del regolamento definitivo, la Commissione ha appurato che la differenza tra le tasse all'esportazione imposte dall'Argentina sulla principale materia prima (olio e semi di soia in Argentina) e le tasse imposte sul prodotto finito (biodiesel) aveva fatto scendere i prezzi interni in Argentina, effetto di cui si doveva pertanto tener conto nella costruzione del valore normale. |
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(37) |
Di conseguenza, nella costruzione del valore normale, la Commissione ha sostituito ai costi della principale materia prima iscritti nei documenti contabili dei produttori esportatori i prezzi di riferimento pubblicati dalle autorità competenti dei paesi interessati. |
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(38) |
La Commissione ha inoltre basato le proprie conclusioni nell'inchiesta iniziale sull'interpretazione che l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD permette all'autorità incaricata dell'inchiesta di non utilizzare i documenti contabili dei produttori esportatori qualora constati che i) non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati (GAAP) o ii) non diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame (considerando 42 del regolamento definitivo). |
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(39) |
Sia il panel che l'organo di appello erano del parere che la determinazione della Commissione secondo cui i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione non fosse, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia associati alla produzione e alla vendita del biodiesel, né per non considerare i relativi costi riportati in tali documenti nel calcolo del valore normale del biodiesel. |
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(40) |
Alla luce delle relazioni, la Commissione ha ricalcolato il valore normale per i produttori esportatori in Argentina. La metodologia usata a tal fine era identica alla metodologia descritta ai considerando da 40 a 49 per l'Argentina del regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione (9). |
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(41) |
Per i motivi esposti nel considerando 45 del regolamento provvisorio, le vendite sul mercato interno non erano state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali e si era dovuto costruire il valore normale del prodotto simile in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando cioè ai costi di produzione durante il periodo dell'inchiesta, adeguati, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e un congruo margine di profitto. |
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(42) |
Come precisato al considerando 46 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei profitti non potesse essere calcolato in base ai dati disponibili delle società incluse nel campione in Argentina. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale era stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ossia in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15 % sul fatturato. |
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(43) |
In varie osservazioni presentate nel corso del presente riesame l'EBB ha dichiarato che le relazioni non impediscono alla Commissione di adeguare i costi delle materie prime per calcolare il valore normale, purché ciò sia opportunamente giustificato. Esso ha affermato che, considerato il drastico impatto sul mercato dell'Unione del meccanismo delle tasse differenziate all'esportazione («DET») e le varie possibilità giuridiche contemplate da queste relazioni come base di tale adeguamento, le misure attivate nei confronti dell'Argentina dovrebbero essere mantenute al livello attuale, sia pur fornendo una diversa motivazione. |
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(44) |
L'EBB ha fatto riferimento in particolare all'affermazione contenuta nella relazione dell'organo di appello, ove si afferma che la determinazione delle autorità dell'UE secondo cui i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione non era, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia (paragrafo 6.55 della relazione dell'organo di appello), e ha sostenuto che le relazioni dell'OMC contemplavano la possibilità di non considerare i costi delle materie prime e di adeguare tali costi nell'eventualità in cui fossero giudicati inattendibili. |
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(45) |
A detta dell'EBB, il sistema DET falsa il mercato delle materie prime nel senso che le normali condizioni di domanda e offerta non rappresentano più i fattori determinanti di una transazione, e di fatto genera un trasferimento di valore dai produttori di materie prime ai produttori di biodiesel che è privo di giustificazioni di mercato. Questa situazione, secondo l'EBB, sarebbe simile a un trattamento preferenziale e/o ad «altre pratiche» che potrebbero compromettere l'attendibilità dei costi nei documenti contabili di un produttore esportatore e che rappresentano motivi giustificati per non considerare tali costi, ancorché si tratti di spese effettivamente sostenute. |
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(46) |
A sostegno dell'affermazione che il DET falsi il mercato delle materie prime, l'EBB fa valere, in particolare, un'analisi fornita dai suoi esperti oltre che uno studio, commissionato da questi, intitolato «Measuring the Distortion to Biodiesel Costs in Argentina Caused by Differential Export Taxes on Soybean Products» (Misurare la distorsione dei costi del biodiesel in Argentina dovuta alle tasse differenziate all'esportazione sui prodotti a base di soia, il cosiddetto «studio Heffley»), i quali dimostrerebbero entrambi che il sistema di tasse differenziate all'esportazione comprime in modo artificiale e sensibile i prezzi interni della materia prima in questione, che pertanto non sono attendibili. |
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(47) |
Lo «studio Heffley» ha raccolto dati durante il periodo 2010-2016 in Argentina e negli Stati Uniti sul costo di produzione del biodiesel in tali due paesi, e contiene inoltre un'analisi di mercato specificamente dedicata al periodo dall'ottobre 2011 al settembre 2012. Esso ha rilevato che il costo di produzione del biodiesel a base di soia (SME) in Argentina era inferiore al costo di produzione dello stesso prodotto negli Stati Uniti. La differenza del 27 % è stata ritenuta dallo studio «interamente dovuta al DET». |
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(48) |
In una seconda fase lo studio ha messo a confronto il prezzo all'esportazione dello SME originario dell'Argentina (senza specificare la destinazione) e il prezzo medio di mercato dello SME negli Stati Uniti. Il prezzo medio all'esportazione dell'Argentina, pari a 875 USD/MT, era inferiore al prezzo interno sul mercato USA pari a 1 198 USD/MT. Tale situazione avrebbe costituito un forte incentivo all'importazione di biodiesel dall'Argentina. La conclusione dello studio è che tale distorsione «scaturisce direttamente» dal DET. |
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(49) |
L'EBB ha sottolineato inoltre che correggere tali distorsioni rientrerebbe chiaramente nella logica della procedura antidumping. Esso ha ribadito che tali distorsioni vadano corrette tramite opportuni adeguamenti dei costi, con particolare riguardo per i costi delle materie prime, che dovrebbero essere portati al livello delle spese che sarebbero state sostenute se non ci fossero state distorsioni. Così facendo, la Commissione ristabilirebbe i costi che effettivamente si osserverebbero nel mercato delle esportazioni per la produzione e la vendita del prodotto in questione in condizioni di mercato normali. |
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(50) |
Vari produttori di biodiesel hanno contestato l'opinione dell'EBB secondo la quale la Commissione non dovrebbe considerare i costi delle materie prime contenuti nei documenti contabili per il fatto che il sistema DET avrebbe reso tali costi inattendibili. Essi hanno ribadito che il panel e l'organo di appello hanno espressamente respinto l'argomentazione che il DET può costituire, di per sé, un motivo per non considerare i costi contenuti nei documenti contabili e che, in ogni caso, un'autorità incaricata dell'inchiesta non può ignorare i costi ivi registrati se i documenti contabili riflettono accuratamente e fedelmente le spese effettivamente sostenute. |
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(51) |
La Commissione ha riconosciuto che l'organo di appello non ha escluso, di per sé, la possibilità che un'autorità incaricata dell'inchiesta ignori, in talune circostanze specifiche, i costi registrati nei documenti contabili qualora dall'inchiesta emerga che i costi sono stati, per esempio, sovrastimati o sottostimati, o se un trattamento preferenziale o altre pratiche hanno compromesso l'attendibilità dei costi registrati (paragrafo 6.41 della relazione dell'organo di appello). |
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(52) |
Tuttavia, l'organo di appello ha anche affermato che il sistema argentino di tasse all'esportazione non era, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi delle materie prime associati alla produzione e alla vendita del biodiesel, né per non considerare i costi riportati in tali documenti nel costruire il valore normale del biodiesel (paragrafo 6.55 della relazione dell'organo di appello). |
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(53) |
Le argomentazioni dell'EBB poggiano sul presupposto che il presunto effetto distorsivo del sistema DET renderebbe inattendibile il costo delle materie prime in questione, cosicché esso non dovrebbe essere considerato. L'EBB sostiene che i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi sul mercato internazionale a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione. Tuttavia, accettare questa argomentazione equivarrebbe ad ammettere, in contrasto con le conclusioni dell'organo di appello, che il sistema DET, di per sé, ha prodotto effetti tali da rendere necessario evitare di tener conto delle spese di fatto sostenute dalle società e riportate nei loro documenti contabili, e ciò per il mero fatto che tali prezzi erano inferiori ai prezzi sul mercato internazionale. A tale proposito, la Commissione rammenta altresì che l'inchiesta iniziale aveva confermato che i costi effettivamente sostenuti per le materie prime erano stati adeguatamente e fedelmente iscritti nei documenti contabili delle società. |
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(54) |
La Commissione pertanto respinge l'affermazione dell'EBB, in quanto considerarla fondata sarebbe in contraddizione con le conclusioni esposte nelle relazioni. |
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(55) |
Pertanto, per rendere le misure conformi alle relazioni e compatibili con gli accordi dell'OMC, la Commissione ha ritenuto necessario costruire il valore normale sulla base dei costi effettivamente sostenuti, così come riportati nei documenti contabili delle rispettive società. |
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(56) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, l'EBB ha reiterato che la decisione dell'OMC permetteva alla Commissione di ricorrere all'adeguamento dei costi nel caso di specie, sostenendo che la Commissione aveva male interpretato la decisione dell'OMC e l'argomentazione dell'EBB. |
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(57) |
A parere di tale organizzazione la Commissione ha ignorato le affermazioni, contenute nelle relazioni, che i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina erano inferiori ai prezzi sul mercato internazionale a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione. L'EBB ha affermato che la decisione non sosteneva, a differenza di quanto affermato dalla Commissione, che gli effetti distorsivi del DET non fossero di per sé una motivazione sufficiente per procedere a un adeguamento. |
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(58) |
L'EBB ha inoltre ribadito e sottolineato che l'inattendibilità dei prezzi sul mercato interno a causa del DET costituiva una motivazione sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia in relazione alla produzione e alla vendita di biodiesel. L'inattendibilità dei prezzi interni permetteva di non prendere in considerazione i costi iscritti nei documenti contabili e l'EBB aveva fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'adeguamento dei costi. |
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(59) |
L'EBB ha sottolineato che, a quanto dichiarato dal panel e dall'organo di appello, le autorità incaricate dell'inchiesta potevano a propria discrezione esaminare l'attendibilità dei costi iscritti nei documenti contabili dei produttori esportatori, e in particolare se tutti i costi sostenuti fossero stati registrati, verificare se i costi sostenuti fossero stati iscritti a valore superiore o inferiore a quello effettivo, e se transazioni di tipo preferenziale o altre pratiche avessero compromesso l'attendibilità dei costi registrati. Secondo l'organizzazione l'effetto del DET era simile all'esistenza di transazioni preferenziali e/o equivaleva ad altre pratiche tali da compromettere «l'attendibilità dei costi registrati» (10). |
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(60) |
La Commissione ha nuovamente valutato tale asserzione alla luce anche dell'audizione presso il consigliere auditore del 20 luglio 2017; essa ha indicato nei considerando da 51 a 55 che i costi effettivi sostenuti per le materie prime erano stati registrati correttamente e fedelmente nei documenti contabili delle società argentine e che l'adeguamento dei costi operato in precedenza era risultato incompatibile con gli obblighi assunti dall'UE nell'OMC. |
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(61) |
La Commissione non ha condiviso l'interpretazione data dall'EBB alle conclusioni del panel e dell'organo di appello. Ad esempio, la nota 400 della relazione del panel ha una formulazione più sfumata di quanto suggeriscano le osservazioni dell'EBB. Secondo il panel, l'esame delle registrazioni che discende dall'espressione «dare una visione corretta» dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, non include un esame della «correttezza» dei costi registrati, se i costi effettivi iscritti nei documenti contabili del produttore o dell'esportatore risultano per altri versi accurati e fedeli entro limiti ragionevoli. |
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(62) |
Invece l'EBB, sostenendo che l'effetto del sistema DET fosse equivalente a transazioni preferenziali e/o altre pratiche, ribadiva precisamente la necessità di verificare la correttezza dei costi registrati. |
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(63) |
Inoltre gli effetti del sistema DET i) non erano simili a transazioni preferenziali, ii) né erano equivalenti ad altre pratiche tali da compromettere l'attendibilità dei costi nei documenti contabili di un produttore esportatore. Quale che sia la portata esatta di tali concetti, il panel e l'organo di appello hanno respinto esplicitamente l'argomentazione di base della Commissione, vale a dire che la distorsione dei prezzi causata dal sistema argentino di tasse all'esportazione (DET) costituisse da sola una motivazione sufficiente per non accettare i costi iscritti nei documenti contabili di un produttore esportatore (11). |
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(64) |
Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, l'EBB ha ribadito il proprio convincimento che la Commissione avesse mal interpretato l'affermazione dell'organo di appello nel paragrafo 6.55 della relazione e avesse trascurato la possibilità, concessa dal paragrafo 6.41 della stessa relazione, di esaminare l'attendibilità dei costi delle materie prime registrati e di ignorarli se ritenuti non attendibili, fornendo alcune argomentazioni supplementari al riguardo. |
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(65) |
Per quanto riguarda la prima asserzione, secondo l'EBB l'affermazione dell'organo di appello nel paragrafo 6.55 che «…la determinazione delle autorità della Commissione che i prezzi della soia sul mercato interno in Argentina fossero inferiori ai prezzi internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione non era, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che i documenti contabili dei produttori non dessero una visione corretta dei costi della soia associati alla produzione e alla vendita del biodiesel, né per non considerare i relativi costi riportati in tali documenti nel calcolo del valore normale del biodiesel» non costituisce una valutazione giuridica effettuata dall'organo di appello, come affermato dalla Commissione, bensì una pura e semplice citazione della conclusione della Commissione stessa esposta nel regolamento definitivo. L'EBB ha inoltre affermato che la formulazione «non era, di per sé, un elemento sufficiente» implica che il sistema argentino di tasse all'esportazione avrebbe potuto costituire un elemento sufficiente per non considerare i costi, ma che la Commissione ha omesso di svolgere la necessaria analisi. Da ultimo, l'interpretazione data dalla Commissione al paragrafo 6.55 non ha preso in considerazione il fatto che l'organo di appello aveva ritenuto necessario esaminare anche la successiva questione del parametro di riferimento. Ciò non sarebbe stato necessario se l'organo di appello avesse escluso categoricamente che il sistema argentino di tasse all'esportazione potesse giustificare l'adeguamento dei costi. |
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(66) |
La Commissione non ha accolto l'interpretazione suggerita dall'EBB. |
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(67) |
In primo luogo quanto affermato dall'organo di appello nel paragrafo 6.55 non è una pura e semplice citazione delle conclusioni della Commissione stessa. Esso è al contrario parte integrante dell'interpretazione data dall'organo di appello, nel paragrafo 6.56, all'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD. L'organo di appello ha esplicitamente condiviso il parere del panel che tale disposizione non costituiva un elemento sufficiente a sostegno della conclusione della Commissione di ignorare i costi registrati dei produttori di biodiesel dell'Argentina in quanto i prezzi della soia sul mercato nazionale argentino erano inferiori a quelli internazionali a causa del sistema argentino di tasse all'esportazione. L'organo di appello ha ripetuto questa risultanza normativa alla lettera nel paragrafo successivo 6.56 recante il titolo «conclusioni». |
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(68) |
In secondo luogo, la formulazione «non era, di per sé, un elemento sufficiente» implica, a parere della Commissione, che la semplice esistenza del sistema di tasse all'esportazione non era un elemento sufficiente a giustificare l'adeguamento dei costi così come effettuato nell'inchiesta iniziale. Se invece, come sostenuto dall'EBB, il motivo principale per cui l'organo di appello aveva ritenuto le misure dell'UE incompatibili con l'OMC fosse stato un difetto di motivazione della Commissione nel regolamento iniziale, ciò sarebbe stato indicato esplicitamente, mentre nulla è stato dichiarato in tal senso dall'organo di appello e dal panel. La formulazione «di per sé» è stata invece probabilmente adottata per esplicitare che il funzionamento del sistema di tasse all'esportazione in Argentina non può «in quanto tale» giustificare un adeguamento dei costi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD, per quanto ben argomentati o documentati siano i relativi effetti distorsivi. |
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(69) |
In terzo luogo la Commissione è in disaccordo con la conclusione dell'EBB secondo cui il fatto che l'organo di appello abbia trattato la questione dei parametri di riferimento nei paragrafi da 6.58 a 6.83 indicherebbe che il sistema argentino di tasse all'esportazione avrebbe potuto effettivamente costituire un elemento sufficiente per non tenere conto dei costi registrati delle materie prime. Come si può dedurre dal titolo che precede il paragrafo 6.58, l'organo di appello ha trattato in tale punto una diversa obiezione dell'Argentina basata sull'articolo 2, paragrafo 2, dell'AAD. |
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(70) |
La Commissione ha quindi esaminato la seconda obiezione dell'EBB, vale a dire che il paragrafo 6.41 della relazione dell'organo di appello suggerirebbe chiaramente che i costi registrati nei documenti contabili di una società possono non essere tenuti presenti se sono basati su pratiche che ne compromettono l'attendibilità. L'EBB ha anche sottolineato il fatto che, mentre il panel aveva riportato tale considerazione solo in una nota a piè di pagina, l'organo di appello aveva ritenuto necessario presentarla nel corpo della relazione. Ciò indicherebbe a parere dell'EBB che l'organo di appello intendeva evitare un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD e manifestare chiaramente che un adeguamento dei costi rimane possibile nel contesto dato. |
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(71) |
Nel paragrafo 6.41 l'organo di appello ha trattato l'argomentazione avanzata dall'UE secondo cui la relazione del panel sembra suggerire che un'autorità incaricata dell'inchiesta debba accettare tutti i costi registrati nei documenti contabili di una società purché essi riflettano accuratamente i costi sostenuti a prescindere da quanto tali costi sembrino irragionevoli se confrontati con un elemento analogo o con un parametro di riferimento compatibile con normali condizioni di mercato. L'organo di appello ha rigettato tale interpretazione e ha ricordato che il panel ha in effetti ammesso che l'autorità incaricata dell'inchiesta può esaminare l'attendibilità e l'accuratezza di quanto registrato nei documenti contabili dei produttori. L'autorità incaricata dell'inchiesta può di conseguenza accertare se tutti i costi sostenuti sono stati registrati, se i costi sostenuti sono stati iscritti a valore superiore o inferiore a quello effettivo, e se transazioni di tipo preferenziale o altre pratiche hanno compromesso l'attendibilità dei costi registrati. |
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(72) |
La Commissione concorda con l'EBB nel ritenere che l'organo di appello ha confermato la decisione del panel secondo cui i costi registrati possono essere ignorati se l'autorità incaricata dell'inchiesta ha riscontrato transazioni di tipo preferenziale o altre pratiche che ne hanno compromesso l'attendibilità. Essa ritiene inoltre normale che l'organo di appello abbia trattato un'obiezione nel corpo della decisione invece che in una nota a piè di pagina come fatto dal panel. Tuttavia né il panel né l'organo di appello hanno espresso nelle decisioni, né suggerito, che il sistema argentino di tasse all'esportazione possa ricadere nella fattispecie di eccezione di una pratica che compromette l'attendibilità. Se il panel o l'organo di appello avessero ritenuto il sistema argentino di tasse all'esportazione qualificabile come pratica che compromette l'attendibilità, essi avrebbero indicato tale questione con chiarezza e non avrebbero giudicato le misure dell'UE non compatibili con gli accordi dell'OMC. |
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(73) |
La Commissione ribadisce pertanto la propria interpretazione delle relazioni, vale a dire che nel costruire il valore normale del biodiesel in Argentina l'UE non poteva, invocando distorsioni dovute alla pura e semplice esistenza del sistema argentino di tasse all'esportazione, non tenere conto dei costi sostenuti e registrati accuratamente. |
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(74) |
In ogni caso la Commissione ha poi esaminato le argomentazioni avanzate dall'EBB — e avanzate dopo la divulgazione delle conclusioni anche da FEDIOL, un fornitore dell'industria del biodiesel dell'Unione — nel senso che la Commissione dovrebbe esaminare prove alternative a sostegno dell'adeguamento dei costi per controbattere gli effetti distorsivi del DET sul costo di produzione del biodiesel in Argentina. È stato osservato al riguardo che la ricerca di prove alternative a sostegno dell'adeguamento dei costi per controbattere gli effetti distorsivi del DET non era l'obiettivo della presente inchiesta di riesame. In ogni caso, la Commissione ha osservato che gli elementi contenuti nello studio Heffley non possono essere considerati una base sufficientemente solida per procedere ad un nuovo adeguamento dei costi per i motivi seguenti. |
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(75) |
In primo luogo il PI ha compreso il periodo da luglio 2011 a giugno 2012, laddove l'analisi specifica dello studio Heffley riguarda il periodo da ottobre 2011 a settembre 2012. Si verifica quindi una coincidenza solo parziale dei periodi presi in esame, per cui si pone il dubbio se le risultanze dello studio possano essere adottate senza ulteriori modifiche nell'inchiesta sottostante. La Commissione non ha potuto, in mancanza di informazioni per il periodo da luglio 2011 a settembre 2011, rimediare a tale differenza temporale. |
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(76) |
In secondo luogo lo studio ha valutato il costo di produzione negli Stati Uniti a partire dal prezzo della soia sul mercato statunitense. Tale metodo economico si basa su ipotesi e non fornisce però informazioni attendibili sul costo di produzione effettivo del biodiesel negli Stati Uniti. Anche qualora si possa fare affidamento su mere ipotesi, mancano prove a sostegno dell'idea che il costo di produzione del biodiesel a partire da olio di soia greggio debba essere identico negli USA e in Argentina. In terzo luogo l'uso di un prezzo «medio» all'esportazione dall'Argentina trascura il fatto che il prezzo di esportazione nell'Unione avrebbe potuto essere in realtà superiore alla media. Infatti durante il PI dell'inchiesta iniziale il prezzo all'esportazione del biodiesel argentino nell'UE era stato pari a 967 EUR/MT, equivalenti a 1 294 USD/MT applicando il tasso di cambio dell'epoca, indicato nel dossier. Lo studio ha però utilizzato per tale periodo un prezzo medio all'esportazione di 1 071 USD/MT. Ciò dimostra che il presunto beneficio causato dal DET non poteva derivare direttamente dai prezzi di esportazione nell'Unione. |
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(77) |
In quarto luogo lo studio ipotizza semplicemente, senza prove concrete a sostegno, che il (basso) costo di produzione sul mercato interno dell'Argentina durante il periodo in esame fosse dovuto esclusivamente al DET. Lo studio non prende infatti in considerazione altri fattori di vantaggio comparativo che avrebbero potuto rendere la produzione di biodiesel in Argentina più economica che negli Stati Uniti. |
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(78) |
La Commissione conclude pertanto che non ha potuto sostituire con precisione i costi iscritti nei documenti contabili dei produttori argentini di biodiesel applicando il parametro di riferimento suggerito nello studio Heffley. |
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(79) |
Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni l'EBB ha chiarito che lo scopo dello studio era unicamente dimostrare che la Commissione poteva, a titolo di esempio, valutare e quantificare la misura della distorsione (inattendibilità) causata dal sistema argentino di tasse all'esportazione; esso non era inteso a sostituire o fare le veci di un'analisi svolta dalla Commissione sulla scorta dei propri dati verificati, raccolti nel corso dell'inchiesta iniziale. |
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(80) |
L'EBB ha inoltre presentato una versione riveduta dello studio, con dati di riferimento che corrispondono pienamente al periodo dell'inchiesta iniziale e che mostrano un risultato molto simile, ovvero una distorsione dei prezzi della soia sul mercato nazionale nella misura circa del 27 %. L'EBB ha inoltre contestato l'affermazione della Commissione che lo studio si fosse basato sui costi di produzione negli Stati Uniti; al contrario, lo studio si era basato su un costo stimato della produzione di biodiesel in Argentina. Inoltre la critica dello studio avanzata dalla Commissione per aver utilizzato un prezzo medio all'esportazione è fuori luogo, in quanto il prezzo sarebbe di per sé irrilevante per calcolare la distorsione dei costi di produzione del biodiesel in Argentina causata dal sistema di tasse all'esportazione. Da ultimo l'EBB sostiene che nessun asserito vantaggio comparativo può spiegare una differenza di prezzo di circa il 30 % e che, in assenza di prove del contrario, l'unica spiegazione ragionevole di tale differenza è il sistema di tasse all'esportazione dell'Argentina. |
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(81) |
La Commissione ha esaminato le spiegazioni e i chiarimenti presentati dall'EBB. Essa ha accettato il fatto che la versione riveduta dello studio indicava una distorsione dei prezzi della soia sul mercato nazionale pari a circa il 27 % durante il periodo dell'inchiesta. Non ha però giudicato convincenti gli altri tre punti. |
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(82) |
Come riconosciuto anche dall'EBB il costo stimato della trasformazione per un produttore in Argentina era basato su tre analisi: una basata sulle medie di sei anni di costi e prezzi per gli Stati Uniti e l'Argentina; una basata sugli stessi dati, per un anno, per gli Stati Uniti e l'Argentina; e una basata su un anno di dati per l'Argentina, con il prezzo di esportazione dell'Argentina usato come sostituto del prezzo sul mercato mondiale. È evidente che la situazione degli Stati Uniti costituisce un parametro esterno al paese in esame, adottato per calcolare quale sarebbe stato il costo in Argentina in assenza delle distorsioni dovute alla tassa all'esportazione. |
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(83) |
Non vi erano inoltre buoni motivi per ignorare i prezzi di esportazione dall'Argentina in Europa al momento di determinare quale vantaggio avrebbe avuto un produttore di biodiesel in Argentina a causa del DET. |
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(84) |
La Commissione peraltro non ha mai contestato che il DET riducesse artificialmente i costi dei fattori produttivi dei produttori di biodiesel in Argentina, ma ha semplicemente rigettato l'argomentazione che il DET fosse l'unica causa di un vantaggio addirittura pari al 30 %. |
5.3. Margini di dumping ricalcolati
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(85) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, alcuni produttori esportatori dell'Argentina hanno espresso osservazioni riguardanti specifiche società in merito a supposti errori nel calcolo del dumping. Ove opportuno la Commissione ha corretto tali errori e ha riveduto di conseguenza i margini di dumping e le aliquote del dazio. |
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(86) |
Le aliquote del dazio riviste per tutti gli esportatori dell'Argentina alla luce delle conclusioni e della raccomandazione contenute nelle relazioni dell'OMC, espresse in percentuale sul prezzo CIF alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
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6. NUOVE CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO BASATE SULLE RELAZIONI
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(87) |
Dalle relazioni è emerso, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD nell'esaminare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale, nella misura in cui detto esame riguardava la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti. Le relazioni, tuttavia, non hanno inficiato la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame. |
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(88) |
Il panel ha appurato che le autorità dell'UE hanno agito in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 4 dell'AAD accettando i dati rivisti trasmessi dall'industria nazionale dell'UE in una fase avanzata dell'inchiesta, senza verificarne l'accuratezza e attendibilità (paragrafo 7.395 della relazione del panel). I dati rivisti riguardavano la «capacità inutilizzata». Al tempo stesso, il panel ha affermato che, nella conclusione delle autorità dell'UE nel regolamento definitivo concernente la sovraccapacità come «altro fattore» responsabile del pregiudizio, i dati rivisti non hanno avuto un ruolo significativo (come confermato nel paragrafo 6.174 della relazione dell'organo di appello). |
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(89) |
Alcuni produttori esportatori e CARBIO, l'associazione argentina degli esportatori di biodiesel, hanno asserito che la nozione di «capacità inutilizzata» così come spiegata nel regolamento definitivo è perlopiù priva di senso per questo settore. La capacità o esisteva o non esisteva. |
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(90) |
Per l'importatore Gunvor e CARBIO, la causa del pregiudizio subito dall'industria nazionale va ricercata nella sovraccapacità strutturale dell'industria dovuta a incrementi immotivati della capacità di produzione nonostante lo scarso tasso di utilizzo degli impianti, e non già nel tasso di utilizzo degli impianti in sé. |
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(91) |
CARBIO e i produttori esportatori argentini e indonesiani hanno inoltre dichiarato che la Commissione era tenuta a riesaminare la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sulla base di «prove certe». L'esame dovrebbe consistere in una «analisi obiettiva» di tali fattori. |
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(92) |
La Commissione affronta questa problematica nei paragrafi da 6.1. a 6.4. |
6.1. Risposta al questionario e verifica
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(93) |
La Commissione ha inviato all'EBB un questionario per chiedere chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: i) quale metodologia è stata utilizzata per calcolare la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione nel periodo in esame e ii) per quale motivo, nel corso dell'inchiesta iniziale, questi dati sono stati rivisti e sulla base di quali criteri sono stati generati i nuovi dati. |
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(94) |
La Commissione ha altresì chiesto all'EBB di spiegare la sua definizione di «capacità inutilizzata», di spiegare le ragioni per cui è stato necessario escluderla dalla capacità di produzione complessiva dell'industria dell'Unione nel periodo in esame e in che modo la capacità inutilizzata è stata calcolata per i soggetti non membri dell'EBB. |
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(95) |
La Commissione ha ricevuto la risposta al questionario e, dopo averla analizzata, ha effettuato una visita di verifica presso la sede dell'EBB in data 26 aprile 2017. Su richiesta della Commissione, l'EBB aveva preparato per la visita di verifica tutti i documenti giustificativi e i fogli di lavoro usati per rispondere al questionario, in particolare i materiali che mettevano in relazione le informazioni fornite con i documenti gestionali e quelli contabili per la verifica sul posto da parte della Commissione. |
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(96) |
La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi, ha svolto controlli incrociati tra i dati trasmessi per il periodo in esame e le rispettive fonti ed è riuscita a riconciliare le informazioni presentate nei documenti gestionali e in quelli contabili con i dati rivisti forniti nell'inchiesta iniziale e concernenti la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti, riferiti al periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta. I documenti non possono essere divulgati poiché contengono dati riservati riguardanti società specifiche. |
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(97) |
Gunvor e CARBIO hanno presentato osservazioni asserendo che il questionario inviato dalla Commissione all'EBB non era sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD. L'EBB avrebbe dovuto spiegare in che modo i dati rivisti erano suffragati da fonti pubbliche e la Commissione non avrebbe dovuto semplicemente accettare le informazioni fornite dall'EBB. |
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(98) |
Inoltre, Gunvor e CARBIO hanno affermato che le risposte dell'EBB al questionario erano state significativamente oscurate e, di conseguenza, le parti interessate non riuscivano a capire in che modo i dati erano stati raccolti e valutati e come erano stati verificati alla luce di altre fonti, e pertanto non erano in grado di stabilire se si dovesse dar credito alle informazioni pertinenti fornite dall'EBB. |
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(99) |
Entrambe le parti hanno trasmesso dati raccolti da Eurostat e riferiti alla produzione, alla capacità e al consumo di biodiesel nell'UE, e hanno notato la somiglianza tra questi dati e quelli pubblicati nel regolamento provvisorio, che erano stati raccolti e trasmessi alla Commissione dall'EBB. A loro dire, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati di Eurostat anziché i dati dell'EBB aggiustati per tener conto della capacità inutilizzata. |
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(100) |
Essi hanno altresì affermato che la definizione di capacità inutilizzata fornita dall'EBB era troppo vaga e che il suggerimento di ridurre la capacità di produzione escludendo la «capacità inutilizzata» era stato formulato soltanto dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, una volta acclarato che le cifre riportate nel regolamento provvisorio avrebbero reso più difficile stabilire validamente un nesso di causalità tra le importazioni in presunto regime di dumping e il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'UE. |
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(101) |
La Commissione ha respinto tali obiezioni come specificato nei paragrafi da 6.2. a 6.4. Essa ha valutato attentamente la risposta al questionario e verificato successivamente i dati in una visita di verifica presso la sede dell'EBB, accertando l'accuratezza e l'attendibilità dei dati presentati e stabilendo che non vi era necessità di modificare le cifre riviste usate per il regolamento definitivo (cfr. anche i considerando da 53 a 58). |
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(102) |
La Commissione osserva altresì che i dati raccolti dall'EBB sono in linea con i dati di Eurostat, che pertanto rappresentano una fonte indipendente a conferma dell'accuratezza e dell'attendibilità dei dati dell'EBB. Tuttavia, poiché i dati di Eurostat sono stati pubblicati soltanto nel 2014, non sarebbe stato possibile usarli nell'inchiesta iniziale. |
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(103) |
Pertanto, i dati rivisti utilizzati nel regolamento definitivo (considerando 131) (cfr. la tabella seguente) erano corretti e sono stati confermati dopo la visita di verifica.
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6.2. Produzione totale dell'Unione europea: chiarimenti relativi alla procedura di raccolta da parte dell'EBB dei dati riferiti alla produzione
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(104) |
Nel marzo 2013, prima della pubblicazione delle misure provvisorie, l'EBB ha trasmesso alla Commissione i dati concernenti la produzione dell'industria dell'Unione, riferiti sia ai membri dell'EBB sia ai non membri. |
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(105) |
I dati relativi alla produzione sono stati forniti per società, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di membri dell'EBB. Questo approccio dal basso ha permesso di disporre di dati sufficienti a fornire un quadro accurato della produzione dell'UE. |
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(106) |
I membri dell'EBB trasmettono a quest'ultima i dati relativi alla produzione con cadenza trimestrale, tramite un modulo inviato dall'EBB; i dati sono quindi confrontati e verificati con le fonti delle informazioni di mercato. L'EBB attribuisce particolare importanza ai dati relativi alla produzione, poiché essi sono usati per calcolare il contributo finanziario dei membri dell'EBB all'associazione. |
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(107) |
I dati relativi alla produzione provenienti dalle società non appartenenti all'EBB sono raccolti tramite contatti diretti. Essi sono successivamente sottoposti a controlli incrociati con altre fonti di informazioni di mercato tra cui associazioni nazionali, altri produttori e pubblicazioni specialistiche. |
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(108) |
I dati forniti dall'EBB rappresentano pertanto le migliori informazioni disponibili sulla produzione di biodiesel in tutta l'Unione, anche ad opera delle società non appartenenti all'EBB, grazie alla qualità uniforme della comunicazione da parte dell'EBB della produzione effettiva di ciascuna società produttrice di biodiesel dell'UE. |
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(109) |
L'EBB ha utilizzato queste informazioni per calcolare la produzione totale dell'Unione su cui si basano le sue dichiarazioni. |
6.3. Capacità di produzione totale dell'UE: chiarimenti relativi alla procedura di raccolta da parte dell'EBB dei dati riferiti alla capacità di produzione
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(110) |
Nel marzo 2013, prima della pubblicazione delle misure provvisorie, l'EBB ha trasmesso alla Commissione i dati concernenti la capacità di produzione dell'industria dell'Unione, riferiti sia ai membri dell'EBB sia ai non membri. |
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(111) |
Analogamente a quanto specificato in merito ai dati relativi alla produzione, queste informazioni sono state fornite a livello di singola società, comprese le società non appartenenti all'EBB. |
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(112) |
I membri dell'EBB trasmettono a quest'ultima i dati relativi alla capacità di produzione due volte all'anno, tramite un modulo inviato dall'EBB; i dati sono quindi confrontati e verificati con le fonti delle informazioni di mercato. Per garantire l'uniformità dei dati l'EBB chiede ai suoi membri di fornire informazioni relative alla capacità riferite a 330 giorni lavorativi l'anno, per impianto, in modo da tener conto delle giornate di inattività degli impianti dovuta agli inevitabili interventi di manutenzione. |
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(113) |
I dati relativi alla capacità di produzione provenienti dalle società non appartenenti all'EBB sono raccolti tramite contatti diretti e sono sottoposti a verifiche incrociate, come i dati relativi alla produzione. |
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(114) |
Poiché l'EBB chiede soltanto un'«istantanea» della capacità di produzione della società in una determinata giornata e non tutte le società hanno la stessa nozione di capacità, i dati relativi alla capacità di produzione forniti dall'EBB devono essere considerati meno accurati rispetto ai dati relativi alla produzione. |
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(115) |
Nonostante ciò, i dati forniti dall'EBB rappresentano le migliori informazioni disponibili sulla capacità di produzione in tutta l'Unione, anche ad opera delle società non appartenenti all'EBB, grazie alla qualità uniforme della comunicazione da parte dell'EBB della capacità di produzione effettiva di ciascuna società produttrice di biodiesel dell'UE. |
6.4. Chiarimenti sull'individuazione da parte dell'EBB della «capacità inutilizzata»
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(116) |
All'indomani della pubblicazione del regolamento provvisorio, e come descritto nel regolamento definitivo, è stato presto evidente che i dati pubblicati relativi alla capacità di produzione non rappresentavano accuratamente la situazione reale dell'industria dell'Unione. La Commissione ha quindi chiesto all'EBB di chiarire i dati relativi alla capacità di produzione. |
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(117) |
L'EBB ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate, anche per le società non appartenenti all'EBB; tali informazioni individuavano una capacità di produzione non disponibile cosiddetta «fuori servizio», o «capacità inutilizzata», che inizialmente era stata accorpata ai dati relativi alla capacità di produzione totale dell'UE. |
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(118) |
La capacità inutilizzata è determinata dall'EBB nell'ambito del calcolo della produzione e della capacità di produzione a partire dai dati trasmessi dalle singole società. Data la natura del processo di raccolta dei dati descritto sopra, è stato necessario riesaminare i dati forniti dalle società non appartenenti all'EBB per garantire che le informazioni relative alla capacità di produzione rispecchiassero in maniera il più possibile accurata la realtà dell'industria dell'UE. |
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(119) |
I dati messi a disposizione dall'EBB nell'intervallo di tempo compreso tra la pubblicazione del regolamento provvisorio e quello definitivo rappresentavano le migliori informazioni disponibili sulla capacità di produzione in tutta l'Unione, anche per le società non appartenenti all'EBB, grazie alla qualità uniforme della comunicazione da parte dell'EBB della capacità di produzione effettiva di ciascuna società produttrice di biodiesel dell'UE. |
6.5. Osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni
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(120) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni della Commissione sul pregiudizio diverse parti interessate hanno presentato osservazioni al riguardo. |
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(121) |
CARBIO, l'associazione argentina degli esportatori di biodiesel, ha ribadito il proprio parere, espresso durante l'inchiesta di riesame, che nell'analisi attuale del pregiudizio e del nesso causale andrebbero impiegati i dati attuali di Eurostat sulla produzione e sulla capacità produttiva di biodiesel invece dei dati impiegati nell'inchiesta iniziale. |
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(122) |
La Commissione ha respinto tale obiezione. I dati di Eurostat sono risultati identici ai dati originali forniti dall'EBB. Quest'ultima organizzazione ha però successivamente corretto i dati per rispecchiare più precisamente la capacità inutilizzata durante l'inchiesta iniziale. Come riferito nella sezione 6.4 la Commissione ha verificato tali aggiornamenti durante l'inchiesta di riesame in corso. Di conseguenza i dati iniziali di Eurostat non forniscono il quadro più accurato della produzione di biodiesel, quadro che nel presente caso è stato specificamente verificato e adottato dalla Commissione. |
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(123) |
CARBIO ha inoltre dichiarato che la Commissione dovrebbe definire meglio la «capacità inutilizzata». La Commissione ha ribadito di aver definito la capacità inutilizzata nei considerando 131 e 132 del regolamento definitivo. Poiché la relazione dell'OMC non ha contestato il concetto di «capacità inutilizzata» della Commissione non vi era motivo di modificarlo per il presente riesame. |
7. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI
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(124) |
Tutte le parti sono state informate delle conclusioni della Commissione ed è stato fissato un termine entro il quale esse avrebbero potuto presentare osservazioni. |
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(125) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore Molinos de la Plata ha informato la Commissione di aver effettuato esportazioni nell'Unione sotto il nome di «Molinos Agro S.A.» anziché «Molinos Río de la Plata S.A.» e ha addotto le relative prove. |
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(126) |
La Commissione ha esaminato le prove presentate e concluso che il cambiamento di denominazione era sufficientemente provato, accettando quindi l'osservazione. |
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(127) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, all'esportatore indonesiano che ha collaborato Wilmar è stata concessa un'audizione. La società ha avanzato obiezioni specifiche alla sua posizione in merito al calcolo del dumping e del pregiudizio e ha chiesto in particolare la riduzione del margine di profitto. |
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(128) |
La Commissione ha respinto tali asserzioni in quanto esse non riguardavano l'attuazione delle relazioni dell'OMC in Argentina. Oltre a ciò la maggior parte delle asserzioni suddette è attualmente al vaglio dell'OMC nell'ambito della controversia aperta dall'Indonesia. |
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(129) |
Dopo il documento riveduto di divulgazione delle conclusioni, Wilmar ha ribadito che la richiesta di revisione del margine di profitto in sede di costruzione del valore normale non è al vaglio dell'OMC ma costituisce una questione autonoma e che tale richiesta si fonda unicamente sulle disposizioni del regolamento antidumping di base, e dovrebbe quindi essere trattata nell'ambito del presente riesame. Wilmar ha inoltre sostenuto che mantenere le misure non è nell'interesse dell'Unione e che esse andrebbero quindi abrogate. |
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(130) |
La Commissione ricorda che il presente riesame è stato aperto in base al regolamento di abilitazione dell'OMC al fine di attuare le conclusioni e le raccomandazioni del panel e dell'organo di appello nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (WT/DS473/15). Il riesame si limita quindi alle questioni al vaglio dell'OMC e alle eventuali modifiche derivate da questo, anche di carattere tecnico. Pertanto nessuna delle richieste di Wilmar è ammissibile. La Commissione fa osservare inoltre che una richiesta simile relativa al margine di profitto era stata avanzata da Wilmar già durante l'inchiesta iniziale ed era stata respinta [cfr. considerando da 43 a 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013]. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni il produttore esportatore argentino che ha collaborato COFCO Argentina S.A. (precedentemente denominato Noble Argentina S.A.) ha richiesto il trattamento riservato alle nuove società e l'inserimento nell'elenco delle società con un'aliquota individuale di dazio in quanto «altre società che hanno collaborato». |
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(131) |
La Commissione ha informato la società che avrebbe dovuto seguire la procedura per i nuovi produttori esportatori indicata all'articolo 3 del regolamento definitivo. |
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(132) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni l'EBB ha richiesto un'audizione con il consigliere auditore, motivata dal fatto che la posizione della Commissione sarebbe stata dovuta non a obiettivi ragionamenti giuridici ma ad interesse politico. |
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(133) |
Durante l'audizione del 20 luglio 2017 il consigliere auditore non ha riscontrato alcuna violazione del diritto alla difesa dell'EBB in quanto parte interessata. Il consigliere ha però esortato la Commissione ad addurre prove a sostegno dell'opinione che non si dovesse tenere conto dei prezzi della soia in Argentina in quanto inattendibili. La Commissione ha aggiunto tale considerazione nella valutazione delle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni, come indicato nei considerando da 60 a 63. |
8. MISURE DEFINITIVE
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(134) |
Sulla base del riesame di cui sopra, la Commissione conclude che il dumping pregiudizievole accertato nell'inchiesta iniziale è confermato. |
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(135) |
Le misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 dovrebbero quindi essere mantenute e i margini di dumping riveduti per l'Argentina ricalcolati come specificato in precedenza. |
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(136) |
Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto interessato sono le seguenti:
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(137) |
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento definitivo dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
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(138) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella contenente le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sui prodotti fabbricati dalle società elencate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 è sostituita dalla seguente:
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«Paese |
Società |
Aliquota del dazio EUR per tonnellata netta |
Codice addizionale TARIC |
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Argentina |
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires |
79,56 |
B782 |
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Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires |
43,18 |
B783 |
|
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Molinos Agro S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda |
62,91 |
B784 |
|
|
Altre società che hanno collaborato: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman |
62,52 |
B785 |
|
|
Tutte le altre società |
79,56 |
B999 |
|
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Indonesia |
PT Ciliandra Perkasa, Giacarta |
76,94 |
B786 |
|
PT Musim Mas, Medan |
151,32 |
B787 |
|
|
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan |
145,14 |
B788 |
|
|
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan |
174,91 |
B789 |
|
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Altre società che hanno collaborato: PT Cermerlang Energi Perkasa, Giacarta |
166,95 |
B790 |
|
|
Tutte le altre società |
178,85 |
B999» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).
(3) WT/DS473/AB/R e WT/DS473/AB/R/Add.1.
(4) WT/DS473/R e WT/DS473/R/Add.1.
(5) GU C 476 del 20.12.2016, pag. 3. Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473), 2016/C 476/04.
(6) Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Indonesia, DS480.
(7) Cfr. ad esempio le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 29 aprile 2004 nella causa C-422/02 P Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, ECLI:EU:C:2004:277, punto 36.
(8) Cfr. sentenza del 7 maggio 1991 nella causa C-69/89 Nakajima All Precision/Consiglio, ECLI:EU:C:1991:186, punto 120. Cfr. anche più recentemente le conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona del 20 luglio 2017 nella causa C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2017:580, punto 49.
(9) Regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento provvisorio») (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6).
(10) Relazione del panel, UE — Biodiesel, par. 7.242, nota 400; relazione dell'organo di appello, UE — Biodiesel, par. 6.41.
(11) Relazione dell'organo di appello, UE — Biodiesel, par. da 6.54 a 6.55, relazione del panel, UE — Biodiesel, par. da 7.248 a 7.249.
(12) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).