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Document 32017D0800

Decisione di esecuzione (UE) 2017/800 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2017) 2899] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/2899

GU L 120 del 11.5.2017, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/800/oj

11.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/800 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2017) 2899]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito a una comunicazione della Spagna la categoria «altri animali» per il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Alicante dovrebbe essere limitata agli animali di piccole dimensioni. È pertanto opportuno aggiungere la nota 10 alla categoria O per tale posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito a una comunicazione della Francia l'approvazione per il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Lyon-Saint Exupéry dovrebbe essere estesa agli equidi registrati. È pertanto opportuno modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

I Paesi Bassi hanno comunicato che un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Amsterdam dovrebbe essere soppresso e un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rotterdam dovrebbe essere spostato in una nuova sede. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(6)

In seguito alle comunicazioni di Irlanda, Italia e Austria dovrebbe essere modificato l'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tali paesi figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella parte concernente la Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Alicante è sostituita dalla seguente:

«Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)»

b)

nella parte concernente la Francia, la voce relativa all'aeroporto di Lyon-Saint Exupéry è sostituita dalla seguente:

«Lyon-Saint Exupéry

FR LIO 4

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

c)

la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 1

P

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Blankendaal Coldstores, Velsen

HC-T(FR)(2)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)»

 

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte concernente l'Irlanda, le voci relative alle unità locali «IE00400 CORK CITY» e «IE10400 CLONAKILTY» sono sostituite dalla seguente:

«IE00400

CORK»

b)

la parte concernente l'Italia è così modificata:

i)

le voci relative all'unità regionale «IT00020 SARDEGNA» sono sostituite dalla seguente:

«IT00020 SARDEGNA

IT00120

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE»

ii)

le voci relative all'unità regionale «IT00005 VENETO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00005 VENETO

IT00105

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

IT00305

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

IT00605

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

IT00905

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IT01005

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE

IT01205

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

IT01605

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA

IT01805

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA

IT02005

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA»

c)

nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità locale «AT00324 Wien Umgebung» è soppressa.


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