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Document 32017D1178
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1178 of 2 June 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States (notified under document C(2017) 3624) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1178 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 3624] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1178 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 3624] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/3624
GU L 170 del 1.7.2017, pp. 98–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021
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1.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/98 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1178 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 3624]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza intorno all'azienda infetta e prevedono anche la vaccinazione di emergenza in caso di insorgenza di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione in relazione all'insorgenza della dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I della medesima decisione, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione. |
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(3) |
L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 definisce «zona infetta» la parte del territorio di uno Stato membro, elencata nell'allegato I, parte II, della medesima decisione, comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione. L'articolo 2 di tale decisione di esecuzione definisce «zona immune grazie a vaccinazione» la parte del territorio di uno Stato membro, elencata nell'allegato I, parte II, della medesima decisione, comprendente le aree al di fuori della zona infetta da dermatite nodulare contagiosa, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione. |
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(4) |
L'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 stabilisce limitazioni delle spedizioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività e di alcuni prodotti di origine animale provenienti dalle zone elencate nell'allegato I della medesima decisione, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa. |
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(5) |
L'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 stabilisce deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3 della medesima decisione per quanto riguarda la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate quali zone immuni grazie a vaccinazione nell'allegato I, parte I, della stessa decisione. |
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(6) |
È opportuno operare una differenziazione del livello di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa derivante da spedizioni di sperma, ovuli e embrioni a seconda che il materiale germinale sia spedito da una zona immune grazie a vaccinazione a un'altra zona immune grazie a vaccinazione oppure a una zona infetta situata nello stesso Stato membro. È pertanto necessario stabilire condizioni distinte, proporzionate ai rischi, per le deroghe che si applicano alle partite che rimangono nello stesso Stato membro, purché siano garantite condizioni per la spedizione in sicurezza di tale materiale germinale all'interno della zona immune grazie a vaccinazione o della zona infetta dello stesso Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. |
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(7) |
Il 2 marzo 2017 la Grecia ha segnalato un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa nell'unità regionale di Kerkyra, isola del Mar Ionio all'estremità nord-occidentale della Grecia, dove finora non erano stati segnalati focolai della malattia. Per questo motivo, le zone infette della Grecia per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa, elencate nell'allegato I, parte II, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008, dovrebbero essere ampliate in modo da comprendere l'unità regionale di Kerkyra. L'allegato I, parte II, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(8) |
Il 14 marzo 2017 la Grecia ha informato la Commissione in merito alla sua decisione di estendere la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa alle regioni delle isole ioniche, a quelle dell'Egeo settentrionale e dell'Egeo meridionale e di Creta, zone nelle quali la malattia non era stata finora registrata se si eccettuano l'unità regionale di Kerkyra in cui la malattia è stata confermata il 2 marzo 2017 e l'unità regionale di Limnos in cui la malattia è presente dal 2015. Per questo motivo, tali regioni della Grecia dovrebbero essere incluse tra le zone immuni grazie a vaccinazione, elencate nell'allegato I, parte I, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. L'allegato I, parte I, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata:
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1) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I e condizioni speciali per la spedizione di tali prodotti all'interno delle zone dello stesso Stato membro elencate nella parte I o II 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dello stesso allegato I, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:
2. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella:
La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I in qualunque zona dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro o in un paese terzo, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:
4. Nei casi in cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 o 3 del presente articolo siano spediti in un altro Stato membro o in un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE o alla decisione 93/444/CEE: “…(sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) conformi all' …(articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 3, indicare la dicitura appropriata) della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri”.» |
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2) |
l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione; |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
PARTE I
“Zone immuni grazie a vaccinazione”
1. Croazia
Tutto il territorio della Croazia.
2. Bulgaria
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A. |
Le seguenti province della Bulgaria:
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B. |
I seguenti comuni della Bulgaria:
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3. Grecia
Le seguenti regioni della Grecia:
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regione delle isole ioniche, esclusa l'unità regionale di Kerkyra, |
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— |
regione dell'Egeo settentrionale, esclusa l'unità regionale di Limnos, |
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— |
regione dell'Egeo meridionale, |
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— |
regione di Creta. |
PARTE II
“Zone infette”
1. Grecia
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A. |
Le seguenti regioni della Grecia:
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B. |
Le seguenti unità regionali della Grecia:
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2. Bulgaria
L'intero territorio della Bulgaria, escluse le zone di cui alla parte I.