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Document 32016D2318

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2318 della Commissione, del 16 dicembre 2016, relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum comunicata dalla Spagna a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8414]

C/2016/8414

GU L 345 del 20.12.2016, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2318/oj

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/72


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2318 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum comunicata dalla Spagna a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8414]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La società Syngenta Crop Protection AG («il richiedente») ha trasmesso alla Spagna domande complete per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse dall'Irlanda per quanto riguarda i rodenticidi contenenti il principio attivo brodifacoum («i prodotti»). L'Irlanda ha autorizzato tali prodotti come rodenticidi per uso in ambienti interni, all'esterno intorno agli edifici e nelle fognature da parte di professionisti e di professionisti qualificati, nonché per uso in ambienti interni ed esterni intorno agli edifici da parte del grande pubblico.

(2)

A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Spagna ha proposto al richiedente di adeguare i termini e le condizioni delle autorizzazioni da rilasciare in Spagna e ha proposto di restringere l'uso dei prodotti unicamente a professionisti qualificati e in ambienti interni. L'obiettivo di queste restrizioni è la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di prevenire incidenti di avvelenamento primario e secondario per gli animali non bersaglio come conseguenza delle proprietà pericolose del brodifacoum, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile.

(3)

Il richiedente ha contestato le restrizioni proposte, ritenendo tali misure non sufficientemente giustificate in base ai motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. In data 18 aprile 2016 la Spagna ha quindi informato la Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

(4)

In linea con le condizioni imposte per l'approvazione del brodifacoum nella direttiva 2010/10/UE della Commissione (2), le autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum sono subordinate a tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili al fine di limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente. Tali misure possono includere, tra l'altro, la restrizione al solo uso professionale o restrizioni riguardanti la zona d'uso dei prodotti.

(5)

La Commissione osserva che la proposta della Spagna fa parte di una serie di misure nazionali di attenuazione del rischio relativa ai rodenticidi anticoagulanti che è stata comunicata alla Commissione nel 2012 nel quadro delle discussioni sulle misure di riduzione del rischio applicate dagli Stati membri nel corso della procedura di autorizzazione dei biocidi rodenticidi anticoagulanti.

(6)

Per quanto riguarda la restrizione a professionisti qualificati unicamente, la Commissione osserva che questa categoria di utilizzatori è ritenuta in possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze che le consentono di valutare i rischi dell'uso di rodenticidi sugli animali non bersaglio. Tale categoria di utilizzatori è quindi considerata in grado di decidere quale rodenticida è necessario per controllare un'infestazione avendo l'impatto più basso possibile sull'ambiente.

(7)

Per quanto riguarda la proposta di restrizione d'uso unicamente in ambienti interni, essa evita l'esposizione al brodifacoum degli animali non bersaglio come i piccoli mammiferi che vivono intorno agli edifici, riducendo così gli incidenti da avvelenamento primario. La restrizione può conseguentemente contribuire alla riduzione dell'avvelenamento secondario dei predatori che si nutrono degli animali contaminati.

(8)

La proposta di deroga è coerente con le disposizioni specifiche di cui alla direttiva 2010/10/UE, che lasciano agli Stati membri un certo livello di discrezionalità nell'applicazione delle misure di riduzione del rischio idonee e disponibili come condizione per autorizzare i prodotti contenenti brodifacoum. La proposta di deroga è giustificata ai fini della tutela dell'ambiente, in particolare in quanto mira a prevenire o ridurre l'avvelenamento primario e secondario di organismi non bersaglio. La Commissione ritiene pertanto che la proposta di deroga al principio del riconoscimento reciproco soddisfi la condizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Spagna per i prodotti di cui al paragrafo 2 è giustificata dai motivi inerenti alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.   Il paragrafo 1 si applica ai prodotti identificati dai seguenti numeri, come previsto dal registro per i biocidi:

a)

BC-KC011180-73;

b)

BC-VM011322-40.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/10/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacoum come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 44).


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