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Document 32016R0900

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3383

GU L 152 del 9.6.2016, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/900/oj

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/900 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido benzoico. Tale domanda era accompagnata dalle informazioni dettagliate e dai documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Tale additivo è già stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2) e come additivo per suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione (3).

(5)

Nei pareri del 14 giugno 2012 (4) e 16 giugno 2015 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, l'acido benzoico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e potrebbe portare ad una lieve riduzione del pH urinario delle scrofe. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione dell'acido benzoico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il l'additivo di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8).

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(7): 2775.

(5)  The EFSA Journal 2015; 13(7): 4157.


ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)

4d210

DSM Nutritional Products Sp. z o. o.

acido benzoico

Composizione dell'additivo:

acido benzoico (≥ 99,9 %)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico,

C7H6O2

numero CAS: 65-85-0

Livello massimo di impurità:

 

acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

 

difenile: ≤ 100 mg/kg

Metodo analitico  (1)

Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi:

titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea, monografia 0066)

Per la quantificazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:

cromatografia liquida a fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) — metodo basato sulla norma ISO9231:2008.

Scrofe

5 000

10 000

1.

Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue nei mangimi complementari:

«I mangimi complementari contenenti acido benzoico non devono essere utilizzati per l'alimentazione delle scrofe allo stato naturale. I mangimi complementari destinati alle scrofe sono accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.»

2.

È necessario stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei rischi di contatto da inalazione, per via cutanea o oculare per chi maneggia l'additivo e le premiscele in un'impresa nel settore dei mangimi. Se uno dei contatti sopra elencati non può essere ridotto ad un livello accettabile dai presenti provvedimenti e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appositi dispositivi di protezione individuale.

29 giugno 2026


(1)  Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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