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Document 32016R0900
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/900 of 8 June 2016 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/3383
GU L 152 del 9.6.2016, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2016
9.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/900 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido benzoico. Tale domanda era accompagnata dalle informazioni dettagliate e dai documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Tale additivo è già stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2) e come additivo per suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione (3). |
(5) |
Nei pareri del 14 giugno 2012 (4) e 16 giugno 2015 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, l'acido benzoico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e potrebbe portare ad una lieve riduzione del pH urinario delle scrofe. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione dell'acido benzoico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il l'additivo di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8).
(4) The EFSA Journal 2012; 10(7): 2775.
(5) The EFSA Journal 2015; 13(7): 4157.
ALLEGATO
Numero d'identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
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mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario) |
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4d210 |
DSM Nutritional Products Sp. z o. o. |
acido benzoico |
Composizione dell'additivo: acido benzoico (≥ 99,9 %) Caratterizzazione della sostanza attiva: acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C7H6O2 numero CAS: 65-85-0 Livello massimo di impurità:
Metodo analitico (1) Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:
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Scrofe |
— |
5 000 |
10 000 |
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29 giugno 2026 |
(1) Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports