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Document 32015R1080
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1080 of 3 July 2015 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance 'propyl 4-hydroxybenzoate and its sodium salt' (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico» (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 175 del 4.7.2015, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1080 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2015
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento. |
(2) |
La tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
Il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico ancora non figurano in tale tabella. |
(4) |
L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico in tutte le specie da produzione alimentare. |
(5) |
Sulla scorta del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha stabilito che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario determinare limiti massimi di residui per il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico in tutte le specie da produzione alimentare, a condizione che tale sostanza sia impiegata unicamente come conservante. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
Poiché l'EMA ha stabilito che non è necessario determinare limiti massimi di residui per il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico, non è possibile effettuare un'estrapolazione per questa sostanza. |
(8) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico |
NON PERTINENTE |
Tutte le specie da produzione alimentare |
LMR non richiesto |
NON PERTINENTE |
Da impiegare unicamente come conservante |
NESSUNA» |