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Document 32016D2325

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/8514

GU L 345 del 20.12.2016, pp. 131–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2325/oj

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/131


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2325 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili agli armatori, alle amministrazioni e agli organismi riconosciuti per quanto riguarda l'elaborazione, il controllo e la certificazione di inventari dei materiali pericolosi rinvenuti nelle navi.

(2)

Conformemente ai requisiti dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi.

(3)

A norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'obbligo di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi deve applicarsi alle navi esistenti a decorrere dal 31 dicembre 2020, alle navi nuove a decorrere dal 31 dicembre 2018 e alle navi destinate al riciclaggio a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco europeo pubblicato ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(4)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono essere sottoposte a controlli da parte di funzionari di amministrazioni o di organismi riconosciuti da queste autorizzati. Tali controlli sono intesi a confermare che l'inventario dei materiali pericolosi sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento.

(5)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, dopo aver espletato con esito positivo un controllo iniziale o di rinnovo delle navi, l'amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato è tenuto a rilasciare un certificato di inventario. Il formato del certificato di inventario deve essere coerente con l'appendice 3 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il certificato di inventario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2013, e convalidato a norma del medesimo, è redatto in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Image 1

CERTIFICATO RELATIVO ALL’INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI

di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Nota: il presente certificato è completato dalla parte I dell’inventario dei materiali pericolosi)

(timbro ufficiale) (Stato)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sotto l’autorità del governo di

(Nome dello Stato)

da

(Denominazione completa della persona o dell’organismo autorizzato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013)

Caratteristiche della nave

Nome della nave

Lettere o numero di identificazione

Porto di immatricolazione

Stazza lorda

Numero IMO

Nome e indirizzo dell’armatore

Numero IMO di identificazione del proprietario registrato

Numero IMO di identificazione dell’impresa Numero

Data di costruzione

Informazioni concernenti la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi

Numero di identificazione/di verifica della parte I dell’inventario dei materiali pericolosi:

Nota: A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi è allegata al presente certificato. La parte I dell’inventario dei materiali pericolosi va compilata conformemente al formato standard che figura negli orientamenti elaborati dall’Organizzazione marittima internazionale, se del caso integrati da orientamenti su aspetti specifici del regolamento (UE) n. 1257/2013, quali le sostanze elencate in detto regolamento, ma non nella convenzione di Hong Kong.

Image 2

SI CERTIFICA CHE:

La nave è stata sottoposta a controllo a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013, e dal controllo risulta che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi è pienamente conforme ai requisiti applicabili di detto regolamento.

Data di completamento del controllo sulla cui base è stato rilasciato il presente certificato: (gg/mm/aaaa)

Il presente certificato è valido fino al (gg/mm/aaaa)

Rilasciato a

(luogo di rilascio del certificato)

(gg/mm/aaaa)

(data di rilascio) (firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi)

ATTESTAZIONE DI PROROGA DI UN CERTIFICATO VALIDO PER UN PERIODO INFERIORE A CINQUE ANNI IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5 (*)

La nave è conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi e il certificato, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, di detto regolamento, è considerato valido fino a

(gg/mm/aaaa):

Firma:

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data: (gg/mm/aaaa)

(timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi)

AUTORIZZAZIONE IN SEGUITO ALL’ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI RINNOVO E IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4 (*)

La nave è conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi e il certificato, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, è considerato valido fino a (gg/mm/aaaa):

Firma:

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data: (gg/mm/aaaa)

(timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi)

Image 3

ATTESTAZIONE DI PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PORTO O DELL’ANCORAGGIO DI CONTROLLO O PER UN PERIODO DI MORATORIA IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 7, O L’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 8 (*)

Il presente certificato, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 7, o dell’articolo 9, paragrafo 8 (**), del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, è considerato valido fino a (gg/mm/aaaa):

Firma:

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

(timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi)

ATTESTAZIONE DI CONTROLLO ADDIZIONALE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 (*)

In occasione di un controllo addizionale effettuato a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, la nave è risultata conforme alle pertinenti disposizioni di detto regolamento.

Firma:

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data: (gg/mm/aaaa)

(timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi)

(*) La presente pagina dell’autorizzazione al controllo è riprodotta e allegata al certificato, come considerato necessario dall’amministrazione.

(**) Barrare la dicitura non pertinente.


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