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Document 32017R0295

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/295 della Commissione, del 20 febbraio 2017, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia

    C/2017/1058

    GU L 43 del 21.2.2017, p. 196–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/295/oj

    21.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/196


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/295 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2017

    relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016 la Francia ha confermato e notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5. In totale, ne sono stati confermati 81 nella Francia sudoccidentale. Le specie interessate sono anatre, oche, galline ovaiole, tacchini, galli e galline della specie Gallus domesticus, galletti e polli, faraone e quaglie.

    (2)

    La Francia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2).

    (3)

    In particolare, le autorità francesi hanno adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e hanno istituito zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2239 (3), (UE) 2015/2460 (4), (UE) 2016/42 (5), (UE) 2016/237 (6) e (UE) 2016/447 (7) della Commissione. Per controllare e prevenire la diffusione della malattia, le autorità francesi hanno imposto le seguenti misure:

    a)

    il divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016. Scopo del divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni era in particolare assicurare un periodo di spopolamento di 16 settimane;

    b)

    il divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola sensibile e di commercio di pollame vivo al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni;

    c)

    prolungamento dei periodi di fermo negli allevamenti di volatili sensibili diversi dalle anatre e oche, ubicati nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016.

    (4)

    Grazie alle suddette misure le autorità francesi sono riuscite a sradicare la minaccia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale sono state applicate fino al 15 settembre 2016 in tutti gli allevamenti pertinenti tranne le aziende avicole ubicate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016, in cui le misure sono state applicate rispettivamente fino al 25 agosto, al 25 settembre e al 3 ottobre 2016.

    (5)

    Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario unionale di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (6)

    Il 20 aprile, il 20 settembre e il 24 ottobre 2016 la Commissione ha ricevuto dalle autorità francesi richieste formali di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (7)

    In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, è stata vietata l'immissione di volatili in tutti gli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito dell'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

    (8)

    In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, le galline ovaiole giunte a fine ciclo di produzione e i galli e galline della specie Gallus domesticus non hanno potuto essere trasportati fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni per essere macellati nei macelli specializzati ai fini della produzione di carne. Ciò ha comportato l'abbattimento e la distruzione nei macelli o negli allevamenti stessi, con conseguente perdita di produzione per gli allevatori di galline ovaiole e galli e galline della specie Gallus domesticus ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

    (9)

    In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, sono stati prolungati i periodi di fermo negli allevamenti di polli standard, biologici, Label Rouge e allevati all'aperto, di galletti, di faraone Label Rouge e allevate all'aperto, di tacchini e quaglie ubicati nelle zone di protezione, di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 5 agosto 2016. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

    (10)

    In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, polli, galline ovaiole, faraone e tacchini vivi non hanno potuto essere venduti al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. Ne è risultata una perdita di produzione per i produttori di polli, galline ovaiole, faraone e tacchini vivi ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

    (11)

    A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Francia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna delle misure suddette dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Francia.

    (12)

    Per evitare rischi di sovracompensazione occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria — sulla base di studi tecnici ed economici o di documentazione contabile — a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali in termini di specie, ma anche di metodo produttivo, ossia standard, allevato all'aperto, produzione certificata da un regime nazionale o secondo il marchio Label Rouge, protetta da un'indicazione geografica (IGP); infine, in termini di durata del ciclo produttivo, ossia ciclo lungo per gli allevatori di oche e anatre che producono solo animali vivi, ciclo breve per gli allevatori di oche e anatre che producono animali vivi e li lavorano per ottenere prodotti trasformati.

    (13)

    Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o dalle assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

    (14)

    La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine; in particolare, dovrebbero applicarsi solo alla produzione di carni di pollame degli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione unionale e francese in ordine agli 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

    (15)

    Ai fini di una sana gestione finanziaria delle misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Francia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2017 dovrebbero ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (9) non è d'applicazione.

    (16)

    Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, le autorità francesi dovrebbero procedere a controlli ex ante.

    (17)

    Ai fini del controllo finanziario dell'Unione, le autorità francesi dovrebbero comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

    (18)

    Per assicurare l'immediata attuazione della misura in Francia il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (19)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Francia per sostenere il mercato delle carni di pollame gravemente colpito dagli 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Francia tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016.

    Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione unionale e in quella francese di cui all'allegato.

    Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo per gli allevamenti avicoli soggetti a misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicati nelle parti della Francia indicate nella legislazione unionale e in quella francese di cui all'allegato.

    Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dalla Francia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

    Articolo 2

    I livelli massimi della partecipazione finanziaria dell'Unione sono articolati come segue:

    a)

    per la perdita di produzione di oche e anatre ubicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo fino a un importo massimo di 40 000 002 EUR:

    i)

    produttori con ciclo produttivo breve di:

    anatre «Mulard» in fase di avviamento — codice NC 0105 99 10:

    0,24 EUR/capo per un massimo di 724 512 capi;

    anatre «Mulard» in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:

    1,13 EUR/capo per un massimo di 606 172 capi;

    anatre «Mulard» in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:

    4,41 EUR/capo per un massimo di 690 431 capi;

    anatre «Mulard» — codice NC 0105 99 10 carcasse intere:

    2,20 EUR/capo per un massimo di 664 261 capi;

    anatre «Mulard» — codice NC 0105 99 10 a pezzi:

    4,275 EUR/capo per un massimo di 578 814 capi;

    anatre «Mulard» — codice NC 0105 99 10 trasformate:

    19,055 EUR/capo per un massimo di 321 019 capi;

    oche in fase di avviamento — codice NC 0105 99 20:

    2,455 EUR/capo per un massimo di 15 769 capi;

    oche — codice NC 0105 99 20 carcasse intere:

    10,595 EUR/capo per un massimo di 14 560 capi;

    oche — codice NC 0105 99 20 trasformate:

    23,33 EUR/capo per un massimo di 11 024 capi;

    anatre — codice NC 0105 99 10 da arrosto:

    1,37 EUR/capo per un massimo di 25 831 capi;

    oche — codice NC 0105 99 20 da arrosto:

    2,855 EUR/capo per un massimo di 7 156 capi;

    ii)

    produttori con ciclo produttivo lungo di:

    anatre «Mulard» in fase di avviamento, nate da tre giorni — codice NC 0105 99 10:

    0,0487 EUR/capo per un massimo di 668 427 capi;

    anatre «Mulard» standard in fase di avviamento, IGP e Label Rouge — codice NC 0105 99 10:

    0,24 EUR/capo per un massimo di 10 115 677 capi;

    anatre «Mulard» standard in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:

    0,515 EUR/capo per un massimo di 646 195 capi;

    anatre «Mulard» IGP in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:

    0,68 EUR/capo per un massimo di 8 737 557 capi;

    anatre «Mulard» Label Rouge in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:

    0,81 EUR/capo per un massimo di 808 848 capi;

    anatre «Mulard» standard in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:

    1,48 EUR/capo per un massimo di 900 255 capi;

    anatre «Mulard» IGP in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:

    1,645 EUR/capo per un massimo di 7 818 392 capi;

    anatre «Mulard» Label Rouge in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:

    2,63 EUR/capo per un massimo di 559 637 capi;

    anatre muschiate standard — codice NC 0105 99 10:

    0,48 EUR/capo per un massimo di 71 331 capi;

    anatre muschiate certificate — codice NC 0105 99 10:

    0,585 EUR/capo per un massimo di 7 579 capi;

    anatre «Mulard» Label Rouge — codice NC 0105 99 10:

    0,625 EUR/capo per un massimo di 28 344 capi;

    germani reali (anatre selvatiche) — codice NC 0105 99 10:

    1,1325 EUR/capo per un massimo di 7 392 capi;

    oche in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 20:

    2,855 EUR/capo per un massimo di 50 179 capi;

    oche in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 20:

    5,54 EUR/capo per un massimo di 49 500 capi;

    b)

    per la perdita di produzione, l'abbattimento e la distruzione nei macelli o negli allevamenti, di galline ovaiole alla fine del loro ciclo di produzione, e di galli e galline della specie Gallus domesticus ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo fino a un importo massimo di 519 155 EUR:

    galline ovaiole alla fine del ciclo di produzione e galli e galline della specie Gallus domesticus — codice NC 0105 94 00, trasportati, abbattuti nei macelli e distrutti:

    0,2645 EUR/capo per un massimo di 1 902 064 capi;

    galli e galline della specie Gallus domesticus abbattuti nell'allevamento e distrutti, — codice NC 0105 94 00:

    1,055 EUR/capo per un massimo di 15 222 capi;

    c)

    per il prolungamento dei periodi di fermo nelle zone di protezione, di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016, per polli standard, biologici, Label Rouge e allevati all'aperto, galletti, faraone Label Rouge e allevate all'aperto, tacchini e quaglie, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo al giorno fino a un importo massimo di 1 430 908 EUR:

    polli e galletti standard — codice NC 0105 94 00:

    0,00191 EUR/capo al giorno per un massimo di 31 247 850 capi e di 626 466 EUR;

    polli Label Rouge o allevati all'aperto — codice NC 0105 94 00:

    0,00416563 EUR/capo al giorno per un massimo di 14 105 345 capi e un massimo di 616 878 EUR;

    polli biologici — codice NC 0105 94 00:

    0,005050685 EUR/capo al giorno per un massimo di 700 201 capi e di 37 039 EUR;

    faraone Label Rouge e allevate all'aperto — codice NC 0105 99 50:

    0,00365332 EUR/capo al giorno per un massimo di 1 405 735 capi e di 53 856 EUR;

    tacchini — codice NC 0105 99 30:

    0,005195 EUR/capo al giorno per un massimo di 1 533 617 capi e di 83 371 EUR;

    quaglie — codice NC 0106 39 80:

    0,000605 EUR/capo al giorno per un massimo di 2 102 602 capi e di 13 298 EUR;

    d)

    per la perdita di produzione di polli vivi in fase di avviamento, di faraone vive in fase di avviamento, di tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato nazionale francese, di tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato unionale, di galline ovaiole vive in fase di avviamento, di polli adulti vivi e faraone adulte vive, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo fino a un importo massimo di 545 152 EUR:

    polli vivi in fase di avviamento — codice NC 0105 94 00:

    0,591 EUR/capo per un massimo di 183 439 capi;

    faraone vive in fase di avviamento — codice NC 0105 99 50:

    0,4955 EUR/capo per un massimo di 126 996 capi;

    tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato nazionale francese — codice NC 0105 99 30:

    0,681 EUR/capo per un massimo di 21 166 capi;

    tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato unionale — codice NC 0105 99 30:

    0,633 EUR/capo per un massimo di 423 320 capi;

    galline ovaiole vive in fase di avviamento — codice NC 0105 94 00:

    0,43 EUR/capo per un massimo di 56 443 capi;

    polli vivi adulti — codice NC 0105 94 00:

    0,47 EUR/capo per un massimo di 98 775 capi;

    faraone vive adulte — codice NC 0105 99 50:

    0,49 EUR/capo per un massimo di 42 332 capi.

    Articolo 3

    La partecipazione finanziaria dell'Unione in conformità al presente regolamento si limita agli animali e ai prodotti non compensati da aiuti di Stato né da assicurazioni e che non hanno ottenuto contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

    Articolo 4

    La Francia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    In particolare, le autorità francesi verificano:

    a)

    l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

    b)

    per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

    c)

    che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2.

    Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

    Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

    Articolo 5

    Le autorità francesi comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 10).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 12).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 76).

    (8)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

    (9)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


    ALLEGATO

    Parti della Francia e periodi cui si riferisce l'articolo 1

    Parti della Francia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52).

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 10).

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 12).

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 76).

    Arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite de la déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne (Journal Officiel de la République Française du 3.12.2016, texte 38 sur 178) [decisione del 2 dicembre 2015 che stabilisce una zona regolamentata a basso rischio in seguito alla dichiarazione d'influenza aviaria ad alta patogenicità e limita la movimentazione dal dipartimento della Dordogna in uscita dal territorio nazionale (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 3.12.2016, doc. 38 di 178)].

    Arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français (Journal Officiel de la République Française du 18.12.2016, texte 56 sur 142) [decisione del 17 dicembre 2015 che stabilisce disposizioni complementari di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità in seguito al rilevamento della malattia sul territorio francese (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18.12.2016, doc. 56 di 142)].

    Arrêté du 15 Janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français (Journal Officiel de la République Française du 16.1.2016, texte 31 sur 85) [decisione del 15 gennaio 2016 che modifica la decisione del 17 dicembre che stabilisce disposizioni complementari di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità in seguito al rilevamento della malattia sul territorio francese (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 16.1.2016, doc. 31 di 85)].

    Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaire contre l'influenza hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français (Journal Officiel de la République Française du 10.2.2016, texte 42 sur 129) [decisione del 9 febbraio 2016 che stabilisce disposizioni complementari di lotta contro l'influenza ad alta patogenicità in seguito al rilevamento della malattia sul territorio francese (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 10.2.2016, doc. 42 di 129)].

    Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène (Journal Officiel de la République Française du 15.9.2016, texte 33 sur 100) [decisione del 14 settembre 2016 che stabilisce disposizioni transitorie di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 15.9.2016, doc. 33 di 100)].

    Arrêtés Préfectoraux de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016 (decisioni prefettizie di dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 24 novembre 2015 e il 18 aprile 2016).

    Arrêtés Préfectoraux de levée de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016 (decisioni prefettizie di revoca della dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 24 novembre 2015 e il 18 aprile 2016).

    Arrêtés Préfectoraux de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016 (decisioni prefettizie di dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati il 15 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 5 agosto 2016).

    Arrêtés Préfectoraux de levée de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016 (decisioni prefettizie di revoca della dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati il 15 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 5 agosto 2016).


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