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Document 32016D0839

Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

GU L 141 del 28.5.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/839/oj

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28.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/28


DECISIONE (UE) 2016/839 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione (2).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), è stato siglato il 29 novembre 2013.

(3)

Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio (3), l'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)

A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche a norma dell'articolo 306 dell'accordo.

(5)

È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che a norma dell'accordo sono oggetto di tale protezione.

(6)

L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

(7)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 306 dell'accordo, le modifiche dell'accordo mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 4

1.   Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 «Indicazioni geografiche» del capo 9 del titolo V dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.

2.   A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non è inteso in modo da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Consenso dato il 13 novembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova (GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3).

(3)  Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

(4)  L'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 3) unitamente alla decisione relativa alla firma.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

(6)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


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