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Document 32016L0317

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1220

GU L 60 del 5.3.2016, p. 72–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/317/oj

5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/72


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 27,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 45,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5), in particolare l'articolo 24,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE stabiliscono norme relative alla etichettatura ufficiale degli imballaggi di sementi.

(2)

Negli ultimi anni sono stati rilevati casi di uso fraudolento delle etichette ufficiali. La sicurezza delle etichette ufficiali dovrebbe perciò essere migliorata, in linea con le attuali conoscenze tecniche disponibili, al fine di garantire che tali pratiche fraudolente siano evitate. In questa prospettiva, e al fine di consentire alle autorità competenti di registrare e controllare meglio la stampa, la distribuzione e l'uso delle singole etichette ufficiali da parte degli operatori e di tracciare le partite di sementi, è opportuno rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali introducendo un numero d'ordine attribuito ufficialmente sulle etichette ufficiali di sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali e miscugli di sementi, come pure sull'etichetta e sul documento previsti nel caso di sementi non certificate, raccolte in un altro Stato membro.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A I, lettera a), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

b)

nella parte A I, lettera b), è inserito il seguente punto 3 bis:

«3 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

c)

nella parte A I, lettera c), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

La direttiva 66/402/CEE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A, lettera a), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

b)

nella parte A, lettera b), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/54/CE

La direttiva 2002/54/CE è così modificata:

1)

l'allegato III è così modificato:

nella parte A I, è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2002/55/CE

La direttiva 2002/55/CE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

nella parte A I, è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 5

Modifica della direttiva 2002/56/CE

All'allegato III, parte A, della direttiva 2002/56/CE è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2002/57/CE

La direttiva 2002/57/CE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A, lettera a), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

b)

nella sezione A, lettera b), è inserito il seguente punto 3 bis:

«3 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 7

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.


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