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Document 32016D0845

Decisione (UE) 2016/845 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

GU L 141 del 28.5.2016, p. 66–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/845/oj

28.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/66


DECISIONE (UE) 2016/845 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o giugno 2014.

(2)

Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il relativo quadro istituzionale dovrebbe essere completato prima possibile attraverso l'adozione, da parte del comitato misto, del suo regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 44 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo («comitato misto»).

(4)

Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.

(5)

Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro specializzati.

(6)

Pertanto, la posizione dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato misto e l'istituzione dei gruppi di lavoro specializzati dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo, per quanto riguarda:

a)

l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e

b)

l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l'adozione del loro mandato,

si basa sul progetto di decisioni del comitato misto accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/278/UE del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, a esclusione delle questioni relative alla riammissione (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA

del …

che adotta il suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2014.

(2)

Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, riportato nell'allegato della presente decisione.

Fatto a …,

Per il comitato misto UE-Repubblica di Corea

Il presidente

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), svolge le proprie funzioni conformemente all'articolo 44 dell'accordo.

2.   Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le parti al livello appropriato.

3.   Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti per un anno civile. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il ministro degli Esteri della Repubblica di Corea presiedono il comitato misto. Il presidente può delegare i propri poteri.

4.   Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato misto e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente e si tengono alternativamente a Bruxelles e a Seoul, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

Articolo 3

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

Articolo 4

Partecipanti

1.   Prima di ogni riunione il presidente è informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2.   Se del caso, e di comune accordo tra le parti, possono essere invitati alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su un argomento specifico.

Articolo 5

Segretariato

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Esteri della Repubblica di Corea svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato misto o destinate al presidente del comitato misto sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti sottoposti al presidente almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno viene adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti diversi da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

4.   Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

1.   I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 30 giorni dalla data della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.

2.   Il verbale è approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e i segretari firmano due copie originali dello stesso. Ciascuna parte riceve una copia originale.

Articolo 8

Deliberazioni

1.   Le decisioni o le raccomandazioni adottate dal comitato misto recano la denominazione «decisione» o «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate con l'accordo reciproco tra le parti.

2.   Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. Le parti possono fissare di comune accordo un termine per il completamento della procedura scritta, alla cui scadenza il presidente del comitato misto può dichiarare, salvo comunicazione contraria di una delle parti, che è stato raggiunto un accordo reciproco tra le parti.

3.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate da due copie originali firmate dal presidente del comitato.

4.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 9

Corrispondenza

1.   La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata a uno dei segretari, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato misto sia inoltrata al presidente del comitato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno.

3.   La corrispondenza inviata dal presidente è trasmessa alle parti dal segretariato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno.

Articolo 10

Documenti

1.   Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e distribuiti dal segretariato ai membri.

2.   Ogni segretario è responsabile della trasmissione dei documenti ai membri del comitato misto della propria parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.

Articolo 11

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Tale regolamento interno può essere modificato con l'accordo reciproco tra le parti a norma dell'articolo 8.

Articolo 13

Gruppi di lavoro specializzati

1.   Il comitato misto può decidere di istituire altri gruppi di lavoro specializzati affinché lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.

2.   Il comitato misto può decidere di abolire i gruppi di lavoro specializzati, di definirne o modificarne il mandato o di istituire altri gruppi di lavoro specializzati.

3.   I gruppi di lavoro specializzati riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.

4.   I gruppi di lavoro specializzati non hanno alcun potere decisionale, ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.


PROGETTO

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA

del …

relativa all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

IL COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA

visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 44, e l'articolo 13 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

(1)

Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro specializzati. L'elenco dei gruppi di lavoro specializzati e l'ambito di attività di ciascuno di essi possono essere modificati previo ulteriore accordo delle parti.

(2)

A norma dell'articolo 13 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i gruppi di lavoro specializzati elencati nell'allegato I della presente decisione. Il mandato dei gruppi di lavoro specializzati figura nell'allegato II della presente decisione.

Fatto a,

Per il comitato misto UE-Repubblica di Corea

Il presidente

ALLEGATO I

COMITATO MISTO UE-REPUBBLICA DI COREA GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI

(1)

Gruppo di lavoro specializzato in materia di energia, ambiente e cambiamento climatico.

(2)

Gruppo di lavoro specializzato in materia di lotta al terrorismo.

ALLEGATO II

MANDATO DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI ISTITUITI A NORMA DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA

Articolo 1

1.   Durante le sue riunioni, ciascun gruppo di lavoro specializzato può discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di sua competenza.

2.   I gruppi di lavoro specializzati possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.

3.   Su richiesta delle parti possono inoltre essere sollevati singoli casi.

Articolo 2

I gruppi di lavoro specializzati operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro i 30 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione.

Articolo 3

I gruppi di lavoro specializzati sono composti da rappresentanti delle parti.

Con l'accordo delle parti, i gruppi di lavoro specializzati possono invitare, se del caso, esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I gruppi di lavoro specializzati sono presieduti a turno dalle parti, in base al regolamento interno del comitato misto.

Articolo 5

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Esteri della Repubblica di Corea svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei gruppi di lavoro specializzati. Tutte le comunicazioni riguardanti i gruppi di lavoro specializzati sono inoltrate ai due segretari.

Articolo 6

1.   I gruppi di lavoro specializzati si riuniscono ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

2.   Quando riceve da una delle parti una richiesta di riunione di un gruppo di lavoro specializzato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

3.   Nei casi di particolare urgenza, le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati possono essere convocate entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti.

4.   Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte.

5.   Le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati sono indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione del gruppo di lavoro specializzato. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. L'ordine del giorno è finalizzato con l'accordo di entrambe le parti. In circostanze eccezionali, previo accordo delle parti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale.

Salvo decisione contraria, le riunioni


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