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Document 32016D0851

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante modifica dell'allegato della decisione 2009/719/CE per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2016) 3097] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3097

    GU L 141 del 28.5.2016, p. 131–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/851/oj

    28.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/131


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/851 DELLA COMMISSIONE

    del 26 maggio 2016

    recante modifica dell'allegato della decisione 2009/719/CE per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE

    [notificata con il numero C(2016) 3097]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso prevede che ogni Stato membro attui un programma annuale di controllo delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III del suddetto regolamento. L'articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre la possibilità di rivedere i programmi annuali di controllo per gli Stati membri in grado di dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, in base ad alcuni criteri di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del medesimo regolamento.

    (2)

    La decisione 2009/719/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri elencati nel suo allegato a rivedere il proprio programma annuale di controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001. Venticinque Stati membri sono attualmente elencati in tale allegato, ossia tutti gli Stati membri eccetto Bulgaria, Croazia e Romania.

    (3)

    In data 22 gennaio 2015 la Croazia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

    (4)

    L'8 febbraio 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione della revisione del regime di controllo della BSE in Croazia (3) («relazione dell'EFSA»). La relazione dell'EFSA indica che l'aggiunta della Croazia all'unità epidemiologica comprendente i 25 Stati membri attualmente elencati nell'allegato della decisione 2009/719/CE, nell'ipotesi che l'applicazione dell'attuale sistema di vigilanza si svolga nella forma autorizzata dalla decisione 2009/719/CE per i 25 Stati membri, comporterebbe la possibilità, in un'unità epidemiologica costituita da tali 25 Stati membri e dalla Croazia, di individuare la BSE con una prevalenza prevista di almeno 1 caso ogni 3 789 838 nella popolazione bovina adulta, con un livello di attendibilità del 95 %. La prevalenza prevista è più sensibile rispetto alla prevalenza minima prevista dalle disposizioni per la sorveglianza di tipo A, come definita all'allegato II, capitolo D, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001, con 1 caso ogni 100 000 nella popolazione bovina adulta del paese o della regione interessata, con un livello di attendibilità del 95 %.

    (5)

    Dal 14 al 23 giugno 2010 e dal 26 novembre al 6 dicembre 2012, la Commissione ha effettuato degli audit in Croazia al fine di valutare le misure riguardanti la BSE («gli audit della Commissione»). Gli audit della Commissione hanno interessato il sistema di identificazione e rintracciabilità dei bovini e l'attuazione del divieto concernente i mangimi in Croazia. L'esito degli audit della Commissione è stato poi usato come elemento per valutare la conformità della domanda presentata dalla Croazia ai criteri di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7.1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (6)

    Alla luce delle informazioni contenute nella domanda presentata dalla Croazia al fine di rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE, delle informazioni fornite dalla relazione dell'EFSA e delle informazioni derivanti dagli audit della Commissione, la domanda presentata dalla Croazia è stata valutata favorevolmente. È pertanto opportuno autorizzare la Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE alle stesse condizioni concesse ai 25 Stati membri attualmente elencati nell'allegato della decisione 2009/719/CE.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2009/719/CE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato della decisione 2009/719/CE, dopo la voce «— Francia» e prima della voce «— Italia» è inserita la voce «— Croazia».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  Decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35).

    (3)  The EFSA Journal (2016); 14(2):4399.


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