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Document 32016D1010

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1010 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi e territori in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 3727] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3727

GU L 165 del 23.6.2016, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1010/oj

23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1010 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2016

relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi e territori in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 3727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se dette autorità soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e hanno convenuto accordi di cooperazione basati sulla reciprocità con le autorità competenti degli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire se le autorità competenti di alcuni paesi terzi soddisfino condizioni adeguate che permettano di trasmettere loro le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e le relazioni su ispezioni o indagini.

(2)

La decisione sull'adeguatezza prevista all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali gli accordi di cooperazione basati sulla reciprocità convenuti tra le autorità competenti, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.

(3)

Ai fini della presente decisione, le autorità competenti di alcuni territori designate dalla legge e responsabili, in tali territori, della regolamentazione e/o del controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici dovrebbero essere equiparate alle autorità competenti dei paesi terzi.

(4)

La trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo o territorio risponde all'interesse pubblico rilevante all'esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che l'autorità competente del paese terzo o territorio usi i documenti che le sono trasmessi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

(5)

La trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile all'autorità competente di un paese terzo o territorio implica che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che li detiene dia all'autorità del paese terzo o territorio accesso a tali documenti o glieli trasmetta, previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro interessato, oppure che vi provveda quest'ultima autorità.

(6)

In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare all'autorità competente di un paese terzo o territorio accesso alle loro carte di lavoro o altri documenti, oppure a trasmetterli loro, soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.

(7)

Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da essi abilitati e l'autorità competente del paese terzo o del territorio si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli accordi di cooperazione ai quali la direttiva 2006/43/CE subordina la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi o territori contemplate dalla presente decisione siano convenuti su base di reciprocità e prevedano la tutela dei segreti professionali e delle informazioni commerciali sensibili contenuti in tali carte o documenti e relativi ai soggetti sottoposti a revisione, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, o relativi ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che ve li hanno sottoposti.

(9)

Laddove la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo o territorio implichi la comunicazione di dati personali, tale comunicazione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone quindi agli Stati membri di provvedere a che la trasmissione dei dati personali tra le loro autorità competenti e l'autorità competente del paese terzo o territorio sia conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che vigano garanzie adeguate di protezione dei dati personali trasmessi, se necessario attraverso accordi vincolanti, e che l'autorità competente del paese terzo o territorio non comunichi ad altri i dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(10)

L'adeguatezza delle condizioni cui è soggetta l'autorità competente di un paese terzo o territorio è valutata in base alle condizioni applicabili alla cooperazione a norma dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o a risultati funzionali essenzialmente equivalenti. In particolare, l'adeguatezza dovrebbe essere valutata alla luce delle competenze esercitate dall'autorità competente del paese terzo o territorio, delle garanzie applicabili a difesa dalle violazioni delle norme sul segreto professionale e sulla riservatezza e delle condizioni alle quali le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo o territorio subordinano la cooperazione tra detta autorità competente e le autorità competenti degli Stati membri.

(11)

I dipendenti o ex dipendenti delle autorità competenti di paesi terzi o territori destinatari delle carte di lavoro o altri documenti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE dovrebbero essere vincolati al segreto professionale.

(12)

I revisori legali e le imprese di revisione contabile abilitati in uno Stato membro che sottopongono a revisione società che hanno emesso valori mobiliari in Brasile, nel Centro finanziario internazionale di Dubai, a Guernsey, in Indonesia, nell'Isola di Man, a Jersey, in Malaysia, in Sud Africa, nella Corea del Sud, a Taiwan o in Thailandia, o che fanno parte di un gruppo che redige i conti consolidati in uno di detti paesi terzi o territori, sono disciplinati dalle leggi nazionali del rispettivo paese terzo o territorio. È pertanto opportuno stabilire se le autorità competenti di detti paesi terzi e territori soddisfino condizioni che possono essere considerate adeguate in base alle condizioni applicabili alla cooperazione a norma dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o a risultati funzionali essenzialmente equivalenti.

(13)

Le autorità competenti di Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia sono state sottoposte a valutazione dell'adeguatezza ai fini dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. Le decisioni sull'adeguatezza di tali autorità dovrebbero basarsi su dette valutazioni.

(14)

In Brasile la Comissão de Valores Mobiliários è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari brasiliane, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Comissão de Valores Mobiliários del Brasile soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(15)

Nel Centro finanziario internazionale di Dubai la Dubai Financial Service Authority è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari di Dubai e del Centro finanziario internazionale di Dubai, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Dubai Financial Service Authority del Centro finanziario internazionale di Dubai soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(16)

A Guernsey il Registrar of Companies è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari di Guernsey, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. Il Registrar of Companies di Guernsey soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(17)

In Indonesia il Finance Professions Supervisory Centre è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Sebbene svolga le sue funzioni unitamente o parallelamente alla Financial Services Authority, il Finance Professions Supervisory Centre è l'autorità nazionale di regolamentazione della professione di revisore contabile in Indonesia. Il Finance Professions Supervisory Centre è quindi l'autorità competente ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. Al momento, la conclusione che il Finance Professions Supervisory Centre è in grado di trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE può derivare da un'interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari indonesiane. È pertanto opportuno prevedere un attento monitoraggio e riesame da parte della Commissione per quanto riguarda la cooperazione tra il Finance Professions Supervisory Centre e le autorità competenti degli Stati membri. Il Finance Professions Supervisory Centre dell'Indonesia soddisfa quindi condizioni da considerare, per un periodo limitato, adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(18)

Nell'Isola di Man la Financial Supervision Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Isola di Man, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Financial Supervision Commission dell'Isola di Man soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(19)

A Jersey la Jersey Financial Services Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari di Jersey, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Jersey Financial Services Commission soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(20)

In Malaysia l'Audit Oversight Board è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile, comprese le questioni legate alla cooperazione con le autorità straniere in termini di scambio e di trasmissione di informazioni a fini di controllo delle attività di revisione contabile; la presente decisione dovrebbe riguardare solo dette competenze. Sebbene svolga le sue funzioni per conto della Securities Commission malese, l'Audit Oversight Board opera in indipendenza. L'Audit Oversight Board è quindi l'autorità competente ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari malesi, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. L'Audit Oversight Board della Malaysia soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(21)

In Sud Africa l'Independent Regulatory Board for Auditors è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari sudafricane, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. I documenti ottenuti nel corso di ispezioni e le relazioni sulle ispezioni possono essere tuttavia condivisi soltanto con il consenso del revisore o dell'impresa di revisione contabile registrati presso l'Independent Regulatory Board for Auditors. Questa condizione può porre difficoltà di attuazione riguardo alle condizioni della cooperazione a norma dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno prevedere un attento monitoraggio e riesame da parte della Commissione per quanto riguarda la cooperazione tra l'Independent Regulatory Board for Auditors e le autorità competenti degli Stati membri, al fine di valutare se l'obbligo del consenso erige un ostacolo allo scambio di informazioni nella pratica. L'Independent Regulatory Board for Auditors del Sud Africa soddisfa quindi condizioni da considerare, per un periodo limitato, adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(22)

Nella Corea del Sud la Financial Services Commission e, al suo interno, il Financial Supervisory Service sono competenti in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Alla Financial Services Commission incombe la responsabilità politica generale in materia di revisione contabile, mentre il Financial Supervisory Service è responsabile dello svolgimento delle ispezioni e delle indagini per la Financial Services Commission. La presente decisione dovrebbe riguardare il Financial Supervisory Service nell'ambito della Financial Services Commission e le competenze della Financial Services Commission in materia di controllo sulla revisione contabile. La Financial Services Commission e il Financial Supervisory Service mettono in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei loro dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari sudcoreane, possono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Financial Services Commission e il Financial Supervisory Service della Corea del Sud soddisfano quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(23)

A Taiwan la Financial Supervisory Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari taiwanesi, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Financial Supervisory Commission di Taiwan soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(24)

In Thailandia la Securities and Exchange Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari thailandesi, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Securities and Exchange Commission della Thailandia soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(25)

La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(26)

La presente decisione intende favorire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle di Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia. La finalità ricercata è consentire a tali autorità di esercitare le loro funzioni di controllo pubblico, controllo esterno della qualità e indagine tutelando nel contempo i diritti delle parti interessate. Gli Stati membri sono tenuti a rendere noti alla Commissione gli accordi di mutua cooperazione conclusi con dette autorità, al fine di consentirle di verificare se la cooperazione sia conforme all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

(27)

Obiettivo ultimo della cooperazione in materia di controllo sulla revisione contabile con Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia è la reciproca fiducia nel rispettivo sistema di controllo, così che la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini diventino l'eccezione. La fiducia reciproca si baserebbe sull'equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori contabili applicati nell'Unione e nel paese terzo o territorio.

(28)

La Commissione verificherà periodicamente il quadro normativo e di vigilanza dei paesi terzi e territori considerati. La presente decisione sarà riesaminata secondo necessità alla luce delle modifiche normative e di vigilanza introdotte nell'Unione e nei paesi terzi e territori considerati, tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili. In particolare la Commissione, assistita dal comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies — CEAOB), di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), e all'articolo 30, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), può procedere in qualsiasi momento a una nuova valutazione dell'adeguatezza, segnatamente in caso di modifiche della normativa o della situazione di fatto. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca della dichiarazione di adeguatezza.

(29)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 17 dicembre 2015.

(30)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti autorità competenti di paesi terzi o territori soddisfano condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva:

1.

Comissão de Valores Mobiliários del Brasile;

2.

Dubai Financial Service Authority del Centro finanziario internazionale di Dubai;

3.

Registrar of Companies di Guernsey;

4.

Finance Professions Supervisory Centre dell'Indonesia;

5.

Financial Supervision Commission dell'Isola di Man;

6.

Jersey Financial Services Commission;

7.

Audit Oversight Board della Malaysia;

8.

Independent Regulatory Board for Auditors del Sud Africa;

9.

Financial Services Commission sudcoreana e Financial Supervisory Service della Corea del Sud;

10.

Financial Supervisory Commission di Taiwan;

11.

Securities and Exchange Commission della Thailandia.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti unicamente da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro che non è quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all'articolo 1, dette carte o detti documenti siano trasmessi all'autorità competente del paese terzo o territorio interessato solo se l'autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito alla trasmissione.

Articolo 3

La presente decisione cessa di applicarsi il 31 luglio 2019 nei confronti delle autorità competenti di cui all'articolo 1, punti 4 e 8.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2016

Per la Commissione

Jonathan HILL

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(4)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).


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