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Document 32016R0302

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/302 della Commissione, del 25 febbraio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2016/1322

GU L 58 del 4.3.2016, pp. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/302/oj

4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/302 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo a forma di lavagna di plastica, avente dimensioni approssimative di 31 cm × 32 cm, munito di una superficie magnetica chiara, composta da più strati in plastica per disegnare e cancellare. La superficie è racchiusa e tenuta insieme da una cornice di plastica.

Un pennarello di plastica con punta metallica è collegato mediante una cordicella alla lavagna, e, premuto sulla superficie, produce immagini, lettere ecc. avvalendosi delle proprietà magnetiche della superficie. Vi sono quattro stampini magnetici di plastica inseriti nella cornice di plastica, con i quali si possono stampare figure sulla superficie.

La funzione di cancellazione si attiva sollevando lo strato superiore della plastica; il meccanismo inteso a sollevare lo strato superiore è inserito nella parte inferiore della lavagna e arresta la funzione magnetica.

L'articolo è concepito per il divertimento dei bambini.

Cfr. l'immagine (*1).

9503 00 95

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95 .

Si esclude la classificazione in quanto tavola di ardesia o lavagna per scrivere o disegnare della voce 9610 , in quanto l'articolo non è usato per la scrittura o il disegno con matite di ardesia, gessetti per scrivere, penne con punta di feltro o con altre punte porose [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 9610 ].

L'articolo presenta le caratteristiche di un giocattolo della voce 9503 . Poiché la voce 9503 offre la descrizione più specifica, si esclude altresì la classificazione alla voce 3926 come altro lavoro di materie plastiche.

L'articolo costituisce un articolo composito ai sensi della RGI 3 b) e consiste in plastica e in una superficie magnetica che congiuntamente formano un insieme [cfr. altresì le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla RGI 3 b, (IX)].

La cornice e la superficie sono di plastica. I componenti di plastica sono predominanti e conferiscono all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b).

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9503 00 95 fra gli altri giocattoli di materia plastica.

Image 1

(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.


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