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Document 32015R0703

Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/2823

GU L 113 del 1.5.2015, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/703/oj

1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/13


REGOLAMENTO (UE) 2015/703 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2015

che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 definisce numerosi compiti per la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (in appresso «ENTSOG») e per l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «l'Agenzia»). Tra tali compiti è inclusa l'elaborazione di codici di rete a livello europeo nei settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2009 che devono essere applicati da tutti i gestori dei sistemi di trasporto del gas.

(2)

Al fine di incoraggiare e facilitare lo scambio e il trasporto efficienti del gas attraverso i sistemi di trasporto del gas all'interno dell'Unione e quindi di progredire verso una maggiore integrazione del mercato interno, è opportuno stabilire un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 715/2009, sulla base di un progetto elaborato dall'ENTSOG e raccomandato dall'Agenzia e conforme alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009.

(3)

La mancanza di armonizzazione nei settori tecnici, operativi e di comunicazione potrebbe creare ostacoli al libero flusso del gas nell'Unione, a discapito dell'integrazione del mercato. Le norme di interoperabilità e di scambio dei dati dell'Unione dovrebbero consentire l'armonizzazione necessaria in tali settori, favorendo di conseguenza un'effettiva integrazione del mercato. A tale scopo e per agevolare la cooperazione commerciale e operativa tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, il presente regolamento dovrebbe riguardare gli accordi di interconnessione, le unità, la qualità del gas, l'odorizzazione e lo scambio dei dati. Esso dovrebbe prevedere regole e procedure per raggiungere un livello appropriato di armonizzazione che consenta lo scambio e il trasporto efficienti del gas attraverso i sistemi di trasporto del gas nell'Unione.

(4)

È opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti rinforzino la trasparenza e la cooperazione reciproca nei casi in cui le differenze nella qualità del gas e nelle pratiche di odorizzazione del gas tra i lati di un punto di interconnessione potrebbero costituire un ostacolo per l'integrazione del mercato del gas. Gli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla qualità e all'odorizzazione del gas, non pregiudicano le competenze degli Stati membri.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento relative alla qualità del gas dovrebbero fornire soluzioni efficaci senza pregiudicare l'adozione di una norma europea per il gas ad alto potere calorifico, che è in corso di elaborazione presso il CEN, conformemente al processo di normalizzazione nell'ambito del mandato M/400.

(6)

Le norme di interoperabilità di cui agli articoli 13, 17 e 18 mirano a garantire l'integrazione del mercato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009 e hanno un ambito di applicazione più ampio e non circoscritto unicamente ai punti di interconnessione.

(7)

L'articolo 13 del presente regolamento non influenza le unità o le condizioni di riferimento utilizzate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le parti interessate possono usare la tabella di conversione in allegato in linea con la norma EN ISO 13443 «Gas naturale — Condizioni di riferimento normalizzate».

(8)

Il capo V del presente regolamento dovrebbe garantire il livello adeguato di armonizzazione degli scambi dei dati per favorire il completamento e il funzionamento del mercato interno europeo del gas, la sicurezza degli approvvigionamenti e l'accesso sicuro e adeguato alle informazioni, facilitando le attività di trasporto transfrontaliere.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)

In conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSOG controlla e analizza l'attuazione del presente regolamento e riferisce quanto riscontrato all'Agenzia per consentirle di svolgere i suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce norme in materia di interoperabilità e di scambio dei dati, nonché norme armonizzate per la gestione dei sistemi di trasporto del gas.

2.   Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, l'articolo 13 si applica ai punti pertinenti definiti all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 715/2009. Oltre ai punti di interconnessione, l'articolo 17 si applica ad altri punti della rete di trasporto in cui viene misurata la qualità del gas. L'articolo 18 si applica ai sistemi di trasporto. Il presente regolamento può essere applicato inoltre ai punti di entrata e di uscita dai paesi terzi, su decisione delle autorità nazionali.

3.   Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno dei suddetti Stati beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, salvo altrimenti convenuto dagli Stati membri interessati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione (5), all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione (6), nonché all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a)

«evento eccezionale», qualsiasi evento imprevisto che non possa essere ragionevolmente controllato o evitato e che potrebbe causare, per un periodo limitato, riduzioni di capacità che incidono sul quantitativo o sulla qualità del gas in un determinato punto di interconnessione, con possibili conseguenze sulle interazioni tra i gestori dei sistemi di trasporto nonché fra il gestore del sistema di trasporto e gli utenti della rete;

b)

«gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento», il gestore del sistema di trasporto che avvia il processo di abbinamento inviando i dati necessari al gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento;

c)

«norma relativa al valore inferiore», norma in base alla quale, in caso di differenza tra i quantitativi processati sui due lati di un punto di interconnessione, il quantitativo confermato è pari al quantitativo inferiore tra i due quantitativi processati;

d)

«processo di abbinamento (matching)», il processo di confronto e allineamento dei quantitativi di gas processati per gli utenti della rete su entrambi i lati di un punto di interconnessione specifico, che si conclude con la conferma dei quantitativi per gli utenti della rete;

e)

«gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento», il gestore del sistema di trasporto che realizza il processo di abbinamento e invia il risultato di tale processo al gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento;

f)

«quantitativo misurato», il quantitativo di gas che, secondo l'apparecchiatura di misurazione del gestore del sistema di trasporto, è fisicamente passato attraverso un punto di interconnessione durante un determinato periodo di tempo;

g)

«conto di bilanciamento operativo», un conto tra gestori di sistemi di trasporto adiacenti, che si utilizza per gestire le differenze di steering in un punto di interconnessione, allo scopo di semplificare la contabilità del gas per gli utenti della rete coinvolti nel punto di interconnessione;

h)

«quantitativo processato», il quantitativo di gas determinato dal gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento e il gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento, che tiene conto della nomina o della rinomina dell'utente della rete e delle disposizioni contrattuali, come definite dal relativo contratto di trasporto, e che è utilizzato come base per il processo di abbinamento;

i)

«differenza di steering», la differenza tra il quantitativo di gas che consiste nel flusso programmato dai gestori dei sistemi di trasporto e il quantitativo misurato in un punto di interconnessione.

CAPO II

ACCORDI DI INTERCONNESSIONE

Articolo 3

Disposizioni generali

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che almeno le seguenti condizioni definite agli articoli da 6 a 12 siano oggetto di un accordo di interconnessione in relazione a ciascun punto di interconnessione:

a)

norme per il controllo del flusso;

b)

principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas;

c)

norme per il processo di abbinamento;

d)

norme per l'allocazione dei quantitativi di gas;

e)

procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali;

f)

risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione;

g)

procedura di modifica dell'accordo di interconnessione.

Articolo 4

Obblighi di informazione

1.   I gestori dei sistemi di trasporto individuano le informazioni contenute negli accordi di interconnessione che riguardano direttamente gli utenti della rete e le trasmettono a questi ultimi.

2.   Prima di concludere o modificare un accordo di interconnessione che contenga le norme di cui all'articolo 3, lettere c), d) ed e), gli operatori dei sistemi di trasporto invitano gli utenti della rete a presentare osservazioni sul testo proposto di tali norme almeno due mesi prima della conclusione o modifica dell'accordo. Gli operatori dei sistemi di trasporto tengono conto delle osservazioni degli utenti della rete nel concludere o modificare l'accordo di interconnessione.

3.   Le condizioni obbligatorie degli accordi di interconnessione elencate all'articolo 3 o qualsiasi loro modifica apportata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono comunicate dai gestori dei sistemi di trasporto alla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione e all'ENTSOG entro 10 giorni dalla conclusione o dalla modifica dell'accordo. I gestori dei sistemi di trasporto comunicano inoltre gli accordi di interconnessione su richiesta delle autorità nazionali competenti dello Stato membro entro 10 giorni.

Articolo 5

Modello di accordo di interconnessione

1.   Entro il 30 giugno 2015, l'ENTSOG elabora e pubblica una bozza del modello di accordo di interconnessione che includa le condizioni standard di cui agli articoli da 6 a 10.

2.   Entro il 31 agosto 2015, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di trasmettere all'Agenzia un parere in merito alla conformità del modello alla normativa nazionale. Entro il 31 ottobre 2015, l'Agenzia, tenuti in debita considerazione i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, formula quindi il proprio parere in merito a detto modello ENTSOG. Dopo aver preso in considerazione il parere dell'Agenzia, l'ENTSOG pubblica sul proprio sito web il modello finale entro il 31 dicembre 2015.

3.   Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non concordano su una o più condizioni di cui agli articoli da 6 a 10 nel loro accordo di interconnessione di cui all'articolo 3, concludono un accordo di interconnessione sulla base del modello dell'ENTSOG relativamente ad ogni condizione oggetto di disaccordo.

Articolo 6

Norme per il controllo del flusso

1.   Per quanto riguarda il controllo del flusso, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti:

a)

garantiscono che siano stabilite norme al fine di facilitare un flusso di gas controllabile, preciso, prevedibile ed efficiente attraverso il punto di interconnessione;

b)

garantiscono che siano stabilite norme al fine di effettuare lo steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione e per ridurre al minimo le deviazioni dal flusso a seguito del processo di abbinamento;

c)

designano il gestore del sistema di trasporto responsabile dello steering del flusso del gas attraverso il punto di interconnessione. Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non riescono a trovare un accordo su tale designazione, il gestore del sistema di trasporto incaricato di assicurare il funzionamento del dispositivo di controllo del flusso, in cooperazione con l'altro o gli altri gestori dei sistemi di trasporto, è responsabile dello steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione.

2.   Ai fini dello steering del flusso del gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti decidono i quantitativi e la direzione del flusso di gas per ciascun punto di interconnessione e per ogni ora del giorno gas.

Il gestore del sistema di trasporto designato a norma del paragrafo 1, lettera c), è responsabile di effettuare lo steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione a condizione che gli obblighi contrattuali concernenti la pressione siano rispettati da tutti i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti:

a)

ad un livello di precisione sufficiente per ridurre al minimo la differenza di steering e

b)

ad un livello di stabilità in linea con l'uso efficiente delle reti di trasporto del gas.

3.   Il quantitativo e la direzione del flusso del gas decisi dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti tengono conto:

a)

del risultato del processo di abbinamento;

b)

della rettifica del conto di bilanciamento operativo;

c)

di qualsiasi accordo relativo al controllo efficace del flusso tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti ai fini della rampa di aumento o rampa di diminuzione del flusso, del flusso minimo, della divisione del flusso nel punto virtuale di interconnessione, se del caso, e/o del cambiamento di direzione del flusso o dell'efficienza operativa in termini di costi;

d)

di qualsiasi accordo relativo alla gestione delle restrizioni agli scambi transfrontalieri dovute a differenze di qualità del gas a norma dell'articolo 15 e/o a pratiche di odorizzazione a norma dell'articolo 19.

4.   Un gestore del sistema di trasporto può decidere di modificare il quantitativo di gas o la direzione del flusso di gas o entrambi, se necessario, al fine di:

a)

conformarsi alle disposizioni stabilite nella normativa nazionale o dell'Unione in materia di sicurezza applicabili al punto di interconnessione;

b)

rispettare le prescrizioni stabilite nei piani d'emergenza e nei piani d'azione preventivi, elaborati conformemente al regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

reagire nel caso in cui un evento eccezionale abbia un'influenza sul sistema del gestore.

Articolo 7

Principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas

1.   Per quanto riguarda i principi di misurazione per il volume, l'energia e la qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che:

a)

siano stabiliti i dettagli delle norme di misurazione applicabili nel punto di interconnessione;

b)

sia identificato il gestore del sistema di trasporto responsabile dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dell'apparecchiatura di misurazione. Tale gestore ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni e i dati relativi alla misurazione dei flussi di gas nel punto di interconnessione all'altro o agli altri gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in modo tempestivo e con una frequenza determinata.

2.   L'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature di misurazione in un punto di interconnessione tengono conto dei requisiti tecnici imposti dai regolamenti nazionali ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si accordano su principi di misurazione che comprendano almeno:

a)

una descrizione della stazione di misurazione che includa le apparecchiature di misurazione e analisi da utilizzare e le eventuali apparecchiature ausiliarie che possono essere utilizzate in caso di malfunzionamento;

b)

i parametri relativi alla qualità del gas e il volume e l'energia che vengono misurati, nonché l'intervallo e il margine di errore o incertezza massimo tollerato entro i quali possono operare le apparecchiature di misurazione, la frequenza delle misurazioni, le unità utilizzate e le norme in base a cui si effettuano le misurazioni nonché eventuali fattori di conversione utilizzati;

c)

le procedure e i metodi da utilizzare per calcolare i parametri che non sono misurati direttamente;

d)

una descrizione del metodo di calcolo per l'errore o l'incertezza massima tollerata nella determinazione dell'energia trasportata;

e)

una descrizione della procedura di convalida dei dati in uso per i parametri misurati;

f)

gli accordi in materia di convalida della misurazione e i meccanismi di garanzia della qualità, comprese le procedure di verifica e adeguamento da concordare tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti;

g)

le modalità di fornitura dei dati, inclusi la frequenza e il contenuto, tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti relativamente ai parametri misurati;

h)

l'elenco specifico dei segnali e degli allarmi che il gestore o i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti che gestiscono l'apparecchiatura di misurazione sono tenuti a fornire all'altro o agli altri gestori dei sistemi di trasporto adiacenti;

i)

il metodo di determinazione della rettifica di una misurazione ed eventuali ulteriori procedure che possono essere necessarie in una situazione temporanea in cui l'apparecchiatura di misurazione riporta o ha riportato valori erronei (per eccesso o per difetto al di fuori del suo intervallo di incertezza definito). Il gestore del sistema di trasporto adotta le azioni idonee a porre termine a tale situazione;

j)

le norme che si applicano tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura di misurazione;

k)

le norme che si applicano tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per:

i)

l'accesso alla stazione di misurazione;

ii)

ulteriori verifiche della stazione di misurazione;

iii)

la modifica della stazione di misurazione;

iv)

la presenza durante i lavori di calibrazione e manutenzione nella stazione di misurazione.

4.   Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3:

a)

il gestore del sistema di trasporto che ha il controllo dell'apparecchiatura di misurazione è responsabile dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione di tale apparecchiatura e della fornitura in tempo utile all'altro gestore del sistema di trasporto dei dati relativi alla misurazione dei flussi di gas nel punto di interconnessione;

b)

si applica la norma europea EN 1776 «Trasporto e distribuzione di gas — Stazioni di misurazione del gas naturale — Requisiti funzionali» nella versione allora applicabile.

Articolo 8

Norme per il processo di abbinamento

1.   Per quanto riguarda il processo di abbinamento, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti stabiliscono:

a)

le norme che precisano il processo di abbinamento tenendo conto degli accordi di nomina giornalieri-orari, se pertinenti;

b)

le norme che disciplinano la comunicazione e il trattamento dei dati pertinenti fra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per calcolare i quantitativi processati e i quantitativi confermati di gas per gli utenti della rete nonché il quantitativo di gas che deve essere programmato per transitare nel punto o nei punti di interconnessione.

2.   Le nomine e le rinomine sono gestite nel rispetto di quanto segue:

a)

l'applicazione di una norma di abbinamento dà luogo alla fissazione di quantitativi confermati identici per ciascuna coppia di utenti della rete su entrambi i lati del punto di interconnessione quando i quantitativi processati non sono allineati;

b)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono decidere di mantenere o introdurre una norma di abbinamento diversa dalla norma relativa al valore inferiore, a condizione che tale norma sia pubblicata e gli utenti della rete siano invitati a presentare osservazioni su di essa entro un termine non inferiore a due mesi dopo la pubblicazione della norma di abbinamento;

c)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti specificano i loro rispettivi ruoli nel processo di abbinamento indicando se sono il gestore del sistema di trasporto che avvia o realizza l'abbinamento;

d)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti specificano il calendario applicabile per il processo di abbinamento nell'ambito del ciclo di nomina o rinomina, in quanto l'intero processo di abbinamento non richiede più di due ore dall'avvio del ciclo suddetto e tiene conto di quanto segue:

i)

i dati che devono essere scambiati con i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti al fine di consentire loro di informare gli utenti della rete dei loro quantitativi confermati prima del termine del ciclo di nomina o rinomina, menzionando almeno i dati di cui al paragrafo 4, lettera b).

ii)

il processo di scambio dei dati definito al punto i) sopra consente ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti di eseguire tutte le fasi di calcolo e comunicazione in modo corretto e tempestivo.

3.   Nel processare le nomine per un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che il flusso di gas su entrambi i lati del punto di interconnessione sia calcolato in modo coerente, tenendo conto di qualsiasi riduzione temporanea della capacità dovuta a una delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, su un lato o su entrambi i lati del punto di interconnessione.

4.   Ciascun accordo di interconnessione specifica nelle disposizioni relative agli scambi di dati per il processo di abbinamento:

a)

l'utilizzo dello scambio dei dati fra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per il processo di abbinamento;

b)

le informazioni armonizzate oggetto dello scambio dei dati per il processo di abbinamento che contengono almeno le seguenti informazioni:

i)

identificazione del punto di interconnessione;

ii)

identificazione dell'utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio;

iii)

identificazione della parte che invia o riceve gas da un utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio;

iv)

l'ora di inizio e termine del flusso di gas per il quale è effettuato l'abbinamento;

v)

giorno gas;

vi)

quantitativi processati e confermati;

vii)

direzione del flusso di gas.

5.   Salvo diversamente concordato dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti nel loro accordo di interconnessione, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano la norma relativa al valore inferiore. L'applicazione della norma relativa al valore inferiore può essere limitata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, punto 2.2.3.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e se l'applicazione può precludere l'offerta di capacità continua sulla base delle procedure di gestione della congestione;

b)

il gestore del sistema di trasporto incaricato del dispositivo di controllo del flusso è il gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento;

c)

i gestori dei sistemi di trasporto eseguono il processo di abbinamento secondo la seguente sequenza di fasi:

i)

calcolo e invio dei quantitativi processati di gas ad opera del gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento entro quarantacinque minuti dall'inizio del ciclo di nomina o rinomina;

ii)

calcolo e invio dei quantitativi confermati di gas ad opera del gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento entro novanta minuti dall'inizio del ciclo di nomina o rinomina;

iii)

invio dei quantitativi confermati di gas agli utenti della rete e programmazione del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione ad opera dei gestori dei sistemi di trasporto adiacenti entro due ore dall'inizio del ciclo di nomina o rinomina. Tale sequenza di fasi non pregiudica la norma sui tempi minimi di interruzione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 984/2013 e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

Articolo 9

Norme per l'allocazione dei quantitativi di gas

1.   Per quanto riguarda l'allocazione dei quantitativi di gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti stabiliscono norme a garanzia della coerenza tra i quantitativi allocati su entrambi i lati del punto di interconnessione.

2.   Se non diversamente previsto dall'accordo di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano un conto di bilanciamento operativo. Il gestore del sistema di trasporto responsabile dell'apparecchiatura di misurazione ricalcola il conto del bilanciamento operativo con i quantitativi convalidati e lo comunica al gestore o ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.

3.   Quando si applica un conto di bilanciamento operativo:

a)

la differenza di steering è allocata ad un conto di bilanciamento operativo dei gestori dei sistemi di trasporto adiacenti e le allocazioni che devono essere fornite da ciascun gestore del sistema di trasporto adiacente ai rispettivi utenti della rete sono pari ai quantitativi confermati;

b)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti mantengono un saldo del conto di bilanciamento operativo il più prossimo possibile allo zero;

c)

i limiti del conto di bilanciamento operativo tengono in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascun punto di interconnessione e/o delle reti di trasporto interconnesse, in particolare:

i)

le caratteristiche generali del punto di interconnessione;

ii)

la capacità di linepack di ciascuna rete di trasporto;

iii)

le capacità tecniche totali nel punto di interconnessione;

iv)

le dinamiche del flusso di gas nelle reti di trasporto interconnesse.

Se si raggiungono i limiti definiti del conto di bilanciamento operativo, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono convenire di estendere tali limiti al fine di fornire agli utenti della rete allocazioni che siano pari ai loro quantitativi confermati oppure allocare quantitativi agli utenti della rete basati proporzionalmente sul quantitativo misurato.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono decidere di mantenere o attuare una norma di allocazione diversa dal conto di bilanciamento operativo, a condizione che tale norma sia pubblicata e gli utenti della rete siano invitati a presentare osservazioni su di essa entro un termine non inferiore a due mesi dopo la pubblicazione della norma di allocazione.

Articolo 10

Procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali

1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che siano stabilite procedure di comunicazione che agevolino una comunicazione rapida e simultanea in caso di eventi eccezionali. Salvo altrimenti convenuto, la comunicazione tra i gestori dei sistemi di trasporto coinvolti è effettuata oralmente in lingua inglese per conoscenza ed è seguita da una conferma scritta per via elettronica.

2.   Il gestore del sistema di trasporto interessato da un evento eccezionale è tenuto ad informare del verificarsi di tale evento almeno i suoi utenti della rete, con riguardo alle lettere b) e c) del presente paragrafo, se vi è la possibilità di un impatto sui loro quantitativi confermati, e il gestore o i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, con riguardo alle lettere a) e c) del presente paragrafo, e a fornire tutte le informazioni necessarie circa:

a)

il possibile impatto sui quantitativi e la qualità del gas che può essere trasportato attraverso il punto di interconnessione;

b)

il possibile impatto sui quantitativi confermati per gli utenti della rete attivi nel punto o nei punti di interconnessione interessati;

c)

la fine prevista ed effettiva dell'evento eccezionale.

3.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ai suoi atti di esecuzione.

Articolo 11

Risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione

1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie derivanti da o relative ad accordi di interconnessione e a definire un meccanismo per la risoluzione delle controversie che non hanno potuto essere composte in via amichevole.

Il meccanismo di risoluzione delle controversie precisa almeno:

a)

la legge applicabile e

b)

il tribunale competente o le condizioni della nomina di esperti nel quadro di una sede istituzionale o su una base ad hoc, che possono includere l'arbitrato.

Nei casi in cui il meccanismo di risoluzione delle controversie sia l'arbitrato, si applica la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

2.   In mancanza di accordo sul meccanismo di risoluzione delle controversie, si applicano il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 12

Procedura di modifica

1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di modifica trasparente e dettagliata per il loro accordo di interconnessione, che è attivata da una comunicazione scritta di uno dei gestori dei sistemi di trasporto.

2.   Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non riescono a raggiungere un accordo sulla procedura di modifica, possono utilizzare i meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti in conformità all'articolo 11.

CAPO III

UNITÀ

Articolo 13

Serie comune di unità

1.   Ciascun gestore del sistema di trasporto utilizza la serie comune di unità definite nel presente articolo per qualsiasi scambio e pubblicazione di dati relativi al regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   Per i parametri di pressione, temperatura, volume, potere calorifico superiore, energia e indice Wobbe i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano le seguenti unità:

a)

pressione: bar

b)

temperatura: °C (grado Celsius)

c)

volume: m3

d)

potere calorifico superiore (GCV) KWh/m3

e)

energia: KWh (sulla base del GCV)

f)

indice Wobbe: KWh/m3 (sulla base del GCV)

Per la pressione, i gestori dei sistemi di trasporto indicano se si tratta di pressione assoluta (bar (a)] o relativa (bar (g)].

Le condizioni di riferimento per il volume sono 0 °C e 1,01325 bar (a). Per il GCV, l'energia e l'indice Wobbe la temperatura di combustione di riferimento predefinita è 25 oC.

Ogni qualvolta gli operatori dei sistemi di trasporto comunicano i dati relativi al volume, al GCV, all'energia e all'indice Wobbe, sono tenuti a specificare in quali condizioni di riferimento sono stati calcolati tali valori.

3.   Nei casi in cui uno Stato membro sia connesso solo a un altro Stato membro, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti e le parti con le quali comunicano possono convenire di continuare a usare altre condizioni di riferimento per lo scambio di dati relativamente al regolamento (CE) n. 715/2009, previa approvazione delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 14

Unità supplementari

I gestori dei sistemi di trasporto e le parti con cui comunicano in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009 possono decidere di utilizzare, in aggiunta alla serie comune di unità, unità o condizioni di riferimento supplementari per lo scambio o la pubblicazione dei dati. In una situazione di questo tipo la conversione tra condizioni di riferimento è realizzata sulla base dell'effettiva composizione del gas. Se non sono disponibili i dati pertinenti alla composizione del gas, i fattori di conversione usati sono coerenti con l'allegato basato sulla norma EN ISO 13443 «Gas naturale — Condizioni di riferimento normalizzate» nella versione allora applicabile.

CAPO IV

QUALITÀ E ODORIZZAZIONE DEL GAS

Articolo 15

Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas

1.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano per evitare restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas. Tali azioni, avviate e svolte dai gestori dei sistemi di trasporto nelle loro normali operazioni, possono comprendere, tra le altre, lo swap e la miscelazione.

2.   Se una restrizione agli scambi transfrontalieri di gas dovuta a differenze qualitative non può essere evitata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati ed è riconosciuta dalle autorità nazionali di regolamentazione, tali autorità possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di effettuare, entro dodici mesi, le azioni di cui alle lettere da a) a e) nella sequenza indicata:

a)

cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili, senza modificare le specifiche relative alla qualità del gas, che possono comprendere impegni relativi al flusso e al trattamento del gas, al fine di eliminare la restrizione riconosciuta;

b)

effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;

c)

produrre una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;

d)

condurre una consultazione pubblica sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati della consultazione;

e)

presentare una proposta congiunta per la soppressione della restrizione riconosciuta, che includa i tempi di attuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica, alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per conoscenza.

Se i gestori dei sistemi di trasporto interessati non raggiungono un accordo su una soluzione, ciascun gestore del sistema di trasporto lo comunica tempestivamente all'autorità nazionale di regolamentazione.

3.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2, lettera e), ogni autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati. Nell'adottare la sua decisione, ogni autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione il parere delle autorità nazionali di regolamentazione adiacenti al fine di adottare una decisione coordinata su base consensuale.

Articolo 16

Controllo a breve termine della qualità del gas — Pubblicazione dei dati

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano sul loro sito web, per tutti i punti di interconnessione, con una frequenza almeno oraria nel corso del giorno gas, l'indice Wobbe e il potere calorifico superiore del gas che entra direttamente nella loro rete di trasporto in tutti i punti di interconnessione fisici. L'ENTSOG pubblica sulla piattaforma centrale unionale istituita a norma dell'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009 un collegamento alle informazioni rilevanti sui siti web dei gestori del sistema di trasporto.

Articolo 17

Comunicazione delle informazioni relative alle variazioni a breve termine della qualità del gas

1.   Oltre ai punti di interconnessione, il presente articolo si applica ad altri punti delle reti di trasporto in cui viene misurata la qualità del gas.

2.   Un gestore del sistema di trasporto può selezionare una o più delle seguenti parti al fine di ricevere informazioni sulle variazioni della qualità del gas:

a)

i clienti finali direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas o un utente della rete che operi per conto di un cliente finale i cui processi operativi siano influenzati negativamente dalle variazioni della qualità del gas, nel caso in cui non sia previsto dalle norme nazionali un accordo contrattuale diretto tra un gestore del sistema di trasporto e i suoi clienti finali direttamente connessi;

b)

i gestori dei sistemi di distribuzione direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, che abbiano clienti finali connessi i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas;

c)

i gestori dei sistemi di stoccaggio direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas.

3.   Ciascun gestore dei sistemi di trasporto:

a)

redige e aggiorna un elenco delle parti che hanno il diritto di ricevere informazioni indicative sulla qualità del gas;

b)

coopera con le parti identificate nell'elenco di cui sopra, al fine di valutare:

i)

le informazioni rilevanti da fornire relativamente ai parametri della qualità del gas;

ii)

la frequenza delle informazioni da fornire;

iii)

il lead-time;

iv)

il metodo di comunicazione.

4.   Il paragrafo 3 non obbliga i gestori dei sistemi di trasporto a installare apparecchiature supplementari di misurazione o di previsione, a meno che non sia diversamente disposto dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i), del presente articolo sono comunicate come ritenuto opportuno dal gestore del sistema di trasporto in un determinato momento e per l'uso interno del destinatario delle informazioni.

Articolo 18

Controllo a lungo termine della qualità del gas nei sistemi di trasporto

1.   L'ENTSOG pubblica ogni due anni una prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine per i sistemi di trasporto al fine di individuare le possibili tendenze dei parametri della qualità del gas e la possibile variabilità rispettiva nei dieci anni successivi. La prima prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine sarà pubblicata congiuntamente al piano decennale di sviluppo della rete del 2017.

2.   La prospettiva è basata sugli input raccolti nel quadro della cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSOG a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009.

3.   La prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine include almeno l'indice Wobbe e il potere calorifico superiore. Ulteriori parametri sulla qualità del gas possono essere inclusi, previa consultazione con le parti interessate di cui al paragrafo 8.

4.   La prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine individua nuove fonti di approvvigionamento potenziali dal punto di vista della qualità del gas.

5.   Al fine di definire i valori di riferimento dei parametri della qualità del gas per le rispettive fonti di approvvigionamento da utilizzare nella prospettiva, è effettuata un'analisi degli anni precedenti. Tali dati possono essere sostituiti da informazioni presentate dalle parti interessate che derivano dalla loro partecipazione al processo di consultazione di cui al paragrafo 8.

6.   Per ogni parametro di qualità del gas considerato e per ogni regione, l'analisi definisce un intervallo all'interno del quale il parametro è suscettibile di evolvere.

7.   La prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine è coerente e allineata al piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione dell'ENTSOG, elaborato in parallelo alla prospettiva.

8.   Il processo di consultazione delle parti interessate utilizzato per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione è ampliato per includere, tra gli argomenti trattati, la qualità del gas. Nell'ambito di questo processo, le parti interessate sono invitate a presentare all'ENTSOG le proprie osservazioni circa l'evoluzione dei parametri di qualità delle forniture di gas.

Articolo 19

Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nelle pratiche di odorizzazione

1.   Se una restrizione agli scambi transfrontalieri di gas dovuta a differenze nelle pratiche di odorizzazione non può essere evitata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati ed è riconosciuta dalle autorità nazionali, tali autorità possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto in questione di raggiungere un accordo entro sei mesi, che può includere impegni relativi allo swap o al flusso, al fine di risolvere ogni restrizione riconosciuta. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati trasmettono l'accordo alle rispettive autorità nazionali per approvazione.

2.   Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i gestori dei sistemi di trasporto in questione dopo il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 o se le autorità nazionali concordano che l'accordo proposto dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in questione non è sufficientemente efficace per eliminare la restrizione, i gestori dei sistemi di trasporto interessati, in collaborazione con le autorità nazionali, entro i dodici mesi successivi, definiscono un piano dettagliato che stabilisca il metodo più efficace in termini di costi per eliminare una restrizione riconosciuta nel punto determinato di interconnessione transfrontaliera.

3.   Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 2, i gestori dei sistemi di trasporto interessati adottano la seguente sequenza di misure:

a)

elaborare opzioni per eliminare la restrizione identificando e valutando:

i)

una conversione verso il flusso fisico di gas non odorizzato;

ii)

il flusso fisico potenziale di gas odorizzato nella rete di trasporto non odorizzata, o in una sua parte, e nei sistemi interconnessi a valle;

iii)

un livello accettabile di odorizzante per il flusso fisico di gas;

b)

effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici relativamente alle opzioni tecnicamente fattibili per definire soluzioni economicamente efficaci. L'analisi:

i)

tiene conto del livello di sicurezza;

ii)

contiene informazioni sui volumi previsti di gas da trasportare e sulla descrizione dei costi dei necessari investimenti nelle infrastrutture;

iii)

specifica la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;

c)

produrre una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;

d)

condurre una consultazione pubblica e prendere in considerazione i risultati di tale consultazione;

e)

presentare le soluzioni fattibili per approvazione alle autorità nazionali, compresi i meccanismi di recupero dei costi e i tempi di attuazione.

Una volta che una soluzione è approvata dalle autorità nazionali, è attuata in conformità ai tempi di cui alla lettera e).

4.   Se le autorità nazionali non approvano alcuna soluzione presentata a norma del paragrafo 3, lettera e), entro 6 mesi dalla sua presentazione o se gli operatori dei sistemi di trasporto interessati non propongono una soluzione entro il termine di 12 mesi di cui al paragrafo 2, si opta per un flusso fisico di gas non odorizzato entro un periodo di tempo approvato dalle autorità nazionali, ma non superiore ai quattro anni. Dopo una transizione tecnica integrale verso il gas non odorizzato, i gestori del sistema di trasporto accettano livelli tecnicamente inevitabili di riduzione successiva dei quantitativi residui di odorizzanti nei flussi fisici di gas.

CAPO V

SCAMBIO DEI DATI

Articolo 20

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente capo, per «controparti» si intendono gli utenti della rete attivi:

a)

nei punti di interconnessione o

b)

sia sui punti di interconnessione che sui punti di scambio virtuali.

2.   Le prescrizioni in materia di scambio dei dati, di cui all'allegato I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 715/2009, al regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, al regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, al regolamento (UE) n. 1227/2011 della Commissione e al presente regolamento, tra i gestori dei sistemi di trasporto e tra questi e le loro controparti sono rispettate mediante le soluzioni comuni per lo scambio dei dati stabilite all'articolo 21.

Articolo 21

Soluzioni comuni per lo scambio dei dati

1.   In funzione delle prescrizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, possono essere attuati e utilizzati uno o più dei seguenti tipi di scambio dei dati:

a)   scambio dei dati basato su documenti: i dati sono raccolti all'interno di un file e scambiati in modo automatico tra i rispettivi sistemi informatici;

b)   scambio dei dati integrato: i dati sono scambiati tra due applicazioni direttamente sui rispettivi sistemi informatici;

c)   scambio dei dati interattivo: i dati sono scambiati in modo interattivo mediante un'applicazione web via browser.

2.   Le soluzioni comuni per lo scambio dei dati comprendono il protocollo, il formato dei dati e la rete. Le seguenti soluzioni comuni per lo scambio dei dati sono utilizzate per ciascuno dei tipi di scambio di cui al paragrafo 1:

a)

per lo scambio dei dati basato su documenti:

i)

protocollo: AS4;

ii)

formato dei dati: Edig@s-XML, o altro formato dati equivalente atto a garantire un identico livello di interoperabilità. L'ENTSOG pubblica tale formato dati equivalente.

b)

per lo scambio dei dati integrato:

i)

protocollo: HTTP/S-SOAP;

ii)

formato dei dati: Edig@s-XML, o altro formato dati equivalente atto a garantire un identico livello di interoperabilità. L'ENTSOG pubblica tale formato dati equivalente.

c)

per lo scambio dei dati interattivo, il protocollo è HTTP/S.

Per tutti i tipi di scambio dei dati di cui alle lettere da a) a c), la rete è Internet.

3.   Qualora sia identificata una potenziale necessità di modificare la soluzione comune per lo scambio dei dati, l'ENTSOG, su sua iniziativa o su richiesta dell'ACER, valuta soluzioni tecniche pertinenti e fornisce un'analisi costi-benefici delle potenziali modifiche necessarie, tra cui l'analisi delle ragioni che rendono necessario un avanzamento tecnologico. Una consultazione pubblica di tutte le parti interessate è effettuata dall'ENTSOG e include la presentazione del risultato della valutazione e una o più proposte basate sull'analisi costi-benefici.

Nel caso in cui la modifica delle soluzioni comuni per lo scambio dei dati sia ritenuta necessaria, l'ENTSOG presenta una proposta all'ACER in conformità alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 22

Sicurezza e disponibilità del sistema di scambio dei dati

1.   Ciascun gestore del sistema di trasporto e ciascuna controparte sono tenuti a garantire che siano adottate le opportune misure di sicurezza. In particolare:

a)

garantire la catena di comunicazione, al fine di offrire servizi di comunicazione sicuri e affidabili, compresa la tutela della riservatezza mediante cifratura, l'integrità e l'autenticità mediante firma del mittente e la non disconoscibilità mediante conferma firmata;

b)

attuare misure di sicurezza adeguate al fine di impedire l'accesso non autorizzato alla loro infrastruttura IT;

c)

notificare senza indugio alle altre parti con cui comunica qualsiasi accesso non autorizzato che si è verificato o potrebbe essersi verificato nel proprio sistema.

2.   Ciascun gestore del sistema di trasporto è tenuto a garantire la disponibilità del proprio sistema e a:

a)

adottare le misure appropriate per impedire che un unico punto di malfunzionamento provochi un'indisponibilità del sistema di scambio dei dati, tra cui il collegamento o i collegamenti di rete con il fornitore o i fornitori di servizi Internet;

b)

ottenere sostegno e servizi adeguati dal proprio o dai propri fornitori di servizi Internet;

c)

ridurre al minimo i tempi di interruzione dovuti ad una manutenzione programmata del sistema IT, e a informare le sue controparti con sufficiente anticipo rispetto al momento previsto di tale interruzione.

Articolo 23

Attuazione delle soluzioni comuni per lo scambio dei dati

1.   Sulla base delle prescrizioni in materia di scambio dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, i gestori dei sistemi di trasporto rendono disponibili e utilizzano le soluzioni comuni per lo scambio dei dati di cui all'articolo 21.

2.   Se sono in vigore soluzioni di scambio dei dati tra un gestore del sistema di trasporto e le controparti interessate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e a condizione che tali soluzioni siano compatibili con l'articolo 22 e con le prescrizioni in materia di scambio dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le soluzioni di scambio dei dati esistenti possono continuare ad essere applicate previa consultazione degli utenti della rete e previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione del gestore del sistema di trasporto.

Articolo 24

Processo di sviluppo di strumenti comuni per la gestione della rete

1.   Per ogni prescrizione in materia di scambio dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'ENTSOG sviluppa uno strumento comune di gestione di rete in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009 e lo pubblica sul proprio sito web. Uno strumento comune di gestione della rete specifica una soluzione comune per lo scambio dei dati che sia pertinente alla rispettiva prescrizione in materia di scambio dei dati. Tale strumento può inoltre comprendere specifiche relative ai requisiti commerciali, la gestione delle versioni e orientamenti di attuazione.

2.   L'ENTSOG stabilisce un processo trasparente per lo sviluppo di tutti gli strumenti comuni per la gestione della rete. Essa avvia una consultazione per ciascuno strumento comune per la gestione della rete.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Controllo dell'attuazione

1.   Entro il 30 settembre 2016 al più tardi, l'ENTSOG controlla e analizza in che modo i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato le disposizioni dei capi da II a V del presente regolamento, conformemente ai suoi obblighi di controllo e di comunicazione a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, e trasmette all'Agenzia tutte le informazioni necessarie che le permettono di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   Entro il 31 luglio 2016 al più tardi, i gestori dei sistemi di trasporto comunicano all'ENTSOG tutte le informazioni necessarie che le permettono di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016 fatto salvo l'articolo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(2)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10).

(4)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(5)  Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 5).

(6)  Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

(7)  Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.


ALLEGATO

Fattori di conversione tra le condizioni di riferimento

Temperatura di riferimento in °C (combustione, volume)

da 25/20 a 25/0

da 25/20 a 15/15

da 25/20 a 0/0

da 25/0 a 15/15

da 25/0 a 0/0

da 15/15 a 0/0

Potere calorifico superiore reale sulla base del volume

1,0738

1,0185

1,0766

0,9486

1,0026

1,0570

Potere calorifico inferiore reale sulla base del volume

1,0738

1,0176

1,0741

0,9477

1,0003

1,0555

Indice Wobbe reale

1,0736

1,0185

1,0764

0,9487

1,0026

1,0569

Fonte EN ISO 13443 «Gas naturale — Condizioni di riferimento normalizzate»


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