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Document 32016R1356

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1356 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011

C/2016/5040

GU L 215 del 10.8.2016, pp. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1356/oj

10.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1356 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), attualmente classificati al codice NC 5402 20 00 («prodotto in esame»).

(2)

In considerazione dell'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra 0 % e 5,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio del 5,3 %. L'elenco di tali società è contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Tale allegato è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 del Consiglio (3). Due società che hanno collaborato non incluse nel campione, alle quali è stato concesso un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, hanno ottenuto dazi pari allo 0 % e al 9,8 %. Per tutte le altre società della RPC è stata fissata un'aliquota del dazio del 9,8 %.

(3)

L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio offre ai nuovi produttori esportatori cinesi che forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo, la possibilità di ottenere l'aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. I criteri sono i seguenti:

non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio,

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

B.   RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4)

La società cinese Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd («il richiedente») ha chiesto che le sia concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(5)

È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori stabilite all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010.

(6)

Al richiedente è stato inviato un questionario ed è stato chiesto che la società dimostri la propria conformità a tutti i criteri di cui sopra, stabiliti all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010.

(7)

La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se il richiedente soddisfi le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente a Haining, nella RPC.

(8)

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni stabilite all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Il richiedente ha infatti potuto dimostrare che:

i)

la società è stata creata nel 2013 e la produzione del prodotto in esame è iniziata alla fine del 2014, vale a dire dopo il periodo dell'inchiesta;

ii)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore nella RPC soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010; e

iii)

ha effettivamente cominciato ad esportare nell'Unione il prodotto in esame a partire dal febbraio 2015.

(9)

Al richiedente dovrebbe pertanto essere concessa l'aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, ed egli dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(10)

La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(11)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

CODICE ADDIZIONALE TARIC A977

Nome della società

Città

Heilongjiang Longdi Co. Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd

Shanghai

Shaoxing Haiu Chemistry Fibre Co. Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co. Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 del Consiglio, del 6 settembre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 232 del 9.9.2011, pag. 29).


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