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Document 32015R0869
Council Implementing Regulation (EU) 2015/869 of 5 June 2015 implementing Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
GU L 142 del 6.6.2015, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/869 DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2015
che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014. |
(2) |
Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2) la quale dispone che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio (3) devono applicarsi fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone. |
(3) |
Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (4) la quale dispone che è opportuno applicare le misure restrittive nei confronti di una di tali quattro persone fino al 6 ottobre 2015 e che è opportuno applicare le misure restrittive nei confronti di due di tali persone fino al 6 marzo 2016. Inoltre, è opportuno aggiornare le motivazioni relative a tali persone. |
(4) |
Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 25).
(3) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).
(4) Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
1) |
La persona elencata in appresso è cancellata dall'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 a decorrere dal 6 giugno 2015: Voce n. 8 — Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) (figlio dell'ex presidente) |
2) |
Le voci relative alle persone in appresso, riportate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 208/2014, sono sostituite dalle seguenti:
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