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Document 32017R1136
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1136 of 14 June 2017 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Emmental de Savoie (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1136 della Commissione, del 14 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1136 della Commissione, del 14 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]
C/2017/4236
GU L 164 del 27.6.2017, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1136 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 a un operatore stabilito nel loro territorio che soddisfaceva le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tale operatore, che ha legalmente commercializzato «Emmental de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, aveva presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la propria azienda. L'operatore in questione è il GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL. |
(3) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Emmental de Savoie» (IGP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore dell'operatore che soddisfa le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) GU C 64 del 28.2.2017, pag. 8.